Sentenza 10 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 10/03/2026, n. 1679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1679 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01679/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05583/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5583 del 2022, proposto da
NI SO, rappresentato e difeso dall'avvocato Adriano Iannacone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI PRATA SANNITA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Fidanza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della determinazione del servizio tecnico edilizia privata e urbanista n. 142 assunta in data 20.07.2022 dal Comune di Prata Sannita di acquisizione al patrimonio comunale ex art. 31 comma 3 e smi del d.P.R. n. 380/2001.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Prata Sannita;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2025 la dott.ssa TA AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorrente impugna la determinazione del servizio tecnico edilizia privata e urbanista n. 142 assunta in data 20 luglio 2022 con la quale il Comune di Prata Sannita ha disposto l’acquisizione al patrimonio comunale ex art. 31 comma 3 d.P.R. 380/2001, con dichiarazione di trascrizione del bene presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Santa Maria Capua Vetere, in ragione della mancata ottemperanza all’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi n. 48 del 17 dicembre 2009.
2. L’atto si riferisce alla costruzione abusiva - in ampliamento di un vecchio fabbricato - di un immobile costituito da un piano terra (porticato) ed un piano sottotetto, con copertura in legno con sovrastante manto di tegole, realizzato in assenza di permesso di costruire.
3. Il ricorso è affidato a tre motivi di doglianza con cui è contestata:
i) la violazione dell’art. 7 della l. 241/1990 in ragione della mancata comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo;
ii) il travisamento dei fatti ed il difetto di istruttoria e di motivazione, non potendosi il ricorrente dirsi responsabile dell’abuso contestato in quanto sebbene proprietario dell’immobile, vive all’estero, circostanza quest’ultima di cui il Comune non avrebbe tenuto conto colpevolmente tenuto conto; ed inoltre per essere la superficie indicata ai fini dell’acquisizione immotivatamente superiore a quella di sedime;
iii) la mancata valutazione dell’istanza di fiscalizzazione dell’abuso, assunta dal ricorrente come formalizzata in data 18 aprile 2022.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di Prata Sannita chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.
5. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato dell’11 dicembre 2025, svoltasi da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4 bis , c.p.a. la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato sotto tutti i profili dedotti.
6.1. Infondata è da ritenersi, in primo luogo, la censura relativa all’illegittimità del provvedimento impugnato per la mancata comunicazione al ricorrente dell’avvio del procedimento.
È consolidato in giurisprudenza l'indirizzo, cui si ritiene di aderire, secondo cui “L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 costituisce un atto dovuto senza alcun contenuto discrezionale, subordinato unicamente all'accertamento dell'inottemperanza e al decorso del termine di legge (novanta giorni) fissato per la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, con la conseguenza che per l'adozione del provvedimento di immissione in possesso non è necessaria una comunicazione di avvio del relativo procedimento alla parte destinataria del provvedimento repressivo” (Consiglio di Stato sez. VI, 02/11/2022, n. 9470; T.A.R. PO, sez. VIII, 21/10/2024, n. 5543; T.A.R. PO Campania sez. IV, 11/10/2023, n. 5554 T.A.R. Milano, sez. II, 04/06/2021, n. 1377).
In particolare, è stato chiarito che l'effetto acquisitivo dell'immobile abusivo che si produce ipso iure alla scadenza del termine indicato nell'ordinanza di demolizione si sostanzia in una misura di carattere sanzionatorio che discende automaticamente dall'inottemperanza dell'ordine di demolizione, con la conseguenza che l'atto di acquisizione ha natura meramente dichiarativa, non implicando alcuna valutazione discrezionale, e non deve di regola essere preceduto da una comunicazione di avvio perché il carattere rigidamente vincolato dello stesso non richiede alcun apporto partecipativo del privato (così, da ultimo Consiglio di Stato sez. II, 11/03/2024, n. 2329 e T.A.R. Brescia Lombardia sez. II, 29/04/2025, n. 365).
6.2. Del pari infondate sono le censure articolate con il secondo motivo di ricorso sul presupposto dell’estraneità del ricorrente.
In materia di abusi edilizi, il presupposto per l'adozione del provvedimento di acquisizione gratuita a seguito di inottemperanza dell’ordine di demolizione, non è già l'accertamento di responsabilità nella commissione dell'illecito, ma l'esistenza di una situazione dei luoghi contrastante con quella prevista nella strumentazione urbanistico - edilizia, per cui è inciso anche il proprietario non responsabile e colui che vi è succeduto a qualunque titolo.
La repressione dell'abuso edilizio può essere disposta in qualsiasi momento, trattandosi di misure a carattere reale (piuttosto che di vere e proprie sanzioni) che colpiscono illeciti permanenti, volta ad assicurare il ripristino dello stato legittimo dei beni e dei luoghi, ossia di misure oggettive in rapporto alle quali non può neppure essere invocato utilmente il principio di estraneità dei proprietari all'effettuazione dell'abuso.
La stessa, pertanto, trova applicazione nei confronti del proprietario dei beni, a prescindere dalla sua diretta responsabilità.
Quanto all’individuazione della superficie da acquisire, il provvedimento impugnato chiarisce con esattezza l’area oggetto di acquisizione, indicando il modo in cui si è pervenuti al calcolo della sua estensione e specificando che essa equivale ad un’area di 395 mq, e non già di 1345,50 mq come ritenuto dal ricorrente.
Tale ultimo dato è stato individuato dall’Amministrazione unicamente come superficie massima acquisibile in base agli indici di fabbricabilità vigenti.
L’acquisizione, tuttavia, è legittimamente intervenuta per una superficie pari a mq 395,00, corrispondente alla porzione dell’immobile e area di sedime della maggior consistenza dell’immobile per come individuato dalla relativa particella catastale, con la conseguenza che non vi è stata acquisizione di aree ulteriori rispetto alle quali fondatamente si prospetta il deficit motivazionale contestato.
6.3. Con riferimento alla mancata valutazione della domanda di fiscalizzazione dell’abuso assunta dal ricorrente come causa ostativa al prodursi dell’effetto acquisitivo automatico (almeno fino alla reiezione dell’istanza), va invece precisato che l’istituto è inapplicabile nel caso di specie in quanto, intendendosi lo stesso come un rimedio alternativo eccezionalmente concesso in luogo della demolizione, esso non può dirsi operante nella fattispecie in esame consistente nell’ipotesi “più grave, di avvenuta realizzazione di una “nuova opera” in assenza di permesso di costruire ” (così Cons. Stato, Sez. II, 25 gennaio 2024, n. 806).
7. Alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso si palesa infondato e va, perciò, respinto.
8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune intimato che si liquidano in euro 2000,00 oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in PO nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
EL AS Di PO, Presidente
Germana Lo Sapio, Consigliere
TA AP, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA AP | EL AS Di PO |
IL SEGRETARIO