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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 26/01/2026, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1138/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ALVINO FEDERICO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8535/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzuoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2798 DEL 25 MARZO 2025 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22420/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 05/05/2025, assunto dall'Ente comunale al prot. n. 48915 del 05/05/2025, e depositato il 06/05/2025, la ricorrente in epigrafe impugnava l'Avviso di accertamento n. 2798 del 25/03/2025 emesso e notificato dal Comune di Pozzuoli ai fini del recupero dell'IMU 2021 dovuta in relazione al possesso di immobili censiti al N.C.E.U. del Comune flegreo. Deduceva l'illegittimità del provvedimento impugnato e concludeva per il suo totale annullamento.
Si costituisce il Comune di Pozzuoli che, preso atto della fondatezza delle doglianze di parte ricorrente nonché degli esiti delle verifiche presso le banche dati catastali, con il provvedimento assunto al prot. n.
106796 del 27/10/2025, dichiara di aver discaricato totalmente la pretesa tributaria, chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata mseria del contendere. Invocando la buona fede e il leale comportamento nel corso del giudizio, chiede compensarsi le spese di lite.
Con memorie illustrative, il ricorrente insiste per la soccombenza delle spese del giudizio.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto del provvedimento prot. n. 106796 del 27/10/2025, di annullamento dell'atto impugnato, ritiene venuto meno l'interesse alla prosecuzione del presente giudizio, da dichiararsi estinto per cessata materia del contendere.
Quanto al regime delle spese processuali, non può non tenersi conto della ricostruzione fattuale della vicenda controversa, documentata in atti, che qui si riepiloga:
- come risulta da visura “storica” catastale, a seguito domanda di fusione immobiliare n. 62316.1/2018 trascritta a cura dell'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Napoli, al n.ro NA 187415/2018 in atti del
20.06.2018, l'immobile riportato in catasto al piano seminterrato, foglio: 16, part: 188, sub 2, categoria: A/4, classe 2, rendita € 202,45 ubicato in Indirizzo_1, (ex Parco Cuma 81), è stato interamente fuso, unitamente all'annesso giardino, con l'unità immobiliare posta al primo piano ed al piano rialzato, iscritta al foglio: 16, part.: 188, sub 1, categoria: A/7, classe: 4, vani: 10, rendita: € 2.041,52;
- le su indicate unità sono state dunque accorpate in un unico immobile di complessivi mq. 332, posto al piano T - S1, oltre piano primo e secondo, il tutto iscritto in catasto al foglio: 16; particella: 188; sub: 3, categoria: A/7, classe: 4, vani: 12, rendita: € 2.881,83, come da classamento proposto dalla Parte Privata
e confermato tal quale dal medesimo Ufficio Provinciale del Territorio di Napoli ai sensi e per gli effetti del
D.M. 701/94 al n.ro NA0177780 in atti del 20.06.2019, senza alcuna rettifica, né di classe, né di vani, né di rendita;
- la fusione implica la “soppressione di unità immobiliari già censite, a seguito del loro accorpamento in un'unità immobiliare di maggiori dimensioni, semplificando la rappresentazione dell'immobile” (cfr. “Catasto
Fabbricati”, Aggiornamento del Catasto Fabbricati, in “One Fiscale”, Ipsoa, Wolters Kluwer, pag. 10). E la soppressione delle unità di cui al SUB 1 ed al SUB 2, foglio 16, particella 188 del comune di Pozzuoli si rileva puntualmente dalla visura versata in atti;
- vista la conferma integrale della fusione (e della rendita) proposta dalla Contribuente, il nuovo classamento produce effetto ai fini IMU a partire dalla data della denunzia della Parte privata, come confermato da costante, pacifico indirizzo di Cassazione, (cfr. su tutte Cassazione 2 agosto 2024, n. 21908 – cfr. all. doc.
5, che richiama proprio il caso di cui si discute, ossia Cassazione n. 5 febbraio 2021, n. 2771, Cassazione 13 gennaio 2021, n. 1215; Cassazione 28 dicembre 2020, n. 2020, Cassazione 18 dicembre 2020, n. 29078;
Cassazione 30 dicembre 2020, n. 29888; Cassazione 15 marzo 2019, n. 7745; Cassazione 11 aprile 2019,
n. 10126);
- da quando dovuto, quindi, risulta che la Contribuente ha regolarmente versato il tributo locale sino a quando ha tenuto in proprietà (al 50 % con il coniuge) il predetto immobile ceduto per atto pubblico il 4 agosto 2023
(doc. 6), da cui emergono puntualmente le specifiche risultanze catastali appena descritte. Pertanto, viste ed incontestate le risultanze di cui sopra, per ciò che riguarda specificamente l'annualità 2021, la Ricorrente ha versato l'IMU annuale non omettendo alcunchè, risultando regolarmente pagato sia l'acconto che il saldo;
- pertanto, con l'emissione dell'avviso di accertamento in rettifica impugnato l'Ente locale non ha adottato quel minimo di diligenza prevista da legge e da regolamento comunale in ipotesi di recupero di imposte, sovrattasse ed interessi, che nel caso in oggetto sarebbere consistito nella semplice corretta lettura dei dati catastali dell'immobile della contribuente, immediatamente verificabili per l'Ente impositore, constatando così il corretto versamento dell'imposta;
- tenuto conto della natura immediatamente esecutiva dell'avviso di accertamento opposto e che l'istanza di annullamento in autotutela non sospende i termini della esecuzione, la contribuente ha dovuto necessariamente adire il giudice tributario per evitare il cristallizzarsi del tributo, oltre sanzione ed accessori;
- solo in sede di tardiva costituzione in giudizio, oltre il termine ex art. 23 D. Lgs. 546/92, allorquando l'intera attività difensiva della Ricorrente si avviava alla conclusione con la prospettazione della sola discussione in pubblica udienza, l'Ente locale si è ravveduto dell'errore, prendendo atto dei dati catastali della contribuente e, verificato il regolare versamento, ha annullato l'atto impugnato.
Tanto documentalmente provato, come chiarito dalla giurisprudenza della Cassazione, l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato consegue ad una manifesta illegittimità di quest'ultimo sussistente “ab initio”, trattandosi di illegittimità nota al Comune sin dal momento della emanazione del provvedimento stesso, per cui risulta applicabile quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione la quale ha chiarito che “In materia di compensazione delle spese processuali susseguenti all'annullamento in autotutela dell'atto impositivo vale il principio in base al quale, nell'ipotesi di estinzione del giudizio ex art. 46, comma 1, del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere determinata dall'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, può essere disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 15, comma 1, del medesimo decreto, purché intervenuta all'esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di una ipotesi diversa dalla compensazione ope legis prevista dal comma 3 dell'articolo citato, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 274 del 2005. Pertanto, nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione” (Cass. Ord. n. 33157/2023).
La Corte pertanto dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 200,00 oltre accessori di legge e contributo unificato da attribuirsi al procuratore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 200,00 oltre accessori di legge e contributo unificato da attribuirsi al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ALVINO FEDERICO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8535/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzuoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2798 DEL 25 MARZO 2025 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22420/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 05/05/2025, assunto dall'Ente comunale al prot. n. 48915 del 05/05/2025, e depositato il 06/05/2025, la ricorrente in epigrafe impugnava l'Avviso di accertamento n. 2798 del 25/03/2025 emesso e notificato dal Comune di Pozzuoli ai fini del recupero dell'IMU 2021 dovuta in relazione al possesso di immobili censiti al N.C.E.U. del Comune flegreo. Deduceva l'illegittimità del provvedimento impugnato e concludeva per il suo totale annullamento.
Si costituisce il Comune di Pozzuoli che, preso atto della fondatezza delle doglianze di parte ricorrente nonché degli esiti delle verifiche presso le banche dati catastali, con il provvedimento assunto al prot. n.
106796 del 27/10/2025, dichiara di aver discaricato totalmente la pretesa tributaria, chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata mseria del contendere. Invocando la buona fede e il leale comportamento nel corso del giudizio, chiede compensarsi le spese di lite.
Con memorie illustrative, il ricorrente insiste per la soccombenza delle spese del giudizio.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto del provvedimento prot. n. 106796 del 27/10/2025, di annullamento dell'atto impugnato, ritiene venuto meno l'interesse alla prosecuzione del presente giudizio, da dichiararsi estinto per cessata materia del contendere.
Quanto al regime delle spese processuali, non può non tenersi conto della ricostruzione fattuale della vicenda controversa, documentata in atti, che qui si riepiloga:
- come risulta da visura “storica” catastale, a seguito domanda di fusione immobiliare n. 62316.1/2018 trascritta a cura dell'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Napoli, al n.ro NA 187415/2018 in atti del
20.06.2018, l'immobile riportato in catasto al piano seminterrato, foglio: 16, part: 188, sub 2, categoria: A/4, classe 2, rendita € 202,45 ubicato in Indirizzo_1, (ex Parco Cuma 81), è stato interamente fuso, unitamente all'annesso giardino, con l'unità immobiliare posta al primo piano ed al piano rialzato, iscritta al foglio: 16, part.: 188, sub 1, categoria: A/7, classe: 4, vani: 10, rendita: € 2.041,52;
- le su indicate unità sono state dunque accorpate in un unico immobile di complessivi mq. 332, posto al piano T - S1, oltre piano primo e secondo, il tutto iscritto in catasto al foglio: 16; particella: 188; sub: 3, categoria: A/7, classe: 4, vani: 12, rendita: € 2.881,83, come da classamento proposto dalla Parte Privata
e confermato tal quale dal medesimo Ufficio Provinciale del Territorio di Napoli ai sensi e per gli effetti del
D.M. 701/94 al n.ro NA0177780 in atti del 20.06.2019, senza alcuna rettifica, né di classe, né di vani, né di rendita;
- la fusione implica la “soppressione di unità immobiliari già censite, a seguito del loro accorpamento in un'unità immobiliare di maggiori dimensioni, semplificando la rappresentazione dell'immobile” (cfr. “Catasto
Fabbricati”, Aggiornamento del Catasto Fabbricati, in “One Fiscale”, Ipsoa, Wolters Kluwer, pag. 10). E la soppressione delle unità di cui al SUB 1 ed al SUB 2, foglio 16, particella 188 del comune di Pozzuoli si rileva puntualmente dalla visura versata in atti;
- vista la conferma integrale della fusione (e della rendita) proposta dalla Contribuente, il nuovo classamento produce effetto ai fini IMU a partire dalla data della denunzia della Parte privata, come confermato da costante, pacifico indirizzo di Cassazione, (cfr. su tutte Cassazione 2 agosto 2024, n. 21908 – cfr. all. doc.
5, che richiama proprio il caso di cui si discute, ossia Cassazione n. 5 febbraio 2021, n. 2771, Cassazione 13 gennaio 2021, n. 1215; Cassazione 28 dicembre 2020, n. 2020, Cassazione 18 dicembre 2020, n. 29078;
Cassazione 30 dicembre 2020, n. 29888; Cassazione 15 marzo 2019, n. 7745; Cassazione 11 aprile 2019,
n. 10126);
- da quando dovuto, quindi, risulta che la Contribuente ha regolarmente versato il tributo locale sino a quando ha tenuto in proprietà (al 50 % con il coniuge) il predetto immobile ceduto per atto pubblico il 4 agosto 2023
(doc. 6), da cui emergono puntualmente le specifiche risultanze catastali appena descritte. Pertanto, viste ed incontestate le risultanze di cui sopra, per ciò che riguarda specificamente l'annualità 2021, la Ricorrente ha versato l'IMU annuale non omettendo alcunchè, risultando regolarmente pagato sia l'acconto che il saldo;
- pertanto, con l'emissione dell'avviso di accertamento in rettifica impugnato l'Ente locale non ha adottato quel minimo di diligenza prevista da legge e da regolamento comunale in ipotesi di recupero di imposte, sovrattasse ed interessi, che nel caso in oggetto sarebbere consistito nella semplice corretta lettura dei dati catastali dell'immobile della contribuente, immediatamente verificabili per l'Ente impositore, constatando così il corretto versamento dell'imposta;
- tenuto conto della natura immediatamente esecutiva dell'avviso di accertamento opposto e che l'istanza di annullamento in autotutela non sospende i termini della esecuzione, la contribuente ha dovuto necessariamente adire il giudice tributario per evitare il cristallizzarsi del tributo, oltre sanzione ed accessori;
- solo in sede di tardiva costituzione in giudizio, oltre il termine ex art. 23 D. Lgs. 546/92, allorquando l'intera attività difensiva della Ricorrente si avviava alla conclusione con la prospettazione della sola discussione in pubblica udienza, l'Ente locale si è ravveduto dell'errore, prendendo atto dei dati catastali della contribuente e, verificato il regolare versamento, ha annullato l'atto impugnato.
Tanto documentalmente provato, come chiarito dalla giurisprudenza della Cassazione, l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato consegue ad una manifesta illegittimità di quest'ultimo sussistente “ab initio”, trattandosi di illegittimità nota al Comune sin dal momento della emanazione del provvedimento stesso, per cui risulta applicabile quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione la quale ha chiarito che “In materia di compensazione delle spese processuali susseguenti all'annullamento in autotutela dell'atto impositivo vale il principio in base al quale, nell'ipotesi di estinzione del giudizio ex art. 46, comma 1, del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere determinata dall'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, può essere disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 15, comma 1, del medesimo decreto, purché intervenuta all'esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di una ipotesi diversa dalla compensazione ope legis prevista dal comma 3 dell'articolo citato, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 274 del 2005. Pertanto, nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione” (Cass. Ord. n. 33157/2023).
La Corte pertanto dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 200,00 oltre accessori di legge e contributo unificato da attribuirsi al procuratore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 200,00 oltre accessori di legge e contributo unificato da attribuirsi al procuratore dichiaratosi anticipatario.