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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 526/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4920/2022 depositato il 21/09/2022
proposto da
Ag. Entrate Associazione_1 - Via G. Panico 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 713/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 07/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7053R00243/2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7053R00243/2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7053R00243/2018 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
Con ricorso in appello notificato il 02/09/2022, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa impugnava la sentenza n. 713/01/22 della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, depositata il 07/02/2022, che aveva accolto il ricorso del contribuente Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento n. TY7053R00243/2018 relativo all'anno d'imposta 2013, annullando l'atto per difetto di valida sottoscrizione ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 600/73.
L'Ufficio deduceva l'erroneità della sentenza, sostenendo che l'avviso era stato sottoscritto dal Funzionario Nominativo_1, delegato dal Direttore Provinciale con atto prot. n. 7903/RAI/2017 del 29/12/2017, prodotto in appello unitamente al PVC richiamato nell'atto impositivo.
Il contribuente si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello, eccependo l'inammissibilità del gravame per genericità dei motivi e l'illegittimità della produzione documentale tardiva, ribadendo i vizi originari dell'accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Sulla produzione documentale in appello
L'art. 58, comma 2, D.Lgs. 546/1992 consente alle parti di produrre nuovi documenti in grado di appello, anche se preesistenti, nel rispetto del contraddittorio. La giurisprudenza di legittimità (Cass. 16916/2005;
Cass. 18758/2014) ha chiarito che tale facoltà è generale e non subordinata alla prova dell'impossibilità di produzione in primo grado. Pertanto, l'atto di delega prot. n. 7903/RAI/2017 è ammissibile.
Sulla validità della sottoscrizione dell'avviso
L'art. 42 del D.P.R. 600/73 prevede che gli avvisi di accertamento siano sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, a pena di nullità. La delega prodotta dimostra che il
Funzionario Dipendente era legittimamente autorizzato alla firma. Ne consegue che il vizio rilevato dal primo giudice non sussiste.
Sugli ulteriori motivi di ricorso
Le doglianze del contribuente sono infondate:
Il PVC costituisce valido supporto probatorio ed è assistito da fede privilegiata (Cass. 15191/2014);
La motivazione per relationem è legittima quando l'atto richiamato è conosciuto o conoscibile dal contribuente
(Cass. 2598/2008);
La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di società a ristretta base sociale è conforme a consolidato orientamento (Cass. 7418/2011; 26428/2010).
Non emergono vizi di motivazione né violazioni dello Statuto del contribuente.
le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia
Accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate;
Riforma la sentenza impugnata e, per l'effetto, rigetta il ricorso originario del contribuente;
Condanna l'appellato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi
€ 1.000,00 oltre accessori di legge a favore dell'Agenzia delle Entrate Associazione_1
Palermo, 13.10.25
Il Relatore Il Presidente
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4920/2022 depositato il 21/09/2022
proposto da
Ag. Entrate Associazione_1 - Via G. Panico 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 713/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 07/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7053R00243/2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7053R00243/2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7053R00243/2018 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
Con ricorso in appello notificato il 02/09/2022, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa impugnava la sentenza n. 713/01/22 della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, depositata il 07/02/2022, che aveva accolto il ricorso del contribuente Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento n. TY7053R00243/2018 relativo all'anno d'imposta 2013, annullando l'atto per difetto di valida sottoscrizione ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 600/73.
L'Ufficio deduceva l'erroneità della sentenza, sostenendo che l'avviso era stato sottoscritto dal Funzionario Nominativo_1, delegato dal Direttore Provinciale con atto prot. n. 7903/RAI/2017 del 29/12/2017, prodotto in appello unitamente al PVC richiamato nell'atto impositivo.
Il contribuente si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello, eccependo l'inammissibilità del gravame per genericità dei motivi e l'illegittimità della produzione documentale tardiva, ribadendo i vizi originari dell'accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Sulla produzione documentale in appello
L'art. 58, comma 2, D.Lgs. 546/1992 consente alle parti di produrre nuovi documenti in grado di appello, anche se preesistenti, nel rispetto del contraddittorio. La giurisprudenza di legittimità (Cass. 16916/2005;
Cass. 18758/2014) ha chiarito che tale facoltà è generale e non subordinata alla prova dell'impossibilità di produzione in primo grado. Pertanto, l'atto di delega prot. n. 7903/RAI/2017 è ammissibile.
Sulla validità della sottoscrizione dell'avviso
L'art. 42 del D.P.R. 600/73 prevede che gli avvisi di accertamento siano sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, a pena di nullità. La delega prodotta dimostra che il
Funzionario Dipendente era legittimamente autorizzato alla firma. Ne consegue che il vizio rilevato dal primo giudice non sussiste.
Sugli ulteriori motivi di ricorso
Le doglianze del contribuente sono infondate:
Il PVC costituisce valido supporto probatorio ed è assistito da fede privilegiata (Cass. 15191/2014);
La motivazione per relationem è legittima quando l'atto richiamato è conosciuto o conoscibile dal contribuente
(Cass. 2598/2008);
La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di società a ristretta base sociale è conforme a consolidato orientamento (Cass. 7418/2011; 26428/2010).
Non emergono vizi di motivazione né violazioni dello Statuto del contribuente.
le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia
Accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate;
Riforma la sentenza impugnata e, per l'effetto, rigetta il ricorso originario del contribuente;
Condanna l'appellato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi
€ 1.000,00 oltre accessori di legge a favore dell'Agenzia delle Entrate Associazione_1
Palermo, 13.10.25
Il Relatore Il Presidente