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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/05/2025, n. 19320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19320 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE - Presidente - IO OS GIOVANBATTISTA TONA ES CE - Relatore - SENTENZA sul ricorso proposto dal Pubblico Ministero nel procedimento nei confronti di DA LL AR nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza dell'08/11/2024 del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di NE udita la relazione svolta dal Consigliere Marco AR Monaco;
lette le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. DO IT chiede l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
lette la memoria e le conclusioni dell’avv. Alfredo CE JO che chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di NE, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, con provvedimento emesso in data 8 novembre 2024, ha revocato il precedente provvedimento del 27 settembre 2024 con il quale, a richiesta del pubblico ministero, aveva disposto il ripristino della pena in relazione al decreto penale di condanna emesso nei confronti di AR DA LL in relazione ai reati di cui agli artt. 187, comma 1, e 187, comma 1-quater, d.lgs. 285 del 1992. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il pubblico ministero che ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 666 e 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in quanto il provvedimento sarebbe stato emesso de plano e non, come previsto, in contraddittorio tra le parti.
2.2. Violazione di legge in quanto il provvedimento, non consentirebbe al pubblico ministero di provvedere in ordine all’esecuzione della pena e, pertanto, sarebbe abnorme in quanto crea una situazione di stallo altrimenti non superabile. Penale Sent. Sez. 1 Num. 19320 Anno 2025 Presidente: IA PE Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 20/02/2025 4. In data 27 gennaio 2025 sono pervenute le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. DO IT chiede l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 5. In data 3 febbraio 2025 è pervenuta una memoria difensiva all’esito della quale l’avv. Alfredo CE JO chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato. 6. In data 14 febbraio 2025 è pervenuta una memoria di replica nella quale l’avv. Alfredo CE JO, criticate le conclusioni del Procuratore Generale, insiste per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. Nel primo motivo l’organo dell’accusa ricorrente deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 666 e 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento al provvedimento emesso de plano. La doglianza è fondata. A prescindere da quale sia il reato contestato, infatti, ai sensi sia dell’art. 186, comma 9-bis, che del successivo art. 187, comma 8-bis, d.lgs. 285 del 1992, il giudice è tenuto a procedere in udienza, in contraddittorio delle parti, con le forme di cui all’art. 666 cod. proc. pen., potendo pertanto provvedere de plano nel solo caso in cui la richiesta sia manifestamente infondata ovvero ripropositiva di altra già decisa. Nel caso di specie, pertanto, il provvedimento, emesso de plano al di fuori dei casi consentiti espressamente dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., deve essere annullato con rinvio affinché il giudice proceda a un nuovo giudizio sul punto. La doglianza oggetto del secondo motivo è assorbita.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di NE - Ufficio Gip. Così deciso il 20/02/2025. Il Presidente PE IA
lette le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. DO IT chiede l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
lette la memoria e le conclusioni dell’avv. Alfredo CE JO che chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di NE, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, con provvedimento emesso in data 8 novembre 2024, ha revocato il precedente provvedimento del 27 settembre 2024 con il quale, a richiesta del pubblico ministero, aveva disposto il ripristino della pena in relazione al decreto penale di condanna emesso nei confronti di AR DA LL in relazione ai reati di cui agli artt. 187, comma 1, e 187, comma 1-quater, d.lgs. 285 del 1992. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il pubblico ministero che ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 666 e 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in quanto il provvedimento sarebbe stato emesso de plano e non, come previsto, in contraddittorio tra le parti.
2.2. Violazione di legge in quanto il provvedimento, non consentirebbe al pubblico ministero di provvedere in ordine all’esecuzione della pena e, pertanto, sarebbe abnorme in quanto crea una situazione di stallo altrimenti non superabile. Penale Sent. Sez. 1 Num. 19320 Anno 2025 Presidente: IA PE Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 20/02/2025 4. In data 27 gennaio 2025 sono pervenute le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. DO IT chiede l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 5. In data 3 febbraio 2025 è pervenuta una memoria difensiva all’esito della quale l’avv. Alfredo CE JO chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato. 6. In data 14 febbraio 2025 è pervenuta una memoria di replica nella quale l’avv. Alfredo CE JO, criticate le conclusioni del Procuratore Generale, insiste per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. Nel primo motivo l’organo dell’accusa ricorrente deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 666 e 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento al provvedimento emesso de plano. La doglianza è fondata. A prescindere da quale sia il reato contestato, infatti, ai sensi sia dell’art. 186, comma 9-bis, che del successivo art. 187, comma 8-bis, d.lgs. 285 del 1992, il giudice è tenuto a procedere in udienza, in contraddittorio delle parti, con le forme di cui all’art. 666 cod. proc. pen., potendo pertanto provvedere de plano nel solo caso in cui la richiesta sia manifestamente infondata ovvero ripropositiva di altra già decisa. Nel caso di specie, pertanto, il provvedimento, emesso de plano al di fuori dei casi consentiti espressamente dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., deve essere annullato con rinvio affinché il giudice proceda a un nuovo giudizio sul punto. La doglianza oggetto del secondo motivo è assorbita.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di NE - Ufficio Gip. Così deciso il 20/02/2025. Il Presidente PE IA