Art. 19. (Requisiti minimi organizzativi, tecnologici e strutturali) 1. Con accordo tra Governo, regioni e province autonome sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture trasfusionali. Tali requisiti sono periodicamente aggiornati in relazione all'evoluzione delle esigenze organizzative ed al progresso scientifico e tecnologico del settore.
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11 novembre 2005
11 novembre 2005
Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Campobasso, sez. I, sentenza 14/01/2009, n. 12Provvedimento: […] Con l'accreditamento, secondo le modalità di cui agli articoli 6 e seg. (ed in particolare 8 quater) della legge n.502 del 1992, e previa la necessaria, rigorosa, verifica di tutti gli ulteriori requisiti presupposti dalla normativa settoriale relativa al servizio pubblico trasfusionale (cfr., ad esempio, gli articoli 19 e 20 della legge n.219 del 2005), tali strutture si possono inserire a pieno titolo nell'organizzazione pubblica del servizio trasfusionale.Leggi di più...
- violazione statuto regionale·
- divieto di finalità lucrative·
- compensazione delle spese processuali·
- servizio trasfusionale·
- associazione non riconosciuta·
- competenza del TAR·
- interesse legittimo·
- inserimento strutture private nel servizio pubblico·
- annullamento delibera regionale·
- legittimazione ad agire