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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/04/2025, n. 5557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5557 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA XI sezione civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 33935/23 del Ruolo Generale posta in deliberazione in data 19.12.24
TRA (C. F. ), in persona degli Parte_1 P.IVA_1 amministratori unici e legali rapp., difesa dall'Avv. Felice Fazio APPELLANTE E
Controparte_1
(Codice Fiscale ), in persona del suo legale
[...] P.IVA_2 rappresentante, difesa dall'avv. Ginevra Saccucci APPELLATA
CONCLUSIONI: come da verbali di udienza e comparse depositate MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico- giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio,
pagina 1 di 4 costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/2014). Si richiama, quindi, il contenuto assertivo dell'atto introduttivo e quello della comparsa di risposta.
Sinteticamente, il giudizio di primo grado è stato introdotto dall'odierna appellata, per ottenere il pagamento di euro 3.520,96, a titolo di competenze professionali a seguito di incarico avente ad oggetto prestazioni contabili e fiscali.
Il GdP, con sentenza n. 3814/23, ha accolto la domanda, ritenendo provato lo svolgimento dell'incarico professionale e il quantum del credito.
L'appellante ha impugnato la sentenza, sulla base di 3 motivi di appello, che verranno analizzati compiutamente nel prosieguo della sentenza.
L'appellata si è costituita, eccependo la inammissibilità dell'appello e avversando, nel merito, le argomentazioni di controparte.
Ciò premesso, deve, in primo luogo, ritenersi ammissibile l'appello, il quale contiene i requisiti del novellato art. 342 cpc, in quanto ogni motivo di appello indica chiaramente il capo della decisione impugnato, le censure proposte e le violazioni di legge denunciate.
Con il primo motivo di impugnazione, la società appellante lamenta la nullità ed illegittimità della sentenza per aver deciso la causa sulla base di “documenti del tutto inefficaci probatoriamente” e per aver invece “pretermesso” le prove documentali dalla stessa offerte e le dichiarazioni rese dal suo teste, . Testimone_1
In realtà, la doglianza circa la omessa valutazione delle dichiarazioni del teste non è Tes_1 fondata, perché il GdP ha ritenuto che il contrasto con le dichiarazioni rese dagli altri testi e la impossibilità di attribuire all'una o all'altra versione una piena attendibilità, non potesse far ritenere utilizzabili le prove orali nel loro complesso;
tale argomentazione è condivisibile.
Quanto all'incarico del 2006, esso deve ritenersi pienamente vincolante ed utilizzabile, in quanto la eccezione di annullabilità ex art. 1395 c.c. non si ritiene fondata;
infatti, affinchè sussista un conflitto di interessi idoneo ad annullare il contratto, è necessario che il rappresentante persegua interessi incompatibili con quelli del rappresentato, di talché la salvaguardia dei primi impedisce al rappresentante di tutelare adeguatamente quelli facenti capo al dominus. Tale valutazione va condotta non in termini ipotetici o astratti, ma con riferimento alle caratteristiche concrete del negozio, al fine di verificare se la creazione dell'utile per una parte implichi il sacrificio dell'altra.
Quindi, l'esistenza di un conflitto d'interessi tra la società e il proprio amministratore non può essere fatta discendere da un'aprioristica considerazione della soggettiva coincidenza dei ruoli di amministratore delle due società contraenti, ma dev'essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica di incompatibilità degli interessi di cui sono portatori, rispettivamente, la società e il suo amministratore.
pagina 2 di 4 Tale situazione non si rinviene, nel caso di specie, ove il corrispettivo delle prestazioni contabili e fiscali svolte dalla associazione appellata non risulta fuori mercato e foriero di danni per la società. Nessuna rilevanza probatoria ha, invece, la proposta datata 24/10/2016 indirizzata dalla i fratelli e da questi accettata, con cui le parti hanno interamente rinegoziato gli CP_1 Tes_1 aspetti economici, con riferimento esclusivamente alle società: IL NU SRL, AN LO SRL e AN AO OS SRL;
il fatto che in tale accordo non sia menzionata la società “Porta Medaglia SRL”, non può far presumere la gratuità dei rapporti della Pt_1 associazione con la predetta, anche considerando che, in quella data, i non erano ancora Tes_1 legali rappresentanti della società appellante.
Anzi, il contenuto economico di questo nuovo accordo, che prevedeva il pagamento del corrispettivo di euro 7.200,00 annui per lo svolgimento di servizi contabili e fiscali per 3 società, conferma la congruità del corrispettivo dell'incarico del 2006 e la insussistenza del conflitto di interessi.
Il primo motivo di appello è, pertanto, infondato.
Con il secondo motivo di impugnazione, la società appellante lamenta la nullità ed illegittimità della sentenza sotto il diverso profilo della mancata pronuncia da parte del Giudice di Pace sulla sua richiesta di interrogatorio formale e della ammissione invece della prova testimoniale richiesta dalla da ritenere totalmente inammissibile, con ciò CP_1 negandole la possibilità di provocare la confessione della sua controparte, sempre in ordine alla gratuità delle prestazioni. Al proposito, la doglianza circa la mancata ammissione interrogatorio formale del convenuto, non è rilevante, in quanto, non si chiede di svolgere l'interrogatorio in sede di appello e, quindi, non può accertarsi se la confessione giudiziale avrebbe avuto luogo.
Non è, poi, fondata la doglianza circa la ammissione della prova testi in violazione dell'art. 2721 c.c., trattandosi di eccezione non è rilevabile d'ufficio, che doveva essere eccepita in modo specifico dalla parte nella prima difesa utile;
invece, nelle note scritte del 17.11.21 per la udienza ex art. 320 cpc, la odierna appellante ha solo genericamente contestato le istanze di prova della controparte.
Pertanto, anche il secondo motivo va respinto.
Con il terzo motivo di impugnazione, la società appellante lamenta la nullità ed illegittimità della sentenza sotto il diverso profilo della omessa pronuncia da parte del Giudice di Pace in ordine al difetto di legittimazione attiva da parte della in relazione ai compensi CP_1 dovuti al Rag. per la carica di Amministratore della Società. Controparte_1
Questo motivo è fondato, non essendo stato dimostrato dallo studio professionale, mediante deposito dell'atto costitutivo o dello statuto, che gli accordi tra gli associati attribuissero alla associazione la legittimazione per azionare i crediti spettanti ai predetti.
Né è, poi, vero che tale eccezione sia stata svolta per la prima volta solo in questa fase, essendo chiaramente indicata nella comparsa di risposta, tanto che la associazione vi ha preso posizione nelle note ex art. 320 cpc. pagina 3 di 4 In conclusione, l'appello sarà accolto limitatamente al terzo motivo di appello, con riforma parziale della sentenza e, dal credito complessivo di euro 3.520,96, dovrà essere decurtata la somma di euro 1.400,00, imputata ai compensi quale amministratore di . CP_1
La parziale soccombenza delle parti, in primo e secondo grado, giustifica la compensazione delle spese per entrambi i giudizi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: 1) in parziale accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e riduce la condanna della società appellante nei confronti della associazione appellata ad euro
2.120,96, oltre interessi ex d.lgs 231/02 dalla messa in mora al saldo;
2) compensa le spese di lite tra le parti di entrambi i gradi di giudizio.
Roma, 10.4.25 Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
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