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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 25/02/2026, n. 3260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3260 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3260/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PANARIELLO CIRO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18761/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220170683749501 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2494/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 07120220170683749501 emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis DPR 633/1972, per omesso versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2018, per l'importo complessivo di euro 2.733,43 deducendone l'illegittimità per mancata notifica dell'atto presupposto, nullità della procedura di notifica, inesistenza della pretesa tributaria e intervenuta prescrizione di sanzioni e interessi.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli, la quale eccepiva l'infondatezza del ricorso, evidenziando che la cartella impugnata era stata emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis DPR 633/1972 per il recupero di imposte dichiarate e non versate, senza applicazione di sanzioni, nel rispetto dei termini di legge. L'Agenzia delle Entrate CO rimaneva priva di autonome difese.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Relativamente alla mancata notifica dell'atto presupposto alla cartella di pagamento impugnata la doglianza non è meritevole di accoglimento in quanto la cartella stessa trae origine da controllo automatizzato del Modello IVA relativo all'anno d'imposta 2018, ai sensi dell'art. 54-bis del DPR
633/1972, dal quale è emerso l'omesso versamento dell'imposta a saldo indicata dalla stessa contribuente nella propria dichiarazione.In tale ipotesi, la cartella di pagamento ha natura meramente liquidatoria e costituisce il primo ed unico atto con cui l'Amministrazione finanziaria procede alla riscossione di un credito che trova il proprio presupposto nella dichiarazione del contribuente.È principio pacifico della giurisprudenza di legittimità che, in caso di recupero di imposte dichiarate e non versate, non sia necessaria la previa notifica di un avviso di accertamento, non venendo in rilievo alcuna attività di accertamento in senso stretto, ma unicamente una liquidazione di quanto auto-dichiarato. Ne consegue, pertanto, l'infondatezza del motivo di ricorso con cui si deduce la nullità della cartella per omessa notifica dell'atto presupposto.
Parimenti infondato è il motivo relativo alla mancata comunicazione dell'esito del controllo automatizzato.
Tale comunicazione di irregolarità prevista dall'art. 54-bis DPR 633/1972 ha funzione meramente informativa e collaborativa e non costituisce atto impositivo. La sua eventuale omissione non comporta l'illegittimità della cartella di pagamento quando, come nel caso di specie, il recupero riguarda imposte dichiarate dal contribuente e non versate e non sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Nel caso in esame, l'Amministrazione finanziaria ha proceduto alla riscossione di un credito derivante direttamente dalla dichiarazione IVA presentata dalla contribuente, la quale non ha contestato né l'esistenza del debito d'imposta né l'ammontare dello stesso, limitandosi a dedurre vizi formali dell'atto impugnato. In presenza di imposte auto-dichiarate, non incombe sull'Ufficio alcun ulteriore onere probatorio in ordine alla sussistenza del presupposto impositivo.
Infine, anche il motivo relativo alla prescrizione è infondato. Il credito IVA è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale. Nel caso di specie, il ruolo è stato reso esecutivo in data 11 ottobre 2022, con conseguente pieno rispetto dei termini prescrizionali.
Quanto alle sanzioni, dagli atti risulta che la cartella impugnata non reca iscrizione a ruolo di somme a tale titolo, sicché la relativa doglianza è priva di oggetto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere integralmente rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €500,00 oltre oneri ed accessori, se dovuti, in favore dell'AdE D.P. II di Napoli.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PANARIELLO CIRO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18761/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220170683749501 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2494/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 07120220170683749501 emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis DPR 633/1972, per omesso versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2018, per l'importo complessivo di euro 2.733,43 deducendone l'illegittimità per mancata notifica dell'atto presupposto, nullità della procedura di notifica, inesistenza della pretesa tributaria e intervenuta prescrizione di sanzioni e interessi.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli, la quale eccepiva l'infondatezza del ricorso, evidenziando che la cartella impugnata era stata emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis DPR 633/1972 per il recupero di imposte dichiarate e non versate, senza applicazione di sanzioni, nel rispetto dei termini di legge. L'Agenzia delle Entrate CO rimaneva priva di autonome difese.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Relativamente alla mancata notifica dell'atto presupposto alla cartella di pagamento impugnata la doglianza non è meritevole di accoglimento in quanto la cartella stessa trae origine da controllo automatizzato del Modello IVA relativo all'anno d'imposta 2018, ai sensi dell'art. 54-bis del DPR
633/1972, dal quale è emerso l'omesso versamento dell'imposta a saldo indicata dalla stessa contribuente nella propria dichiarazione.In tale ipotesi, la cartella di pagamento ha natura meramente liquidatoria e costituisce il primo ed unico atto con cui l'Amministrazione finanziaria procede alla riscossione di un credito che trova il proprio presupposto nella dichiarazione del contribuente.È principio pacifico della giurisprudenza di legittimità che, in caso di recupero di imposte dichiarate e non versate, non sia necessaria la previa notifica di un avviso di accertamento, non venendo in rilievo alcuna attività di accertamento in senso stretto, ma unicamente una liquidazione di quanto auto-dichiarato. Ne consegue, pertanto, l'infondatezza del motivo di ricorso con cui si deduce la nullità della cartella per omessa notifica dell'atto presupposto.
Parimenti infondato è il motivo relativo alla mancata comunicazione dell'esito del controllo automatizzato.
Tale comunicazione di irregolarità prevista dall'art. 54-bis DPR 633/1972 ha funzione meramente informativa e collaborativa e non costituisce atto impositivo. La sua eventuale omissione non comporta l'illegittimità della cartella di pagamento quando, come nel caso di specie, il recupero riguarda imposte dichiarate dal contribuente e non versate e non sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Nel caso in esame, l'Amministrazione finanziaria ha proceduto alla riscossione di un credito derivante direttamente dalla dichiarazione IVA presentata dalla contribuente, la quale non ha contestato né l'esistenza del debito d'imposta né l'ammontare dello stesso, limitandosi a dedurre vizi formali dell'atto impugnato. In presenza di imposte auto-dichiarate, non incombe sull'Ufficio alcun ulteriore onere probatorio in ordine alla sussistenza del presupposto impositivo.
Infine, anche il motivo relativo alla prescrizione è infondato. Il credito IVA è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale. Nel caso di specie, il ruolo è stato reso esecutivo in data 11 ottobre 2022, con conseguente pieno rispetto dei termini prescrizionali.
Quanto alle sanzioni, dagli atti risulta che la cartella impugnata non reca iscrizione a ruolo di somme a tale titolo, sicché la relativa doglianza è priva di oggetto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere integralmente rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €500,00 oltre oneri ed accessori, se dovuti, in favore dell'AdE D.P. II di Napoli.