Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 25/02/2026, n. 3260
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica atto presupposto

    La cartella impugnata deriva da controllo automatizzato ex art. 54-bis DPR 633/1972 per omesso versamento IVA dichiarata e non versata. In tale ipotesi, la cartella ha natura meramente liquidatoria e costituisce il primo ed unico atto, non essendo necessaria la previa notifica di un avviso di accertamento.

  • Rigettato
    Nullità procedura di notifica

    La cartella impugnata deriva da controllo automatizzato ex art. 54-bis DPR 633/1972 per omesso versamento IVA dichiarata e non versata. In tale ipotesi, la cartella ha natura meramente liquidatoria e costituisce il primo ed unico atto, non essendo necessaria la previa notifica di un avviso di accertamento.

  • Rigettato
    Inesistenza pretesa tributaria

    La cartella impugnata deriva da controllo automatizzato ex art. 54-bis DPR 633/1972 per omesso versamento IVA dichiarata e non versata. L'Amministrazione ha proceduto alla riscossione di un credito derivante direttamente dalla dichiarazione IVA presentata, la quale non ha contestato né l'esistenza del debito d'imposta né l'ammontare.

  • Rigettato
    Prescrizione sanzioni e interessi

    Il credito IVA è soggetto a prescrizione decennale. Il ruolo è stato reso esecutivo in data 11 ottobre 2022, con pieno rispetto dei termini prescrizionali. Inoltre, la cartella impugnata non reca iscrizione a ruolo di somme a titolo di sanzioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 25/02/2026, n. 3260
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 3260
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

    Testo completo