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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/12/2025, n. 4363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4363 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al RG n. 12246/2021, tra
(P.IVA: in persona del l.r.p.t. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa- come da procura in atti – dall'avvocato ERNESTO SPARANO (C.F.: ) con domicilio digitale eletto presso C.F._1
l'indirizzo PEC indicato in atti;
- ATTORE – contro
(P.IVA: Controparte_1
in persona del l.r.p.t. P.IVA_2 rappresentata e difesa - come da procura in atti – dall'avvocato VINCENZO PALUMBO (C.F.: ) con domicilio digitale eletto presso C.F._2
l'indirizzo PEC indicato in atti;
- CONVENUTO-
CONCLUSIONI:
Come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1 in persona del l.r.p.t. ha convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli Nord la in persona Controparte_1 del l.r.p.t. per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“A) accertare l'inadempimento dell'obbligazione assunta dalla
[...]
di consegna della merce venduta di cui alla Controparte_1 propria fattura n. 1/21 del 24.3.21 e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla riduzione del prezzo pagato, da Parte_1 determinarsi per equivalente in ragione del prezzo del materiale acquistato dalla
[...]
in sostituzione di quello non consegnato dalla Parte_1 [...]
e quindi condannare la Controparte_1 Controparte_1
al pagamento in favore della di
[...] Parte_1 13.110,12 per la riduzione del prezzo a seguito del predetto inadempimento contrattuale ovvero al pagamento della diversa maggiore o minore somma che il Tribunale adito vorrà determinare, il tutto oltre interessi legali ad un tasso pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c. dalla data di proposizione della presente domanda fino al soddisfo;
Accertare e dichiarare il danno non patrimoniale subito dalla per la lesione della reputazione commerciale Parte_1 dovuta all'inadempimento della Controparte_1
e per l'effetto condannare la predetta l risarcimento del
[...] Controparte_1 danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.; Il tutto con condanna della a Controparte_1 spese e compensi del presente giudizio”.
2. L'attrice ha premesso che: - di aver acquistato dalla convenuta una notevole quantità di materiale destinato alla costruzione di impalcature di cui alla fattura di vendita n. 1/21 del 24.3.21 emessa dall'odierna convenuta;
- di aver provveduto al pagamento del prezzo pari ad euro 28.060,00 IVA Inclusa (tramite il bonifico in acconto di euro 4.000,00 del 25.3.21, ulteriore acconto di euro 7.000,00 del 29.3.21 e bonifico a saldo di euro 17.060,00 del 10.5.21); - di aver appreso, in occasione del carico merce del 10.9.21, che parte della merce fatturata e pagata non era presente nei magazzini della convenuta e che quest'ultima, oltre a non disporre dei beni venduti, non era in grado di procurarli;
- di avere acquistato, a fronte delle commesse ricevute da alcuni clienti, il materiale mancante dalla di Brescia Controparte_2 per complessivi euro 10.246,00 oltre IVA di cui alla fattura n. 114/21 del 29.10.21 (per complessivi euro 13.110,12, IVA inclusa).
3. In punto di diritto l'attrice ha dedotto: 1) il diritto alla riduzione del prezzo a causa del parziale inadempimento della convenuta quantificabile nel valore della merce acquistata presso la 2) di aver subito un danno Controparte_2 all'immagine per il ritardo nel far fronte alle commesse già ottenute.
4. In data 17.3.2022, si è costituita in giudizio la
[...]
in persona del l.r.p.t. contestando in Controparte_1 fatto e diritto le avverse deduzioni e ha formulato le conclusioni appresso riportate:
“A) In via principale, nel merito, respingere le domande articolate dalla
[...] nei confronti della società Parte_1 Controparte_1
perché infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti dedotti nella
[...] presente comparsa;
B) In via subordinata, e solo come eccezione riconvenzionale, con riserva di precisare e quantificare la domanda nei termini di legge, si chiede eventualmente di compensare le poste di danno accertare nel presente giudizio a favore della parte attrice, con il danno economica dovuto al ritardo del ritiro del materiale in quanto la convenuta è stata costretta a pagare l'occupazione del magazzino dove erano stipati i materiali anche per il periodo giugno-settembre 2021; C) Condannare parte attrice alle spese, diritti ed onorari della presente procedura monitoria, oltre IVA e CAP sulle spettanze e successive occorrende coma da D.M. 55/2014 con attribuzione”.
5. La convenuta ha premesso che: - il materiale destinato alla costruzione di impalcature era custodito e accatastato in un deposito e inutilizzato da circa 20 anni;
- prima di concludere la vendita invitava controparte a visionare tutto il materiale, precisando che la vendita sarebbe dovuta avvenire con la formula “visto e piaciuto” nello stato in cui si trovava il materiale;
- le parti convennero un prezzo complessivo di euro 28.060,00 (IVA compresa); - la si impegnava a ritirare il Parte_1 materiale direttamente presso il deposito con propri mezzi e personale immediatamente dopo il saldo del prezzo che avveniva con bonifico del 10.5.2021; - l'ultimo carico era effettuato il 10.9.2021; - parte attrice non aveva sollevato alcuna contestazione in seguito ai ritiri effettuati né il 10.9.2021; - in data 22.9.2021 l' attrice inviava una diffida ad adempiere lamentando la mancanza di una parte del materiale acquistato.
6. La convenuta ha eccepito: 1) l'inadempimento dell'onere probatorio in capo all'attrice avente ad oggetto: a) l'esistenza di un contratto avente forma scritta con l'indicazione del prezzo delle singole categorie di materiali venduti;
b) la mancanza del materiale al momento dell'ultimo ritiro;
2) che la vendita de qua era conclusa mediante la formula c.d. “visto e piaciuto” confermata dalla fattura n. 1/21 e che il vizio de quo fosse facilmente riconoscibile ed escluso dalla garanzia;
3) la decadenza della garanzia, non essendo stato esperito il rimedio della denuncia nel termine di otto giorni decorrente dalla data di avvenuta consegna delle merce avvenuta il 10.9.21. Sul punto ha precisato che, benché la diffida fosse datata 16.9.21 (quindi nel termine di legge), era stata inviata oltre il termine sul rilievo che: a) la marca da bollo applicata al mandato della diffida inviata recasse la data del 20.9.2021; b) la diffida risultasse affidata all'Unep di Napoli per la notifica il giorno 21.9.2021; 4) l'illegittima quantificazione della domanda sul rilievo che: a) la merce acquistata dal terzo fornitore fosse nuova mentre il danno da risarcire dovesse essere parametrato e quantificato in relazione al valore dei beni usati;
b) la richiesta risarcitoria del danno da immagine è infondata poiché il materiale era già disponibile per il ritiro al saldo;
5) in via riconvenzionale ha eccepito la compensazione dell'importo con la somma pagata per l'occupazione del magazzino dove erano stipati i materiali anche per il periodo giugno-settembre 2021.
7. All'udienza di prima comparizione il G.I., concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., rinviava all'udienza del 6.10.2022 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
8. Espletata l'istruttoria la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.11.2024, successivamente rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 30.12.2024, da celebrarsi nelle modalità di cui all'art. 127 -ter c.p.c.
9. La causa era rinviata in prosieguo all'udienza del 7.7.2025 da celebrarsi ex art. 127 -ter c.p.c. All'esito della predetta udienza la causa era trattenuta in decisione.
10. Nelle memorie ex art. 189-190 c.p.c. le parti ribadivano i propri asserti difensivi, ulteriormente affinandoli, insistendo nelle proprie domande ed eccezioni.
11. La domanda di parte attrice va accolta nei termini e per le ragioni che si vanno a chiarire.
12. Preliminarmente va dato atto che, alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, deve ritenersi sussistente il rapporto commerciale intercorso fra le parti sul rilievo che: a) la vendita dei beni mobili non richiede la forma scritta ad substantiam; b) il rapporto non è stato contestato dalle parti con la produzione degli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.; c) la conclusione del rapporto è stata provata attraverso: - l'allegazione della fattura n. 1/21 emessa dalla convenuta;
- le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dai ll.rr.pp.tt. delle società; - le dichiarazioni rese dai testi escussi;
- le ricevute dei bonifici effettuati a titolo di acconto e di saldo dall'attrice in favore dell'odierna convenuta le cui causali si riferiscono al pagamento della fattura n.1/21.
13. Nel merito, la domanda di parte attrice diretta alla riduzione del prezzo – come correttamente dedotto da quest'ultima - non è sussumibile nell'alveo della c.d.
“azione estimatoria” riconducibile ai rimedi esperibili per i vizi della cosa compravenduta di cui all' art. 1490 c.c.
14. Piuttosto, nel caso di specie si è configurato un inadempimento parziale poiché il venditore consegnava una quantità inferiore rispetto a quella pattuita.
15. In ragione di quanto dedotto dalle parti ed emerso nell'istruttoria, la fattispecie de qua non può ricondursi ad alcun vizio della cosa venduta. Invero, da un'interpretazione letterale dell'art. 1490 c.c., si evince che i vizi coperti dalla predetta garanzia (e i conseguenti rimedi previsti dagli artt. 1492 e 1495 c.c. c.c.) sono riferibili alle qualità del bene per quanto concerne “l'inidoneità all'uso” o la “diminuzione apprezzabile del valore” che il vizio cagiona alla res e, pertanto, riconducibili a un difetto funzionale o strutturale.
16. La differenza ontologica della garanzia per vizi rispetto all'azione per inesatto adempimento o inadempimento parziale determina l'infondatezza dell'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta, non trovando applicazione i brevi termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. (cfr. ex multis Cass. n.1282/2024).
17. Parimenti inconferente alla vicenda de qua è il richiamo alla clausola c.d. “visto e piaciuto” operato dalla convenuta poiché, come in precedenza chiarito, la condotta della venditrice ha costituito un inadempimento contrattuale.
18. Tale clausola, diffusa nella prassi commerciale – in attuazione di quanto disposto dagli artt. 1490, comma 2, e 1491 c.c. – determina un alleggerimento della garanzia dovuta dal venditore per i vizi della cosa compravenduta ed è applicabile anche laddove i beni siano usati.
19. Come osservato dalla giurisprudenza, la clausola visto e piaciuto “non assume il significato di impegno del compratore ad accettare il bene compravenduto senza alcuna riserva e di rinuncia alla garanzia per i vizi, anche occulti, ma ha il più limitato scopo di accertare consensualmente che il compratore ha preso visione della cosa venduta, qualora si tratti di vizi riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede” (cfr. Trib. Trieste n. 397/2021). Pertanto, essa trova applicazione limitatamente ai vizi di cui all'art. 1490 comma 1 c.c. riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede, restando escluse le ipotesi in cui il venditore abbia omesso in mala fede il vizio sul rilievo della prevalente esigenza di tutela della buona fede del compratore.
20. Tanto premesso, la domanda attorea di riduzione del prezzo è fondata sul rilievo che: a) a fronte dell'affare concluso con la convenuta e dell'avvenuto pagamento, è stata resa effettivamente disponibile una quantità inferiore rispetto a quella concordata;
b) a causa dell'inadempimento, la società attrice si è dovuta rivolgere a fornitori terzi per l'acquisto del materiale mancante al fine di ottemperare agli obblighi contrattuali assunti con i propri clienti.
21. Invero risulta provato che: i) mediante l'allegazione della fattura n. 114/2021 emessa dalla l'attrice instaurava un (nuovo) rapporto commerciale CP_2 con un terzo fornitore per l' acquisto della merce mancante;
ii) tale merce veniva pagata - come da ricevuta di bonifico e fattura in atti - per l'importo di euro 13.110,12; iii) l'attrice aveva l'esigenza di ottemperare impegni contrattuali assunti coi propri committenti (come si evince sia dalle dichiarazioni rese dal l.r.p.t. della società attrice, dai testi escussi e dalla produzione della diffida inviatale per l'esecuzione di un contratto di appalto); iv) parte convenuta intratteneva rapporti commerciale vendendo a terzi parte del tipo di materiale oggetto della compravendita de qua (circostanza documentata dall'attrice e non contestata dalla convenuta) dopo l'incasso del saldo.
22. Sicché, non potendo quantificare la “perdita subita” nella somma corrisposta dall'attrice al terzo fornitore (sul rilievo: a) che la somma in tal senso corrisposta è riferita a un rapporto commerciale intercorso fra parti diverse da quelle de quibus; b) il differente stato dei beni compravenduti poiché di cui alla fattura n.1/21 erano usati, mentre quelli acquistati dal terzo fornitore erano nuovi oltre che, presumibilmente, recanti un prezzo superiore a causa dell'incremento di domanda per l'attuazione del c.d. “super bonus”) si ritiene possibile ai sensi dell'art. 1226 c.c. procedere ad una liquidazione equitativa consistente nella riduzione forfettaria del 40% rispetto all'importo di euro 13.110,12, ond'è dovuto l'importo di euro 7.867,00, oltre interessi al saggio di cui all' art. 1284 comma IV c.c. a far data dalla domanda giudiziale.
23. Al contrario, l'eccezione sollevata dalla convenuta con la quale si deduce la compensazione delle somme dovute con quelle sostenute per l'occupazione del deposito non può trovare accoglimento il relativo fatto costitutivo essendo sfornita di prova. Invero la convenuta non ha quantificato la somma asseritamente pagata, né dimostrato l'esborso o l'esistenza di un titolo per l'occupazione dell'immobile (né tale circostanza ha trovato puntuale riscontro nelle dichiarazioni dei testi escussi).
24. Per altro verso, la domanda risarcitoria promossa dall'attrice per il danno all'immagine va rigettata.
25. Com'è noto, il c.d. “danno all'immagine” costituisce – nell'ambito delle attribuzioni descrittive assumibili dal danno non patrimoniale – la lesione della reputazione e del complesso di attributi che identificano un determinato soggetto nel contesto professionale.
26. Esso, per pacifica giurisprudenza, non è configurabile in re ipsa necessitando, al contrario, l'adempimento degli oneri di allegazione e dimostrazione da parte del danneggiato (cfr. ex multis Cass. n. 19551/2023).
27. Nel caso in esame, l'attrice non ha assolto il predetto onere, prospettando in modo generico – privo di allegazione e di riscontro nelle dichiarazioni rese dai testi escussi e dal l.r.p.t. dell'attrice in sede di interrogatorio formale – il danno richiesto considerato che, dall'istruttoria espletata, non sono emersi elementi dai quali desumere che il fatto de quo abbia provocato un'opinione negativa presso la clientela (essendo emersa, al contrario, la circostanza per cui la società attrice si era attivata per ottemperare alle commesse ricevute). 28. Parimenti va rigettata la domanda risarcitoria articolata dall'attrice nella comparsa conclusionale per i “danni indiretti” subiti per effetto della mancata consegna del materiale acquistato sul rilievo che: a) non sono stati dedotti né dimostrati;
b) non costituiscono conseguenza “diretta” ed “immediata” dell'altrui inadempimento risarcibili ex art. 1223 c.c.
29. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in appresso.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm. le spese del presente grado di giudizio sono liquidate in complessivi euro 3.553,90 avuto riguardo allo scaglione di riferimento rapportato al decisum, all'attività effettivamente compiuta e del carattere non complesso dell'accertamento compiuto, che giustifica una riduzione del 30% rispetto all'importo dovuto in base ai medi tabellari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 12246/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda attorea nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna la in Controparte_1 persona del l.r.p.t. al pagamento della somma di euro 7.867,00 oltre agli importi dovuti a titolo di interessi, da liquidare secondo quanto indicato in parte motiva;
2) CONDANNA la Controparte_1 in persona del l.r.p.t. alla refusione delle spese di lite in favore della
[...] in persona del l.r.p.t. che si liquidano in euro 3.553,90 Parte_1 oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, 10.12.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al RG n. 12246/2021, tra
(P.IVA: in persona del l.r.p.t. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa- come da procura in atti – dall'avvocato ERNESTO SPARANO (C.F.: ) con domicilio digitale eletto presso C.F._1
l'indirizzo PEC indicato in atti;
- ATTORE – contro
(P.IVA: Controparte_1
in persona del l.r.p.t. P.IVA_2 rappresentata e difesa - come da procura in atti – dall'avvocato VINCENZO PALUMBO (C.F.: ) con domicilio digitale eletto presso C.F._2
l'indirizzo PEC indicato in atti;
- CONVENUTO-
CONCLUSIONI:
Come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1 in persona del l.r.p.t. ha convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli Nord la in persona Controparte_1 del l.r.p.t. per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“A) accertare l'inadempimento dell'obbligazione assunta dalla
[...]
di consegna della merce venduta di cui alla Controparte_1 propria fattura n. 1/21 del 24.3.21 e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla riduzione del prezzo pagato, da Parte_1 determinarsi per equivalente in ragione del prezzo del materiale acquistato dalla
[...]
in sostituzione di quello non consegnato dalla Parte_1 [...]
e quindi condannare la Controparte_1 Controparte_1
al pagamento in favore della di
[...] Parte_1 13.110,12 per la riduzione del prezzo a seguito del predetto inadempimento contrattuale ovvero al pagamento della diversa maggiore o minore somma che il Tribunale adito vorrà determinare, il tutto oltre interessi legali ad un tasso pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c. dalla data di proposizione della presente domanda fino al soddisfo;
Accertare e dichiarare il danno non patrimoniale subito dalla per la lesione della reputazione commerciale Parte_1 dovuta all'inadempimento della Controparte_1
e per l'effetto condannare la predetta l risarcimento del
[...] Controparte_1 danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.; Il tutto con condanna della a Controparte_1 spese e compensi del presente giudizio”.
2. L'attrice ha premesso che: - di aver acquistato dalla convenuta una notevole quantità di materiale destinato alla costruzione di impalcature di cui alla fattura di vendita n. 1/21 del 24.3.21 emessa dall'odierna convenuta;
- di aver provveduto al pagamento del prezzo pari ad euro 28.060,00 IVA Inclusa (tramite il bonifico in acconto di euro 4.000,00 del 25.3.21, ulteriore acconto di euro 7.000,00 del 29.3.21 e bonifico a saldo di euro 17.060,00 del 10.5.21); - di aver appreso, in occasione del carico merce del 10.9.21, che parte della merce fatturata e pagata non era presente nei magazzini della convenuta e che quest'ultima, oltre a non disporre dei beni venduti, non era in grado di procurarli;
- di avere acquistato, a fronte delle commesse ricevute da alcuni clienti, il materiale mancante dalla di Brescia Controparte_2 per complessivi euro 10.246,00 oltre IVA di cui alla fattura n. 114/21 del 29.10.21 (per complessivi euro 13.110,12, IVA inclusa).
3. In punto di diritto l'attrice ha dedotto: 1) il diritto alla riduzione del prezzo a causa del parziale inadempimento della convenuta quantificabile nel valore della merce acquistata presso la 2) di aver subito un danno Controparte_2 all'immagine per il ritardo nel far fronte alle commesse già ottenute.
4. In data 17.3.2022, si è costituita in giudizio la
[...]
in persona del l.r.p.t. contestando in Controparte_1 fatto e diritto le avverse deduzioni e ha formulato le conclusioni appresso riportate:
“A) In via principale, nel merito, respingere le domande articolate dalla
[...] nei confronti della società Parte_1 Controparte_1
perché infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti dedotti nella
[...] presente comparsa;
B) In via subordinata, e solo come eccezione riconvenzionale, con riserva di precisare e quantificare la domanda nei termini di legge, si chiede eventualmente di compensare le poste di danno accertare nel presente giudizio a favore della parte attrice, con il danno economica dovuto al ritardo del ritiro del materiale in quanto la convenuta è stata costretta a pagare l'occupazione del magazzino dove erano stipati i materiali anche per il periodo giugno-settembre 2021; C) Condannare parte attrice alle spese, diritti ed onorari della presente procedura monitoria, oltre IVA e CAP sulle spettanze e successive occorrende coma da D.M. 55/2014 con attribuzione”.
5. La convenuta ha premesso che: - il materiale destinato alla costruzione di impalcature era custodito e accatastato in un deposito e inutilizzato da circa 20 anni;
- prima di concludere la vendita invitava controparte a visionare tutto il materiale, precisando che la vendita sarebbe dovuta avvenire con la formula “visto e piaciuto” nello stato in cui si trovava il materiale;
- le parti convennero un prezzo complessivo di euro 28.060,00 (IVA compresa); - la si impegnava a ritirare il Parte_1 materiale direttamente presso il deposito con propri mezzi e personale immediatamente dopo il saldo del prezzo che avveniva con bonifico del 10.5.2021; - l'ultimo carico era effettuato il 10.9.2021; - parte attrice non aveva sollevato alcuna contestazione in seguito ai ritiri effettuati né il 10.9.2021; - in data 22.9.2021 l' attrice inviava una diffida ad adempiere lamentando la mancanza di una parte del materiale acquistato.
6. La convenuta ha eccepito: 1) l'inadempimento dell'onere probatorio in capo all'attrice avente ad oggetto: a) l'esistenza di un contratto avente forma scritta con l'indicazione del prezzo delle singole categorie di materiali venduti;
b) la mancanza del materiale al momento dell'ultimo ritiro;
2) che la vendita de qua era conclusa mediante la formula c.d. “visto e piaciuto” confermata dalla fattura n. 1/21 e che il vizio de quo fosse facilmente riconoscibile ed escluso dalla garanzia;
3) la decadenza della garanzia, non essendo stato esperito il rimedio della denuncia nel termine di otto giorni decorrente dalla data di avvenuta consegna delle merce avvenuta il 10.9.21. Sul punto ha precisato che, benché la diffida fosse datata 16.9.21 (quindi nel termine di legge), era stata inviata oltre il termine sul rilievo che: a) la marca da bollo applicata al mandato della diffida inviata recasse la data del 20.9.2021; b) la diffida risultasse affidata all'Unep di Napoli per la notifica il giorno 21.9.2021; 4) l'illegittima quantificazione della domanda sul rilievo che: a) la merce acquistata dal terzo fornitore fosse nuova mentre il danno da risarcire dovesse essere parametrato e quantificato in relazione al valore dei beni usati;
b) la richiesta risarcitoria del danno da immagine è infondata poiché il materiale era già disponibile per il ritiro al saldo;
5) in via riconvenzionale ha eccepito la compensazione dell'importo con la somma pagata per l'occupazione del magazzino dove erano stipati i materiali anche per il periodo giugno-settembre 2021.
7. All'udienza di prima comparizione il G.I., concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., rinviava all'udienza del 6.10.2022 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
8. Espletata l'istruttoria la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.11.2024, successivamente rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 30.12.2024, da celebrarsi nelle modalità di cui all'art. 127 -ter c.p.c.
9. La causa era rinviata in prosieguo all'udienza del 7.7.2025 da celebrarsi ex art. 127 -ter c.p.c. All'esito della predetta udienza la causa era trattenuta in decisione.
10. Nelle memorie ex art. 189-190 c.p.c. le parti ribadivano i propri asserti difensivi, ulteriormente affinandoli, insistendo nelle proprie domande ed eccezioni.
11. La domanda di parte attrice va accolta nei termini e per le ragioni che si vanno a chiarire.
12. Preliminarmente va dato atto che, alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, deve ritenersi sussistente il rapporto commerciale intercorso fra le parti sul rilievo che: a) la vendita dei beni mobili non richiede la forma scritta ad substantiam; b) il rapporto non è stato contestato dalle parti con la produzione degli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.; c) la conclusione del rapporto è stata provata attraverso: - l'allegazione della fattura n. 1/21 emessa dalla convenuta;
- le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dai ll.rr.pp.tt. delle società; - le dichiarazioni rese dai testi escussi;
- le ricevute dei bonifici effettuati a titolo di acconto e di saldo dall'attrice in favore dell'odierna convenuta le cui causali si riferiscono al pagamento della fattura n.1/21.
13. Nel merito, la domanda di parte attrice diretta alla riduzione del prezzo – come correttamente dedotto da quest'ultima - non è sussumibile nell'alveo della c.d.
“azione estimatoria” riconducibile ai rimedi esperibili per i vizi della cosa compravenduta di cui all' art. 1490 c.c.
14. Piuttosto, nel caso di specie si è configurato un inadempimento parziale poiché il venditore consegnava una quantità inferiore rispetto a quella pattuita.
15. In ragione di quanto dedotto dalle parti ed emerso nell'istruttoria, la fattispecie de qua non può ricondursi ad alcun vizio della cosa venduta. Invero, da un'interpretazione letterale dell'art. 1490 c.c., si evince che i vizi coperti dalla predetta garanzia (e i conseguenti rimedi previsti dagli artt. 1492 e 1495 c.c. c.c.) sono riferibili alle qualità del bene per quanto concerne “l'inidoneità all'uso” o la “diminuzione apprezzabile del valore” che il vizio cagiona alla res e, pertanto, riconducibili a un difetto funzionale o strutturale.
16. La differenza ontologica della garanzia per vizi rispetto all'azione per inesatto adempimento o inadempimento parziale determina l'infondatezza dell'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta, non trovando applicazione i brevi termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. (cfr. ex multis Cass. n.1282/2024).
17. Parimenti inconferente alla vicenda de qua è il richiamo alla clausola c.d. “visto e piaciuto” operato dalla convenuta poiché, come in precedenza chiarito, la condotta della venditrice ha costituito un inadempimento contrattuale.
18. Tale clausola, diffusa nella prassi commerciale – in attuazione di quanto disposto dagli artt. 1490, comma 2, e 1491 c.c. – determina un alleggerimento della garanzia dovuta dal venditore per i vizi della cosa compravenduta ed è applicabile anche laddove i beni siano usati.
19. Come osservato dalla giurisprudenza, la clausola visto e piaciuto “non assume il significato di impegno del compratore ad accettare il bene compravenduto senza alcuna riserva e di rinuncia alla garanzia per i vizi, anche occulti, ma ha il più limitato scopo di accertare consensualmente che il compratore ha preso visione della cosa venduta, qualora si tratti di vizi riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede” (cfr. Trib. Trieste n. 397/2021). Pertanto, essa trova applicazione limitatamente ai vizi di cui all'art. 1490 comma 1 c.c. riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede, restando escluse le ipotesi in cui il venditore abbia omesso in mala fede il vizio sul rilievo della prevalente esigenza di tutela della buona fede del compratore.
20. Tanto premesso, la domanda attorea di riduzione del prezzo è fondata sul rilievo che: a) a fronte dell'affare concluso con la convenuta e dell'avvenuto pagamento, è stata resa effettivamente disponibile una quantità inferiore rispetto a quella concordata;
b) a causa dell'inadempimento, la società attrice si è dovuta rivolgere a fornitori terzi per l'acquisto del materiale mancante al fine di ottemperare agli obblighi contrattuali assunti con i propri clienti.
21. Invero risulta provato che: i) mediante l'allegazione della fattura n. 114/2021 emessa dalla l'attrice instaurava un (nuovo) rapporto commerciale CP_2 con un terzo fornitore per l' acquisto della merce mancante;
ii) tale merce veniva pagata - come da ricevuta di bonifico e fattura in atti - per l'importo di euro 13.110,12; iii) l'attrice aveva l'esigenza di ottemperare impegni contrattuali assunti coi propri committenti (come si evince sia dalle dichiarazioni rese dal l.r.p.t. della società attrice, dai testi escussi e dalla produzione della diffida inviatale per l'esecuzione di un contratto di appalto); iv) parte convenuta intratteneva rapporti commerciale vendendo a terzi parte del tipo di materiale oggetto della compravendita de qua (circostanza documentata dall'attrice e non contestata dalla convenuta) dopo l'incasso del saldo.
22. Sicché, non potendo quantificare la “perdita subita” nella somma corrisposta dall'attrice al terzo fornitore (sul rilievo: a) che la somma in tal senso corrisposta è riferita a un rapporto commerciale intercorso fra parti diverse da quelle de quibus; b) il differente stato dei beni compravenduti poiché di cui alla fattura n.1/21 erano usati, mentre quelli acquistati dal terzo fornitore erano nuovi oltre che, presumibilmente, recanti un prezzo superiore a causa dell'incremento di domanda per l'attuazione del c.d. “super bonus”) si ritiene possibile ai sensi dell'art. 1226 c.c. procedere ad una liquidazione equitativa consistente nella riduzione forfettaria del 40% rispetto all'importo di euro 13.110,12, ond'è dovuto l'importo di euro 7.867,00, oltre interessi al saggio di cui all' art. 1284 comma IV c.c. a far data dalla domanda giudiziale.
23. Al contrario, l'eccezione sollevata dalla convenuta con la quale si deduce la compensazione delle somme dovute con quelle sostenute per l'occupazione del deposito non può trovare accoglimento il relativo fatto costitutivo essendo sfornita di prova. Invero la convenuta non ha quantificato la somma asseritamente pagata, né dimostrato l'esborso o l'esistenza di un titolo per l'occupazione dell'immobile (né tale circostanza ha trovato puntuale riscontro nelle dichiarazioni dei testi escussi).
24. Per altro verso, la domanda risarcitoria promossa dall'attrice per il danno all'immagine va rigettata.
25. Com'è noto, il c.d. “danno all'immagine” costituisce – nell'ambito delle attribuzioni descrittive assumibili dal danno non patrimoniale – la lesione della reputazione e del complesso di attributi che identificano un determinato soggetto nel contesto professionale.
26. Esso, per pacifica giurisprudenza, non è configurabile in re ipsa necessitando, al contrario, l'adempimento degli oneri di allegazione e dimostrazione da parte del danneggiato (cfr. ex multis Cass. n. 19551/2023).
27. Nel caso in esame, l'attrice non ha assolto il predetto onere, prospettando in modo generico – privo di allegazione e di riscontro nelle dichiarazioni rese dai testi escussi e dal l.r.p.t. dell'attrice in sede di interrogatorio formale – il danno richiesto considerato che, dall'istruttoria espletata, non sono emersi elementi dai quali desumere che il fatto de quo abbia provocato un'opinione negativa presso la clientela (essendo emersa, al contrario, la circostanza per cui la società attrice si era attivata per ottemperare alle commesse ricevute). 28. Parimenti va rigettata la domanda risarcitoria articolata dall'attrice nella comparsa conclusionale per i “danni indiretti” subiti per effetto della mancata consegna del materiale acquistato sul rilievo che: a) non sono stati dedotti né dimostrati;
b) non costituiscono conseguenza “diretta” ed “immediata” dell'altrui inadempimento risarcibili ex art. 1223 c.c.
29. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in appresso.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm. le spese del presente grado di giudizio sono liquidate in complessivi euro 3.553,90 avuto riguardo allo scaglione di riferimento rapportato al decisum, all'attività effettivamente compiuta e del carattere non complesso dell'accertamento compiuto, che giustifica una riduzione del 30% rispetto all'importo dovuto in base ai medi tabellari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 12246/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda attorea nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna la in Controparte_1 persona del l.r.p.t. al pagamento della somma di euro 7.867,00 oltre agli importi dovuti a titolo di interessi, da liquidare secondo quanto indicato in parte motiva;
2) CONDANNA la Controparte_1 in persona del l.r.p.t. alla refusione delle spese di lite in favore della
[...] in persona del l.r.p.t. che si liquidano in euro 3.553,90 Parte_1 oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, 10.12.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta