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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/07/2025, n. 1855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1855 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 10 luglio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3256/2023 R.G. e vertente tra
, nato il [...] a [...], cod. fisc. e Parte_1 C.F._1
, nata il [...] a [...], cod. fisc. , Parte_2 C.F._2
n.q. di eredi legittimi , cod. fisc. nata a Parte_3 C.F._3
Messina il 2/5/1940 e deceduta il 9/9/2023, elettivamente domiciliati in Messina presso e nello studio dell'Avv. Francesco De Leo, che li rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrenti nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in Roma, cod. fisc. elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Messina presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dell , rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Antonello Monoriti del ruolo professionale resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento prestazione indennità di accompagnamento
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa. Con ricorso depositato in data 15/06/2023, i ricorrenti proseguivano nel giudizio introdotto dalla loro dante causa chiedendo al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Messina il riesame del giudizio espresso dal Ctu nel procedimento recante n.r.g.
3408/2022, ex art. 445 bis c.p.c., che non aveva ritenuto sussistenti i presupposti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento in suo favore dell'assegno di accompagnamento.
Nell'odierno giudizio i ricorrenti chiedevano il riconoscimento dell'indennità di accompagno, da valutare eventualmente avvalendosi di Ctu medico-legale, con conseguente condanna dell' al pagamento degli emolumenti a far data dalla CP_2 domanda amministrativa, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Si costituiva l' , deducendo l'inammissibilità della domanda e Controparte_3
chiedendo il rigetto del ricorso anche per l'insussistenza del requisito sanitario.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, esperita Ctu medico-legale e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esame dei presupposti per la liquidazione.
In via preliminare va evidenziato come l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto l'accertamento del requisito sanitario per l'attribuzione della provvidenza economica richiesta e pertanto anche la fase di opposizione è a cognizione limitata a tale oggetto (vedi Cass. Civ., sent. n. 6084/2014).
La domanda di corresponsione degli arretrati è quindi inammissibile.
3. Esami dei presupposti per il diritto.
Nel merito si osserva che la ricorrente contestava le risultanze peritali del giudizio di accertamento tecnico preventivo limitatamente al mancato riconoscimento del requisito sanitario utile per ottenere l'indennità di accompagnamento, sostenendo che sulla base della documentazione medica prodotta e dalla relazione del ctp dott. Per_1
emergerebbe che le sue condizioni cliniche, ove fossero state esaminate e
[...] valutate correttamente, erano tali da integrare gli estremi per il riconoscimento della provvidenza negata. Lo studio del caso clinico è stato affrontato nel giudizio di Atp dal consulente dott. che ha accertato che invalida nella misura del 100%, non Per_2 Parte_3 possiede il requisito sanitario necessario ai fini dell'indennità di accompagno.
Instaurato il giudizio di opposizione, si riteneva necessario il rinnovo della consulenza medico-legale.
Il dott. Ctu nominato nel presente giudizio, ha esaminato la Persona_3 documentazione prodotta, accertando che la paziente è portatrice di
“POLIARTROPATIA DIFFUSA AD ELEVATA INCIDENZA FUNZIONALE ESITI DI
ARTROPROTESI ALLE GINOCCHIA, VASCULOPATIA CEREBRALE,
SCOMPENSO CARDIACO CRONICO CON SINDROME DEPRESSIVA, IRC III
STADIO IN 82ENNE CON LIMITAZIONE ALLA DEAMBULAZIONE E IPOACUSIA,
DEMENZA SENILE”.
Alla luce della relazione del consulente legale si riscontra che la paziente è affetta da patologie invalidanti che l'hanno resa bisognevole di assistenza quotidiana, riconoscendo in suo favore il diritto al beneficio dell'indennità di natura economica a far data da gennaio 2023 e quindi successivamente alla domanda amministrativa ed al ricorso per Atp.
Invero, ai fini del riconoscimento della predetta prestazione nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. viene in rilievo lo stato di invalidità totale e permanente nella misura del 100%, associato all'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero all'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, con necessità di assistenza continua.
4. Decisione e spese.
La ricorrente possiede quindi i requisiti medico-legali legittimanti il riconoscimento dell'assegno di accompagnamento a decorrere da gennaio 2023 e il ricorso è da ritenersi accolto, alla luce del giudizio espresso dalla consulenza medico-legale, le cui risultanze devono essere confermate, apparendo essa corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici.
Con riferimento alle spese di lite, vi sono giusti motivi, considerato il riconoscimento dei presupposti in data successiva alla domanda amministrativa e al ricorso per Atp, oltre che all'inammissibilità della domanda di corresponsione degli arretrati, per disporre la compensazione per metà delle spese di lite della presente fase;
la restante parte segue la soccombenza e va liquidata come da dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e 147 /2022.
Si pongono a carico dell le spese del consulente. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dalla ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e pertanto riconosce in favore di e Parte_1 Parte_2
eredi di invalida al 100%, il diritto all'indennità di
[...] Parte_3
accompagno da gennaio 2023;
- dichiara inammissibile la domanda di corresponsione degli arretrati;
- condanna l' al pagamento di metà delle spese di lite che liquida in euro CP_2
1.347,75 oltre i.v.a. e spese generali al 15% che distrae in favore del procuratore antistatario;
- pone a carico dell' le spese di Ctu, che liquida in euro 290,00, oltre accessori, in CP_2 favore del dott. . Persona_3
Messina, 11 luglio 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando