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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/04/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4459/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Aurora La Face, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 4459/2019 R.G., avente ad oggetto: “Opposizione a precetto”;
PROMOSSO DA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
Francescamaria Italiano;
- OPPONENTE - contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta CP_1
procura generale alle liti, dall'Avv. Oliviero Atzeni;
- OPPOSTO –
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 11.9.2019 proponeva opposizione Parte_1
CP_ avverso l'atto di precetto notificatogli in data 24.08.2019, con cui l' gli ha intimato di pagare la somma di € 1.355,25, oltre spese di notifica, di cui € 1.200,00 a titolo di spese giudiziali in virtù di sentenza n. R.G. 1022/18 del Tribunale Ordinario di Messina del
03.07.2018, € 135,00 per compensi del precetto e rimborso spese forfettarie per € 20,25.
Eccepiva la nullità del precetto opposto per irregolarità della notifica ai sensi dell'art. 140
c.p.c. nonché per mancata notifica del titolo esecutivo.
Eccepiva, altresì, la mancata allegazione della procura e del conferimento dell'incarico al procuratore costituito.
Rilevava, nel merito, che le somme portate dal precetto opposto scaturivano dalla condanna alle spese disposta a suo carico con la sentenza n. 1022/2018, emessa dal
Tribunale Ordinario di Messina, Sezione Lavoro, in esito ad un giudizio previdenziale
1 CP_ avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n. 1021/2015, con il quale l' era stata condannata al pagamento della somma di €. 123,00 oltre spese, competenze ed oneri di legge.
Lamentava la sproporzione tra la quantificazione delle spese, così come liquidate nella suddetta sentenza, e quindi riportate nel precetto opposto, ed il valore della controversia, anche in considerazione della sua semplicità, della scarsa attività istruttoria svolta e del conferimento dell'incarico difensivo ad un funzionario dell'ente resistente, tutte circostanze che avrebbero dovuto comportare una riduzione nella quantificazione delle spese e dei compensi legali.
Rilevava che l'esecuzione della sentenza, mediante il precetto opposto, gli avrebbe cagionato un grave danno, attesa l'esiguità della pensione percepita.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1022/2018 emessa dal Tribunale di Messina, sezione Lavoro, in data 3.07.2018, di dichiarare invalido, inammissibile, nullo e/o annullare e/o revocare l'atto di precetto opposto. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
CP_
2. L' si costituiva in giudizio con memoria dell'8.04.2021, contestando il fondamento in fatto e in diritto dell'opposizione e chiedendone l'integrale rigetto. Instava per le spese e compensi di lite.
3. Con provvedimento del 15.04.2021 veniva rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ritenendo non sussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
4. La causa veniva istruita documentalmente.
5. L'udienza dell'1.4.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e in esito al deposito delle stesse la causa viene decisa.
6. Ordine logico di trattazione impone di esaminare preliminarmente l'eccezione di nullità per irregolarità della notifica del precetto formulata da parte opponente.
L'eccezione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Dagli atti di causa, infatti, risulta provata la regolarità della notifica perfezionatasi, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 24.08.2019.
In ogni caso, a norma dell'art. 156 c.p.c., co. 3, “la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”, così come verificatosi nel caso di specie avendo la costituzione della parte opponente sanato l'eventuale difetto di notifica.
7. Va rigettata, altresì, l'eccezione formulata dal ricorrente in ordine alla mancata notifica del titolo esecutivo.
2 Dagli atti di causa risulta provato, infatti, che il precetto è stato regolarmente notificato unitamente alla sentenza n. 1022/2018 emessa in data 3.7.2018, munita di formula esecutiva apposta il 5.9.2018.
8. Anche l'eccezione attorea circa la mancata allegazione della procura nell'atto impugnato va disattesa.
E' ormai dato acquisito che l'Ente resistente conferisca una procura generale a tutti gli avvocati suoi dipendenti, tramite la quale i difensori assumono il potere di rappresentarlo in tutte le cause che lo riguardino, sia come attore che come convenuto, prescindendo, insomma, dall'espressa indicazione delle liti cui la procura si riferisce e indipendentemente dall'esistenza di esse al momento del conferimento.
Va rilevato, inoltre, che la mancata allegazione della procura, all'atto della notifica del precetto, non ne pregiudica la validità, atteso che l'art. 480 c.p.c., al comma 4, stabilendo che “il precetto dovrà essere sottoscritto dal creditore istante personalmente oppure dal suo difensore se si avvale dell'assistenza di questi”, esclude che la parte sia obbligatoriamente tenuta ad avvalersi dell'assistenza del professionista, ben potendo agire in autonomia nella predisposizione del precetto redigendolo, firmandolo e notificandolo in proprio al debitore.
Il precetto, infatti, viene ritenuto dalla giurisprudenza un atto avente natura sostanziale e non processuale (Cass. n. 25002/2008) e privo del contenuto di domanda giudiziale (Cass.
3998/2006).
E' ben noto che il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'art. 125 c.p.c., non costituisce "atto introduttivo di un giudizio" contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore "ad negotia". Ne consegue che, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, la rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata dell'atto e che è valido il precetto sottoscritto da difensore non munito di mandato se il titolare del diritto risultante dal titolo esecutivo gli conferisce la procura dopo la notifica di esso (art. 480 c.p.c.), perché la ratifica del "dominus" è ammissibile per il compimento di qualsiasi atto giuridico di natura sostanziale.
Sicché l'atto di precetto deve essere sottoscritto dalla parte o da un suo rappresentante, ma non anche da un difensore necessariamente munito di procura alle liti, non trattandosi di atto del processo. Ne consegue che, ove sottoscritto da avvocato che si dichiari difensore
3 dell'istante pur essendo sfornito di procura, esso è affetto da nullità sanabile con il conferimento successivo - fino al momento della costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore - della medesima, ovvero con qualsiasi altro atto o fatto che manifesti la volontà di avvalersene" (Cassazione civile, sez. III, 08 maggio 2006, n. 10497).
9. Disattese le eccezioni preliminari, occorre esaminare nel merito la domanda attorea.
L'atto di precetto impugnato ha come titolo esecutivo la sentenza n. 1022/2018, emessa dal
Tribunale Ordinario di Messina, in data 3.7.2018, con la quale l'odierno opponente veniva condannato al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente in seno ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto somme trattenute in forza di
CP_ ordinanza di assegnazione emessa all'esito di un pignoramento presso terzi, in cui l' era terzo.
L'opponente contesta, in particolare, che l'ammontare delle spese giudiziali liquidate con la suddetta sentenza sia eccessivo rispetto al valore di quella controversia, che ammontava ad € 123,00.
Orbene, tale doglianza ha costituito, tra gli altri, motivo di appello proposto dall'odierno opponente avverso la sentenza n. 1022/2018.
Nelle more del presente giudizio, come risultante dagli atti di causa, la Corte d'Appello di
Messina, con sent. n. 376 del 3.5.2022, ha confermato la sentenza di primo grado riformandola, esclusivamente, nella parte relativa alle spese statuendo che “Resta tuttavia in piedi il motivo relativo alle spese che, infondato quanto all'an, data la confermata soccombenza dell'appellante, deve essere valutato riguardo al quantum. ……L'art. 152 att.
c.p.c. prevede tuttavia che spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio. ……Nel caso di specie il valore della prestazione invocata era di appena 123,00 euro, dichiarato dal nel ricorso per decreto ingiuntivo. Di conseguenza la Pt_1
liquidazione deve essere limitata, sia nel primo che nel secondo grado, a tale importo”.
Ai fini della decisione soccorre il principio più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In materia di titolo esecutivo di formazione giudiziale, specificamente nei rapporti tra sentenza di primo grado e sentenza d'appello, la giurisprudenza di questa Corte attribuisce alla sentenza d'appello, salvo i casi di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'appello (e, quindi, quelli in cui
l'appello sia definito in rito e non sia esaminato nel merito con la realizzazione dell'effetto devolutivo di gravame sul merito), l'efficacia di sostituire quella di primo grado, tanto nel caso di riforma che in quello di conferma di essa (cfr. Cass. n. 2885/73; n.6438/92; n.
586/99; n. 6911/02; n. 29205/08; n. 7537/09). Deve quindi ribadirsi in questa sede quanto
4 già più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Cass. n. 18254 del 2014), ovvero che la sentenza di appello, anche se integralmente confermativa, si sostituisce a quella di primo grado, che viene eliminata e non torna a rivivere neppure se,
a seguito di cassazione senza rinvio, la stessa sentenza di appello venga eliminata (in questo senso da ultimo v. anche Cass. n. 2955 del 2013). L'effetto sostitutivo della sentenza
d'appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta che, ove l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado, mentre, se l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione (in questo senso v. Cass. n. 9161 del 2013). Pertanto, ai fini della corretta introduzione della esecuzione promossa quando già sia stata pubblicata la sentenza di appello, il titolo esecutivo da notificare prima o congiuntamente al precetto ai fini della validità di quest'ultimo è costituito in ogni caso dalla sentenza di appello e non dalla sentenza di primo grado, anche quando il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado”.
In forza dell'effetto sostitutivo della sentenza d'appello che, nel caso di specie, ha riformato la sentenza di primo grado, caducandola sostanzialmente, in ordine alla quantificazione delle spese legali, il precetto opposto è invalido.
L'opposizione, pertanto, va accolta.
10. Le ragioni della decisione e l'intervenuta pronuncia d'appello nelle more del giudizio, giustificano la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione, così dispone:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla il precetto opposto;
- compensa le spese.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Messina, 2 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Aurora La Face, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 4459/2019 R.G., avente ad oggetto: “Opposizione a precetto”;
PROMOSSO DA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
Francescamaria Italiano;
- OPPONENTE - contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta CP_1
procura generale alle liti, dall'Avv. Oliviero Atzeni;
- OPPOSTO –
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 11.9.2019 proponeva opposizione Parte_1
CP_ avverso l'atto di precetto notificatogli in data 24.08.2019, con cui l' gli ha intimato di pagare la somma di € 1.355,25, oltre spese di notifica, di cui € 1.200,00 a titolo di spese giudiziali in virtù di sentenza n. R.G. 1022/18 del Tribunale Ordinario di Messina del
03.07.2018, € 135,00 per compensi del precetto e rimborso spese forfettarie per € 20,25.
Eccepiva la nullità del precetto opposto per irregolarità della notifica ai sensi dell'art. 140
c.p.c. nonché per mancata notifica del titolo esecutivo.
Eccepiva, altresì, la mancata allegazione della procura e del conferimento dell'incarico al procuratore costituito.
Rilevava, nel merito, che le somme portate dal precetto opposto scaturivano dalla condanna alle spese disposta a suo carico con la sentenza n. 1022/2018, emessa dal
Tribunale Ordinario di Messina, Sezione Lavoro, in esito ad un giudizio previdenziale
1 CP_ avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n. 1021/2015, con il quale l' era stata condannata al pagamento della somma di €. 123,00 oltre spese, competenze ed oneri di legge.
Lamentava la sproporzione tra la quantificazione delle spese, così come liquidate nella suddetta sentenza, e quindi riportate nel precetto opposto, ed il valore della controversia, anche in considerazione della sua semplicità, della scarsa attività istruttoria svolta e del conferimento dell'incarico difensivo ad un funzionario dell'ente resistente, tutte circostanze che avrebbero dovuto comportare una riduzione nella quantificazione delle spese e dei compensi legali.
Rilevava che l'esecuzione della sentenza, mediante il precetto opposto, gli avrebbe cagionato un grave danno, attesa l'esiguità della pensione percepita.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1022/2018 emessa dal Tribunale di Messina, sezione Lavoro, in data 3.07.2018, di dichiarare invalido, inammissibile, nullo e/o annullare e/o revocare l'atto di precetto opposto. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
CP_
2. L' si costituiva in giudizio con memoria dell'8.04.2021, contestando il fondamento in fatto e in diritto dell'opposizione e chiedendone l'integrale rigetto. Instava per le spese e compensi di lite.
3. Con provvedimento del 15.04.2021 veniva rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ritenendo non sussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
4. La causa veniva istruita documentalmente.
5. L'udienza dell'1.4.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e in esito al deposito delle stesse la causa viene decisa.
6. Ordine logico di trattazione impone di esaminare preliminarmente l'eccezione di nullità per irregolarità della notifica del precetto formulata da parte opponente.
L'eccezione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Dagli atti di causa, infatti, risulta provata la regolarità della notifica perfezionatasi, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 24.08.2019.
In ogni caso, a norma dell'art. 156 c.p.c., co. 3, “la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”, così come verificatosi nel caso di specie avendo la costituzione della parte opponente sanato l'eventuale difetto di notifica.
7. Va rigettata, altresì, l'eccezione formulata dal ricorrente in ordine alla mancata notifica del titolo esecutivo.
2 Dagli atti di causa risulta provato, infatti, che il precetto è stato regolarmente notificato unitamente alla sentenza n. 1022/2018 emessa in data 3.7.2018, munita di formula esecutiva apposta il 5.9.2018.
8. Anche l'eccezione attorea circa la mancata allegazione della procura nell'atto impugnato va disattesa.
E' ormai dato acquisito che l'Ente resistente conferisca una procura generale a tutti gli avvocati suoi dipendenti, tramite la quale i difensori assumono il potere di rappresentarlo in tutte le cause che lo riguardino, sia come attore che come convenuto, prescindendo, insomma, dall'espressa indicazione delle liti cui la procura si riferisce e indipendentemente dall'esistenza di esse al momento del conferimento.
Va rilevato, inoltre, che la mancata allegazione della procura, all'atto della notifica del precetto, non ne pregiudica la validità, atteso che l'art. 480 c.p.c., al comma 4, stabilendo che “il precetto dovrà essere sottoscritto dal creditore istante personalmente oppure dal suo difensore se si avvale dell'assistenza di questi”, esclude che la parte sia obbligatoriamente tenuta ad avvalersi dell'assistenza del professionista, ben potendo agire in autonomia nella predisposizione del precetto redigendolo, firmandolo e notificandolo in proprio al debitore.
Il precetto, infatti, viene ritenuto dalla giurisprudenza un atto avente natura sostanziale e non processuale (Cass. n. 25002/2008) e privo del contenuto di domanda giudiziale (Cass.
3998/2006).
E' ben noto che il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'art. 125 c.p.c., non costituisce "atto introduttivo di un giudizio" contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore "ad negotia". Ne consegue che, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, la rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata dell'atto e che è valido il precetto sottoscritto da difensore non munito di mandato se il titolare del diritto risultante dal titolo esecutivo gli conferisce la procura dopo la notifica di esso (art. 480 c.p.c.), perché la ratifica del "dominus" è ammissibile per il compimento di qualsiasi atto giuridico di natura sostanziale.
Sicché l'atto di precetto deve essere sottoscritto dalla parte o da un suo rappresentante, ma non anche da un difensore necessariamente munito di procura alle liti, non trattandosi di atto del processo. Ne consegue che, ove sottoscritto da avvocato che si dichiari difensore
3 dell'istante pur essendo sfornito di procura, esso è affetto da nullità sanabile con il conferimento successivo - fino al momento della costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore - della medesima, ovvero con qualsiasi altro atto o fatto che manifesti la volontà di avvalersene" (Cassazione civile, sez. III, 08 maggio 2006, n. 10497).
9. Disattese le eccezioni preliminari, occorre esaminare nel merito la domanda attorea.
L'atto di precetto impugnato ha come titolo esecutivo la sentenza n. 1022/2018, emessa dal
Tribunale Ordinario di Messina, in data 3.7.2018, con la quale l'odierno opponente veniva condannato al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente in seno ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto somme trattenute in forza di
CP_ ordinanza di assegnazione emessa all'esito di un pignoramento presso terzi, in cui l' era terzo.
L'opponente contesta, in particolare, che l'ammontare delle spese giudiziali liquidate con la suddetta sentenza sia eccessivo rispetto al valore di quella controversia, che ammontava ad € 123,00.
Orbene, tale doglianza ha costituito, tra gli altri, motivo di appello proposto dall'odierno opponente avverso la sentenza n. 1022/2018.
Nelle more del presente giudizio, come risultante dagli atti di causa, la Corte d'Appello di
Messina, con sent. n. 376 del 3.5.2022, ha confermato la sentenza di primo grado riformandola, esclusivamente, nella parte relativa alle spese statuendo che “Resta tuttavia in piedi il motivo relativo alle spese che, infondato quanto all'an, data la confermata soccombenza dell'appellante, deve essere valutato riguardo al quantum. ……L'art. 152 att.
c.p.c. prevede tuttavia che spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio. ……Nel caso di specie il valore della prestazione invocata era di appena 123,00 euro, dichiarato dal nel ricorso per decreto ingiuntivo. Di conseguenza la Pt_1
liquidazione deve essere limitata, sia nel primo che nel secondo grado, a tale importo”.
Ai fini della decisione soccorre il principio più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In materia di titolo esecutivo di formazione giudiziale, specificamente nei rapporti tra sentenza di primo grado e sentenza d'appello, la giurisprudenza di questa Corte attribuisce alla sentenza d'appello, salvo i casi di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'appello (e, quindi, quelli in cui
l'appello sia definito in rito e non sia esaminato nel merito con la realizzazione dell'effetto devolutivo di gravame sul merito), l'efficacia di sostituire quella di primo grado, tanto nel caso di riforma che in quello di conferma di essa (cfr. Cass. n. 2885/73; n.6438/92; n.
586/99; n. 6911/02; n. 29205/08; n. 7537/09). Deve quindi ribadirsi in questa sede quanto
4 già più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Cass. n. 18254 del 2014), ovvero che la sentenza di appello, anche se integralmente confermativa, si sostituisce a quella di primo grado, che viene eliminata e non torna a rivivere neppure se,
a seguito di cassazione senza rinvio, la stessa sentenza di appello venga eliminata (in questo senso da ultimo v. anche Cass. n. 2955 del 2013). L'effetto sostitutivo della sentenza
d'appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta che, ove l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado, mentre, se l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione (in questo senso v. Cass. n. 9161 del 2013). Pertanto, ai fini della corretta introduzione della esecuzione promossa quando già sia stata pubblicata la sentenza di appello, il titolo esecutivo da notificare prima o congiuntamente al precetto ai fini della validità di quest'ultimo è costituito in ogni caso dalla sentenza di appello e non dalla sentenza di primo grado, anche quando il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado”.
In forza dell'effetto sostitutivo della sentenza d'appello che, nel caso di specie, ha riformato la sentenza di primo grado, caducandola sostanzialmente, in ordine alla quantificazione delle spese legali, il precetto opposto è invalido.
L'opposizione, pertanto, va accolta.
10. Le ragioni della decisione e l'intervenuta pronuncia d'appello nelle more del giudizio, giustificano la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione, così dispone:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla il precetto opposto;
- compensa le spese.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Messina, 2 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
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