Articolo 93 della Legge 18 febbraio 1963, n. 173
Articolo 92Articolo 94
Versione
27 marzo 1963
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Versione
19 maggio 1976
Art. 93.
Il militare di truppa del Corpo cessa dal servizio continuativo al compimento del cinquantacinquesimo anno di eta' ed e' collocato in congedo. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 19 maggio 1976, n. 266 , convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 1976, n. 392 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per soddisfare le eccezionali esigenze relative all'entrata in vigore del nuovo ordinamento penitenziario, il limite di eta' di cui agli articoli 26 , 93 e 114 della legge 18 febbraio 1963, n. 173 , e' elevato ad anni cinquantotto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 3) che "Le disposizioni degli articoli precedenti hanno efficacia per anni cinque a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto".
Entrata in vigore il 19 maggio 1976