Art. 93.
Il militare di truppa del Corpo cessa dal servizio continuativo al compimento del cinquantacinquesimo anno di eta' ed e' collocato in congedo. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 19 maggio 1976, n. 266 , convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 1976, n. 392 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per soddisfare le eccezionali esigenze relative all'entrata in vigore del nuovo ordinamento penitenziario, il limite di eta' di cui agli articoli 26 , 93 e 114 della legge 18 febbraio 1963, n. 173 , e' elevato ad anni cinquantotto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 3) che "Le disposizioni degli articoli precedenti hanno efficacia per anni cinque a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto".
Il militare di truppa del Corpo cessa dal servizio continuativo al compimento del cinquantacinquesimo anno di eta' ed e' collocato in congedo. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 19 maggio 1976, n. 266 , convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 1976, n. 392 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per soddisfare le eccezionali esigenze relative all'entrata in vigore del nuovo ordinamento penitenziario, il limite di eta' di cui agli articoli 26 , 93 e 114 della legge 18 febbraio 1963, n. 173 , e' elevato ad anni cinquantotto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 3) che "Le disposizioni degli articoli precedenti hanno efficacia per anni cinque a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto".