Articolo 3 della Legge 26 aprile 1986, n. 193
Articolo 2Articolo 4
Versione
5 giugno 1986
Art. 3.
L' articolo 4 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, e l'articolo 217 del codice della navigazione sono abrogati.
Nota all' art. 3 :
L' art. 217 del codice della navigazione (Costruzione di navi da diporto ad opera di soci di associazioni nautiche riconosciute), abrogato dal presente articolo, cosi' stabiliva:
"I soci delle associazioni nautiche riconosciute possono progettare e costruire navi da diporto di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate".
Entrata in vigore il 5 giugno 1986
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