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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/02/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7969/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
Terza Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7969/2023 tra
, già c.f. Parte_1 Parte_2
, in persona del suo procuratore speciale Dr. , rappresentata e difesa dall' avv. P.IVA_1 Parte_3
DANIELA POLLASTRO;
Parte attrice nei confronti di
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. GAETANO Controparte_1 C.F._1
ANTONIO COSENZA;
Parte convenuta e di
c.f. , c.f. CP_2 C.F._2 CP_3
, e c.f. , tutti rappresentati e difesi C.F._3 CP_4 C.F._4 dall'avv. GAETANO ANTONIO COSENZA;
Parti convenute
Oggi 19 febbraio 2025, innanzi al dott.ssa Enza Faracchio, sono comparsi: per parte attrice, l'avv. Alberto Ferrigno, per delega del procuratore costituito;
Per parte convenuta, l'avv. Gaetano Antonio Cosenza, procuratore costituito.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi alle difese in atti e alle note conclusionali depositate e impugnando in fatto e in diritto le avverse deduzioni.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott.ssa Enza Faracchio
pagina 1 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Enza Faracchio, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 7969/2023 promossa da:
, già c.f. Parte_1 Parte_2
, in persona del suo procuratore speciale Dr. , rappresentata e difesa dall' avv. P.IVA_1 Parte_3
DANIELA POLLASTRO;
Parte attrice nei confronti di
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. GAETANO Controparte_1 C.F._1
ANTONIO COSENZA;
Parte convenuta e di
c.f. , c.f. CP_2 C.F._2 CP_3
, e c.f. , tutti rappresentati e difesi C.F._3 CP_4 C.F._4 dall'avv. GAETANO ANTONIO COSENZA;
Parti convenute
Oggetto: Revocatoria ordinaria ex art 2901 c.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l' , già Parte_1
(di seguito , ha chiesto la revoca dell'atto per notar Parte_2 CP_5 Per_1 del 3.7.2020, Rep. n. 27.503, Racc. n.19.657, trascritto alla Conservatoria di Salerno in data
[...]
30.7.2020 ai nn R.G.23485 e R.P.18110 - R.G.23486 e R.P.18111 - R.G.23487 e R.P.18112 - R.G.23488 e
R.P.18113 - R.G.23489 R.P.18114, con il quale e la coniuge, in regime di Controparte_1 comunione legale, avevano trasferito con due contestuali donazioni, in favore dei figli, CP_2
pagina 2 di 14 le seguenti consistenze immobiliari:
1) In favore del figlio (I Donazione): CP_3
a) La proprietà gravata dal diritto di abitazione in favore dei coniugi dell'appartamento al primo piano del fabbricato sito nel Comune di AT (SA) al viale Ortensio Pepi, n. 7, riportato nel Catasto dei
Fabbricati di detto Comune al foglio 37, p.lla 74, sub 12;
b) La piena proprietà dell'appartamento al piano terra del medesimo fabbricato sito nel Comune di
AT (SA) al viale Ortensio Pepi n. 7, riportato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di detto
Comune al foglio 37, p.lla 74, sub 8;
c) La piena proprietà di locale garage sito al piano terra del medesimo fabbricato sito nel Comune di
AT (SA) al viale Ortensio Pepi n. 7, riportato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di detto
Comune al foglio 37, p.lla 74, sub 11;
d) La piena proprietà dell'appartamento sito al secondo piano del medesimo fabbricato sito nel
Comune di AT (SA) al viale Ortensio Pepi n. 7, riportato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di detto Comune al foglio 37, p.lla 74, sub 14;
e) Il locale deposito sito al terzo piano del medesimo fabbricato sito nel Comune di AT (SA) al viale Ortensio Pepi n. 7, riportato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di detto Comune al foglio 37,
p.lla 74, sub 17;
f) I diritti di proprietà pari alla metà indivisa dell'intero del locale deposito al piano terra del maggior fabbricato sito nel Comune di AT alla via Pozzillo nn. 52 – 54, riportato nel Catasto dei Fabbricati di detto Comune al foglio 24, p.lla 315, sub 1;
g) I diritti di proprietà pari alla metà indivisa dell'intero dell'appartamento al piano terra e primo piano del maggior fabbricato sito nel Comune di AT alla via Pozzillo nn. 52 – 54, riportato nel Catasto dei Fabbricati di detto Comune al foglio 24, p.lla 315, sub 2;
h) I diritti di proprietà pari alla metà indivisa dell'intero dell'appezzamento di terreno sito in
AT (SA) alla Via Ortensio Pepi dell'estensione di ha 0.04.33 (are quattro e centiare trentatrè), riportato nel Catasto dei Terreni di detto Comune al foglio 24, p.lla 115, uliveto, classe 3;
i) I diritti di proprietà pari alla metà indivisa dell'intero dell'appezzamento di terreno dell'estensione di ha 14.30.26 (ettari quattordici, are trenta e centiare ventisei), con entrostanti due fabbricati rurali, ubicato nel Comune di Montecorice (SA), località Giungatelle, riportato nel Catasto dei Terreni di detto Comune, al foglio 2, p.lle 31 (pascolo), p.lla 46, AA (uliveto), p.lla 47, fabb. Diruto, p.lla 48, fabb. Diruto, p.lla 50, Co Co Co Co
, uliveto, p.lla 51, p.lla 52, , uliveto, p.lla 54, , uliveto, p.lla 59, seminativo, p.lla 362, , uliveto,
p.lla 369, semin. arbor., p.lla 372, semin. arbor., p.lla 375, semin. arbor., p.lla 164, seminativo.
2) In favore della figlia (II donazione): CP_4 pagina 3 di 14 l) La piena proprietà dell'appartamento sito nel Comune di AT (SA) al viale Ortensio Pepi n.
7, riportato nel Catasto dei Fabbricati di detto Comune al foglio 37, p.lla 74, sub 9;
m) La piena proprietà del locale garage al piano terra del fabbricato sito nel Comune di AT
(SA) al viale Ortensio Pepi n. 7, riportato nel Catasto dei Fabbricati di detto Comune al foglio 37, p.lla 74, sub 10, categoria C/6;
n) La piena proprietà dell'appartamento al secondo piano del fabbricato sito nel Comune di
AT (SA) al viale Ortensio Pepi n. 7, riportato nel Catasto dei Fabbricati di detto Comune al foglio
37, p.lla 74, sub 15;
o) La piena proprietà dell'appartamento al secondo piano del medesimo fabbricato sito nel Comune di
AT (SA) al viale Ortensio Pepi n. 7, riportato nel Catasto dei Fabbricati di detto Comune al foglio
37, p.lla 74, sub 16, z.c.2, categoria A/2;
p) La proprietà gravata dal diritto di abitazione dell'appartamento al primo piano del maggior fabbricato sito nel Comune di AT (SA) al viale Ortensio Pepi n. 7, riportato nel Catasto dei
Fabbricati di detto Comune al foglio 37, p.lla 74, sub 13, z.c.2, categoria A/2;
q) I diritti di proprietà pari alla metà indivisa dell'intero del locale deposito al piano terra del maggior fabbricato sito nel Comune di AT alla Via Pozzillo n. 52, riportato nel Catasto dei Fabbricati di detto Comune al foglio 24, p.lla 315, sub 1, piano T;
r) I diritti di proprietà pari alla metà indivisa dell'intero dell'appartamento al piano terra del medesimo fabbricato sito nel Comune di AT alla Via Pozzillo n. 52, riportato nel Catasto dei Fabbricati di detto Comune al foglio 24, p.lla 315, sub 2, z.c.1, categoria A/2;
s) I diritti di proprietà pari alla metà indivisa dell'intero del terreno sito in AT (SA) alla Via
Ortensio Pepi dell'estensione di ha 0.04.33 (are quattro e centiare trentatrè), nel Catasto dei Terreni di detto
Comune, al foglio 24, p.lla 115, uliveto;
t) I diritti di proprietà pari alla metà indivisa dell'intero di appezzamento di terreno dell'estensione di ha 14.30.26 (ettari quattordici, are trenta e centiare ventisei), con entrostanti due fabbricati rurali diruti, sito nel Comune di Montecorice (SA) alla località Giungatelle, riportato nel Catasto dei Terreni di detto Co Comune, al foglio 2, p.lle 31, pascolo, p.lla 46, , uliveto, p.lla 47, fabb. diruto, p.lla 48, fabb. diruto, ha Co Co 0.00.96, senza rendita catastale, p.lla 50, , uliveto, classe 4, p.lla 51, seminativo, p.lla 52, , uliveto, Co Co classe 4; p.lla 54, , uliveto, p.lla 59, seminativo, classe 1, p.lla 362, , uliveto, p.lla 369, semin. arbor.,
p.lla 372, semin.arbor., classe 1, p.lla 375, semin. arbor., classe 3, p.lla 164, seminativo.
Parte attrice ha premesso di essere creditrice nei confronti di in forza di Controparte_1 ruoli/avvisi di addebito/avvisi di accertamento e relativi oneri e accessori maturati per la somma complessiva di € 693.962,40, emessi a seguito di Processo Verbale di Constatazione, redatto in data pagina 4 di 14 22.11.2019 dalla Guardia di Finanza – Compagnia di Agropoli, relativo ad una verifica fiscale avviata in data 17.8.2019 nei suoi confronti da cui erano scaturiti l'avviso di accertamento n. TF9011300331/2020 e l'avviso di accertamento n. TF9011300145/2020, notificati in data 5.3.2020, per omessa dichiarazione ai CP fini , Irap e Iva con riferimento agli anni d'imposta 2014 e 2015, divenuti inoppugnabili a seguito del rigetto dell'opposizione promossa dal debitore decisa con sentenza della Commissione Tributaria
Provinciale di Salerno n. 2250/2021 depositata il 6.9.2021, nonché ulteriori avvisi di accertamento non opposti con riferimento agli anni di imposta dal 2016 al 2018 (n. TF9011301048/2021, per l'anno d'imposta 2016 per complessivi € 127.378,62, oltre interessi e oneri;
n. TF9011301050/2021, per l'anno d'imposta 2017 per complessivi € 125.434,22 oltre interessi e oneri;
n. TF9011301070/2021 per l'anno d'imposta 2018 per complessivi € 123.511,55, oltre interessi) tutti riferibili all'omesso adempimento degli obblighi previsti dalla normativa amministrativa e fiscale inerenti la dichiarazione dei ricavi realizzati per l'attività di locazione turistica.
Ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c., per aver il debitore, unitamente alla moglie, , ceduto a titolo gratuito tutti gli immobili facenti parte del proprio CP_2 patrimonio, per un valore complessivo, ex art. 79 del D.P.R. n. 602 del 1973, di € 715.963,50 – riservandosi il solo diritto di abitazione sugli immobili siti nel Comune di AT censiti al foglio 37 p.lla 74 sub. 12
e 13 – ai figli e , nella piena consapevolezza di ledere le CP_3 CP_4 ragioni di credito, risalente ad un momento anteriore rispetto alla liberalità, l ha concluso per la CP_5 declaratoria di inefficacia dell'atto di donazione impugnato con vittoria di spese di giudizio.
In data 7.3.2024 si sono costituiti in giudizio i convenuti , , Controparte_1 CP_2
e , eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale CP_3 CP_4 del Giudice adito in favore del Tribunale di Vallo della Lucania quale luogo di esecuzione dell'obbligazione tutelata in revocatoria, rappresentata dal pagamento di un debito tributario, e coincidente, quindi, con il luogo di residenza della persona fisica obbligata e quindi il luogo di residenza di Parte_4
[...]
Sempre in via preliminare, le parti convenute hanno eccepito l'inammissibilità/improponibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva dell'Ente di riscossione, essendo riservato l'esercizio dell'actio pauliana al solo ente impositore quale titolare del credito tutelato in revocatoria.
Le parti convenute hanno contestato anche la legittimazione passiva di non CP_2 beneficiaria degli atti di trasferimento e totalmente estranea al rapporto debitorio, con conseguente impossibilità di intaccare la sua posizione giuridica.
Rilevata, in ogni caso, l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inefficacia dell'atto contestato in assenza di consapevolezza dell'esistenza del credito, non ancora consolidatosi al momento dell'atto, e posto pagina 5 di 14 in essere solo in ragione delle precarie condizioni di salute dei coniugi, le parti convenute hanno concluso, in via preliminare, per la declaratoria di incompetenza per territorio del Tribunale di Salerno in favore del
Tribunale di Vallo della Lucania ai sensi degli artt. 18 e 20 c.c., per la declaratoria di carenza di legittimazione attiva dell'Agente della Riscossione e per l'accertamento del difetto di legittimazione passiva di e, nel merito, per il rigetto delle richieste di parte attrice in quanto infondate in fatto CP_2
e in diritto, con vittoria di spese.
All'udienza del 5.6.2024, il G.U., rigettata la richiesta di prova orale articolata nell'interesse delle parti convenute in quanto avente ad oggetto circostanze non rilevanti ai fini della decisione, ha rinviato la causa per conclusioni e discussione ex art 281 sexies c.p.c..
All'udienza odierna del 19.2.2025 le parti, rassegnate le rispettive conclusioni come da verbale, la causa è stata decisa.
Ciò detto brevemente sulla posizione difensiva delle parti e sull'iter del procedimento è possibile passare all'esame delle questioni controverse.
L'eccezione di incompetenza come formulata è inammissibile in quanto incompleta, non essendo stato contestato il profilo con riferimento a tutti i possibili fori.
Secondo consolidata giurisprudenza l'eccezione di incompetenza per territorio va formulata contestato la competenza con riguardo a tutti i possibili fori concorrenti (v. Cassazione civile sez. VI, 14/10/2011,
n.21253).
Anche con specifico riferimento ad una fattispecie avente ad oggetto una domanda revocatoria, la
Cassazione ha ribadito che l'eccezione di incompetenza deve investire tutti i criteri di collegamento astrattamente applicabili, con la conseguenza che il convenuto è onerato in ogni caso di una specifica contestazione e, quindi, in caso di concorrenza di fori, deve contestarli puntualmente ed indicare tutti i fori possibilmente concorrenti (v. Cassazione civile sez. III, 24/01/2020, n.1594).
Nel caso di specie, invece, i convenuti hanno contestato la competenza per territorio del Tribunale adito solo sulla base del criterio del luogo in cui l'obbligazione va eseguita, senza far alcun riferimento agli altri fori concorrenti, con particolare riferimento al foro di residenza delle parti convenute.
L'eccezione, in ogni caso, si presenta infondata visto che una delle parti convenute, , CP_4 ha la sua residenza a Salerno e che la sede della parte creditrice pure si trova a Salerno.
Come affermato in sede di legittimità, la competenza per territorio sull'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., poiché concerne un'obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia del negozio che si assume fraudolentemente posto in essere, va determinata in base ai criteri di collegamento alternativamente previsti dagli artt. 18-20 c.p.c..
La revocatoria, infatti, trae giustificazione da una obbligazione rimasta inadempiuta con la conseguenza che pagina 6 di 14 la competenza per territorio deve essere determinata con riferimento al rapporto obbligatorio che giustifica la revocatoria, e dunque con i criteri propri delle cause in materia di obbligazioni, che non consistono nell'esclusivo criterio della residenza o del domicilio del convenuto, ma altresì in quello del luogo di pagamento dell'obbligazione, nel caso di specie coincidente con la sede dell'ente impositore e dell'agente della riscossione.
Vale comunque la pena evidenziare, viste le argomentazioni svolte sul punto solamente nella memoria ex art. 173 ter c.p.c., che la competenza del Giudice adito risulta correttamente radicata anche in relazione al cosiddetto forum contractus, visto che l'atto di donazione oggetto di impugnativa è stato stipulato a Salerno.
L'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell è infondata e va rigettata. CP_5
Deve ritenersi che l essendo legittimata alla riscossione, è anche legittimata alla proposizione delle CP_5 azioni a tutela del credito da riscuotere, compresa l'azione revocatoria, e ciò anche nell'ottima del profilo ormai unitario dell'amministrazione finanziaria, che, nella gestione del rapporto tributario, si propone come interlocutore unico del contribuente (v. Cass. civ. Sez. III Ord., 26/11/2019, n. 30737).
L'art. 49 del D.P.R. n. 602 del 1973, come novellato da ultimo nel 2015, poi, stabilisce che per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo, precisando che il concessionario può, altresì, promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.
In merito a tale disposizione, con circolare n. 52 del 9.12.2005 l' ha chiarito che, ai fini Parte_1 del contrasto all'evasione da riscossione, visto l'effetto della revocatoria volto a consentire al concessionario di promuovere le azioni esecutive o conservative sui beni oggetto dell'atto impugnato nei confronti dei terzi acquirenti e la rilevanza del fattore temporale, in ragione del termine di prescrizione quinquennale, il concessionario, nell'ambito della sua autonomia gestionale, potrà assumere le decisioni più opportune in merito alla proposizione di azioni revocatorie, ferma la facoltà degli Uffici Finanziari di segnalare al concessionario le azioni conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore da intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo.
Tale conclusione non risulta scalfita dalla modifica legislativa introdotta con il d. lgs. n. 220 del 30.12.2023
n. 220, riferibile al contenzioso tributario e comunque limitata a prevedere, nella diversa ipotesi in cui si controverta di contestazione a vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto, emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, la necessità di proporre il ricorso nei confronti di entrambi i soggetti.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva del coniuge non debitore è infondata e CP_2 va rigettata.
La domanda giudiziale, come quella in esame, tendente alla dichiarazione di inefficacia, ex art. 2901 c.c., di pagina 7 di 14 un atto dispositivo del bene oggetto di comunione legale, posto in essere dai coniugi, pur non configurando, come correttamente rilevato dalla parte convenuta, un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra i coniugi, non esclude l'interesse del coniuge alla partecipazione del relativo giudizio concernente il diritto oggetto di comunione legale nella sua interezza e non frazionabile.
La comunione legale tra i coniugi costituisce una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni di essa, rispetto alla quale, quindi, non è ammessa la possibilità per il creditore di agire in via esecutiva sulla sola quota appartenente al coniuge debitore.
La garanzia patrimoniale del debitore in vista della futura azione esecutiva, alla cui conservazione risulta indiscutibilmente rivolta l'azione ex art 2901 c.c., è rappresentata, quindi, nel caso di bene oggetto di comunione legale, dal bene nella sua interezza attesa l'impossibilità di configurare una quota astratta e indivisa dello stesso.
La Cassazione ha affermato che l'azione revocatoria intentata dal creditore di uno dei coniugi nei riguardi dell'atto con cui un bene della comunione legale sia stato conferito in un fondo patrimoniale dev'essere rivolta (notificata ed eventualmente trascritta ex art. 2652, comma 1, n. 5 c.c.) nei confronti di entrambi i coniugi, essendo preordinata alla pronuncia d'inefficacia dell'atto nel suo complesso (vale a dire non limitatamente a un'inesistente quota pari alla metà del bene), siccome funzionale ad un'espropriazione forzata da compiersi anch'essa, necessariamente, sull'intero bene, atteso che gli effetti pregiudizievoli dell'atto dispositivo si estendono all'intero bene e non alla sua sola quota – non ipotizzabile nella realtà giuridica e nel patrimonio del debitore – riscontrandosi, perciò stesso, l'interesse del coniuge non debitore alla partecipazione al giudizio per resistere alla domanda di declaratoria di inefficacia del trasferimento del bene nella sua interezza (v. Cassazione civile sez. III, 07/04/2023, n.9536).
Tale principio di diritto vale sia per i beni oggetto di conferimento in fondo patrimoniale sia per i beni oggetto di atti dispositivi già ricadenti in comunione legale tra i coniugi.
Così superate le questioni preliminari, occorre passare alla verifica del merito della controversia.
La domanda di revocatoria è fondata ricorrendo nella specie tutti i presupposti per la declaratoria di inefficacia degli atti di disposizione contestati.
Primo presupposto per esercitare l'azione pauliana è l'esistenza di un diritto di credito, che – come precisa il comma 1 dell'art. 2901 c.c. – può anche essere soggetto a condizione o termine.
La Suprema Come, muovendo dal tenore testuale dell'art 2901 c.c., in coerenza con la funzione propria della revocatoria, che non persegue scopi restitutori, ha affermato che, ai fini dell'accoglimento dell'azione,
è sufficiente la titolarità di un credito anche eventuale, quale quello oggetto di un giudizio ancora in corso, fermo restando che la sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto oggetto di revocatoria non può essere pagina 8 di 14 portata ad esecuzione finché l'esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato (in termini, ex plurimis, Cass. civ., sez. III n. 25331 del 28/08/2023).
Dal tenore testuale della disposizione si evince chiaramente che la norma prende in considerazione una nozione lata di credito, comprensiva dei crediti condizionali, non scaduti, non liquidi, delle aspettative di credito, dei crediti litigiosi e discendenti da situazioni soggettive ancora sub iudice, in coerenza con la funzione dell'istituto volta a salvaguardare la garanzia generica assicurata ex art. 2740 c.c. al creditore dal patrimonio del debitore.
Nella specie i crediti tutelati, relativi agli avvisi di accertamento richiamati nell'atto introduttivi e allegati in atti, per la somma complessiva di € 693.962,40, sono riferibili a debiti maturati in data anteriore alle donazioni di cui all'atto del 3.7.2020.
Sul punto va precisato che i crediti tributari nascono ex lege con l'avveramento dei relativi presupposti e non per effetto dell'atto amministrativo di accertamento posto in essere dall'amministrazione finanziaria, con la conseguenza che, ove tali presupposti si siano verificati prima del compimento dell'atto dispositivo impugnato con l'actio pauliana, i crediti medesimi devono ritenersi anteriori a detto atto, ai sensi dell'art. 2901 c.c., ancorché non siano stati in tutto o in parte accertati d iscritti nei ruoli (v. Cassazione civile sez.
VI, 01/07/2020, n.13275).
L'attività dell'amministrazione è da ritenersi strumentale rispetto all'accertamento di un credito già sorto e non può essere considerata sotto il profilo genetico dell'obbligazione per cui l'anteriorità del credito rispetto alla stipula dell'atto ai fini revocatori va verificato con riferimento agli anni di imposta e non con riferimento al momento del successivo accertamento.
Nel caso di specie, la pretesa tutelata in revocatoria è riferibile ad obbligazioni sorte negli anni di imposta dal 2014 al 2018, precedenti alle donazioni contestate e comunque oggetto di verbale di constatazione della
Guardia di Finanza del 22.11.2019, con conseguente valutazione di anteriorità delle pretese tributarie allegate dall'Agente per Riscossione rispetto all'atto affermato come lesivo, senza che, a tal fine, rilevi la notifica dei relativi avvisi di accertamento o delle successive intimazioni di pagamento.
Ciò detto, in ragione del carattere gratuito dell'atto impugnato, risulta necessario e sufficiente andare a verificare le condizioni richieste dall'art. 2901, n. 1, c.c. dell'eventus damni – inteso come mera variazione quantitativa e/o qualitativa del patrimonio del debitore incidente sulla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva ai danni della parte debitrice – e della scientia damni in capo al disponente, intesa quale elemento soggettivo consistente nella mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ovvero nella previsione o, comunque nella prevedibilità, di un mero danno potenziale per il creditore (v. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 07/12/2023, n. 34256).
Il requisito oggettivo dell'eventus damni va inteso, per consolidato principio di legittimità, come pregiudizio pagina 9 di 14 derivante alle ragioni creditorie dall'atto revocando che ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (v. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 18/06/2019, n. 16221).
Con specifico riguardo alle ipotesi di revocatoria di atti a titolo gratuito, inoltre, va rilevato che la donazione in generale impoverisce di per sé il donante, perché lo priva della cosa donata senza corrispettivo, rappresentando ex se indice di una compromissione patrimoniale.
Nella specie, la donazione con la quale è sicuramente un'operazione lesiva delle Controparte_1 ragioni del creditore comportando l'azzeramento della garanzia patrimoniale del debitore in vista dell'eventuale riscossione coattiva.
Allegato il credito e il pregiudizio alle ragioni dello stesso da parte dell'attore in revocatoria, sarebbe stato onere probatorio gravante sulla parte debitrice dimostrare la disponibilità di altri beni di sua proprietà a idonei a soddisfare le ragioni del credito allegato;
tale onere, però, non è stato assolto.
Con riguardo al presupposto soggettivo, secondo consolidata giurisprudenza, in tema di azione revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito, la scientia damni va identificata nella semplice conoscenza – o nell'agevole conoscibilità – da parte del debitore del pregiudizio che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto, senza che rilevi l'intenzione del debitore stesso di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (da ultimo Cass. Civ., sez. I, 02/04/2021, n.9192).
La verifica di tale elemento psicologico risulta ulteriormente semplificato dalla posteriorità dell'atto rispetto alle ragioni di credito e può essere effettuata anche attraverso presunzioni, con la precisazione che nell'indagine non rilevano, ai fini dell'esclusione del requisito soggettivo, le motivazioni personali che hanno indotto il disponente al trasferimento del bene.
Nella fattispecie in esame, era certamente consapevole delle contestazioni Controparte_1 tributarie di cui ai verbali dell'agosto e del novembre del 2019 – riferiti a violazioni IVA, IRPEF, IRAP e
IRES per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, sottoscritti da – e degli Controparte_1 avvisi di accertamento notificatigli prima della stipula dell'atto contestato (atto n. 70020016758161000000 del 5/3/2020 avente ad oggetto IVA - IRAP - IRPEF riferiti anno 2015 per € 23.368,33, atto n.
70020016776655009000 del 05/03/2020 avente ad oggetto IVA - IRAP - IRPEF riferiti all'anno 2014 per
€ 24.307,73) e delle possibili conseguenze delle indagini tributarie a lui note;
pertanto, secondo un criterio di ordinaria avvedutezza rapportato ad un grado di diligenza media, avrebbe dovuto capire il carattere pagina 10 di 14 particolarmente lesivo delle donazioni degli immobili di sua proprietà in favore dei figli, risultando indifferente l'eventuale motivo personale, afferente ai problemi di salute dei donanti, che aveva spinto i disponenti a stipulare gli atti di liberalità.
Ciò detto occorre precisare che, essendo l'atto impugnato un atto di donazione, e un negozio a titolo gratuito, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria non è necessario verificare la scientia damni anche del terzo beneficiario dell'atto di disposizione opposto, risultando, quindi, ininfluenti le difese spiegate in proposito dalle parti convenute sulla mancata conoscenza dell'esposizione debitoria del padre.
In definitiva, attesa la sussistenza del credito sorto in data antecedente agli atti di liberalità contestati e la prevedibilità da parte del debitore del carattere lesivo delle disposizioni patrimoniali rispetto alle ragioni del credito allegate da parte attrice, già contestate al debitore, l'atto impugnato e le relative donazioni devono essere dichiarate inefficaci e inopponibili nei confronti dell' CP_5
L'accoglimento della domanda comporta l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto impugnato e dei relativi trasferimenti immobiliari ai sensi dell'art. 2655 c.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al
D.M. n. 55 del 2014, tenendo in considerazione ai fini della determinazione del valore della causa l'ammontare del credito allegato a fondamento della comanda e applicando valori prossimi ai minimi vista la non particolare complessità della controversia, la sostanziale assenza di attività istruttoria e la semplificazione della fase decisionale (fase di studio € 2.350,00, fase introduttiva € 1.550,00, fase trattazione/istruttoria: € 6.790,00, fase decisionale € 4.010,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara inammissibile l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalle parti convenute;
2. Rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell' Controparte_8 sollevata dalle parti convenute;
3. Rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di sollevata dalle parti CP_2 convenute;
4. Accoglie la domanda proposta dall;
Controparte_8
e per l'effetto:
5. Dichiara l'inefficacia, nei confronti dell' , dell'atto per notar Parte_1 del 3.7.2020, Rep. n. 27.503, Racc. n.19.657, trascritto alla Conservatoria di Salerno in Persona_1 data 30.7.2020 ai nn. R.G.23485 e R.P.18110 - R.G.23486 e R.P.18111 - R.G.23487 e R.P.18112 -
R.G.23488 e R.P.18113 - R.G.23489 R.P.18114, con il quale e la coniuge in Controparte_1 pagina 11 di 14 regime di comunione legale hanno trasferito con due contestuali donazioni, i seguenti CP_2 diritti immobiliari:
In favore del figlio (I Donazione): CP_3
a) La proprietà gravata dal diritto di abitazione in favore dei coniugi dell'appartamento al primo piano del fabbricato sito nel Comune di AT (SA) al viale Ortensio Pepi, n. 7, riportato nel Catasto dei
Fabbricati di detto Comune al foglio 37, p.lla 74, sub 12;
b) La piena proprietà dell'appartamento al piano terra del medesimo fabbricato sito nel Comune di
AT (SA) al viale Ortensio Pepi n. 7, riportato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di detto
Comune al foglio 37, p.lla 74, sub 8;
c) La piena proprietà di locale garage sito al piano terra del medesimo fabbricato sito nel Comune di
AT (SA) al viale Ortensio Pepi n. 7, riportato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di detto
Comune al foglio 37, p.lla 74, sub 11;
d) La piena proprietà dell'appartamento sito al secondo piano del medesimo fabbricato sito nel Comune di AT (SA) al viale Ortensio Pepi n. 7, riportato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di detto
Comune al foglio 37, p.lla 74, sub 14;
e) Il locale deposito sito al terzo piano del medesimo fabbricato sito nel Comune di AT (SA) al viale Ortensio Pepi n. 7, riportato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di detto Comune al foglio 37, p.lla
74, sub 17;
f) I diritti di proprietà pari alla metà indivisa dell'intero del locale deposito al piano terra del maggior fabbricato sito nel Comune di AT alla via Pozzillo nn. 52 – 54, riportato nel Catasto dei Fabbricati di detto Comune al foglio 24, p.lla 315, sub 1;
g) I diritti di proprietà pari alla metà indivisa dell'intero dell'appartamento al piano terra e primo piano del maggior fabbricato sito nel Comune di AT alla via Pozzillo nn. 52 – 54, riportato nel Catasto dei Fabbricati di detto Comune al foglio 24, p.lla 315, sub 2;
h) I diritti di proprietà pari alla metà indivisa dell'intero dell'appezzamento di terreno sito in AT
(SA) alla Via Ortensio Pepi dell'estensione di ha 0.04.33 (are quattro e centiare trentatrè), riportato nel
Catasto dei Terreni di detto Comune al foglio 24, p.lla 115, uliveto, classe 3;
i) I diritti di proprietà pari alla metà indivisa dell'intero dell'appezzamento di terreno dell'estensione di ha 14.30.26 (ettari quattordici, are trenta e centiare ventisei), con entrostanti due fabbricati rurali, ubicato nel Comune di Montecorice (SA), località Giungatelle, riportato nel Catasto dei Terreni di detto Comune, Co al foglio 2, p.lle 31 (pascolo), p.lla 46, (uliveto), p.lla 47, fabb. Diruto, p.lla 48, fabb. Diruto, p.lla 50, Co Co Co Co
, uliveto, p.lla 51, p.lla 52, , uliveto, p.lla 54, , uliveto, p.lla 59, seminativo, p.lla 362, , uliveto,
p.lla 369, semin. arbor., p.lla 372, semin. arbor., p.lla 375, semin. arbor., p.lla 164, seminativo. pagina 12 di 14 In favore della figlia (II donazione): CP_4
l) La piena proprietà dell'appartamento sito nel Comune di AT (SA) al viale Ortensio Pepi n.
7, riportato nel Catasto dei Fabbricati di detto Comune al foglio 37, p.lla 74, sub 9;
m) La piena proprietà del locale garage al piano terra del fabbricato sito nel Comune di AT (SA) al viale Ortensio Pepi n. 7, riportato nel Catasto dei Fabbricati di detto Comune al foglio 37, p.lla 74, sub
10, categoria C/6;
n) La piena proprietà dell'appartamento al secondo piano del fabbricato sito nel Comune di AT
(SA) al viale Ortensio Pepi n. 7, riportato nel Catasto dei Fabbricati di detto Comune al foglio 37, p.lla 74, sub 15;
o) La piena proprietà dell'appartamento al secondo piano del medesimo fabbricato sito nel Comune di
AT (SA) al viale Ortensio Pepi n. 7, riportato nel Catasto dei Fabbricati di detto Comune al foglio
37, p.lla 74, sub 16, z.c.2, categoria A/2;
p) La proprietà gravata dal diritto di abitazione dell'appartamento al primo piano del maggior fabbricato sito nel Comune di AT (SA) al viale Ortensio Pepi n. 7, riportato nel Catasto dei Fabbricati di detto Comune al foglio 37, p.lla 74, sub 13, z.c.2, categoria A/2;
q) I diritti di proprietà pari alla metà indivisa dell'intero del locale deposito al piano terra del maggior fabbricato sito nel Comune di AT alla Via Pozzillo n. 52, riportato nel Catasto dei Fabbricati di detto Comune al foglio 24, p.lla 315, sub 1, piano T;
r) I diritti di proprietà pari alla metà indivisa dell'intero dell'appartamento al piano terra del medesimo fabbricato sito nel Comune di AT alla Via Pozzillo n. 52, riportato nel Catasto dei Fabbricati di detto Comune al foglio 24, p.lla 315, sub 2, z.c.1, categoria A/2;
s) I diritti di proprietà pari alla metà indivisa dell'intero del terreno sito in AT (SA) alla Via
Ortensio Pepi dell'estensione di ha 0.04.33 (are quattro e centiare trentatrè), nel Catasto dei Terreni di detto
Comune, al foglio 24, p.lla 115, uliveto;
t) I diritti di proprietà pari alla metà indivisa dell'intero di appezzamento di terreno dell'estensione di ha
14.30.26 (ettari quattordici, are trenta e centiare ventisei), con entrostanti due fabbricati rurali diruti, sito nel
Comune di Montecorice (SA) alla località Giungatelle, riportato nel Catasto dei Terreni di detto Comune, al Co foglio 2, p.lle 31, pascolo, p.lla 46, , uliveto, p.lla 47, fabb. diruto, p.lla 48, fabb. diruto, ha 0.00.96, senza Co Co rendita catastale, p.lla 50, , uliveto, classe 4, p.lla 51, seminativo, p.lla 52, , uliveto, classe 4; p.lla 54, Co Co
, uliveto, p.lla 59, seminativo, classe 1, p.lla 362, , uliveto, p.lla 369, semin. arbor., p.lla 372, semin.arbor., classe 1, p.lla 375, semin. arbor., classe 3, p.lla 164, seminativo;
6. Dispone ex art. 2655 c.c. l'annotazione della presente sentenza a margine delle trascrizioni riferibili all'atto sopra indicato a cura dell'Agenzia delle Entrate-Ufficio del Territorio competente, con esonero di pagina 13 di 14 ogni responsabilità al riguardo;
7. Condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice, delle spese di lite, che si liquidano in € 14.800,00, oltre rimborso per spese forfettarie pari al 15% del compenso liquidato,
C.P.A. e IVA, se dovuta, come per legge, nonché spese vive occorse e occorrende anche per contributo unificato, diritti e notifiche.
Salerno, 19 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Enza Faracchio
pagina 14 di 14
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
Terza Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7969/2023 tra
, già c.f. Parte_1 Parte_2
, in persona del suo procuratore speciale Dr. , rappresentata e difesa dall' avv. P.IVA_1 Parte_3
DANIELA POLLASTRO;
Parte attrice nei confronti di
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. GAETANO Controparte_1 C.F._1
ANTONIO COSENZA;
Parte convenuta e di
c.f. , c.f. CP_2 C.F._2 CP_3
, e c.f. , tutti rappresentati e difesi C.F._3 CP_4 C.F._4 dall'avv. GAETANO ANTONIO COSENZA;
Parti convenute
Oggi 19 febbraio 2025, innanzi al dott.ssa Enza Faracchio, sono comparsi: per parte attrice, l'avv. Alberto Ferrigno, per delega del procuratore costituito;
Per parte convenuta, l'avv. Gaetano Antonio Cosenza, procuratore costituito.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi alle difese in atti e alle note conclusionali depositate e impugnando in fatto e in diritto le avverse deduzioni.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott.ssa Enza Faracchio
pagina 1 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Enza Faracchio, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 7969/2023 promossa da:
, già c.f. Parte_1 Parte_2
, in persona del suo procuratore speciale Dr. , rappresentata e difesa dall' avv. P.IVA_1 Parte_3
DANIELA POLLASTRO;
Parte attrice nei confronti di
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. GAETANO Controparte_1 C.F._1
ANTONIO COSENZA;
Parte convenuta e di
c.f. , c.f. CP_2 C.F._2 CP_3
, e c.f. , tutti rappresentati e difesi C.F._3 CP_4 C.F._4 dall'avv. GAETANO ANTONIO COSENZA;
Parti convenute
Oggetto: Revocatoria ordinaria ex art 2901 c.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l' , già Parte_1
(di seguito , ha chiesto la revoca dell'atto per notar Parte_2 CP_5 Per_1 del 3.7.2020, Rep. n. 27.503, Racc. n.19.657, trascritto alla Conservatoria di Salerno in data
[...]
30.7.2020 ai nn R.G.23485 e R.P.18110 - R.G.23486 e R.P.18111 - R.G.23487 e R.P.18112 - R.G.23488 e
R.P.18113 - R.G.23489 R.P.18114, con il quale e la coniuge, in regime di Controparte_1 comunione legale, avevano trasferito con due contestuali donazioni, in favore dei figli, CP_2
pagina 2 di 14 le seguenti consistenze immobiliari:
1) In favore del figlio (I Donazione): CP_3
a) La proprietà gravata dal diritto di abitazione in favore dei coniugi dell'appartamento al primo piano del fabbricato sito nel Comune di AT (SA) al viale Ortensio Pepi, n. 7, riportato nel Catasto dei
Fabbricati di detto Comune al foglio 37, p.lla 74, sub 12;
b) La piena proprietà dell'appartamento al piano terra del medesimo fabbricato sito nel Comune di
AT (SA) al viale Ortensio Pepi n. 7, riportato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di detto
Comune al foglio 37, p.lla 74, sub 8;
c) La piena proprietà di locale garage sito al piano terra del medesimo fabbricato sito nel Comune di
AT (SA) al viale Ortensio Pepi n. 7, riportato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di detto
Comune al foglio 37, p.lla 74, sub 11;
d) La piena proprietà dell'appartamento sito al secondo piano del medesimo fabbricato sito nel
Comune di AT (SA) al viale Ortensio Pepi n. 7, riportato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di detto Comune al foglio 37, p.lla 74, sub 14;
e) Il locale deposito sito al terzo piano del medesimo fabbricato sito nel Comune di AT (SA) al viale Ortensio Pepi n. 7, riportato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di detto Comune al foglio 37,
p.lla 74, sub 17;
f) I diritti di proprietà pari alla metà indivisa dell'intero del locale deposito al piano terra del maggior fabbricato sito nel Comune di AT alla via Pozzillo nn. 52 – 54, riportato nel Catasto dei Fabbricati di detto Comune al foglio 24, p.lla 315, sub 1;
g) I diritti di proprietà pari alla metà indivisa dell'intero dell'appartamento al piano terra e primo piano del maggior fabbricato sito nel Comune di AT alla via Pozzillo nn. 52 – 54, riportato nel Catasto dei Fabbricati di detto Comune al foglio 24, p.lla 315, sub 2;
h) I diritti di proprietà pari alla metà indivisa dell'intero dell'appezzamento di terreno sito in
AT (SA) alla Via Ortensio Pepi dell'estensione di ha 0.04.33 (are quattro e centiare trentatrè), riportato nel Catasto dei Terreni di detto Comune al foglio 24, p.lla 115, uliveto, classe 3;
i) I diritti di proprietà pari alla metà indivisa dell'intero dell'appezzamento di terreno dell'estensione di ha 14.30.26 (ettari quattordici, are trenta e centiare ventisei), con entrostanti due fabbricati rurali, ubicato nel Comune di Montecorice (SA), località Giungatelle, riportato nel Catasto dei Terreni di detto Comune, al foglio 2, p.lle 31 (pascolo), p.lla 46, AA (uliveto), p.lla 47, fabb. Diruto, p.lla 48, fabb. Diruto, p.lla 50, Co Co Co Co
, uliveto, p.lla 51, p.lla 52, , uliveto, p.lla 54, , uliveto, p.lla 59, seminativo, p.lla 362, , uliveto,
p.lla 369, semin. arbor., p.lla 372, semin. arbor., p.lla 375, semin. arbor., p.lla 164, seminativo.
2) In favore della figlia (II donazione): CP_4 pagina 3 di 14 l) La piena proprietà dell'appartamento sito nel Comune di AT (SA) al viale Ortensio Pepi n.
7, riportato nel Catasto dei Fabbricati di detto Comune al foglio 37, p.lla 74, sub 9;
m) La piena proprietà del locale garage al piano terra del fabbricato sito nel Comune di AT
(SA) al viale Ortensio Pepi n. 7, riportato nel Catasto dei Fabbricati di detto Comune al foglio 37, p.lla 74, sub 10, categoria C/6;
n) La piena proprietà dell'appartamento al secondo piano del fabbricato sito nel Comune di
AT (SA) al viale Ortensio Pepi n. 7, riportato nel Catasto dei Fabbricati di detto Comune al foglio
37, p.lla 74, sub 15;
o) La piena proprietà dell'appartamento al secondo piano del medesimo fabbricato sito nel Comune di
AT (SA) al viale Ortensio Pepi n. 7, riportato nel Catasto dei Fabbricati di detto Comune al foglio
37, p.lla 74, sub 16, z.c.2, categoria A/2;
p) La proprietà gravata dal diritto di abitazione dell'appartamento al primo piano del maggior fabbricato sito nel Comune di AT (SA) al viale Ortensio Pepi n. 7, riportato nel Catasto dei
Fabbricati di detto Comune al foglio 37, p.lla 74, sub 13, z.c.2, categoria A/2;
q) I diritti di proprietà pari alla metà indivisa dell'intero del locale deposito al piano terra del maggior fabbricato sito nel Comune di AT alla Via Pozzillo n. 52, riportato nel Catasto dei Fabbricati di detto Comune al foglio 24, p.lla 315, sub 1, piano T;
r) I diritti di proprietà pari alla metà indivisa dell'intero dell'appartamento al piano terra del medesimo fabbricato sito nel Comune di AT alla Via Pozzillo n. 52, riportato nel Catasto dei Fabbricati di detto Comune al foglio 24, p.lla 315, sub 2, z.c.1, categoria A/2;
s) I diritti di proprietà pari alla metà indivisa dell'intero del terreno sito in AT (SA) alla Via
Ortensio Pepi dell'estensione di ha 0.04.33 (are quattro e centiare trentatrè), nel Catasto dei Terreni di detto
Comune, al foglio 24, p.lla 115, uliveto;
t) I diritti di proprietà pari alla metà indivisa dell'intero di appezzamento di terreno dell'estensione di ha 14.30.26 (ettari quattordici, are trenta e centiare ventisei), con entrostanti due fabbricati rurali diruti, sito nel Comune di Montecorice (SA) alla località Giungatelle, riportato nel Catasto dei Terreni di detto Co Comune, al foglio 2, p.lle 31, pascolo, p.lla 46, , uliveto, p.lla 47, fabb. diruto, p.lla 48, fabb. diruto, ha Co Co 0.00.96, senza rendita catastale, p.lla 50, , uliveto, classe 4, p.lla 51, seminativo, p.lla 52, , uliveto, Co Co classe 4; p.lla 54, , uliveto, p.lla 59, seminativo, classe 1, p.lla 362, , uliveto, p.lla 369, semin. arbor.,
p.lla 372, semin.arbor., classe 1, p.lla 375, semin. arbor., classe 3, p.lla 164, seminativo.
Parte attrice ha premesso di essere creditrice nei confronti di in forza di Controparte_1 ruoli/avvisi di addebito/avvisi di accertamento e relativi oneri e accessori maturati per la somma complessiva di € 693.962,40, emessi a seguito di Processo Verbale di Constatazione, redatto in data pagina 4 di 14 22.11.2019 dalla Guardia di Finanza – Compagnia di Agropoli, relativo ad una verifica fiscale avviata in data 17.8.2019 nei suoi confronti da cui erano scaturiti l'avviso di accertamento n. TF9011300331/2020 e l'avviso di accertamento n. TF9011300145/2020, notificati in data 5.3.2020, per omessa dichiarazione ai CP fini , Irap e Iva con riferimento agli anni d'imposta 2014 e 2015, divenuti inoppugnabili a seguito del rigetto dell'opposizione promossa dal debitore decisa con sentenza della Commissione Tributaria
Provinciale di Salerno n. 2250/2021 depositata il 6.9.2021, nonché ulteriori avvisi di accertamento non opposti con riferimento agli anni di imposta dal 2016 al 2018 (n. TF9011301048/2021, per l'anno d'imposta 2016 per complessivi € 127.378,62, oltre interessi e oneri;
n. TF9011301050/2021, per l'anno d'imposta 2017 per complessivi € 125.434,22 oltre interessi e oneri;
n. TF9011301070/2021 per l'anno d'imposta 2018 per complessivi € 123.511,55, oltre interessi) tutti riferibili all'omesso adempimento degli obblighi previsti dalla normativa amministrativa e fiscale inerenti la dichiarazione dei ricavi realizzati per l'attività di locazione turistica.
Ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c., per aver il debitore, unitamente alla moglie, , ceduto a titolo gratuito tutti gli immobili facenti parte del proprio CP_2 patrimonio, per un valore complessivo, ex art. 79 del D.P.R. n. 602 del 1973, di € 715.963,50 – riservandosi il solo diritto di abitazione sugli immobili siti nel Comune di AT censiti al foglio 37 p.lla 74 sub. 12
e 13 – ai figli e , nella piena consapevolezza di ledere le CP_3 CP_4 ragioni di credito, risalente ad un momento anteriore rispetto alla liberalità, l ha concluso per la CP_5 declaratoria di inefficacia dell'atto di donazione impugnato con vittoria di spese di giudizio.
In data 7.3.2024 si sono costituiti in giudizio i convenuti , , Controparte_1 CP_2
e , eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale CP_3 CP_4 del Giudice adito in favore del Tribunale di Vallo della Lucania quale luogo di esecuzione dell'obbligazione tutelata in revocatoria, rappresentata dal pagamento di un debito tributario, e coincidente, quindi, con il luogo di residenza della persona fisica obbligata e quindi il luogo di residenza di Parte_4
[...]
Sempre in via preliminare, le parti convenute hanno eccepito l'inammissibilità/improponibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva dell'Ente di riscossione, essendo riservato l'esercizio dell'actio pauliana al solo ente impositore quale titolare del credito tutelato in revocatoria.
Le parti convenute hanno contestato anche la legittimazione passiva di non CP_2 beneficiaria degli atti di trasferimento e totalmente estranea al rapporto debitorio, con conseguente impossibilità di intaccare la sua posizione giuridica.
Rilevata, in ogni caso, l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inefficacia dell'atto contestato in assenza di consapevolezza dell'esistenza del credito, non ancora consolidatosi al momento dell'atto, e posto pagina 5 di 14 in essere solo in ragione delle precarie condizioni di salute dei coniugi, le parti convenute hanno concluso, in via preliminare, per la declaratoria di incompetenza per territorio del Tribunale di Salerno in favore del
Tribunale di Vallo della Lucania ai sensi degli artt. 18 e 20 c.c., per la declaratoria di carenza di legittimazione attiva dell'Agente della Riscossione e per l'accertamento del difetto di legittimazione passiva di e, nel merito, per il rigetto delle richieste di parte attrice in quanto infondate in fatto CP_2
e in diritto, con vittoria di spese.
All'udienza del 5.6.2024, il G.U., rigettata la richiesta di prova orale articolata nell'interesse delle parti convenute in quanto avente ad oggetto circostanze non rilevanti ai fini della decisione, ha rinviato la causa per conclusioni e discussione ex art 281 sexies c.p.c..
All'udienza odierna del 19.2.2025 le parti, rassegnate le rispettive conclusioni come da verbale, la causa è stata decisa.
Ciò detto brevemente sulla posizione difensiva delle parti e sull'iter del procedimento è possibile passare all'esame delle questioni controverse.
L'eccezione di incompetenza come formulata è inammissibile in quanto incompleta, non essendo stato contestato il profilo con riferimento a tutti i possibili fori.
Secondo consolidata giurisprudenza l'eccezione di incompetenza per territorio va formulata contestato la competenza con riguardo a tutti i possibili fori concorrenti (v. Cassazione civile sez. VI, 14/10/2011,
n.21253).
Anche con specifico riferimento ad una fattispecie avente ad oggetto una domanda revocatoria, la
Cassazione ha ribadito che l'eccezione di incompetenza deve investire tutti i criteri di collegamento astrattamente applicabili, con la conseguenza che il convenuto è onerato in ogni caso di una specifica contestazione e, quindi, in caso di concorrenza di fori, deve contestarli puntualmente ed indicare tutti i fori possibilmente concorrenti (v. Cassazione civile sez. III, 24/01/2020, n.1594).
Nel caso di specie, invece, i convenuti hanno contestato la competenza per territorio del Tribunale adito solo sulla base del criterio del luogo in cui l'obbligazione va eseguita, senza far alcun riferimento agli altri fori concorrenti, con particolare riferimento al foro di residenza delle parti convenute.
L'eccezione, in ogni caso, si presenta infondata visto che una delle parti convenute, , CP_4 ha la sua residenza a Salerno e che la sede della parte creditrice pure si trova a Salerno.
Come affermato in sede di legittimità, la competenza per territorio sull'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., poiché concerne un'obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia del negozio che si assume fraudolentemente posto in essere, va determinata in base ai criteri di collegamento alternativamente previsti dagli artt. 18-20 c.p.c..
La revocatoria, infatti, trae giustificazione da una obbligazione rimasta inadempiuta con la conseguenza che pagina 6 di 14 la competenza per territorio deve essere determinata con riferimento al rapporto obbligatorio che giustifica la revocatoria, e dunque con i criteri propri delle cause in materia di obbligazioni, che non consistono nell'esclusivo criterio della residenza o del domicilio del convenuto, ma altresì in quello del luogo di pagamento dell'obbligazione, nel caso di specie coincidente con la sede dell'ente impositore e dell'agente della riscossione.
Vale comunque la pena evidenziare, viste le argomentazioni svolte sul punto solamente nella memoria ex art. 173 ter c.p.c., che la competenza del Giudice adito risulta correttamente radicata anche in relazione al cosiddetto forum contractus, visto che l'atto di donazione oggetto di impugnativa è stato stipulato a Salerno.
L'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell è infondata e va rigettata. CP_5
Deve ritenersi che l essendo legittimata alla riscossione, è anche legittimata alla proposizione delle CP_5 azioni a tutela del credito da riscuotere, compresa l'azione revocatoria, e ciò anche nell'ottima del profilo ormai unitario dell'amministrazione finanziaria, che, nella gestione del rapporto tributario, si propone come interlocutore unico del contribuente (v. Cass. civ. Sez. III Ord., 26/11/2019, n. 30737).
L'art. 49 del D.P.R. n. 602 del 1973, come novellato da ultimo nel 2015, poi, stabilisce che per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo, precisando che il concessionario può, altresì, promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.
In merito a tale disposizione, con circolare n. 52 del 9.12.2005 l' ha chiarito che, ai fini Parte_1 del contrasto all'evasione da riscossione, visto l'effetto della revocatoria volto a consentire al concessionario di promuovere le azioni esecutive o conservative sui beni oggetto dell'atto impugnato nei confronti dei terzi acquirenti e la rilevanza del fattore temporale, in ragione del termine di prescrizione quinquennale, il concessionario, nell'ambito della sua autonomia gestionale, potrà assumere le decisioni più opportune in merito alla proposizione di azioni revocatorie, ferma la facoltà degli Uffici Finanziari di segnalare al concessionario le azioni conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore da intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo.
Tale conclusione non risulta scalfita dalla modifica legislativa introdotta con il d. lgs. n. 220 del 30.12.2023
n. 220, riferibile al contenzioso tributario e comunque limitata a prevedere, nella diversa ipotesi in cui si controverta di contestazione a vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto, emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, la necessità di proporre il ricorso nei confronti di entrambi i soggetti.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva del coniuge non debitore è infondata e CP_2 va rigettata.
La domanda giudiziale, come quella in esame, tendente alla dichiarazione di inefficacia, ex art. 2901 c.c., di pagina 7 di 14 un atto dispositivo del bene oggetto di comunione legale, posto in essere dai coniugi, pur non configurando, come correttamente rilevato dalla parte convenuta, un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra i coniugi, non esclude l'interesse del coniuge alla partecipazione del relativo giudizio concernente il diritto oggetto di comunione legale nella sua interezza e non frazionabile.
La comunione legale tra i coniugi costituisce una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni di essa, rispetto alla quale, quindi, non è ammessa la possibilità per il creditore di agire in via esecutiva sulla sola quota appartenente al coniuge debitore.
La garanzia patrimoniale del debitore in vista della futura azione esecutiva, alla cui conservazione risulta indiscutibilmente rivolta l'azione ex art 2901 c.c., è rappresentata, quindi, nel caso di bene oggetto di comunione legale, dal bene nella sua interezza attesa l'impossibilità di configurare una quota astratta e indivisa dello stesso.
La Cassazione ha affermato che l'azione revocatoria intentata dal creditore di uno dei coniugi nei riguardi dell'atto con cui un bene della comunione legale sia stato conferito in un fondo patrimoniale dev'essere rivolta (notificata ed eventualmente trascritta ex art. 2652, comma 1, n. 5 c.c.) nei confronti di entrambi i coniugi, essendo preordinata alla pronuncia d'inefficacia dell'atto nel suo complesso (vale a dire non limitatamente a un'inesistente quota pari alla metà del bene), siccome funzionale ad un'espropriazione forzata da compiersi anch'essa, necessariamente, sull'intero bene, atteso che gli effetti pregiudizievoli dell'atto dispositivo si estendono all'intero bene e non alla sua sola quota – non ipotizzabile nella realtà giuridica e nel patrimonio del debitore – riscontrandosi, perciò stesso, l'interesse del coniuge non debitore alla partecipazione al giudizio per resistere alla domanda di declaratoria di inefficacia del trasferimento del bene nella sua interezza (v. Cassazione civile sez. III, 07/04/2023, n.9536).
Tale principio di diritto vale sia per i beni oggetto di conferimento in fondo patrimoniale sia per i beni oggetto di atti dispositivi già ricadenti in comunione legale tra i coniugi.
Così superate le questioni preliminari, occorre passare alla verifica del merito della controversia.
La domanda di revocatoria è fondata ricorrendo nella specie tutti i presupposti per la declaratoria di inefficacia degli atti di disposizione contestati.
Primo presupposto per esercitare l'azione pauliana è l'esistenza di un diritto di credito, che – come precisa il comma 1 dell'art. 2901 c.c. – può anche essere soggetto a condizione o termine.
La Suprema Come, muovendo dal tenore testuale dell'art 2901 c.c., in coerenza con la funzione propria della revocatoria, che non persegue scopi restitutori, ha affermato che, ai fini dell'accoglimento dell'azione,
è sufficiente la titolarità di un credito anche eventuale, quale quello oggetto di un giudizio ancora in corso, fermo restando che la sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto oggetto di revocatoria non può essere pagina 8 di 14 portata ad esecuzione finché l'esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato (in termini, ex plurimis, Cass. civ., sez. III n. 25331 del 28/08/2023).
Dal tenore testuale della disposizione si evince chiaramente che la norma prende in considerazione una nozione lata di credito, comprensiva dei crediti condizionali, non scaduti, non liquidi, delle aspettative di credito, dei crediti litigiosi e discendenti da situazioni soggettive ancora sub iudice, in coerenza con la funzione dell'istituto volta a salvaguardare la garanzia generica assicurata ex art. 2740 c.c. al creditore dal patrimonio del debitore.
Nella specie i crediti tutelati, relativi agli avvisi di accertamento richiamati nell'atto introduttivi e allegati in atti, per la somma complessiva di € 693.962,40, sono riferibili a debiti maturati in data anteriore alle donazioni di cui all'atto del 3.7.2020.
Sul punto va precisato che i crediti tributari nascono ex lege con l'avveramento dei relativi presupposti e non per effetto dell'atto amministrativo di accertamento posto in essere dall'amministrazione finanziaria, con la conseguenza che, ove tali presupposti si siano verificati prima del compimento dell'atto dispositivo impugnato con l'actio pauliana, i crediti medesimi devono ritenersi anteriori a detto atto, ai sensi dell'art. 2901 c.c., ancorché non siano stati in tutto o in parte accertati d iscritti nei ruoli (v. Cassazione civile sez.
VI, 01/07/2020, n.13275).
L'attività dell'amministrazione è da ritenersi strumentale rispetto all'accertamento di un credito già sorto e non può essere considerata sotto il profilo genetico dell'obbligazione per cui l'anteriorità del credito rispetto alla stipula dell'atto ai fini revocatori va verificato con riferimento agli anni di imposta e non con riferimento al momento del successivo accertamento.
Nel caso di specie, la pretesa tutelata in revocatoria è riferibile ad obbligazioni sorte negli anni di imposta dal 2014 al 2018, precedenti alle donazioni contestate e comunque oggetto di verbale di constatazione della
Guardia di Finanza del 22.11.2019, con conseguente valutazione di anteriorità delle pretese tributarie allegate dall'Agente per Riscossione rispetto all'atto affermato come lesivo, senza che, a tal fine, rilevi la notifica dei relativi avvisi di accertamento o delle successive intimazioni di pagamento.
Ciò detto, in ragione del carattere gratuito dell'atto impugnato, risulta necessario e sufficiente andare a verificare le condizioni richieste dall'art. 2901, n. 1, c.c. dell'eventus damni – inteso come mera variazione quantitativa e/o qualitativa del patrimonio del debitore incidente sulla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva ai danni della parte debitrice – e della scientia damni in capo al disponente, intesa quale elemento soggettivo consistente nella mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ovvero nella previsione o, comunque nella prevedibilità, di un mero danno potenziale per il creditore (v. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 07/12/2023, n. 34256).
Il requisito oggettivo dell'eventus damni va inteso, per consolidato principio di legittimità, come pregiudizio pagina 9 di 14 derivante alle ragioni creditorie dall'atto revocando che ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (v. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 18/06/2019, n. 16221).
Con specifico riguardo alle ipotesi di revocatoria di atti a titolo gratuito, inoltre, va rilevato che la donazione in generale impoverisce di per sé il donante, perché lo priva della cosa donata senza corrispettivo, rappresentando ex se indice di una compromissione patrimoniale.
Nella specie, la donazione con la quale è sicuramente un'operazione lesiva delle Controparte_1 ragioni del creditore comportando l'azzeramento della garanzia patrimoniale del debitore in vista dell'eventuale riscossione coattiva.
Allegato il credito e il pregiudizio alle ragioni dello stesso da parte dell'attore in revocatoria, sarebbe stato onere probatorio gravante sulla parte debitrice dimostrare la disponibilità di altri beni di sua proprietà a idonei a soddisfare le ragioni del credito allegato;
tale onere, però, non è stato assolto.
Con riguardo al presupposto soggettivo, secondo consolidata giurisprudenza, in tema di azione revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito, la scientia damni va identificata nella semplice conoscenza – o nell'agevole conoscibilità – da parte del debitore del pregiudizio che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto, senza che rilevi l'intenzione del debitore stesso di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (da ultimo Cass. Civ., sez. I, 02/04/2021, n.9192).
La verifica di tale elemento psicologico risulta ulteriormente semplificato dalla posteriorità dell'atto rispetto alle ragioni di credito e può essere effettuata anche attraverso presunzioni, con la precisazione che nell'indagine non rilevano, ai fini dell'esclusione del requisito soggettivo, le motivazioni personali che hanno indotto il disponente al trasferimento del bene.
Nella fattispecie in esame, era certamente consapevole delle contestazioni Controparte_1 tributarie di cui ai verbali dell'agosto e del novembre del 2019 – riferiti a violazioni IVA, IRPEF, IRAP e
IRES per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, sottoscritti da – e degli Controparte_1 avvisi di accertamento notificatigli prima della stipula dell'atto contestato (atto n. 70020016758161000000 del 5/3/2020 avente ad oggetto IVA - IRAP - IRPEF riferiti anno 2015 per € 23.368,33, atto n.
70020016776655009000 del 05/03/2020 avente ad oggetto IVA - IRAP - IRPEF riferiti all'anno 2014 per
€ 24.307,73) e delle possibili conseguenze delle indagini tributarie a lui note;
pertanto, secondo un criterio di ordinaria avvedutezza rapportato ad un grado di diligenza media, avrebbe dovuto capire il carattere pagina 10 di 14 particolarmente lesivo delle donazioni degli immobili di sua proprietà in favore dei figli, risultando indifferente l'eventuale motivo personale, afferente ai problemi di salute dei donanti, che aveva spinto i disponenti a stipulare gli atti di liberalità.
Ciò detto occorre precisare che, essendo l'atto impugnato un atto di donazione, e un negozio a titolo gratuito, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria non è necessario verificare la scientia damni anche del terzo beneficiario dell'atto di disposizione opposto, risultando, quindi, ininfluenti le difese spiegate in proposito dalle parti convenute sulla mancata conoscenza dell'esposizione debitoria del padre.
In definitiva, attesa la sussistenza del credito sorto in data antecedente agli atti di liberalità contestati e la prevedibilità da parte del debitore del carattere lesivo delle disposizioni patrimoniali rispetto alle ragioni del credito allegate da parte attrice, già contestate al debitore, l'atto impugnato e le relative donazioni devono essere dichiarate inefficaci e inopponibili nei confronti dell' CP_5
L'accoglimento della domanda comporta l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto impugnato e dei relativi trasferimenti immobiliari ai sensi dell'art. 2655 c.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al
D.M. n. 55 del 2014, tenendo in considerazione ai fini della determinazione del valore della causa l'ammontare del credito allegato a fondamento della comanda e applicando valori prossimi ai minimi vista la non particolare complessità della controversia, la sostanziale assenza di attività istruttoria e la semplificazione della fase decisionale (fase di studio € 2.350,00, fase introduttiva € 1.550,00, fase trattazione/istruttoria: € 6.790,00, fase decisionale € 4.010,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara inammissibile l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalle parti convenute;
2. Rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell' Controparte_8 sollevata dalle parti convenute;
3. Rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di sollevata dalle parti CP_2 convenute;
4. Accoglie la domanda proposta dall;
Controparte_8
e per l'effetto:
5. Dichiara l'inefficacia, nei confronti dell' , dell'atto per notar Parte_1 del 3.7.2020, Rep. n. 27.503, Racc. n.19.657, trascritto alla Conservatoria di Salerno in Persona_1 data 30.7.2020 ai nn. R.G.23485 e R.P.18110 - R.G.23486 e R.P.18111 - R.G.23487 e R.P.18112 -
R.G.23488 e R.P.18113 - R.G.23489 R.P.18114, con il quale e la coniuge in Controparte_1 pagina 11 di 14 regime di comunione legale hanno trasferito con due contestuali donazioni, i seguenti CP_2 diritti immobiliari:
In favore del figlio (I Donazione): CP_3
a) La proprietà gravata dal diritto di abitazione in favore dei coniugi dell'appartamento al primo piano del fabbricato sito nel Comune di AT (SA) al viale Ortensio Pepi, n. 7, riportato nel Catasto dei
Fabbricati di detto Comune al foglio 37, p.lla 74, sub 12;
b) La piena proprietà dell'appartamento al piano terra del medesimo fabbricato sito nel Comune di
AT (SA) al viale Ortensio Pepi n. 7, riportato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di detto
Comune al foglio 37, p.lla 74, sub 8;
c) La piena proprietà di locale garage sito al piano terra del medesimo fabbricato sito nel Comune di
AT (SA) al viale Ortensio Pepi n. 7, riportato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di detto
Comune al foglio 37, p.lla 74, sub 11;
d) La piena proprietà dell'appartamento sito al secondo piano del medesimo fabbricato sito nel Comune di AT (SA) al viale Ortensio Pepi n. 7, riportato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di detto
Comune al foglio 37, p.lla 74, sub 14;
e) Il locale deposito sito al terzo piano del medesimo fabbricato sito nel Comune di AT (SA) al viale Ortensio Pepi n. 7, riportato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di detto Comune al foglio 37, p.lla
74, sub 17;
f) I diritti di proprietà pari alla metà indivisa dell'intero del locale deposito al piano terra del maggior fabbricato sito nel Comune di AT alla via Pozzillo nn. 52 – 54, riportato nel Catasto dei Fabbricati di detto Comune al foglio 24, p.lla 315, sub 1;
g) I diritti di proprietà pari alla metà indivisa dell'intero dell'appartamento al piano terra e primo piano del maggior fabbricato sito nel Comune di AT alla via Pozzillo nn. 52 – 54, riportato nel Catasto dei Fabbricati di detto Comune al foglio 24, p.lla 315, sub 2;
h) I diritti di proprietà pari alla metà indivisa dell'intero dell'appezzamento di terreno sito in AT
(SA) alla Via Ortensio Pepi dell'estensione di ha 0.04.33 (are quattro e centiare trentatrè), riportato nel
Catasto dei Terreni di detto Comune al foglio 24, p.lla 115, uliveto, classe 3;
i) I diritti di proprietà pari alla metà indivisa dell'intero dell'appezzamento di terreno dell'estensione di ha 14.30.26 (ettari quattordici, are trenta e centiare ventisei), con entrostanti due fabbricati rurali, ubicato nel Comune di Montecorice (SA), località Giungatelle, riportato nel Catasto dei Terreni di detto Comune, Co al foglio 2, p.lle 31 (pascolo), p.lla 46, (uliveto), p.lla 47, fabb. Diruto, p.lla 48, fabb. Diruto, p.lla 50, Co Co Co Co
, uliveto, p.lla 51, p.lla 52, , uliveto, p.lla 54, , uliveto, p.lla 59, seminativo, p.lla 362, , uliveto,
p.lla 369, semin. arbor., p.lla 372, semin. arbor., p.lla 375, semin. arbor., p.lla 164, seminativo. pagina 12 di 14 In favore della figlia (II donazione): CP_4
l) La piena proprietà dell'appartamento sito nel Comune di AT (SA) al viale Ortensio Pepi n.
7, riportato nel Catasto dei Fabbricati di detto Comune al foglio 37, p.lla 74, sub 9;
m) La piena proprietà del locale garage al piano terra del fabbricato sito nel Comune di AT (SA) al viale Ortensio Pepi n. 7, riportato nel Catasto dei Fabbricati di detto Comune al foglio 37, p.lla 74, sub
10, categoria C/6;
n) La piena proprietà dell'appartamento al secondo piano del fabbricato sito nel Comune di AT
(SA) al viale Ortensio Pepi n. 7, riportato nel Catasto dei Fabbricati di detto Comune al foglio 37, p.lla 74, sub 15;
o) La piena proprietà dell'appartamento al secondo piano del medesimo fabbricato sito nel Comune di
AT (SA) al viale Ortensio Pepi n. 7, riportato nel Catasto dei Fabbricati di detto Comune al foglio
37, p.lla 74, sub 16, z.c.2, categoria A/2;
p) La proprietà gravata dal diritto di abitazione dell'appartamento al primo piano del maggior fabbricato sito nel Comune di AT (SA) al viale Ortensio Pepi n. 7, riportato nel Catasto dei Fabbricati di detto Comune al foglio 37, p.lla 74, sub 13, z.c.2, categoria A/2;
q) I diritti di proprietà pari alla metà indivisa dell'intero del locale deposito al piano terra del maggior fabbricato sito nel Comune di AT alla Via Pozzillo n. 52, riportato nel Catasto dei Fabbricati di detto Comune al foglio 24, p.lla 315, sub 1, piano T;
r) I diritti di proprietà pari alla metà indivisa dell'intero dell'appartamento al piano terra del medesimo fabbricato sito nel Comune di AT alla Via Pozzillo n. 52, riportato nel Catasto dei Fabbricati di detto Comune al foglio 24, p.lla 315, sub 2, z.c.1, categoria A/2;
s) I diritti di proprietà pari alla metà indivisa dell'intero del terreno sito in AT (SA) alla Via
Ortensio Pepi dell'estensione di ha 0.04.33 (are quattro e centiare trentatrè), nel Catasto dei Terreni di detto
Comune, al foglio 24, p.lla 115, uliveto;
t) I diritti di proprietà pari alla metà indivisa dell'intero di appezzamento di terreno dell'estensione di ha
14.30.26 (ettari quattordici, are trenta e centiare ventisei), con entrostanti due fabbricati rurali diruti, sito nel
Comune di Montecorice (SA) alla località Giungatelle, riportato nel Catasto dei Terreni di detto Comune, al Co foglio 2, p.lle 31, pascolo, p.lla 46, , uliveto, p.lla 47, fabb. diruto, p.lla 48, fabb. diruto, ha 0.00.96, senza Co Co rendita catastale, p.lla 50, , uliveto, classe 4, p.lla 51, seminativo, p.lla 52, , uliveto, classe 4; p.lla 54, Co Co
, uliveto, p.lla 59, seminativo, classe 1, p.lla 362, , uliveto, p.lla 369, semin. arbor., p.lla 372, semin.arbor., classe 1, p.lla 375, semin. arbor., classe 3, p.lla 164, seminativo;
6. Dispone ex art. 2655 c.c. l'annotazione della presente sentenza a margine delle trascrizioni riferibili all'atto sopra indicato a cura dell'Agenzia delle Entrate-Ufficio del Territorio competente, con esonero di pagina 13 di 14 ogni responsabilità al riguardo;
7. Condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice, delle spese di lite, che si liquidano in € 14.800,00, oltre rimborso per spese forfettarie pari al 15% del compenso liquidato,
C.P.A. e IVA, se dovuta, come per legge, nonché spese vive occorse e occorrende anche per contributo unificato, diritti e notifiche.
Salerno, 19 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Enza Faracchio
pagina 14 di 14