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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/01/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8066/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 16.01.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8066/2023, promossa da
, rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. S. Sandro Caruso;
-ricorrente- contro
), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avvocati Fabrizio Proietti e
Emanuele Bove;
-resistente-
Oggetto: art. 4 del CCNL per dipendenti esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi; mantenimento delle medesime condizioni contrattuali;
risarcimento del danno;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.07.2023 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare la illegittimità della riduzione dell'orario di lavoro individuale, delle trattenute a titolo di ore lavorate come risultanti dalle buste paga prodotte in giudizio del ricorrente all'atto Parte_1
1 dell'assunzione alle dipendenze della resistente a seguito di cambio di Controparte_1
gestione di appalto per cui è causa.
2. Per l'effetto condannare la società resistente in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore a ripristinare le condizioni normative ed economiche applicate al rapporto di lavoro del ricorrente dal precedente datore di lavoro Parte_1
Multiprofessional Service s.r.l. come risultanti dalla produzione in atti e pari a trenta ore di lavoro settimanali;
3. Per le causali di cui ai numeri 1 e 2 condannare la società resistente Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento degli importi come
[...]
accertati in seno ai conteggi sopra riportati a titolo di risarcimento del danno subito dal ricorrente a seguito dell'illegittima riduzione dell'orario di lavoro come Parte_1
sopra accertata e di cui alle buste paga prodotte, rapportata alle retribuzioni non corrisposte ed alla relativa incidenza sul TFR secondo la quantificazione riportata nelle precedenti tabelle
e pari ad €9.127,04 (euro novemilacentoventisette.04) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo, ovvero secondo quanto risulterà di giustizia o con pronuncia secondo equità;
4. Condannare la società resistente al pagamento di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore e difensore il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver avuto corrisposti gli onorari”.
A fondamento delle proprie ragioni ha dedotto di avere lavorato, con contratto di assunzione del 1.04.2019 part time al 75% (pari a 30 ore settimanali), alle dipendenze della
Multiprofessional Service s.r.l., appaltatrice su committenza dell' di Catania, del CP_2
servizio di sicurezza, manutenzione e mantenimento delle strutture destinate ad alloggi presso le case dello studente;
di essere stato assunto, a seguito di successione nella titolarità dell'appalto, a decorrere dal 29.07.2021, dalla con riduzione Controparte_1
dell'orario di lavoro a 21 ore settimanali;
che per il periodo dal 01.05.2022 al 31.08.2022 vi era stata una variazione dell'orario di lavoro a 28 ore settimanali, poi nuovamente ridotte a 21 ore settimanali a decorrere dal 31.08.2022.
Sulla scorta di tali premesse in fatto, ha eccepito l'illegittimità della riduzione dell'orario di lavoro rispetto a quello osservato con l'appaltatore precedente, perché attuata dalla in assenza di consenso del lavoratore, contro il parere sfavorevole delle Controparte_1
organizzazioni sindacali, senza adeguata motivazione e in violazione delle regole di correttezza e buona fede, avendo la società stessa contestualmente assunto nuovo personale. Ha quindi
2 chiesto risarcirsi il danno subito, pari alle differenze retributive maturate dal 01.01.2022 (data di cessazione di un periodo di aspettativa non retribuita) e quantificate in complessivi €
9.127,04, oltre ad accertarsi il diritto al mantenimento dell'orario di lavoro pari a trenta ore settimanali con condanna della resistente al ripristino delle precedenti condizioni contrattuali, come da domanda.
Con memoria depositata in data 7.12.2023 si è tempestivamente costituita in giudizio la svolgendo ampie difese volte al rigetto del ricorso e deducendo, in Controparte_1
particolare:
- che il CCNL Multiservizi applicato al rapporto disciplina in maniera precisa la fattispecie del cambio appalto e che la clausola sociale di cui all'art. 4 non prevede automatismi in merito al mantenimento delle condizioni economiche e normative praticate dalla precedente società datrice di lavoro, appaltatrice cessante, anche in ragione del fatto che il rapporto di lavoro con la subentrante si costituisce ex novo, come da espressa previsione contrattuale;
- che gli obblighi posti in carico all'impresa subentrante nell'appalto e scaturenti dall'art. 4 del CCNL dovevano intendersi adempiuti con la sola assunzione del ricorrente;
- che in sede di incontro con le OO.SS. del 25.06.2021 nessuna delle organizzazioni sindacali rappresentate aveva manifestato una decisa opposizione alla riduzione dell'orario di lavoro dei dipendenti;
- che, in ogni caso, il cambio appalto era avvenuto con modificazione dei termini, modalità e prestazioni contrattuali, ipotesi rientrante nell'art. 4 lett. b) del CCNL, essendo stata chiusa la residenza “San Marzano” un mese prima del subentro della nell'appalto, e CP_1
non essendo mai stata aperta la residenza di “Via Carrata”, il che aveva reso necessario riproporzionare gli orari di lavoro, ferma restando la piena occupazione, ai fini della sostenibilità economica della commessa;
- che, in particolare, il nuovo capitolato d'appalto aveva valore economico inferiore rispetto ai dati di partenza e le attività da svolgere erano state ridotte e rimodulate a causa della chiusura di due strutture.
Parte resistente ha quindi chiesto: “nel merito: l'integrale rigetto della domanda, con condanna alle spese e compensi di giudizio, con aumento del 30% ex art. 4 comma 1 bis del
D.M. n. 55.2014 (atto “navigabile”)”.
La causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di approfondimento istruttorio,
è stata rinviata per decisione all'udienza del 16.01.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter
3 c.p.c.; trattenuta per la decisione, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è definita con la presente sentenza.
2. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento dell'illegittimità della riduzione dell'orario di lavoro del ricorrente effettuata all'atto dell'assunzione in sede di cambio appalto ai sensi dell'art. 4 del CCNL Multiservizi.
Nello specifico, il ricorrente lamenta che la subentrando Controparte_1
nell'appalto, abbia stipulato un contratto con riduzione dell'orario di lavoro a 21 ore settimanali rispetto alle 30 ore settimanali in precedenza prestate alle dipendenze della Multiprofessional service s.r.l.
2.1. Risulta documentalmente ed è incontestata tra le parti la circostanza che Parte_1
nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze della Multiprofessional service s.r.l., era assunto con contratto di lavoro part time a tempo indeterminato per 30 ore settimanali con inquadramento nel livello 1 del CCNL Multiservizi (cfr. doc. 1 e 6 di parte ricorrente); è altresì documentale e incontestato tra le parti che con contratto del 29.7.2021 questi è stato assunto, a seguito di un cambio appalto, dalla con contratto a tempo indeterminato Controparte_1
e part time per 21 ore settimanali (cfr. doc. 2 di parte ricorrente) e che nel corso del rapporto è stata effettuata una variazione in aumento dell'orario di lavoro per il periodo dal 1.5.2022 al
31.8.2022 (cfr. doc. 3 e 4 di parte ricorrente).
2.2. Ciò posto, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
3. Il mutamento dell'appalto che ha determinato l'assunzione alle dipendenze della odierna resistente è avvenuto ai sensi dell'art. 4 del CCNL Multiservizi il quale, al fine di tutelare i livelli occupazionali complessivi, prevede quanto segue: “ […] In ogni caso di cessazione di appalto, l'Azienda cessante ne darà preventiva comunicazione, ove possibile nei
15 giorni precedenti, alle strutture sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo altresì informazioni sulla consistenza numerica degli addetti interessati, sul rispettivo orario settimanale, indicando quelli impiegati nell'appalto in questione da almeno 4 mesi;
l'azienda subentrante, con la massima tempestività, preventivamente all'inizio della nuova gestione e, ove oggettivamente ciò non sia possibile, in tempi utili e comunque su richiesta delle
Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del c.c.n.l. darà comunicazione a queste ultime del subentro nell'appalto. Alla scadenza del contratto di appalto possono verificarsi 2 casi:
a) in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali
l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto risultanti da documentazione probante che lo determini
4 almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi;
b) in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa subentrante - ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio – sarà convocata presso l'Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso la
Direzione Provinciale del Lavoro o eventuale analoga istituzione territoriale competente, ove possibile nei 15 giorni precedenti con la rappresentanza sindacale aziendale e le
Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità.
Nelle procedure di cambio di appalto l'impresa subentrante, fermo restando quanto previsto dalle lettere a) e b) di cui sopra, assumerà in qualità di dipendenti i lavoratori dipendenti e i soci – lavoratori con rapporto di lavoro subordinato trasferiti dall'azienda cessante […] In ogni caso di passaggio di lavoratori da una ad altra azienda ai sensi dell'art.
4 del presente c.c.n.l., il periodo di apprendistato già svolto, rispetto al quale l'azienda cessante
è tenuta a fornire idonea documentazione a quella subentrante, è computato per intero ed è utile ai fini dell'anzianità di servizio[…]” (cfr. doc.
2 - copia CCNL Multiservizi, fascicolo parte resistente).
3.1. Dalla lettura dell'art. 4 del CCNL si evince chiaramente che sono distinte due fattispecie, diversamente disciplinate, di cambio appalto con obbligo di assunzione dei dipendenti a carico della subentrante:
a) nella prima ipotesi, il mutamento dell'appalto può avvenire “a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa subentrante”, il che obbliga quest'ultima “a garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto risultanti da documentazione probante che lo determini almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi”;
b) diversamente, in caso di cessazione di appalto “con modificazioni di termini, modalità
e prestazioni contrattuali”, l'impresa subentrante deve avviare una procedura di consultazione sindacale “per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico- organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle
5 condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità”.
La contrattazione collettiva ha così differenziato la procedura da seguire e la tipologia di tutela dei lavoratori in relazione all'ipotesi di cessazione di appalto “a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali” (art. 4 lett a), rispetto a quella in cui via sia un mutamento delle condizioni (art. 4 lett b), prevedendo che nel secondo caso il perseguimento del fine della tutela dei livelli occupazionali vada bilanciato e armonizzato con le esigenze dell'impresa derivanti dal mutamento dell'oggetto del contratto di appalto.
La lettera della norma è, dunque, chiara nel disporre che l'impresa subentrante nell'appalto può, previa informazione, consultazione e confronto sindacale, procedere alla riduzione dell'orario di lavoro come strumento per armonizzare le mutate esigenze tecnico- organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, ancorando però una scelta di riduzione del monte ore del lavoratore alla sussistenza di motivi oggettivi, come la riduzione del volume del servizio richiesto dal committente e modifiche nel contenuto del contratto di appalto.
Ne va dunque dedotto che, al contrario, in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali, sussista invece un diritto dei lavoratori dipendenti della appaltatrice uscente impiegati nell'appalto ad essere assunti dalla società subentrante alle medesime condizioni contrattuali godute in precedenza, anche in termini di ore di lavoro.
4. La norma contrattuale è stata oggetto di interpretazione dalla più recente giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi in fattispecie analoghe a quella qui trattata, in cui i lavoratori vantavano il diritto ad essere assunti alle medesime condizioni contrattuali della impresa uscente (cfr. Cass. n. 12866/2024; Cass. n. 22905/2023; Cass. n. 35495.2022).
4.1. A riguardo, la Cassazione ha argomentato come segue: “10. La questione di diritto che si pone è quella relativa, in questo caso, all'obbligo di assunzione dell'impresa subentrante, sancito dalla suddetta disposizione: se, cioè, il mantenimento dei livelli occupazionali preveda anche l'obbligo di riassumere alle medesime condizioni contrattuali in essere al momento della cessione.
11. Va premesso che alcuna influenza specifica, nel caso in esame, può spiegare il precedente di questa Corte (Cass. n. 16089/2014) che si è confrontato con un testo della disposizione contrattuale collettiva, diverso da quello oggetto della presente analisi, ove era
6 inserito l'inciso "alle stesse condizioni precedentemente osservate e senza periodo di prova" che non è, invece, presente nella versione de qua.
12. La risposta che questo Collegio ritiene di dare al problema di diritto, sopra precisato,
è positiva, nel senso che il diritto alla riassunzione del dipendente deve ritenersi da effettuarsi alle "medesime condizioni".
13. Ciò lo si desume da una serie di considerazioni, avendo riguardo al dato letterale della disposizione, che sul punto non limita espressamente il diritto, e alla ratio del precetto contrattuale.
14. Il primo argomento da considerare è di ordine sistematico ed è rappresentato da quanto previsto dalla fase preliminare del fenomeno successorio, disciplinata dall'art. 4 CCNL, relativamente agli obblighi cui sono tenute le imprese prima della scadenza del contratto di appalto.
15. La norma prevede, infatti, obblighi di informazione, sia per la azienda cessante che per quella subentrante.
16. Tali oneri, riguardanti la consistenza numerica degli addetti interessati, il rispettivo orario settimanale e la durata dei contatti, sono rivolti non solo per una corretta comunicazione agli Organi indicati ma, attraverso tale attività, sono finalizzati ad una sensibilizzazione delle imprese interessate diretta a valutare l'economicità della operazione, che non può prescindere, quindi, da una esatta conoscenza della situazione imprenditoriale sotto il profilo dei soggetti da assumere e dei compiti da questi svolti.
17. Il secondo argomento da valutare è più propriamente giuridico.
18. Se viene garantito, infatti, il mantenimento dei livelli occupazionali per coloro che hanno contratti di lavoro con durata superiore a quattro mesi, è ravvisabile in capo ai suddetti lavoratori una situazione soggettiva di diritto cui corrisponde l'obbligo a carico della subentrante azienda di assumere.
19. Tale situazione è tutelabile ex art. 2932 cc (Cass. n. 28246/2018).
20. Tale tutela richiede, però, che siano determinati o determinabili gli elementi essenziali del contratto (Cass. n. 8568/2004): nel caso che ci interessa, quindi, per rendere effettiva la tutela non si può prescindere dal fatto che le mansioni e la qualifica del lavoratore che agisca ex art. 2932 cc non possano che essere le medesime di quelle rivestite nell'azienda cessante, per conferire ad esse appunto certezza nella loro indicazione in un eventuale provvedimento giurisdizionale.
7 21. Il terzo argomento concerne, invece, un dato letterale che emerge dalla stessa disposizione: in particolare, nella parte in cui è garantita l'assunzione senza periodo di prova.
22. La mancata previsione di un periodo di prova, a seguito della nuova assunzione da parte della azienda subentrante, induce a ritenere che le mansioni debbano essere le stesse perché non è plausibile ipotizzare che possa avvenire una assunzione, per mansioni diverse, senza un periodo di valutazione delle capacità e della idoneità del lavoratore, in spregio, pertanto, anche al requisito della sicurezza delle condizioni lavorative di quest'ultimo e della reciproca convenienza alla prosecuzione del rapporto di lavoro.
23. La causa del patto di prova è, infatti, individuabile nella tutela dell'interesse comune alle due parti del rapporto di lavoro, in quanto diretto ad attuare un esperimento mediante il quale il datore di lavoro può accertare le capacità del lavoratore e quest'ultimo, a sua volta, valutare l'entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto.
24. L'assenza della previsione di tale periodo non può che trovare fondamento nel fatto che il lavoratore, con l'azienda subentrante, debba svolgere necessariamente le medesime mansioni espletate al momento della cessazione dell'appalto: solo questo contesto può, infatti, giustificare l'esclusione di un periodo di prova.
25. Infine, come quarto argomento, va richiamato quanto affermato da questa Corte
(Cass. n. 5260/2023) secondo cui "l'art. 7 del decreto legge 248/2007, al comma 4-bis, introdotto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31, ha previsto che "Nelle more della completa attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori impiegati in imprese che svolgono attività di servizi in appalto e al fine di favorire la piena occupazione e di garantire l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori, l'acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto, a seguito del subentro di un nuovo appaltatore, non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi, nei confronti dei lavoratori riassunti dall'azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative". La disposizione ha quindi aggiunto un'ipotesi ulteriore alle eccezioni rispetto all'applicazione della procedura prevista dalla L. n. 223 del 1991, già individuate dall'art. 24 comma 4 per i casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e di attività stagionali o saltuarie, relativa al subentro nell'appalto di servizi. Allo scopo, ha però previsto un requisito: che i
8 lavoratori impiegati siano riassunti dall'azienda subentrante a parità di condizioni economiche
e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, oppure che siano riassunti a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. (Solo) nella ricorrenza di tali presupposti, infatti, la situazione fattuale costituisce sufficiente garanzia per i lavoratori, risultandone la posizione adeguatamente tutelata, Data esonera dal rispetto dei requisiti procedurali richiamati dall'art. 24 della L. n.
223 del 1991. Ciò risulta confermato anche dalle dichiarate finalità della disposizione, di
"favorire la piena occupazione e di garantire l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori", che concorrono ad individuare l'ambito dell'esonero dal rispetto della procedura collettiva (v. Cass. n. 22121 del 2016; n. 20772 del 2018; n. 11409 del 2018; da ultimo v. Cass. n. 9932 del 2022 e Cass. n. 10118 del 2022, non massimate)".
26. Né, per concludere, può dirsi che la tutela riconosciuta ai lavoratori, in virtù di questa lettura dell'art. 4 lett. a) del CCNL in esame, sia analoga a quella prevista dall'art. 2112 cc, mirando quest'ultima a garantire ai dipendenti la conservazione di tutti i diritti derivanti dal rapporto lavorativo con l'impresa cedente, mentre la disposizione della norma collettiva in questione riguarda solo il mantenimento dei livelli occupazionali alle medesime condizioni contrattuali di quelle in atto con l'azienda cedente.
27. In ordine, infine, ai profili risarcitori, deve osservarsi che in caso di violazione del diritto al mantenimento del posto di lavoro in ipotesi rientrante nell'ambito applicativo del citato art. 4 CCNL Multiservizi, il lavoratore ha diritto all'integrale risarcimento del danno destinato ad assicurare la totale soddisfazione del diritto del dipendente, indebitamente pretermesso dalla prestazione lavorativa per l'inadempimento del datore di lavoro” (cfr. Cass.
12866/2024).
4.2. L'interpretazione dell'art. 4 del CCNL Multiservizi fornita dalla Corte di Cassazione
è confermativa dell'orientamento già consolidato nella giurisprudenza di merito che ha affermato, accanto all'obbligo di assunzione del lavoratore nell'ambito del cambio appalto, anche l'obbligo di mantenimento delle medesime condizioni contrattuali, potendo ammettersi una mutazione di queste ultime solo ove siano mutate le condizioni dell'appalto e, dunque, ove si verta in una fattispecie ascrivibile alla lett. b) dell'art. 4 del CCNL (cfr. in tal senso, fra le più recenti, Corte App. Roma n. 4125/2024; Corte App. Napoli 3586/2024; in un caso che ha visto coinvolta la medesima parte resistente, Trib. Palermo n. 2687/2024).
9 Ne discende che il datore di lavoro subentrante non può, senza il consenso scritto del lavoratore e senza che ricorra l'ipotesi sub b) dell'art. 4 CCNL, procedere alla nuova assunzione riducendo l'orario di lavoro del dipendente.
5. Alla luce dei suesposti principi, risulta infondata e parziale la tesi di parte resistente laddove afferma che l'art. 4 del CCNL imporrebbe solo l'obbligo di assunzione ex novo dei lavoratori della impresa uscente, mentre non sancirebbe alcun vincolo in punto di mantenimento delle condizioni economiche a contrattuali di lavoro.
5.1. La prospettazione difensiva è infondata, in quanto priva di supporto probatorio, anche con riguardo alla dimostrazione dell'esistenza della fattispecie eccettuativa del vincolo di mantenimento delle condizioni contrattuali di cui all'art. 4 lett. b) del CCNL Multiservizi.
Sul punto, la resistente si è limitata ad affermare che “IN OGNI CASO, è pacifico che la norma da applicare SAREBBE quella della lettera “B” dell'art. 4”, senza tuttavia fornire alcuna prova in ordine al mutamento delle condizioni dell'appalto, non essendo stato prodotto né il capitolato né il contratto e non essendo stata diversamente dimostrata alcuna delle ulteriori circostanze dedotte in memoria, ossia la chiusura della residenza San Marzano e della residenza di Via Carrata, né essendo stata nemmeno puntualmente allegato in cosa consista la diversità delle attività da svolgere in esecuzione del nuovo appalto rispetto al precedente.
Inammissibili in quanto valutativi, poiché diretti ad esprimere giudizi sul nesso di causa effetto e, dunque, inammissibili, sono i capitoli di prova articolati da parte resistente in memoria, i quali non sono nemmeno indicativi della effettiva modificazione di “termini, modalità e prestazioni contrattuali” nell'appalto.
A tal proposito, non è superfluo precisare che non è stato offerto alcun dato comparativo rispetto all'appalto in precedenza affidato alla sicché è Parte_2
impossibile verificare se le circostanze pur genericamente indicate in memoria si sostanzino in effetti in una variazione dei termini del servizio appaltato.
6. In mancanza di prova della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4 lett. b) del
CCNL Multiservizi, è illegittima la riduzione dell'orario di lavoro da 30 a 21 ore settimanali effettuata all'atto di assunzione di e la va pertanto Parte_1 Controparte_1
condannata a ripristinare le medesime condizioni contrattuali, in punto di orario di lavoro, applicate nella vigenza del precedente rapporto alle dipendenze di Multiprofessional Service
s.r.l.
7. Quanto al risarcimento del danno spettante al ricorrente, esso va quantificato nella differenza tra la retribuzione percepita e quella che avrebbe percepito se il rapporto si fosse
10 costituito con un monte di 30 ore settimanali, considerato il periodo dal 1.1.2022 al maggio
2023, come da domanda.
Posso essere utilizzati come base di calcolo i conteggi elaborati da parte ricorrente, i quali non sono stati specificamente contestati dalla resistente in punto di individuazione delle voci retributive e dei criteri di calcolo applicati (cfr. Cass. n. 10116/2015; Cass. n. 9285/2003; Cass.
n. 4051/2011).
Rispetto agli importi indicati in ricorso e nel prospetto allegato in atti (cfr. doc. 12 di parte ricorrente) deve tuttavia escludersi la voce del lavoro supplementare in quanto, se il contratto fosse stato stipulato per un orario maggiore, le maggiorazioni retributive del lavoro supplementare non sarebbero state remunerate in quanto non sarebbe stata verosimilmente svolta una prestazione qualificabile in questi termini.
Devono anche escludersi le voci “ferie” e “permessi”, non trovando i relativi importi una chiara corrispondenza nelle buste paga e nel dato residuo di cui alla busta del mese di maggio
2023.
Va altresì detratta la voce imputata a TFR, dal momento che il rapporto di lavoro non risulta cessato, rilevandosi, anzi, che in sede di udienza del 21.12.2023 è stato dal difensore di parte ricorrente riferito che questa era ancora in servizio presso la Società resistente, sebbene in aspettativa); in mancanza di esigibilità del trattamento di fine rapporto, nessun danno può dirsi allo stato consolidato in pregiudizio a parte ricorrente.
La va pertanto condannata al pagamento del complessivo importo Controparte_1 di € 4.986,37, oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55.2014 (come modificato dal DM 147.2022), tenuto conto della somma riconosciuta a parte ricorrente, delle fasi del giudizio e della complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8066/2023 R.G. così statuisce: dichiara l'illegittimità della riduzione dell'orario nel rapporto di lavoro di Parte_1
alle dipendenze della rispetto a quello previsto dal contratto di
[...] Controparte_3
lavoro subordinato alle dipendenze della Multiprofessional service s.r.l.;
11 condanna, per l'effetto, a ripristinare, a far data dall'assunzione, Controparte_1
l'orario di lavoro svolto da nella misura di trenta ore settimanali;
Parte_1
condanna la al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma € 4.986,37, a titolo risarcitorio, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al soddisfo ex art. 429 c.p.c.; condanna la al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Controparte_1
€ 1.313,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente, avv. S. Sandro Caruso.
Catania, 17.01.2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 16.01.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8066/2023, promossa da
, rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. S. Sandro Caruso;
-ricorrente- contro
), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avvocati Fabrizio Proietti e
Emanuele Bove;
-resistente-
Oggetto: art. 4 del CCNL per dipendenti esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi; mantenimento delle medesime condizioni contrattuali;
risarcimento del danno;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.07.2023 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare la illegittimità della riduzione dell'orario di lavoro individuale, delle trattenute a titolo di ore lavorate come risultanti dalle buste paga prodotte in giudizio del ricorrente all'atto Parte_1
1 dell'assunzione alle dipendenze della resistente a seguito di cambio di Controparte_1
gestione di appalto per cui è causa.
2. Per l'effetto condannare la società resistente in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore a ripristinare le condizioni normative ed economiche applicate al rapporto di lavoro del ricorrente dal precedente datore di lavoro Parte_1
Multiprofessional Service s.r.l. come risultanti dalla produzione in atti e pari a trenta ore di lavoro settimanali;
3. Per le causali di cui ai numeri 1 e 2 condannare la società resistente Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento degli importi come
[...]
accertati in seno ai conteggi sopra riportati a titolo di risarcimento del danno subito dal ricorrente a seguito dell'illegittima riduzione dell'orario di lavoro come Parte_1
sopra accertata e di cui alle buste paga prodotte, rapportata alle retribuzioni non corrisposte ed alla relativa incidenza sul TFR secondo la quantificazione riportata nelle precedenti tabelle
e pari ad €9.127,04 (euro novemilacentoventisette.04) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo, ovvero secondo quanto risulterà di giustizia o con pronuncia secondo equità;
4. Condannare la società resistente al pagamento di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore e difensore il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver avuto corrisposti gli onorari”.
A fondamento delle proprie ragioni ha dedotto di avere lavorato, con contratto di assunzione del 1.04.2019 part time al 75% (pari a 30 ore settimanali), alle dipendenze della
Multiprofessional Service s.r.l., appaltatrice su committenza dell' di Catania, del CP_2
servizio di sicurezza, manutenzione e mantenimento delle strutture destinate ad alloggi presso le case dello studente;
di essere stato assunto, a seguito di successione nella titolarità dell'appalto, a decorrere dal 29.07.2021, dalla con riduzione Controparte_1
dell'orario di lavoro a 21 ore settimanali;
che per il periodo dal 01.05.2022 al 31.08.2022 vi era stata una variazione dell'orario di lavoro a 28 ore settimanali, poi nuovamente ridotte a 21 ore settimanali a decorrere dal 31.08.2022.
Sulla scorta di tali premesse in fatto, ha eccepito l'illegittimità della riduzione dell'orario di lavoro rispetto a quello osservato con l'appaltatore precedente, perché attuata dalla in assenza di consenso del lavoratore, contro il parere sfavorevole delle Controparte_1
organizzazioni sindacali, senza adeguata motivazione e in violazione delle regole di correttezza e buona fede, avendo la società stessa contestualmente assunto nuovo personale. Ha quindi
2 chiesto risarcirsi il danno subito, pari alle differenze retributive maturate dal 01.01.2022 (data di cessazione di un periodo di aspettativa non retribuita) e quantificate in complessivi €
9.127,04, oltre ad accertarsi il diritto al mantenimento dell'orario di lavoro pari a trenta ore settimanali con condanna della resistente al ripristino delle precedenti condizioni contrattuali, come da domanda.
Con memoria depositata in data 7.12.2023 si è tempestivamente costituita in giudizio la svolgendo ampie difese volte al rigetto del ricorso e deducendo, in Controparte_1
particolare:
- che il CCNL Multiservizi applicato al rapporto disciplina in maniera precisa la fattispecie del cambio appalto e che la clausola sociale di cui all'art. 4 non prevede automatismi in merito al mantenimento delle condizioni economiche e normative praticate dalla precedente società datrice di lavoro, appaltatrice cessante, anche in ragione del fatto che il rapporto di lavoro con la subentrante si costituisce ex novo, come da espressa previsione contrattuale;
- che gli obblighi posti in carico all'impresa subentrante nell'appalto e scaturenti dall'art. 4 del CCNL dovevano intendersi adempiuti con la sola assunzione del ricorrente;
- che in sede di incontro con le OO.SS. del 25.06.2021 nessuna delle organizzazioni sindacali rappresentate aveva manifestato una decisa opposizione alla riduzione dell'orario di lavoro dei dipendenti;
- che, in ogni caso, il cambio appalto era avvenuto con modificazione dei termini, modalità e prestazioni contrattuali, ipotesi rientrante nell'art. 4 lett. b) del CCNL, essendo stata chiusa la residenza “San Marzano” un mese prima del subentro della nell'appalto, e CP_1
non essendo mai stata aperta la residenza di “Via Carrata”, il che aveva reso necessario riproporzionare gli orari di lavoro, ferma restando la piena occupazione, ai fini della sostenibilità economica della commessa;
- che, in particolare, il nuovo capitolato d'appalto aveva valore economico inferiore rispetto ai dati di partenza e le attività da svolgere erano state ridotte e rimodulate a causa della chiusura di due strutture.
Parte resistente ha quindi chiesto: “nel merito: l'integrale rigetto della domanda, con condanna alle spese e compensi di giudizio, con aumento del 30% ex art. 4 comma 1 bis del
D.M. n. 55.2014 (atto “navigabile”)”.
La causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di approfondimento istruttorio,
è stata rinviata per decisione all'udienza del 16.01.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter
3 c.p.c.; trattenuta per la decisione, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è definita con la presente sentenza.
2. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento dell'illegittimità della riduzione dell'orario di lavoro del ricorrente effettuata all'atto dell'assunzione in sede di cambio appalto ai sensi dell'art. 4 del CCNL Multiservizi.
Nello specifico, il ricorrente lamenta che la subentrando Controparte_1
nell'appalto, abbia stipulato un contratto con riduzione dell'orario di lavoro a 21 ore settimanali rispetto alle 30 ore settimanali in precedenza prestate alle dipendenze della Multiprofessional service s.r.l.
2.1. Risulta documentalmente ed è incontestata tra le parti la circostanza che Parte_1
nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze della Multiprofessional service s.r.l., era assunto con contratto di lavoro part time a tempo indeterminato per 30 ore settimanali con inquadramento nel livello 1 del CCNL Multiservizi (cfr. doc. 1 e 6 di parte ricorrente); è altresì documentale e incontestato tra le parti che con contratto del 29.7.2021 questi è stato assunto, a seguito di un cambio appalto, dalla con contratto a tempo indeterminato Controparte_1
e part time per 21 ore settimanali (cfr. doc. 2 di parte ricorrente) e che nel corso del rapporto è stata effettuata una variazione in aumento dell'orario di lavoro per il periodo dal 1.5.2022 al
31.8.2022 (cfr. doc. 3 e 4 di parte ricorrente).
2.2. Ciò posto, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
3. Il mutamento dell'appalto che ha determinato l'assunzione alle dipendenze della odierna resistente è avvenuto ai sensi dell'art. 4 del CCNL Multiservizi il quale, al fine di tutelare i livelli occupazionali complessivi, prevede quanto segue: “ […] In ogni caso di cessazione di appalto, l'Azienda cessante ne darà preventiva comunicazione, ove possibile nei
15 giorni precedenti, alle strutture sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo altresì informazioni sulla consistenza numerica degli addetti interessati, sul rispettivo orario settimanale, indicando quelli impiegati nell'appalto in questione da almeno 4 mesi;
l'azienda subentrante, con la massima tempestività, preventivamente all'inizio della nuova gestione e, ove oggettivamente ciò non sia possibile, in tempi utili e comunque su richiesta delle
Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del c.c.n.l. darà comunicazione a queste ultime del subentro nell'appalto. Alla scadenza del contratto di appalto possono verificarsi 2 casi:
a) in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali
l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto risultanti da documentazione probante che lo determini
4 almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi;
b) in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa subentrante - ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio – sarà convocata presso l'Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso la
Direzione Provinciale del Lavoro o eventuale analoga istituzione territoriale competente, ove possibile nei 15 giorni precedenti con la rappresentanza sindacale aziendale e le
Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità.
Nelle procedure di cambio di appalto l'impresa subentrante, fermo restando quanto previsto dalle lettere a) e b) di cui sopra, assumerà in qualità di dipendenti i lavoratori dipendenti e i soci – lavoratori con rapporto di lavoro subordinato trasferiti dall'azienda cessante […] In ogni caso di passaggio di lavoratori da una ad altra azienda ai sensi dell'art.
4 del presente c.c.n.l., il periodo di apprendistato già svolto, rispetto al quale l'azienda cessante
è tenuta a fornire idonea documentazione a quella subentrante, è computato per intero ed è utile ai fini dell'anzianità di servizio[…]” (cfr. doc.
2 - copia CCNL Multiservizi, fascicolo parte resistente).
3.1. Dalla lettura dell'art. 4 del CCNL si evince chiaramente che sono distinte due fattispecie, diversamente disciplinate, di cambio appalto con obbligo di assunzione dei dipendenti a carico della subentrante:
a) nella prima ipotesi, il mutamento dell'appalto può avvenire “a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa subentrante”, il che obbliga quest'ultima “a garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto risultanti da documentazione probante che lo determini almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi”;
b) diversamente, in caso di cessazione di appalto “con modificazioni di termini, modalità
e prestazioni contrattuali”, l'impresa subentrante deve avviare una procedura di consultazione sindacale “per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico- organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle
5 condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità”.
La contrattazione collettiva ha così differenziato la procedura da seguire e la tipologia di tutela dei lavoratori in relazione all'ipotesi di cessazione di appalto “a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali” (art. 4 lett a), rispetto a quella in cui via sia un mutamento delle condizioni (art. 4 lett b), prevedendo che nel secondo caso il perseguimento del fine della tutela dei livelli occupazionali vada bilanciato e armonizzato con le esigenze dell'impresa derivanti dal mutamento dell'oggetto del contratto di appalto.
La lettera della norma è, dunque, chiara nel disporre che l'impresa subentrante nell'appalto può, previa informazione, consultazione e confronto sindacale, procedere alla riduzione dell'orario di lavoro come strumento per armonizzare le mutate esigenze tecnico- organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, ancorando però una scelta di riduzione del monte ore del lavoratore alla sussistenza di motivi oggettivi, come la riduzione del volume del servizio richiesto dal committente e modifiche nel contenuto del contratto di appalto.
Ne va dunque dedotto che, al contrario, in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali, sussista invece un diritto dei lavoratori dipendenti della appaltatrice uscente impiegati nell'appalto ad essere assunti dalla società subentrante alle medesime condizioni contrattuali godute in precedenza, anche in termini di ore di lavoro.
4. La norma contrattuale è stata oggetto di interpretazione dalla più recente giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi in fattispecie analoghe a quella qui trattata, in cui i lavoratori vantavano il diritto ad essere assunti alle medesime condizioni contrattuali della impresa uscente (cfr. Cass. n. 12866/2024; Cass. n. 22905/2023; Cass. n. 35495.2022).
4.1. A riguardo, la Cassazione ha argomentato come segue: “10. La questione di diritto che si pone è quella relativa, in questo caso, all'obbligo di assunzione dell'impresa subentrante, sancito dalla suddetta disposizione: se, cioè, il mantenimento dei livelli occupazionali preveda anche l'obbligo di riassumere alle medesime condizioni contrattuali in essere al momento della cessione.
11. Va premesso che alcuna influenza specifica, nel caso in esame, può spiegare il precedente di questa Corte (Cass. n. 16089/2014) che si è confrontato con un testo della disposizione contrattuale collettiva, diverso da quello oggetto della presente analisi, ove era
6 inserito l'inciso "alle stesse condizioni precedentemente osservate e senza periodo di prova" che non è, invece, presente nella versione de qua.
12. La risposta che questo Collegio ritiene di dare al problema di diritto, sopra precisato,
è positiva, nel senso che il diritto alla riassunzione del dipendente deve ritenersi da effettuarsi alle "medesime condizioni".
13. Ciò lo si desume da una serie di considerazioni, avendo riguardo al dato letterale della disposizione, che sul punto non limita espressamente il diritto, e alla ratio del precetto contrattuale.
14. Il primo argomento da considerare è di ordine sistematico ed è rappresentato da quanto previsto dalla fase preliminare del fenomeno successorio, disciplinata dall'art. 4 CCNL, relativamente agli obblighi cui sono tenute le imprese prima della scadenza del contratto di appalto.
15. La norma prevede, infatti, obblighi di informazione, sia per la azienda cessante che per quella subentrante.
16. Tali oneri, riguardanti la consistenza numerica degli addetti interessati, il rispettivo orario settimanale e la durata dei contatti, sono rivolti non solo per una corretta comunicazione agli Organi indicati ma, attraverso tale attività, sono finalizzati ad una sensibilizzazione delle imprese interessate diretta a valutare l'economicità della operazione, che non può prescindere, quindi, da una esatta conoscenza della situazione imprenditoriale sotto il profilo dei soggetti da assumere e dei compiti da questi svolti.
17. Il secondo argomento da valutare è più propriamente giuridico.
18. Se viene garantito, infatti, il mantenimento dei livelli occupazionali per coloro che hanno contratti di lavoro con durata superiore a quattro mesi, è ravvisabile in capo ai suddetti lavoratori una situazione soggettiva di diritto cui corrisponde l'obbligo a carico della subentrante azienda di assumere.
19. Tale situazione è tutelabile ex art. 2932 cc (Cass. n. 28246/2018).
20. Tale tutela richiede, però, che siano determinati o determinabili gli elementi essenziali del contratto (Cass. n. 8568/2004): nel caso che ci interessa, quindi, per rendere effettiva la tutela non si può prescindere dal fatto che le mansioni e la qualifica del lavoratore che agisca ex art. 2932 cc non possano che essere le medesime di quelle rivestite nell'azienda cessante, per conferire ad esse appunto certezza nella loro indicazione in un eventuale provvedimento giurisdizionale.
7 21. Il terzo argomento concerne, invece, un dato letterale che emerge dalla stessa disposizione: in particolare, nella parte in cui è garantita l'assunzione senza periodo di prova.
22. La mancata previsione di un periodo di prova, a seguito della nuova assunzione da parte della azienda subentrante, induce a ritenere che le mansioni debbano essere le stesse perché non è plausibile ipotizzare che possa avvenire una assunzione, per mansioni diverse, senza un periodo di valutazione delle capacità e della idoneità del lavoratore, in spregio, pertanto, anche al requisito della sicurezza delle condizioni lavorative di quest'ultimo e della reciproca convenienza alla prosecuzione del rapporto di lavoro.
23. La causa del patto di prova è, infatti, individuabile nella tutela dell'interesse comune alle due parti del rapporto di lavoro, in quanto diretto ad attuare un esperimento mediante il quale il datore di lavoro può accertare le capacità del lavoratore e quest'ultimo, a sua volta, valutare l'entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto.
24. L'assenza della previsione di tale periodo non può che trovare fondamento nel fatto che il lavoratore, con l'azienda subentrante, debba svolgere necessariamente le medesime mansioni espletate al momento della cessazione dell'appalto: solo questo contesto può, infatti, giustificare l'esclusione di un periodo di prova.
25. Infine, come quarto argomento, va richiamato quanto affermato da questa Corte
(Cass. n. 5260/2023) secondo cui "l'art. 7 del decreto legge 248/2007, al comma 4-bis, introdotto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31, ha previsto che "Nelle more della completa attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori impiegati in imprese che svolgono attività di servizi in appalto e al fine di favorire la piena occupazione e di garantire l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori, l'acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto, a seguito del subentro di un nuovo appaltatore, non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi, nei confronti dei lavoratori riassunti dall'azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative". La disposizione ha quindi aggiunto un'ipotesi ulteriore alle eccezioni rispetto all'applicazione della procedura prevista dalla L. n. 223 del 1991, già individuate dall'art. 24 comma 4 per i casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e di attività stagionali o saltuarie, relativa al subentro nell'appalto di servizi. Allo scopo, ha però previsto un requisito: che i
8 lavoratori impiegati siano riassunti dall'azienda subentrante a parità di condizioni economiche
e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, oppure che siano riassunti a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. (Solo) nella ricorrenza di tali presupposti, infatti, la situazione fattuale costituisce sufficiente garanzia per i lavoratori, risultandone la posizione adeguatamente tutelata, Data esonera dal rispetto dei requisiti procedurali richiamati dall'art. 24 della L. n.
223 del 1991. Ciò risulta confermato anche dalle dichiarate finalità della disposizione, di
"favorire la piena occupazione e di garantire l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori", che concorrono ad individuare l'ambito dell'esonero dal rispetto della procedura collettiva (v. Cass. n. 22121 del 2016; n. 20772 del 2018; n. 11409 del 2018; da ultimo v. Cass. n. 9932 del 2022 e Cass. n. 10118 del 2022, non massimate)".
26. Né, per concludere, può dirsi che la tutela riconosciuta ai lavoratori, in virtù di questa lettura dell'art. 4 lett. a) del CCNL in esame, sia analoga a quella prevista dall'art. 2112 cc, mirando quest'ultima a garantire ai dipendenti la conservazione di tutti i diritti derivanti dal rapporto lavorativo con l'impresa cedente, mentre la disposizione della norma collettiva in questione riguarda solo il mantenimento dei livelli occupazionali alle medesime condizioni contrattuali di quelle in atto con l'azienda cedente.
27. In ordine, infine, ai profili risarcitori, deve osservarsi che in caso di violazione del diritto al mantenimento del posto di lavoro in ipotesi rientrante nell'ambito applicativo del citato art. 4 CCNL Multiservizi, il lavoratore ha diritto all'integrale risarcimento del danno destinato ad assicurare la totale soddisfazione del diritto del dipendente, indebitamente pretermesso dalla prestazione lavorativa per l'inadempimento del datore di lavoro” (cfr. Cass.
12866/2024).
4.2. L'interpretazione dell'art. 4 del CCNL Multiservizi fornita dalla Corte di Cassazione
è confermativa dell'orientamento già consolidato nella giurisprudenza di merito che ha affermato, accanto all'obbligo di assunzione del lavoratore nell'ambito del cambio appalto, anche l'obbligo di mantenimento delle medesime condizioni contrattuali, potendo ammettersi una mutazione di queste ultime solo ove siano mutate le condizioni dell'appalto e, dunque, ove si verta in una fattispecie ascrivibile alla lett. b) dell'art. 4 del CCNL (cfr. in tal senso, fra le più recenti, Corte App. Roma n. 4125/2024; Corte App. Napoli 3586/2024; in un caso che ha visto coinvolta la medesima parte resistente, Trib. Palermo n. 2687/2024).
9 Ne discende che il datore di lavoro subentrante non può, senza il consenso scritto del lavoratore e senza che ricorra l'ipotesi sub b) dell'art. 4 CCNL, procedere alla nuova assunzione riducendo l'orario di lavoro del dipendente.
5. Alla luce dei suesposti principi, risulta infondata e parziale la tesi di parte resistente laddove afferma che l'art. 4 del CCNL imporrebbe solo l'obbligo di assunzione ex novo dei lavoratori della impresa uscente, mentre non sancirebbe alcun vincolo in punto di mantenimento delle condizioni economiche a contrattuali di lavoro.
5.1. La prospettazione difensiva è infondata, in quanto priva di supporto probatorio, anche con riguardo alla dimostrazione dell'esistenza della fattispecie eccettuativa del vincolo di mantenimento delle condizioni contrattuali di cui all'art. 4 lett. b) del CCNL Multiservizi.
Sul punto, la resistente si è limitata ad affermare che “IN OGNI CASO, è pacifico che la norma da applicare SAREBBE quella della lettera “B” dell'art. 4”, senza tuttavia fornire alcuna prova in ordine al mutamento delle condizioni dell'appalto, non essendo stato prodotto né il capitolato né il contratto e non essendo stata diversamente dimostrata alcuna delle ulteriori circostanze dedotte in memoria, ossia la chiusura della residenza San Marzano e della residenza di Via Carrata, né essendo stata nemmeno puntualmente allegato in cosa consista la diversità delle attività da svolgere in esecuzione del nuovo appalto rispetto al precedente.
Inammissibili in quanto valutativi, poiché diretti ad esprimere giudizi sul nesso di causa effetto e, dunque, inammissibili, sono i capitoli di prova articolati da parte resistente in memoria, i quali non sono nemmeno indicativi della effettiva modificazione di “termini, modalità e prestazioni contrattuali” nell'appalto.
A tal proposito, non è superfluo precisare che non è stato offerto alcun dato comparativo rispetto all'appalto in precedenza affidato alla sicché è Parte_2
impossibile verificare se le circostanze pur genericamente indicate in memoria si sostanzino in effetti in una variazione dei termini del servizio appaltato.
6. In mancanza di prova della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4 lett. b) del
CCNL Multiservizi, è illegittima la riduzione dell'orario di lavoro da 30 a 21 ore settimanali effettuata all'atto di assunzione di e la va pertanto Parte_1 Controparte_1
condannata a ripristinare le medesime condizioni contrattuali, in punto di orario di lavoro, applicate nella vigenza del precedente rapporto alle dipendenze di Multiprofessional Service
s.r.l.
7. Quanto al risarcimento del danno spettante al ricorrente, esso va quantificato nella differenza tra la retribuzione percepita e quella che avrebbe percepito se il rapporto si fosse
10 costituito con un monte di 30 ore settimanali, considerato il periodo dal 1.1.2022 al maggio
2023, come da domanda.
Posso essere utilizzati come base di calcolo i conteggi elaborati da parte ricorrente, i quali non sono stati specificamente contestati dalla resistente in punto di individuazione delle voci retributive e dei criteri di calcolo applicati (cfr. Cass. n. 10116/2015; Cass. n. 9285/2003; Cass.
n. 4051/2011).
Rispetto agli importi indicati in ricorso e nel prospetto allegato in atti (cfr. doc. 12 di parte ricorrente) deve tuttavia escludersi la voce del lavoro supplementare in quanto, se il contratto fosse stato stipulato per un orario maggiore, le maggiorazioni retributive del lavoro supplementare non sarebbero state remunerate in quanto non sarebbe stata verosimilmente svolta una prestazione qualificabile in questi termini.
Devono anche escludersi le voci “ferie” e “permessi”, non trovando i relativi importi una chiara corrispondenza nelle buste paga e nel dato residuo di cui alla busta del mese di maggio
2023.
Va altresì detratta la voce imputata a TFR, dal momento che il rapporto di lavoro non risulta cessato, rilevandosi, anzi, che in sede di udienza del 21.12.2023 è stato dal difensore di parte ricorrente riferito che questa era ancora in servizio presso la Società resistente, sebbene in aspettativa); in mancanza di esigibilità del trattamento di fine rapporto, nessun danno può dirsi allo stato consolidato in pregiudizio a parte ricorrente.
La va pertanto condannata al pagamento del complessivo importo Controparte_1 di € 4.986,37, oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55.2014 (come modificato dal DM 147.2022), tenuto conto della somma riconosciuta a parte ricorrente, delle fasi del giudizio e della complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8066/2023 R.G. così statuisce: dichiara l'illegittimità della riduzione dell'orario nel rapporto di lavoro di Parte_1
alle dipendenze della rispetto a quello previsto dal contratto di
[...] Controparte_3
lavoro subordinato alle dipendenze della Multiprofessional service s.r.l.;
11 condanna, per l'effetto, a ripristinare, a far data dall'assunzione, Controparte_1
l'orario di lavoro svolto da nella misura di trenta ore settimanali;
Parte_1
condanna la al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma € 4.986,37, a titolo risarcitorio, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al soddisfo ex art. 429 c.p.c.; condanna la al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Controparte_1
€ 1.313,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente, avv. S. Sandro Caruso.
Catania, 17.01.2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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