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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/12/2025, n. 3043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3043 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. DR Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 11.12.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.1604/2021 R.G.
tra nato il [...], rapp.to e difeso dagli Avv.ti Fabio Valguarnera ed Adriana Parte_1
Castronovo come da procura speciale in calce al ricorso ricorrente principale/resistente in riconvenzionale
e
(già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Guido Brocchieri come da procura speciale
[...] in calce al ricorso
resistente principale/ricorrente in riconvenzionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.02.2021 il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di aver collaborato con la società resistente dal 19.07.2019 al 07.09.2020, in qualità di chef e consulente per l'avvio e la gestione di progetti di ristorazione, in virtù in un contratto di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto il 15.07.2019, esponeva di aver eseguito esattamente l'incarico, gestendo il servizio di caffetteria e ristorazione presso il punto di ristoro “Al Mastio” ubicato all'interno della Rocca Malatestiana di Cesena;
di aver acquistato arredi, sostenendo, in proprio, la spesa di € 5.000,00 circa;
di aver sostenuto le spese di noleggio di attrezzature e furgone, nonché altre spese effettuate nel perseguimento degli obiettivi contrattuali;
che la società resistente si era resa inadempiente, omettendo di corrispondergli la somma di € 28.354,00 a titolo di compenso professionale, noleggio attrezzature e furgone, quella di € 5.000,00 a titolo di rimborso delle spese per acquisto di arredi e quella di € 3.000,00 a titolo di rimborso delle spese per acquisto di alimenti, il tutto per complessivi
€ 36.354,00 otre accessori.
Chiedeva pertanto condannarsi parte resistente al pagamento della somma indicata, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, la società convenuta si costitutiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. In via riconvenzionale, deduceva di aver corrisposto al ricorrente somme superiori a quelle dovutegli per € 18.457,82 e di avere altresì diritto alla restituzione dell'ulteriore importo di €
5.000,00 che il ricorrente avrebbe trattenuto per sé dagli incassi del ristorante, nel secondo semestre del 2019, omettendo di rimetterlo alla società committente. Chiedeva quindi condannarsi parte ricorrente al pagamento di complessivi € 23.457,82 o in subordine disporsi la compensazione delle rispettive partite di credito.
Espletata la prova testimoniale, all'esito dell'udienza di discussione la causa è decisa con la presente sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
* * *
Si premette che la controversia deriva da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa soggetta al rito del lavoro ai sensi dell'art.409, n.3, c.p.c. ed in relazione alla quale l'art.413, c.4, c.p.c., prevede la competenza territoriale del giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto n.3 dell'art.409 c.p.c.
Nella specie, il ricorrente non risulta aver mai avuto domicilio nel circondario del Tribunale di Lecce, ma la competenza del suddetto Tribunale è stata pattuita dalle parti nel contratto di collaborazione in atti (cfr. art. 6 del contratto allegato al n.1 del ricorso).
Ciò posto, sebbene il foro previsto dall'art.409, n.3, cit. non possa essere derogato per accordo delle parti,
l'incompetenza non è mai stata eccepita, né rilevata d'ufficio, entro la prima udienza di discussione, per cui resta ferma la competenza del giudice adito ai sensi del'art.38 c.p.c..
Venendo al merito, il contratto di collaborazione stipulato dalle parti aveva durata di un anno dalla sottoscrizione ed era espressamente previsto che non fosse rinnovabile tacitamente (art.5). Il corrispettivo pattuito in favore del collaboratore era pari ad € 26.400,00 anni da pagarsi con cadenza mensile dietro presentazione di fattura (art.2).
Per regola generale (richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte, da Cass. S.U. n.13533/01 in poi), “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione”.
A fondamento della domanda avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo e delle spese per noleggio di attrezzature, il ricorrente ha invocato le risultanze delle fatture dalla n.2 alla n.13 nonché n.20 del 2020, che si riferiscono al periodo da febbraio 2020 al 01.10.2020 e comprendono il compenso mensile di € 2.200,00 da febbraio a settembre 2020 oltre a spese varie per acquisto di generi alimentari, noleggio di attrezzature e di un furgone (all.n.2 del ricorso).
E' noto che “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (Cass.
Sez.3, ord. n.34831/2024).
Nella specie, parte convenuta, dopo aver addebitato al ricorrente di aver gestito la struttura a suo piacimento, con una rendicontazione contabile oscura e senza consentire alla società committente un trasparente controllo sugli incassi, ha eccepito di non aver mai autorizzato le spese inserite in fattura ai sensi dell'art.2, punto 5, del contratto;
di nulla dovere per l'attività svolta nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, stante la chiusura della attività in costanza di pandemia Covid-19; di nulla dovere per il periodo successivo alla scadenza contrattuale, prevista decorso un anno dalla stipulazione senza possibilità di tacito rinnovo e dunque per il periodo da luglio a settembre 2020.
Ciò posto, il rimborso delle spese non può essere riconosciuto in mancanza della prescritta autorizzazione, di cui parte istante non ha fornito prova.
Quanto al compenso, lo stesso potrà essere riconosciuto per le mensilità di febbraio, giugno e metà di luglio, tenendo conto della provata chiusura dell'attività nel periodo della pandemia (cfr. le dichiarazioni del teste all'udienza del 19.09.2024). Si consideri anche che il ricorrente non si è presentato per rendere Tes_1
l'interrogatorio formale deferitogli, per cui detta circostanza, valutata unitamente alla deposizione testimoniale citata, consente di ritenere senz'altro ammessa la circostanza della mancata esecuzione di qualsivoglia attività in favore della committente nel periodo in considerazione.
Nulla potrà essere riconosciuto per il periodo successivo alla scadenza contrattuale, non potendosi sostenere la ultrattività dell'accordo in esame e non essendo stata fornita prova certa della concreta esecuzione dell'incarico pur in assenza di contratto.
Per le stesse ragioni sopra esposte in ordine alla mancanza di prova - da fornirsi evidentemente a carico dell'attore – circa il fatto che le ulteriori spese di cui a pag. 7 del ricorso siano state autorizzate, nulla può essere riconosciuto a parte istante a titolo di rimborso delle spese per acquisto arredi esterni (peraltro non documentate) e di beni alimentari.
In definitiva, le somme spettanti al ricorrente a titolo di compenso per la collaborazione prestata possono essere quantificate in € 5.500,00 (2.200,0 + 2.200,0 + 1.100,00).
Al riguardo, parte resistente ha dedotto di aver corrisposto complessivamente al ricorrente, nel corso dell'anno
2020, € 18.457,82 i quali andrebbero a compensare integralmente il credito lavorativo.
In realtà, soltanto in parte trattasi di somme effettivamente pagate al ricorrente con bonifico (€ 2.855,50) o mediante accredito su carta di credito (€ 4.166,50), mentre le ulteriori somme sarebbero state trattenute autonomamente dal ricorrente dagli incassi del ristorante. A ben vedere, di tale ultima circostanza non vi è prova certa dato che il documento allegato al n.14 della memoria difensiva consiste in un foglio di calcolo privo di sottoscrizione e non riconducibile al ricorrente. Il solo fatto che egli non si sia presentato per rendere interrogatorio formale sul fatto dell'invio di tale documento
(nota di prima cassa) al commercialista della società committente non consente automaticamente di ritenere provata l'appropriazione delle somme in questione, occorrendo sempre una valutazione di ogni altro elemento ai sensi del'art.232 c.p.c.
Nella specie, i dati riportati nel documento sono del tutto incerti e di non univoca interpretazione. Non può escludersi che parte delle somme sia state adoperate per effettuare acquisti autorizzati verbalmente (cfr. la dichiarazione del teste all'udienza del 19.09.2024: ADR So che il ricorrente acquistava beni alimentari con il Tes_2 benestare della società. So che per tali acquisti pagava direttamente il ricorrente, in contanti. Tanto so perché ero presente quando arrivavano i fornitori e lui pagava alla consegna della merce. Ero presente quando il ricorrente parlava con il dott. di Tes_1 cui non ricordo il nome, che faceva da tramite tra il ricorrente e la società, in ordine agli acquisti da effettuare. ADR Sul capitolo
16 e 17 del ricorso posso ripetere che il ricorrente ed il dott. parlavano degli acquisti da effettuare”). Tes_1
La deposizione del teste è poi del tutto generica in ordine alla concreta entità degli ammanchi (ADR Tes_1
I soldi comunque arrivavano. Nel periodo in cui il ricorrente ha lavorato però ci sono stati degli ammanchi. ADR Confermo il capitolo 2 della memoria. ADR La nota cassa a me arrivava dal Bookshop, ma al Bookshop arrivava da Tanto posso dire perché lui, cioè il Pt_1 ricorrente, era titolato a gestire le entrate e le uscite e, quindi, a redigere una nota cassa. ADR Ritengo, per quanto ho sopra detto, che la nota di prima cassa che mi viene mostrata sia stata redatta dal ricorrente. Non so se sia stata inviata al dott. che era il commercialista Persona_1 della società).
Deve inoltre considerarsi che, dei pagamenti eseguiti in favore del ricorrente dalla società convenuta, quelli anteriori a febbraio 2020 non potrebbero mai avere efficacia estintiva del credito lavorativo di cui si discute
(compenso per il lavoro svolto a febbraio, giugno e luglio 2020), quindi dal totale di € 7.021,50 (2.855,00 +
4.166,50) devono essere detratti gli importi di € 1.550,00 (pagati a gennaio 2020) ed € 800,00 (pagati il 13.02.2020
e quindi prima della emissione della fattura n.3 del 24.02.2020).
Quanto agli ulteriori importi, il cui pagamento risulterebbe dallo stesso estratto di conto corrente prodotto dal ricorrente, l'esame della documentazione esaminata non consente in alcun modo di individuare le causali dei versamenti (all. n.4 del ricorso). D'altra parte, se il compenso mensile fosse stato corrisposto, è ragionevole ritenere che la società committente avrebbe conservato prova documentale dei pagamenti con la relativa imputazione.
Per le ragioni che precedono, la domanda principale deve essere parzialmente accolta, con accertamento di un credito pari ad € 5.500,00 in favore del ricorrente.
Trattando ora della domanda riconvenzionale, la stessa deve essere rigettata atteso che il fatto che la società convenuta abbia pagato € 18.457,82 nell'anno 2020 in favore del ricorrente non implica che detta somma debba essere restituita.
Come noto, l'azione di ripetizione dell'indebito di cui all'art.2033 c.c. presuppone la dimostrazione circa il fatto che il pagamento non fosse dovuto, mentre nel caso di specie vengono in rilievo solo in minima parte pagamenti
(€ 2.855,00 ed € 4.166,50) e per il resto somme di cui il ricorrente si sarebbe indebitamente appropriato.
Quanto ai pagamenti, non vi sono elementi per affermare che siano stati eseguiti senza alcun titolo giustificativo.
Circa invece le somme che sarebbero state trattenute dagli incassi del ristorante, si è già detto della mancanza di una prova sufficientemente rigorosa al riguardo.
Stesse considerazioni valgono per la ulteriore richiesta di € 5.000,00 richiesta a titolo di restituzione di somme indebitamente trattenute dal ricorrente nel secondo semestre dell'anno 2019 (pag. 15 e 16 del ricorso), sia perché non è stata provata la condotta della indebita appropriazione, sia per mancanza di sicuri riscontri documentali circa le modalità di quantificazione.
Le spese processuali si compensano tra le parti nella misura di un mezzo in considerazione della parziale soccombenza reciproca. La metà residua, liquidata in € 2.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA
e CPA, viene posta a carico di parte convenuta secondo la regola della soccombenza, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie parzialmente la domanda principale e per l'effetto condanna la Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., a pagare a la somma di €
[...] Parte_1
5.500,00 per i titoli di cui in premessa, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione di ciascuna frazione del credito al soddisfo;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- compensa per un mezzo le spese processuali tra le parti e condanna la Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della metà residua di dette spese, Controparte_1 liquidata in € 2.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Lecce, 15.12.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to DR Basta)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. DR Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 11.12.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.1604/2021 R.G.
tra nato il [...], rapp.to e difeso dagli Avv.ti Fabio Valguarnera ed Adriana Parte_1
Castronovo come da procura speciale in calce al ricorso ricorrente principale/resistente in riconvenzionale
e
(già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Guido Brocchieri come da procura speciale
[...] in calce al ricorso
resistente principale/ricorrente in riconvenzionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.02.2021 il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di aver collaborato con la società resistente dal 19.07.2019 al 07.09.2020, in qualità di chef e consulente per l'avvio e la gestione di progetti di ristorazione, in virtù in un contratto di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto il 15.07.2019, esponeva di aver eseguito esattamente l'incarico, gestendo il servizio di caffetteria e ristorazione presso il punto di ristoro “Al Mastio” ubicato all'interno della Rocca Malatestiana di Cesena;
di aver acquistato arredi, sostenendo, in proprio, la spesa di € 5.000,00 circa;
di aver sostenuto le spese di noleggio di attrezzature e furgone, nonché altre spese effettuate nel perseguimento degli obiettivi contrattuali;
che la società resistente si era resa inadempiente, omettendo di corrispondergli la somma di € 28.354,00 a titolo di compenso professionale, noleggio attrezzature e furgone, quella di € 5.000,00 a titolo di rimborso delle spese per acquisto di arredi e quella di € 3.000,00 a titolo di rimborso delle spese per acquisto di alimenti, il tutto per complessivi
€ 36.354,00 otre accessori.
Chiedeva pertanto condannarsi parte resistente al pagamento della somma indicata, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, la società convenuta si costitutiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. In via riconvenzionale, deduceva di aver corrisposto al ricorrente somme superiori a quelle dovutegli per € 18.457,82 e di avere altresì diritto alla restituzione dell'ulteriore importo di €
5.000,00 che il ricorrente avrebbe trattenuto per sé dagli incassi del ristorante, nel secondo semestre del 2019, omettendo di rimetterlo alla società committente. Chiedeva quindi condannarsi parte ricorrente al pagamento di complessivi € 23.457,82 o in subordine disporsi la compensazione delle rispettive partite di credito.
Espletata la prova testimoniale, all'esito dell'udienza di discussione la causa è decisa con la presente sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
* * *
Si premette che la controversia deriva da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa soggetta al rito del lavoro ai sensi dell'art.409, n.3, c.p.c. ed in relazione alla quale l'art.413, c.4, c.p.c., prevede la competenza territoriale del giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto n.3 dell'art.409 c.p.c.
Nella specie, il ricorrente non risulta aver mai avuto domicilio nel circondario del Tribunale di Lecce, ma la competenza del suddetto Tribunale è stata pattuita dalle parti nel contratto di collaborazione in atti (cfr. art. 6 del contratto allegato al n.1 del ricorso).
Ciò posto, sebbene il foro previsto dall'art.409, n.3, cit. non possa essere derogato per accordo delle parti,
l'incompetenza non è mai stata eccepita, né rilevata d'ufficio, entro la prima udienza di discussione, per cui resta ferma la competenza del giudice adito ai sensi del'art.38 c.p.c..
Venendo al merito, il contratto di collaborazione stipulato dalle parti aveva durata di un anno dalla sottoscrizione ed era espressamente previsto che non fosse rinnovabile tacitamente (art.5). Il corrispettivo pattuito in favore del collaboratore era pari ad € 26.400,00 anni da pagarsi con cadenza mensile dietro presentazione di fattura (art.2).
Per regola generale (richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte, da Cass. S.U. n.13533/01 in poi), “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione”.
A fondamento della domanda avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo e delle spese per noleggio di attrezzature, il ricorrente ha invocato le risultanze delle fatture dalla n.2 alla n.13 nonché n.20 del 2020, che si riferiscono al periodo da febbraio 2020 al 01.10.2020 e comprendono il compenso mensile di € 2.200,00 da febbraio a settembre 2020 oltre a spese varie per acquisto di generi alimentari, noleggio di attrezzature e di un furgone (all.n.2 del ricorso).
E' noto che “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (Cass.
Sez.3, ord. n.34831/2024).
Nella specie, parte convenuta, dopo aver addebitato al ricorrente di aver gestito la struttura a suo piacimento, con una rendicontazione contabile oscura e senza consentire alla società committente un trasparente controllo sugli incassi, ha eccepito di non aver mai autorizzato le spese inserite in fattura ai sensi dell'art.2, punto 5, del contratto;
di nulla dovere per l'attività svolta nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, stante la chiusura della attività in costanza di pandemia Covid-19; di nulla dovere per il periodo successivo alla scadenza contrattuale, prevista decorso un anno dalla stipulazione senza possibilità di tacito rinnovo e dunque per il periodo da luglio a settembre 2020.
Ciò posto, il rimborso delle spese non può essere riconosciuto in mancanza della prescritta autorizzazione, di cui parte istante non ha fornito prova.
Quanto al compenso, lo stesso potrà essere riconosciuto per le mensilità di febbraio, giugno e metà di luglio, tenendo conto della provata chiusura dell'attività nel periodo della pandemia (cfr. le dichiarazioni del teste all'udienza del 19.09.2024). Si consideri anche che il ricorrente non si è presentato per rendere Tes_1
l'interrogatorio formale deferitogli, per cui detta circostanza, valutata unitamente alla deposizione testimoniale citata, consente di ritenere senz'altro ammessa la circostanza della mancata esecuzione di qualsivoglia attività in favore della committente nel periodo in considerazione.
Nulla potrà essere riconosciuto per il periodo successivo alla scadenza contrattuale, non potendosi sostenere la ultrattività dell'accordo in esame e non essendo stata fornita prova certa della concreta esecuzione dell'incarico pur in assenza di contratto.
Per le stesse ragioni sopra esposte in ordine alla mancanza di prova - da fornirsi evidentemente a carico dell'attore – circa il fatto che le ulteriori spese di cui a pag. 7 del ricorso siano state autorizzate, nulla può essere riconosciuto a parte istante a titolo di rimborso delle spese per acquisto arredi esterni (peraltro non documentate) e di beni alimentari.
In definitiva, le somme spettanti al ricorrente a titolo di compenso per la collaborazione prestata possono essere quantificate in € 5.500,00 (2.200,0 + 2.200,0 + 1.100,00).
Al riguardo, parte resistente ha dedotto di aver corrisposto complessivamente al ricorrente, nel corso dell'anno
2020, € 18.457,82 i quali andrebbero a compensare integralmente il credito lavorativo.
In realtà, soltanto in parte trattasi di somme effettivamente pagate al ricorrente con bonifico (€ 2.855,50) o mediante accredito su carta di credito (€ 4.166,50), mentre le ulteriori somme sarebbero state trattenute autonomamente dal ricorrente dagli incassi del ristorante. A ben vedere, di tale ultima circostanza non vi è prova certa dato che il documento allegato al n.14 della memoria difensiva consiste in un foglio di calcolo privo di sottoscrizione e non riconducibile al ricorrente. Il solo fatto che egli non si sia presentato per rendere interrogatorio formale sul fatto dell'invio di tale documento
(nota di prima cassa) al commercialista della società committente non consente automaticamente di ritenere provata l'appropriazione delle somme in questione, occorrendo sempre una valutazione di ogni altro elemento ai sensi del'art.232 c.p.c.
Nella specie, i dati riportati nel documento sono del tutto incerti e di non univoca interpretazione. Non può escludersi che parte delle somme sia state adoperate per effettuare acquisti autorizzati verbalmente (cfr. la dichiarazione del teste all'udienza del 19.09.2024: ADR So che il ricorrente acquistava beni alimentari con il Tes_2 benestare della società. So che per tali acquisti pagava direttamente il ricorrente, in contanti. Tanto so perché ero presente quando arrivavano i fornitori e lui pagava alla consegna della merce. Ero presente quando il ricorrente parlava con il dott. di Tes_1 cui non ricordo il nome, che faceva da tramite tra il ricorrente e la società, in ordine agli acquisti da effettuare. ADR Sul capitolo
16 e 17 del ricorso posso ripetere che il ricorrente ed il dott. parlavano degli acquisti da effettuare”). Tes_1
La deposizione del teste è poi del tutto generica in ordine alla concreta entità degli ammanchi (ADR Tes_1
I soldi comunque arrivavano. Nel periodo in cui il ricorrente ha lavorato però ci sono stati degli ammanchi. ADR Confermo il capitolo 2 della memoria. ADR La nota cassa a me arrivava dal Bookshop, ma al Bookshop arrivava da Tanto posso dire perché lui, cioè il Pt_1 ricorrente, era titolato a gestire le entrate e le uscite e, quindi, a redigere una nota cassa. ADR Ritengo, per quanto ho sopra detto, che la nota di prima cassa che mi viene mostrata sia stata redatta dal ricorrente. Non so se sia stata inviata al dott. che era il commercialista Persona_1 della società).
Deve inoltre considerarsi che, dei pagamenti eseguiti in favore del ricorrente dalla società convenuta, quelli anteriori a febbraio 2020 non potrebbero mai avere efficacia estintiva del credito lavorativo di cui si discute
(compenso per il lavoro svolto a febbraio, giugno e luglio 2020), quindi dal totale di € 7.021,50 (2.855,00 +
4.166,50) devono essere detratti gli importi di € 1.550,00 (pagati a gennaio 2020) ed € 800,00 (pagati il 13.02.2020
e quindi prima della emissione della fattura n.3 del 24.02.2020).
Quanto agli ulteriori importi, il cui pagamento risulterebbe dallo stesso estratto di conto corrente prodotto dal ricorrente, l'esame della documentazione esaminata non consente in alcun modo di individuare le causali dei versamenti (all. n.4 del ricorso). D'altra parte, se il compenso mensile fosse stato corrisposto, è ragionevole ritenere che la società committente avrebbe conservato prova documentale dei pagamenti con la relativa imputazione.
Per le ragioni che precedono, la domanda principale deve essere parzialmente accolta, con accertamento di un credito pari ad € 5.500,00 in favore del ricorrente.
Trattando ora della domanda riconvenzionale, la stessa deve essere rigettata atteso che il fatto che la società convenuta abbia pagato € 18.457,82 nell'anno 2020 in favore del ricorrente non implica che detta somma debba essere restituita.
Come noto, l'azione di ripetizione dell'indebito di cui all'art.2033 c.c. presuppone la dimostrazione circa il fatto che il pagamento non fosse dovuto, mentre nel caso di specie vengono in rilievo solo in minima parte pagamenti
(€ 2.855,00 ed € 4.166,50) e per il resto somme di cui il ricorrente si sarebbe indebitamente appropriato.
Quanto ai pagamenti, non vi sono elementi per affermare che siano stati eseguiti senza alcun titolo giustificativo.
Circa invece le somme che sarebbero state trattenute dagli incassi del ristorante, si è già detto della mancanza di una prova sufficientemente rigorosa al riguardo.
Stesse considerazioni valgono per la ulteriore richiesta di € 5.000,00 richiesta a titolo di restituzione di somme indebitamente trattenute dal ricorrente nel secondo semestre dell'anno 2019 (pag. 15 e 16 del ricorso), sia perché non è stata provata la condotta della indebita appropriazione, sia per mancanza di sicuri riscontri documentali circa le modalità di quantificazione.
Le spese processuali si compensano tra le parti nella misura di un mezzo in considerazione della parziale soccombenza reciproca. La metà residua, liquidata in € 2.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA
e CPA, viene posta a carico di parte convenuta secondo la regola della soccombenza, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie parzialmente la domanda principale e per l'effetto condanna la Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., a pagare a la somma di €
[...] Parte_1
5.500,00 per i titoli di cui in premessa, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione di ciascuna frazione del credito al soddisfo;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- compensa per un mezzo le spese processuali tra le parti e condanna la Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della metà residua di dette spese, Controparte_1 liquidata in € 2.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Lecce, 15.12.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to DR Basta)