CASS
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 2217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2217 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ER TR nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 17/07/2025 del Tribunale di Potenza Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IG GO;
letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale Gaspare Sturzo che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 17 luglio 2025 il Tribunale di Potenza ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di PI IO avverso l’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Potenza in data 24 giugno 2025, in relazione alle imputazioni provvisorie di cui ai capi 32 (rapina aggravata e sequestro di persona) e 33 (violazione alla normativa sulle armi). 2. Propone ricorso per cassazione l’indagato tramite il difensore sulla base di un unico motivo con il quale eccepisce l’erronea applicazione della legge penale per avere il Tribunale escluso l’applicazione della misura meno afflittiva Penale Sent. Sez. 2 Num. 2217 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 12/12/2025 2 degli arresti domiciliari con esclusivo riferimento alle modalità del reato e al relativo contesto criminale, senza valutare il più ampio panorama nel quale la condotta illecita si collocava 3. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivo generico e, comunque, manifestamente infondato. Con argomentazioni immuni da vizi logici il Tribunale ha confermato l’ordinanza genetica sul punto con valutazioni autonome, evidenziando le ragioni in base alle quali la misura degli arresti domiciliari, anche se gravata da modalità tecniche di limitazione dei movimenti e delle comunicazioni, sia comunque inidonea a neutralizzare il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli in contestazione (pag. 16 dell’ordinanza impugnata ove si sottolineano non solo le gravi modalità del fatto, ma anche la perseveranza nel crimine del IO e la mancanza di comportamenti di revisione critica del vissuto deviante). 4. Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IG GO IO TR
udita la relazione svolta dal Consigliere IG GO;
letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale Gaspare Sturzo che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 17 luglio 2025 il Tribunale di Potenza ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di PI IO avverso l’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Potenza in data 24 giugno 2025, in relazione alle imputazioni provvisorie di cui ai capi 32 (rapina aggravata e sequestro di persona) e 33 (violazione alla normativa sulle armi). 2. Propone ricorso per cassazione l’indagato tramite il difensore sulla base di un unico motivo con il quale eccepisce l’erronea applicazione della legge penale per avere il Tribunale escluso l’applicazione della misura meno afflittiva Penale Sent. Sez. 2 Num. 2217 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 12/12/2025 2 degli arresti domiciliari con esclusivo riferimento alle modalità del reato e al relativo contesto criminale, senza valutare il più ampio panorama nel quale la condotta illecita si collocava 3. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivo generico e, comunque, manifestamente infondato. Con argomentazioni immuni da vizi logici il Tribunale ha confermato l’ordinanza genetica sul punto con valutazioni autonome, evidenziando le ragioni in base alle quali la misura degli arresti domiciliari, anche se gravata da modalità tecniche di limitazione dei movimenti e delle comunicazioni, sia comunque inidonea a neutralizzare il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli in contestazione (pag. 16 dell’ordinanza impugnata ove si sottolineano non solo le gravi modalità del fatto, ma anche la perseveranza nel crimine del IO e la mancanza di comportamenti di revisione critica del vissuto deviante). 4. Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IG GO IO TR