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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/12/2025, n. 2730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2730 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
14985 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona , in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa FA RE Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 14985 2025 VG promossa
DA nata il [...] a [...], residente a [...]
AN NI n. 7, rappresentata e difesa dall'avv. CANEVA CATERINA
e nato il [...] a [...], residente a [...]
ER CH n. 19, rappresentato e difeso dall'avv. DE GUIDI IRENE ANTONIETTA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti:
1. Il NO dà atto di aver già provveduto Parte_2 all'asporto di tutti i suoi effetti personali dall'ex casa familiare.
Inoltre, le parti riconoscono la proprietà del mobile-soggiorno e della camera da letto in stile antico in capo al NO . Parte_2 Quest'ultimo autorizza la NOa a smontare il suddetto mobilio Parte_1 personalmente, e conservarlo nel suo garage sollevandola da ogni responsabilità.
Il NO , comunque, si obbliga a provvedere al ritiro integrale del suddetto Parte_2 mobilio, entro e non oltre il 30/11/2025, in data ed orario da concordare direttamente con la NOa
. Parte_1
2. Disporsi che il figlio minore, venga affidato ad entrambi i genitori, NOa Persona_1
e NO , che eserciteranno la responsabilità genitoriale Parte_1 Parte_2 in modo condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della minore,
verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle Persona_1 inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, e mantenendo sempre una reciproca comunicazione tra i detti genitori, anche, in relazione alla salute di , alla sua frequentazione Per_1 scolastica ed extrascolastica. Durante i periodi di permanenza del figlio minore presso ciascuno dei genitori, le decisioni ordinarie della vita quotidiana verranno prese dal genitore che ha presso di sé il figlio.
3. Disporsi che la madre e il padre, la NOa e il NO , Parte_1 Parte_2 possano in ogni caso vedere e tenere con sé il figlio minore, secondo le seguenti Persona_1 indicazioni:
a) Nella settimana nella quale il NO svolge il turno di lavoro al mattino, Parte_2 egli con la collaborazione del nonno paterno, preleverà il figlio all'uscita di scuola e lo terrà con sé fino alle ore 21:00 nei giorni di lunedì e mercoledì.
Nei giorni di martedì e giovedì, terminato il rientro del figlio minore, alle ore Persona_1
16:00, la madre lo andrà a prendere per portare presso la sua residenza.
Nella stessa settimana il figlio minore, trascorrerà il week-end dal padre, nel Persona_1 periodo scolastico, dal venerdì all'uscita della scuola fino al lunedì mattina quando il padre lo riaccompagnerà a scuola, e, nel periodo non scolastico, dal venerdì, alle ore 14:30, sino al lunedì mattina, alle ore 13:30 per riportarlo a casa della madre.
b) Nella settimana nella quale il NO svolge il turno di lavoro al Parte_2 pomeriggio, egli, con la collaborazione del nonno paterno, si recherà a prendere il figlio a Per_1 scuola nel giorno di mercoledì e lo terrà per pranzo fino alle ore 14:30 quando la madre, dopo il lavoro, si recherà presso l'abitazione del nonno per riprendere il figlio, in Persona_1 alternativa, la madre darà indicazioni su dove il figlio minore debba essere riaccompagnato per le ore 14:00. Nel giorno di venerdì, invece, il NO si recherà a prendere il minore, Parte_2 presso l'abitazione familiare alle ore 07:30 e lo accompagnerà a scuola. Persona_1
In quella stessa settimana il minore trascorrerà il week-end con la madre, dal Persona_1 venerdì dopo scuola fino al lunedì mattina quando il minore riprenderà le lezioni ovvero, nel periodo non scolastico, fino al lunedì alle 13:30 quando verrà accompagnato presso la residenza del padre.
c) Durante le vacanze natalizie, considerato il fatto che il NO è in ferie, dal Parte_2 momento che l'azienda ove attualmente è occupato generalmente chiude per 2 (due) settimane mentre la madre è occupata tutti i giorni, ad esclusione di Natale, Santo Stefano, Primo dell'Anno, Per_1
starà con ciascun genitore per una settimana, alternando quella dal 23 al 30 dicembre e quella
[...] dal 31 dicembre al 6 gennaio. Le singole giornate del 25/12 e del 26/12 saranno alternate di anno in anno presso ciascun genitore, così come quelle del 31/12 e del 01/01. Nella settimana di spettanza della NOa , il NO si rende disponibile a collaborare Parte_1 Parte_2 nella gestione del minore durante gli orari lavorativi della stessa, previo accordo tra i genitori e nel rispetto degli impegni degli stessi.
d) Durante le vacanze di Pasqua, il figlio minore, trascorrerà 3 (tre) giorni con il Persona_1 padre e 3 (tre) con la madre (alternando di anno in anno il periodo dal Venerdì Santo a Pasqua e quello da Pasquetta alla ripresa delle scuole). Il NO i rende disponibile ad aiutare la Pt_2
NOa egli orari lavorativi, previ accordo e nel rispetto degli impegni degli stessi. Parte_1
e) Le altre festività religiose e civili saranno equamente e alternativamente suddivise tra i genitori.
f) Il padre e la madre potranno tenere con sé il figlio, almeno 15 (quindici) giorni, Persona_1 anche non consecutivi, durante il periodo estivo, concordando tra loro le tempistiche entro la fine del mese di maggio di ogni anno. Le parti danno atto che attualmente il periodo di ferie estive del NO
è quello delle due settimane centrali di agosto in cui l'azienda chiude. Parte_2
g) Ulteriori e diverse modalità di visita e pernotto potranno essere liberamente concordate tra i genitori, con congruo anticipo e compatibilmente con i reciproci turni di lavoro e gli impegni scolastici, extrascolastici e di salute del minore.
4. Disporsi che i genitori si facciano carico e si impegnino a far scorrere fra loro la miglior comunicazione nell'interesse della crescita più serena del figlio, e che entrambi si Persona_1 impegnino a facilitare la frequentazione da parte del minore dei rispettivi parenti, con tempistiche e modalità da concordarsi.
5. Il minore festeggerà i compleanni con un genitore a pranzo e con l'altro a cena, ad anni alterni tra loro, salvo diverso accordo tra i genitori e considerati gli impegni lavorativi di questi ultimi, anche rispetto alla possibilità di organizzare una festa unica e di dividere le relative spese al 50%. Dal pari, i riti religiosi (Comunione, Cresima) del figlio, saranno festeggiati con Persona_1 le stesse modalità.
I minori parteciperanno a tutte le ricorrenze di ciascun genitore (a titolo esemplificativo, Festa della mamma, Festa del Papà, compleanni di ciascun genitore, a prescindere dal giorno nel quale le stesse dovessero cadere).
6. Fermo l'impegno di ciascun genitore a provvedere al mantenimento diretto del figlio minore,
per il periodo nel quale soggiornerà con ciascuno di loro, disporsi che il NO Persona_1
corrisponda alla NOa , la somma mensile di € 400,00 Parte_2 Parte_1
(quattrocento//00), quale contributo al mantenimento "ordinario" del figlio, da Persona_1 corrispondere in via anticipata, a mezzo bonifico bancario, con valuta fissa, entro e non oltre il giorno
01 di ogni mese sul conto corrente bancario della NOa , alle coordinate Parte_1 bancarie, già, note;
tale somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT (base ottobre
2025 – prima rivalutazione ottobre 2026).
7. Le parti si faranno carico per la quota del 50% ciascuno delle spese straordinarie al mantenimento del figlio minore, come da Protocollo del Tribunale Civile e Penale di Verona del Persona_1
13/12/2024 e precisamente: I) spese mediche da documentare, che non richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite mediche specialistiche del S.S.N. prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili comunali;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: costo per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.200,00; l'acquisto di strumenti informatici e connessione a internet qualora detto strumento sia suggerito dalla scuola;
centri estivi;
spese per uno sport o altra attività ludica e relativo abbigliamento e attrezzatura;
viaggi e vacanze senza i genitori. Le spese saranno ripartite al 50% tra i genitori, con obbligo di rimborso a chi ha sostenuto la spesa entro 15 giorni successivi all'esborso, previa esibizione di fattura/scontrino.
In merito alle spese medico sanitarie, che non necessitino di essere previamente concordate perché urgenti, permane il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
I detti genitori concordano che in relazione alle spese di particolare entità (superiori ad € 500,00) di cui si conosca in anticipo la quantificazione sarà disapplicato il meccanismo del rimborso e ciascuna parte anticiperà la propria metà mettendola a disposizione del genitore che effettuerà il pagamento per l'intero o provvedendo direttamente ognuno per la propria quota.
Qualora uno dei due genitori anticipasse la spesa in toto, tornerà ad applicarsi quanto disposto dal
Protocollo sopra citato con il rimborso entro 15 (quindici) giorni.
8. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si impegnano a tempestivamente richiedere e a mettere a disposizione l'uno all'altro documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi alle spese deducibili, così che entrambi possano utilizzarli per la percentuale corrispondente al rispettivo impegno di spesa In ogni caso, le fatture, scontrini o ricevute fiscali relative alle spese suindicate dovranno essere intestati al figlio per consentirne la detrazione fiscale ove possibile.
9. I Ricorrenti concordano che "l'assegno unico e universale per il figlio a carico" (o eventuale futuro assegno familiare) per il minore, rimanga integralmente a favore della madre in Persona_1 quanto collocataria della prole, mentre le detrazioni fiscali e gli sgravi fiscali conseguenti e inerenti il minore siano suddivisi al 50% tra i genitori.
10. La NOa e il NO si prestano reciproco assenso Parte_1 Parte_2
e consenso al rilascio e/o rinnovo di ogni documento valido per l'espatrio nonché l'espresso reciproco assenso a richiedere per il figlio minore, il relativo passaporto Persona_1 individuale e/o altro documento valido per l'espatrio.
11. I Ricorrenti dichiarano che tutti i suddetti accordi hanno efficacia tra loro sin dal deposito del presente ricorso congiunto.
12. Le parti danno atto che gli accordi raggiunti sono conformi alle esigenze materiali e morali del figlio ed esonerano dall'ascolto del minore, Persona_1
13. Le spese del presente procedimento saranno compensate tra le parti, con la rinuncia alla solidarietà.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO Con ricorso congiunto depositato in data 06/11/2025, e Parte_1 Pt_2
sul presupposto per cui avevano intessuto una relazione more uxorio dalla quale era nato
[...]
(3/9/16); che l'unione era venuta meno dal giugno 2021 – hanno chiesto la regolamentazione Per_1 del regime di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore.
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
Invero, nulla osta all'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, al suo collocamento prevalente presso il domicilio materno ed alla regolamentazione del diritto di visita così come indicato dalle parti, in quanto condizioni rispondenti all'interesse preminente del minore.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dalle parti, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
Dispone che il regime di affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento del minore sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
Persona_1
Prende atto delle altre domande congiunte;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 16/12/25.
La Giudice relatrice
FA RE
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona , in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa FA RE Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 14985 2025 VG promossa
DA nata il [...] a [...], residente a [...]
AN NI n. 7, rappresentata e difesa dall'avv. CANEVA CATERINA
e nato il [...] a [...], residente a [...]
ER CH n. 19, rappresentato e difeso dall'avv. DE GUIDI IRENE ANTONIETTA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti:
1. Il NO dà atto di aver già provveduto Parte_2 all'asporto di tutti i suoi effetti personali dall'ex casa familiare.
Inoltre, le parti riconoscono la proprietà del mobile-soggiorno e della camera da letto in stile antico in capo al NO . Parte_2 Quest'ultimo autorizza la NOa a smontare il suddetto mobilio Parte_1 personalmente, e conservarlo nel suo garage sollevandola da ogni responsabilità.
Il NO , comunque, si obbliga a provvedere al ritiro integrale del suddetto Parte_2 mobilio, entro e non oltre il 30/11/2025, in data ed orario da concordare direttamente con la NOa
. Parte_1
2. Disporsi che il figlio minore, venga affidato ad entrambi i genitori, NOa Persona_1
e NO , che eserciteranno la responsabilità genitoriale Parte_1 Parte_2 in modo condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della minore,
verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle Persona_1 inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, e mantenendo sempre una reciproca comunicazione tra i detti genitori, anche, in relazione alla salute di , alla sua frequentazione Per_1 scolastica ed extrascolastica. Durante i periodi di permanenza del figlio minore presso ciascuno dei genitori, le decisioni ordinarie della vita quotidiana verranno prese dal genitore che ha presso di sé il figlio.
3. Disporsi che la madre e il padre, la NOa e il NO , Parte_1 Parte_2 possano in ogni caso vedere e tenere con sé il figlio minore, secondo le seguenti Persona_1 indicazioni:
a) Nella settimana nella quale il NO svolge il turno di lavoro al mattino, Parte_2 egli con la collaborazione del nonno paterno, preleverà il figlio all'uscita di scuola e lo terrà con sé fino alle ore 21:00 nei giorni di lunedì e mercoledì.
Nei giorni di martedì e giovedì, terminato il rientro del figlio minore, alle ore Persona_1
16:00, la madre lo andrà a prendere per portare presso la sua residenza.
Nella stessa settimana il figlio minore, trascorrerà il week-end dal padre, nel Persona_1 periodo scolastico, dal venerdì all'uscita della scuola fino al lunedì mattina quando il padre lo riaccompagnerà a scuola, e, nel periodo non scolastico, dal venerdì, alle ore 14:30, sino al lunedì mattina, alle ore 13:30 per riportarlo a casa della madre.
b) Nella settimana nella quale il NO svolge il turno di lavoro al Parte_2 pomeriggio, egli, con la collaborazione del nonno paterno, si recherà a prendere il figlio a Per_1 scuola nel giorno di mercoledì e lo terrà per pranzo fino alle ore 14:30 quando la madre, dopo il lavoro, si recherà presso l'abitazione del nonno per riprendere il figlio, in Persona_1 alternativa, la madre darà indicazioni su dove il figlio minore debba essere riaccompagnato per le ore 14:00. Nel giorno di venerdì, invece, il NO si recherà a prendere il minore, Parte_2 presso l'abitazione familiare alle ore 07:30 e lo accompagnerà a scuola. Persona_1
In quella stessa settimana il minore trascorrerà il week-end con la madre, dal Persona_1 venerdì dopo scuola fino al lunedì mattina quando il minore riprenderà le lezioni ovvero, nel periodo non scolastico, fino al lunedì alle 13:30 quando verrà accompagnato presso la residenza del padre.
c) Durante le vacanze natalizie, considerato il fatto che il NO è in ferie, dal Parte_2 momento che l'azienda ove attualmente è occupato generalmente chiude per 2 (due) settimane mentre la madre è occupata tutti i giorni, ad esclusione di Natale, Santo Stefano, Primo dell'Anno, Per_1
starà con ciascun genitore per una settimana, alternando quella dal 23 al 30 dicembre e quella
[...] dal 31 dicembre al 6 gennaio. Le singole giornate del 25/12 e del 26/12 saranno alternate di anno in anno presso ciascun genitore, così come quelle del 31/12 e del 01/01. Nella settimana di spettanza della NOa , il NO si rende disponibile a collaborare Parte_1 Parte_2 nella gestione del minore durante gli orari lavorativi della stessa, previo accordo tra i genitori e nel rispetto degli impegni degli stessi.
d) Durante le vacanze di Pasqua, il figlio minore, trascorrerà 3 (tre) giorni con il Persona_1 padre e 3 (tre) con la madre (alternando di anno in anno il periodo dal Venerdì Santo a Pasqua e quello da Pasquetta alla ripresa delle scuole). Il NO i rende disponibile ad aiutare la Pt_2
NOa egli orari lavorativi, previ accordo e nel rispetto degli impegni degli stessi. Parte_1
e) Le altre festività religiose e civili saranno equamente e alternativamente suddivise tra i genitori.
f) Il padre e la madre potranno tenere con sé il figlio, almeno 15 (quindici) giorni, Persona_1 anche non consecutivi, durante il periodo estivo, concordando tra loro le tempistiche entro la fine del mese di maggio di ogni anno. Le parti danno atto che attualmente il periodo di ferie estive del NO
è quello delle due settimane centrali di agosto in cui l'azienda chiude. Parte_2
g) Ulteriori e diverse modalità di visita e pernotto potranno essere liberamente concordate tra i genitori, con congruo anticipo e compatibilmente con i reciproci turni di lavoro e gli impegni scolastici, extrascolastici e di salute del minore.
4. Disporsi che i genitori si facciano carico e si impegnino a far scorrere fra loro la miglior comunicazione nell'interesse della crescita più serena del figlio, e che entrambi si Persona_1 impegnino a facilitare la frequentazione da parte del minore dei rispettivi parenti, con tempistiche e modalità da concordarsi.
5. Il minore festeggerà i compleanni con un genitore a pranzo e con l'altro a cena, ad anni alterni tra loro, salvo diverso accordo tra i genitori e considerati gli impegni lavorativi di questi ultimi, anche rispetto alla possibilità di organizzare una festa unica e di dividere le relative spese al 50%. Dal pari, i riti religiosi (Comunione, Cresima) del figlio, saranno festeggiati con Persona_1 le stesse modalità.
I minori parteciperanno a tutte le ricorrenze di ciascun genitore (a titolo esemplificativo, Festa della mamma, Festa del Papà, compleanni di ciascun genitore, a prescindere dal giorno nel quale le stesse dovessero cadere).
6. Fermo l'impegno di ciascun genitore a provvedere al mantenimento diretto del figlio minore,
per il periodo nel quale soggiornerà con ciascuno di loro, disporsi che il NO Persona_1
corrisponda alla NOa , la somma mensile di € 400,00 Parte_2 Parte_1
(quattrocento//00), quale contributo al mantenimento "ordinario" del figlio, da Persona_1 corrispondere in via anticipata, a mezzo bonifico bancario, con valuta fissa, entro e non oltre il giorno
01 di ogni mese sul conto corrente bancario della NOa , alle coordinate Parte_1 bancarie, già, note;
tale somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT (base ottobre
2025 – prima rivalutazione ottobre 2026).
7. Le parti si faranno carico per la quota del 50% ciascuno delle spese straordinarie al mantenimento del figlio minore, come da Protocollo del Tribunale Civile e Penale di Verona del Persona_1
13/12/2024 e precisamente: I) spese mediche da documentare, che non richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite mediche specialistiche del S.S.N. prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili comunali;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: costo per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.200,00; l'acquisto di strumenti informatici e connessione a internet qualora detto strumento sia suggerito dalla scuola;
centri estivi;
spese per uno sport o altra attività ludica e relativo abbigliamento e attrezzatura;
viaggi e vacanze senza i genitori. Le spese saranno ripartite al 50% tra i genitori, con obbligo di rimborso a chi ha sostenuto la spesa entro 15 giorni successivi all'esborso, previa esibizione di fattura/scontrino.
In merito alle spese medico sanitarie, che non necessitino di essere previamente concordate perché urgenti, permane il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
I detti genitori concordano che in relazione alle spese di particolare entità (superiori ad € 500,00) di cui si conosca in anticipo la quantificazione sarà disapplicato il meccanismo del rimborso e ciascuna parte anticiperà la propria metà mettendola a disposizione del genitore che effettuerà il pagamento per l'intero o provvedendo direttamente ognuno per la propria quota.
Qualora uno dei due genitori anticipasse la spesa in toto, tornerà ad applicarsi quanto disposto dal
Protocollo sopra citato con il rimborso entro 15 (quindici) giorni.
8. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si impegnano a tempestivamente richiedere e a mettere a disposizione l'uno all'altro documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi alle spese deducibili, così che entrambi possano utilizzarli per la percentuale corrispondente al rispettivo impegno di spesa In ogni caso, le fatture, scontrini o ricevute fiscali relative alle spese suindicate dovranno essere intestati al figlio per consentirne la detrazione fiscale ove possibile.
9. I Ricorrenti concordano che "l'assegno unico e universale per il figlio a carico" (o eventuale futuro assegno familiare) per il minore, rimanga integralmente a favore della madre in Persona_1 quanto collocataria della prole, mentre le detrazioni fiscali e gli sgravi fiscali conseguenti e inerenti il minore siano suddivisi al 50% tra i genitori.
10. La NOa e il NO si prestano reciproco assenso Parte_1 Parte_2
e consenso al rilascio e/o rinnovo di ogni documento valido per l'espatrio nonché l'espresso reciproco assenso a richiedere per il figlio minore, il relativo passaporto Persona_1 individuale e/o altro documento valido per l'espatrio.
11. I Ricorrenti dichiarano che tutti i suddetti accordi hanno efficacia tra loro sin dal deposito del presente ricorso congiunto.
12. Le parti danno atto che gli accordi raggiunti sono conformi alle esigenze materiali e morali del figlio ed esonerano dall'ascolto del minore, Persona_1
13. Le spese del presente procedimento saranno compensate tra le parti, con la rinuncia alla solidarietà.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO Con ricorso congiunto depositato in data 06/11/2025, e Parte_1 Pt_2
sul presupposto per cui avevano intessuto una relazione more uxorio dalla quale era nato
[...]
(3/9/16); che l'unione era venuta meno dal giugno 2021 – hanno chiesto la regolamentazione Per_1 del regime di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore.
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
Invero, nulla osta all'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, al suo collocamento prevalente presso il domicilio materno ed alla regolamentazione del diritto di visita così come indicato dalle parti, in quanto condizioni rispondenti all'interesse preminente del minore.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dalle parti, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
Dispone che il regime di affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento del minore sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
Persona_1
Prende atto delle altre domande congiunte;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 16/12/25.
La Giudice relatrice
FA RE
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra