Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 05/12/2025, n. 3485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3485 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03485/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01883/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1883 del 2025, proposto da
SV Biosana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Tretola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Seminara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro De Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota pec del 10/7/2025 dell'UOC Provveditorato dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, avente ad oggetto " trasmissione deliberazione n. 1090 del 5/7/2025 - proroga contratto ponte per la fornitura di ausili per incontinenti ", e dei relativi allegati;
- della nota protocollo numero ASPSR_AMMPRO00-2025-0080872 del 10/7/2025 (e della relativa pec di trasmissione di pari data) dell'UOC Provveditorato dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, avente ad oggetto " deliberazione n. 1090 del 5/7/2025 - proroga contratto-ponte per la fornitura di ausili per incontinenti con consegna diretta al domicilio in favore degli utenti aventi diritto. CIG: B793216AE0” e di quanto in essa rilevato e/o allegato;
- della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa n. 1090 del 5/7/2025 (e della relativa pec di trasmissione del 10/7/2025), ASPSR- protocollo n. Firmato digitalmente da ASPSR-2025-0078665 del 5/7/2025, avente ad oggetto “ presa d’atto della deliberazione n. 702 del 7/5/2025 dell’ASP Enna riguardante il differimento dei termini contrattuali sino al 31/12/2025 del contratto ponte ex deliberazione n. 809/2024 relativo alla fornitura di ausili per incontinenti con consegna diretta a domicilio degli utenti aventi diritto e successiva assistenza post vendita ” e di tutto quanto in essa rilevato e/o allegato;
- di ogni atto e/o provvedimento preordinato, connesso e /o conseguente, se e per quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi inclusa la deliberazione n. 809/2024 dell’ASP Enna, la deliberazione n. 702/2025 dell’ASP Enna, la Deliberazione del Direttore Generale dell’ASP Siracusa n. 0019 del 29/6/2024, protocollo n. ASPSR-2024-0074680 del 29/6/2024, pubblicata il 30/6/2024 se dovesse riferire del prezzo pro-capite/die di € 0,68500, nonché la pec prot. n. 11240 del 30/1/2025 dell’ASP Enna, richiamata nella delibera N. 1090/25 dell’ASP Siracusa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa PA NN ZO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la società ricorrente ha esposto di essere fornitrice di ausili medici per incontinenti con consegna a domicilio e assistenza post-vendita alle Aziende Sanitarie Provinciali di Catania, Messina e Siracusa, per essere risultata aggiudicataria, giusta deliberazione n. 640 del 12.4.2012, della gara indetta dall’ASP di Enna (capofila), con deliberazione n. 1322 del 23 giugno 2011.
1.1. All’esito della predetta aggiudicazione, in relazione al lotto n. 2 per l’ASP di Siracusa, ha sottoscritto il contratto rep. n. 1366 del 24 febbraio 2015, registrato in pari data.
Negli anni, la scadenza contrattuale è stata più volte differita e, in ragione dell’imminente scadenza del termine (fissato per il 30 aprile 2024), in mancanza di dati certi sui tempi per l’indizione della gara regionale affidata alla CUC siciliana, con nota pec prot n. 42055 del 16/4/24, l’A.S.P. di Enna ha chiesto agli OE (tra cui SV) di confermare la volontà di stipulare “contratti ponte”. Tale richiesta è stata riscontrata positivamente dall’odierna ricorrente con nota prot n. 43145 del 18 aprile 2024.
1.2. Ne è seguita la deliberazione n. 719 del 28/5/2024, l’A.S.P. di Enna (in qualità di capofila delle AA.SS.PP. del Bacino Orientale della Sicilia) ha approvato gli atti della nuova gara (ID n. 4396065), da aggiudicare con procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 76, comma 2, lett c) del D.Lgs. n. 36/23, con decorrenza dal 1/5/2024 al 31/12/2024, utilizzando la piattaforma acquisti in rete di Consip, per la “ fornitura di ausili per incontinenti con consegna diretta a domicilio degli utenti aventi diritto e successiva assistenza post vendit a” per le AA.SS.PP. di Siracusa, Catania e Messina.
1.3. Con nota prot. n. 57995 del 28 maggio 2024, l’A.S.P. di Enna ha trasmesso la lettera di invito per il lotto n. 2 con richiesta di migliore offerta, alla quale la società ricorrente ha dato riscontro offendo per l’A.S.P. di Siracusa un prezzo pro-capite di € 0,80967 (con riduzione dello 0,5%).
1.4. Con successiva deliberazione n. 809 del 13 giugno 2024, l’A.S.P. di Enna ha approvato gli atti della procedura, non allegando il dettaglio dei singoli prezzi offerti dagli OE per ciascuna delle AA.SS.PP. interessate (dichiarazione offerta economica).
1.5. Con nota del 25 giugno 2024, la ricorrente ha chiesto all’A.S.P. di Siracusa di procedere alla stipula del contratto, tenendo conto del prezzo offerto e approvato dalla capofila.
1.7. Tuttavia, nel prendere atto della deliberazione n. 809 dell’A.S.P. Enna, con deliberazione prot. n. ASPSR-2024-0074680 del 29 giugno 2024, l’A.S.P. Siracusa ha indicato il prezzo pro-capite/die della fornitura in € 0,68500, al quale è stato applicato lo sconto dello 0,5%, per un importo pro-capite/die di € 0,681.
1.8. In data 25/07/2024 la ricorrente ha diffidato l’A.S.P. di Siracusa alla rettifica del prezzo, ma atteso il mancato riscontro, ha agito innanzi a questo Tribunale nell’ambito del giudizio R.G. n. 1481/24, definito con la sentenza n. 849/2025 del 10 marzo 2025, con la quale sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione sia il ricorso introduttivo, sia il ricorso per i motivi aggiunti.
1.9. Detta sentenza è stata oggetto di appello innanzi al C.G.A.R.S. (iscritto al R.G. n. 639/25).
1.10. Nelle more del giudizio di appello, con la delibera n. 702 del 7 maggio 2025, l’A.S.P. di Enna ha disposto il differimento dei termini del contratto della gara ponte 2024, di cui alla deliberazione n. 809/24, dal 1/1/25 al 31/12/25 (salvo affidamento con gara regionale), confermando “ la miglioria dello 0,5% sul prezzo forfettario giornaliero, offerta dalla SV Biosana srl in sede di procedura con ID 4396065 (dichiarazione offerta economica presentata su gara in ASP allegata al presente provvedimento) ”.
1.11. Con la delibera 1090 del 5 luglio 2025, avente ad oggetto la presa d’atto della citata deliberazione 702/25 della capofila, l’ASP di Siracusa non ha indicato il prezzo pro-capite/die, in tal modo, a dire della ricorrente, rendendo incomprensibile l’attuazione della delibera della capofila e, dunque, l’applicazione del prezzo pro capite-die di€ 0,80967 da essa offerto.
2. Con il ricorso in esame, pertanto, la Società ricorrente ha chiesto che venga rispettata la delibera n. 702 dell’A.S.P. di Enna, nonché la propria vincolante offerta economica presentata nella “gara ponte” (di cui alla deliberazione della capofila n. 809/24).
2.1. In particolare, avverso gli atti meglio emarginati in epigrafe, parte ricorrente ha formulato un unico articolato motivo di gravame, lamentandone i seguenti vizi: “ Violazione e falsa applicazione della legge di gara, dei d.lgs. N. 163/06 e n. 36/23 – eccesso di potere – illogicità manifesta – contraddittorietà – carenza di istruttoria e di presupposti – difetto di motivazione – travisamento – violazione dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa di cui alla l. 241/90 ed all’art. 97 cost., nonché’ di leale collaborazione” .
A parere della ricorrente: a) la delibera impugnata (n. 1090 del 5 luglio 2025) sarebbe illegittima in quanto non individua il prezzo pro capite/die per la fornitura di ausili per il periodo 1/01/2025 – 31/12/2025; b) peraltro, ove si dovesse applicare un prezzo diverso da quello offerto dalla ricorrente nel corso della gara ponte, pari ad € 0,80967, detta delibera si porrebbe altresì in violazione della delibera 702/2025 dell’A.S.P. di Enna, ove si afferma che “ occorre confermare la miglioria dello 0,50% sul prezzo forfettario giornaliero, offerta da SV Biosana srl in sede di procedura ID 4396065 (dichiarazione offerta economica presentata su gara in ASP allegata al presente provvedimento) ”; c) la delibera gravata sarebbe illegittima anche nella parte in cui essa riporta il solo importo complessivo di € 2.844.444,47 (iva esclusa), quale spesa presunta per il periodo 1/01/2025 – 31/12/2025, senza specificare il prezzo pro capite/die della fornitura; d) la stessa si porrebbe altresì in contraddizione con la menzionata delibera n. 702/2025, nei termini in cui essa richiama la PEC prot. n. 11240 del 30 gennaio 2025, in quanto i termini contrattali ivi richiamati sono riferiti alla gara ponte 2024; e) inoltre, la delibera gravata, riferendo del prezzo complessivo presunto per l’anno 2025, non avrebbe tenuto conto dell’adeguamento agli indici ISTAT, in quanto il prezzo offerto nella gara ponte del 2024 dalla ricorrente rappresenta il prezzo originario indicizzato/revisionato.
3. L’A.S.P. di Siracusa e l’A.S.P. di Enna si sono costituite in giudizio rispettivamente in data 1 ottobre 2025 e 3 ottobre 2025.
4. Con memoria ex art. 73 c.p.a., depositata il 21 ottobre 2025, l’A.S.P. di Enna ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito, richiamando sul punto le sentenze rese da questo Tribunale (n. 849 del 10 marzo 2025) e dal C.G.A.R.S. (n. 779 del 20 ottobre 2025, che ha confermato la n. 849/2025) in ordine ad analoga questione riguardante il medesimo rapporto tra la ricorrente e le A.S.P. di Siracusa ed Enna.
5. Con successiva memoria depositata il 22 ottobre 2025, la Società ricorrente ha preso atto della sentenza del C.G.A.R.S. n. 779/2025 e ha aderito all’eccepito difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, chiedendo la compensazione delle spese di lite in considerazione della natura controversa della questione.
6. L’A.S.P. Siracusa e la società ricorrente hanno altresì depositato memorie di replica ex art. 73 c.p.a., argomentando anche in ordine al merito del ricorso ai fini della decisione sulle spese del giudizio.
7. All’esito dell’udienza pubblica del 2 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
8.1. Si richiamano, sul punto, le citate pronunce di questo Tribunale e del C.G.A.R.S. emesse in relazione al ricorso proposto dalla ricorrente avverso altri atti afferenti al medesimo rapporto contrattuale, i cui principi non possono che applicarsi anche alla fattispecie in esame, essendo identica la questione controversa.
Occorre ribadire, in particolare, che, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), del Codice del processo amministrativo (D.lgs. n. 104/2010), la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è circoscritta alle controversie concernenti la formazione, la conclusione e l’affidamento dei contratti pubblici, restando escluse le controversie afferenti alla fase di esecuzione, le quali, riguardando un rapporto di diritto privato, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
Anche il presente giudizio, come quello deciso dalle citate pronunce di questo T.A.R. n. 849/2025 e del C.G.A.R.S. n. 779/2025, ha per oggetto l’accertamento del corretto ammontare del prezzo dei dispositivi che la ricorrente è chiamata a fornire, afferendo, dunque, ad un aspetto contrattuale inerente alla fase esecutiva del negozio, rispetto alla quale vengono in questione diritti soggettivi e non interessi legittimi (cfr. C.G.A.R.S. n. 779/2025, cit.).
8.2. Costituisce principio di diritto assolutamente consolidato nella giurisprudenza delle Sezioni Unite (cfr. in terminis , Sez. Unite Civili della Corte di Cassazione, con ordinanza 13 dicembre 2019, n. 32976), quello della sussistenza della giurisdizione dell’A.G.O. sulle controversie relative alla fase esecutiva del contratto, ivi comprese quelle relative alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte della stazione appaltante (cfr. Cass. SS.UU. n. 35940 del 27 dicembre 2023) che la ricorrente lamenta essere intervenuta nel caso di specie , spettando al giudice ordinario conoscere dei diritti e degli obblighi che derivano da un negozio con la P.A.
Soltanto le controversie che attengono alla fase preliminare, antecedente e prodromica al contratto - inerente alla formazione della sua volontà e alla scelta del contraente privato in base alle regole della c.d. evidenza pubblica - appartengono al giudice amministrativo; mentre quelle che radicano le loro ragioni nella serie negoziale successiva che va dalla stipulazione del contratto fino alle vicende del suo adempimento, e riguardano la disciplina dei rapporti che dal contratto scaturiscono, sono devolute al giudice ordinario.
In generale, quindi, una volta terminata la procedura di individuazione del contraente, e con essa soprattutto l’esercizio di poteri autoritativi pubblici, l’esecuzione della fase successiva all’aggiudicazione rientra nella competenza del giudice ordinario.
8.3. Va ulteriormente precisato che la giurisdizione deve essere determinata sulla base della domanda, dovendosi guardare, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, non già alla prospettazione compiuta dalle parti, bensì al petitum sostanziale, da identificare, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi , ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuarsi con riguardo ai fatti allegati (tra le tante, v. Cass. sez. un., 22 settembre 2022, n. 27748).
8.4. Nel caso di specie, non vi è dubbio che la fase di scelta del contraente fosse conclusa e che la controversia concerne solo il quantum della prestazione e gli elementi del regolamento contrattuale, attenendo, pertanto, alla fase successiva all’evidenza pubblica.
I medesimi principi, sono stati ribaditi anche dalla sentenza di questo T.A.R. Sicilia (Catania), sez. II, 11 luglio 2025, n. 2250, pronunciata in relazione alla analoga questione controversa sollevata in relazione al rapporto contrattuale tra la ricorrente e l’A.S.P. di Catania.
9. In conclusione, pertanto, il presente ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, sussistendo sulla controversia in esame la giurisdizione del giudice ordinario, presso cui la stessa potrà essere riproposta ai sensi dell’art. 11, secondo comma, c.p.a.
10. Quanto alle spese del giudizio, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per procedere alla relativa compensazione tra le parti, in considerazione della definizione in rito della controversia, nonché tenuto conto del fatto che il presente giudizio è stato introdotto in un momento in cui la questione di giurisdizione era ancora sub iudice nell’ambito del giudizio di appello promosso avverso la citata sentenza n. 849/2025.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SE NN RO, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
PA NN ZO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA NN ZO | SE NN RO |
IL SEGRETARIO