Art. 2.
A decorrere dal 1 maggio 1958, gli assegni familiari del settore del commercio e delle professioni e arti della Cassa unica degli assegni stessi sono determinati nelle misure previste dalla tabella C annessa alla presente legge.
Dalla stessa data il contributo dovuto dai datori di lavoro del settore medesimo e' stabilito nella misura del 21 per cento sulla retribuzione lorda corrisposta ai lavoratori nell'ambito dei massimali vigenti.
A decorrere dal 1 giugno 1958 il contributo medesimo e' determinato nella misura prevista dalla predetta tabella C.
A decorrere dal 1 maggio 1958, gli assegni familiari del settore del commercio e delle professioni e arti della Cassa unica degli assegni stessi sono determinati nelle misure previste dalla tabella C annessa alla presente legge.
Dalla stessa data il contributo dovuto dai datori di lavoro del settore medesimo e' stabilito nella misura del 21 per cento sulla retribuzione lorda corrisposta ai lavoratori nell'ambito dei massimali vigenti.
A decorrere dal 1 giugno 1958 il contributo medesimo e' determinato nella misura prevista dalla predetta tabella C.