Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/06/2024, n. 26294
CASS
Sentenza 12 giugno 2024

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Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 845/2024 emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, presieduta da Francesco Maria Ciampi. Le parti in causa erano il ricorrente, accusato di guida in stato di ebbrezza, e il Pubblico Ministero. Il ricorrente contestava la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta, sostenendo l'erronea applicazione della legge penale riguardo alla riduzione della pena e l'erronea valutazione dei precedenti penali, che avrebbero dovuto consentire la sospensione condizionale della pena.

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso, riconoscendo che la pena doveva essere ridotta della metà, come previsto per i reati contravvenzionali in caso di giudizio abbreviato, e ha proceduto a rideterminare la pena. Tuttavia, ha rigettato il secondo motivo, confermando che i precedenti penali, anche se non tradotti in condanne definitive, potevano influenzare negativamente la valutazione della personalità del ricorrente. La decisione finale ha comportato l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con una nuova pena di mesi uno e giorni undici di arresto e euro quattrocentocinquanta di ammenda.

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Massime1

In tema di prescrizione, trova applicazione la disciplina di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 (cd. riforma Orlando), relativamente ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, ivi compresa quella afferente ai periodi di sospensione ex art. 159, comma secondo, cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 11, lett. b), legge cit. (In motivazione, la Corte ha precisato che quello indicato costituisce regime più favorevole, sia rispetto a quello previsto dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 1, legge 9 gennaio 2019, n. 3 (cd. riforma Bonafede), che, vigente dal 1 gennaio 2020, ha riformulato l'art. 159, comma secondo, cod. pen., prevedendo la sospensione del corso della prescrizione dalla pronunzia della sentenza di primo grado o dal decreto penale di condanna fino all'esecutività della sentenza o all'irrevocabilità del decreto, sia rispetto a quello delineato dall'art. 2 legge 27 settembre 2021, n. 134, abrogativo dell'art. 159, secondo comma, cit., che ha introdotto l'art. 161-bis cod. pen., a termini del quale il decorso della prescrizione cessa con la sentenza di primo grado, nonché l'art. 344-bis cod. proc. pen., a tenore del quale, per i reati commessi dal 1 gennaio 2020, la mancata definizione del giudizio di appello e di quello di cassazione entro i termini rispettivamente indicati costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale).

Commentari2

  • 1Prescrizione, sospensione solo per fatti commessi dal 1 gennaio 2020 (Cass., 20989/25)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 giugno 2025

    La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021, poi, mentre per i reati commessi dall'I gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021. La L. 134/2021 ha definito un assetto coerente: Reati commessi prima del 1.1.2020 → applicazione piena dell'art. 159 c.p., comma 2, come modificato nel 2017; Reati dal 1.1.2020 → art. 161-bis c.p. …

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  • 2Sezioni Unite: applicazione della sospensione della prescrizione ex art. 159 c.p.
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 giugno 2025
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/06/2024, n. 26294
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26294
Data del deposito : 12 giugno 2024

Testo completo