Art. 9.
L'ammontare della pensione di cui alla lettera a) dell'articolo 1 e' determinato maggiorando il trattamento stabilito dall' articolo 4 della legge 9 agosto 1954, n. 632 , e dall' articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32 , di lire 4.000 mensili per i ciechi assoluti e di lire 2.000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.
Il diritto alla maggiorazione, di cui al precedente comma, decorre dal primo giorno del mese di entrata in vigore della presente, legge ed e' subordinato all'esito degli accertamenti sanitari di cui all'articolo 14.
L'ammontare della pensione di cui alla lettera a) dell'articolo 1 e' determinato maggiorando il trattamento stabilito dall' articolo 4 della legge 9 agosto 1954, n. 632 , e dall' articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32 , di lire 4.000 mensili per i ciechi assoluti e di lire 2.000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.
Il diritto alla maggiorazione, di cui al precedente comma, decorre dal primo giorno del mese di entrata in vigore della presente, legge ed e' subordinato all'esito degli accertamenti sanitari di cui all'articolo 14.