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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/08/2025, n. 2821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2821 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. 11864/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice Delegato Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23 ottobre 2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...]
Cittadino Italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli Avvocati Annamaria Bernardini de Pace e Federica Mendola presso i quali ha eletto domicilio telematico:
– Email_1
Email_2
e
2) Parte_2
Nata a Milano, il 02 febbraio 1980
Cittadina Italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli Avvocati Alessandro Simeone e Gloria Riccio presso i quali ha eletto domicilio telematico:
– Email_3 Email_4
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Pavia il 24 maggio 2008 (atto n.
44, parte 2, serie A, anno 2008), in regime di separazione dei beni.
Con i seguenti figli minorenni:
(il 25 aprile 2011, C.F. ) e (il 27 gennaio 2014, Persona_1 C.F._3 Per_2
C.F. ), entrambi cittadini italiani, oggi rispettivamente di anni 13 e 10. C.F._4
** ** ** ** **
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23 ottobre 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e – maturi i termini di legge – di ottenere sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio con specifiche e ulteriori determinazioni.
Con sentenza n. 2351/2024 pubblicata il 17 dicembre 2024 (cron. 21386/2024) è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto: la sentenza è passata in giudicato il 17 dicembre 2024.
Con provvedimento del 17 dicembre 2024 è stata disposta la prosecuzione del giudizio e la pronuncia della sentenza di divorzio, con fissazione d'udienza per note scritte sino al 9 luglio
2025.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Queste le condizioni divorzili:
1. Pronunciare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti a Pavia il 24 maggio 2008 (atto n. 154, parte 2, serie B, volume R01, anno 2008 e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Pavia), in regime di separazione dei beni, ordinando agli ufficiali di Stato Civile competenti di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
2. I figli minorenni restano affidati congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica, nella nuova abitazione in Milano, Via Ambrogio Spinola n. 8D.
3. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale ciascuno dei minori di volta in volta, si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui ciascuno dei minori si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza; resta inteso, in quest'ultimo caso, che il genitore che assumerà la decisione avrà l'obbligo di contattare preventivamente l'altro o, comunque sia, di informarlo successivamente.
4. I genitori terranno con loro i figli minorenni con le seguenti modalità:
a. il padre, dal venerdì pomeriggio al termine delle lezioni scolastiche sino al giovedì mattina successivo, dove verranno accompagnati a scuola, e ciò per due volte al mese alternate, cioè 6 giorni consecutivi con il padre e poi 8 giorni consecutivi con la madre e così via. In assenza di lezioni scolastiche il padre preleverà i figli minori presso la casa materna alle ore 15.00 del venerdì di sua competenza ed ivi li ricondurrà al termine del periodo di sua competenza entro le ore 10.00 del giovedì; medesimi orari di riferimento verranno utilizzati anche per i tempi di competenza materna, allorquando sarà la madre a prendere e riportare i figli dal padre;
b. i figli resteranno poi con ciascun genitore, durante le vacanze scolastiche estive, per tre settimane consecutive e un'altra settimana da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
ove, nei periodi di rispettiva spettanza, i genitori non potessero o volessero recarsi in vacanza con i figli, recandosi fuori Milano, nei predetti periodi troverà applicazione il calendario ordinario;
c. durante le vacanze scolastiche natalizie i genitori resteranno con i figli per un egual periodo, alternando di anno in anno quello comprendente il Natale (dal termine delle lezioni scolastiche al 30 dicembre) con quello comprendente il Capodanno (dal 30 dicembre alla sera precedente la ripresa delle lezioni);
d. le vacanze pasquali saranno trascorse dai figli con il padre o con la madre ad anni alterni;
e. I c.d. Ponti saranno trascorsi dai figli con il genitore cui spetta il week end adiacente
(se il Ponte inizia nelle giornate di lunedì, martedì o mercoledì i figli staranno con il genitore cui spetta il fine settimana precedente;
se il Ponte inizia nelle giornate di giovedì o venerdì con il genitore cui spetta il fine settimana immediatamente successivo);
f. al termine del periodo di vacanza natalizio, pasquale o estivo, i figli staranno con quel genitore con il quale non abbiano trascorso l'ultima parte delle vacanze.
5. Ciascun genitore potrà comunicare con i figli nei periodi in cui gli stessi saranno con l'altro genitore contattandoli telefonicamente durante la giornata.
6. Il padre contribuirà alle esigenze ordinarie dei figli minorenni versando alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, un importo mensile di € 7.000,00 (€ 3.500,00 per ciascun figlio), con rivalutazione annuale Istat, sino all'indipendenza economica di ciascuno di loro, importo calcolato tenendo conto dell'assunzione, da parte della madre, delle spese di gestione ordinaria (spese condominiali e utenze) dell'abitazione acquistata in ottemperanza alle condizioni di separazione.
7. Il padre, inoltre, sosterrà direttamente il 100% delle spese straordinarie dei figli come da Linee guida del Tribunale di Milano e della Corte d'appello di Milano che si riportano in seguito, con la precisazione, comunque, che i costi per viaggi e vacanze dei figli con i genitori saranno sostenuti in via autonoma da ciascuna delle parti per i periodi di rispettiva competenza:
– spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
– spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
– spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
– spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
– spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro del genitore.
– spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
FIGLI IN CONDIZIONE DI DISABILITA'
Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs.
62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
l) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole.
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
8. A tacitazione di ogni pretesa ed anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8, Legge
n. 898 del 1970 e successive modifiche, e dunque a titolo di una tantum divorzile,
[...]
si obbliga a versare a che accetta, la somma di € Parte_1 Parte_2
300.000,00 dei quali, € 100.000,00 verranno corrisposti al deposito della sentenza di divorzio e i restanti € 200.000,00 entro il 31 dicembre 2025.
9. Le parti chiedono al Tribunale di dichiarare equa l'attribuzione a titolo di una tantum divorzile di cui sopra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, 8 comma, L. 898/70 e successive modifiche.
10. I coniugi confermano l'avvenuto adempimento delle condizioni previste nel ricorso congiunto di separazione contenute nelle conclusioni n. 9, 10, 11, 13, 14, come recepite nella sentenza separativa.
11. I coniugi confermano, anche per il divorzio, la validità delle condizioni previste nel ricorso congiunto di separazione contenute nelle conclusioni n. 11, 12 e 15 e 16.
12. I coniugi, giusta le previsioni divorzili e le attribuzioni patrimoniali pattuite in sede di separazione, danno atto di essere economicamente indipendenti per cui nulla è reciprocamente dovuto a titolo di mantenimento e di aver risolto ogni loro altra questione, anche di carattere patrimoniale, dichiarando di nulla avere reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo ragione e causa e di non vantare vicendevolmente alcun credito e/o debito, fatti salvi gli obblighi derivanti dall'emananda sentenza.
13. I coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, laddove necessaria.
14. Ciascuno dei coniugi terrà a proprio carico le spese di assistenza legale, con rinuncia degli Avvocati alla solidarietà ai sensi dell'art. 13, VIII comma, L. 247/2012.
** ** ** ** **
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
contratto con rito concordatario a Pavia il 24 maggio 2008 (atto n. Parte_2
44, parte 2, serie A, anno 2008), in regime di separazione dei beni.
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti personali e a quelli economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Ritiene equa l'una tantum prevista a favore di ai sensi e per Parte_2
gli effetti dell'art. 5, 8 comma, L. 898/70 e successive modifiche;
4) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
6) Compensa tra le parti le spese di procedura;
7) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PAVIA perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché del Comune di Milano ove l'atto è stato parimenti trascritto (n. 154, parte II, serie B, anno 2008).
Così deciso in Milano, il 9 luglio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice Delegato Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23 ottobre 2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...]
Cittadino Italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli Avvocati Annamaria Bernardini de Pace e Federica Mendola presso i quali ha eletto domicilio telematico:
– Email_1
Email_2
e
2) Parte_2
Nata a Milano, il 02 febbraio 1980
Cittadina Italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli Avvocati Alessandro Simeone e Gloria Riccio presso i quali ha eletto domicilio telematico:
– Email_3 Email_4
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Pavia il 24 maggio 2008 (atto n.
44, parte 2, serie A, anno 2008), in regime di separazione dei beni.
Con i seguenti figli minorenni:
(il 25 aprile 2011, C.F. ) e (il 27 gennaio 2014, Persona_1 C.F._3 Per_2
C.F. ), entrambi cittadini italiani, oggi rispettivamente di anni 13 e 10. C.F._4
** ** ** ** **
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23 ottobre 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e – maturi i termini di legge – di ottenere sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio con specifiche e ulteriori determinazioni.
Con sentenza n. 2351/2024 pubblicata il 17 dicembre 2024 (cron. 21386/2024) è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto: la sentenza è passata in giudicato il 17 dicembre 2024.
Con provvedimento del 17 dicembre 2024 è stata disposta la prosecuzione del giudizio e la pronuncia della sentenza di divorzio, con fissazione d'udienza per note scritte sino al 9 luglio
2025.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Queste le condizioni divorzili:
1. Pronunciare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti a Pavia il 24 maggio 2008 (atto n. 154, parte 2, serie B, volume R01, anno 2008 e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Pavia), in regime di separazione dei beni, ordinando agli ufficiali di Stato Civile competenti di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
2. I figli minorenni restano affidati congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica, nella nuova abitazione in Milano, Via Ambrogio Spinola n. 8D.
3. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale ciascuno dei minori di volta in volta, si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui ciascuno dei minori si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza; resta inteso, in quest'ultimo caso, che il genitore che assumerà la decisione avrà l'obbligo di contattare preventivamente l'altro o, comunque sia, di informarlo successivamente.
4. I genitori terranno con loro i figli minorenni con le seguenti modalità:
a. il padre, dal venerdì pomeriggio al termine delle lezioni scolastiche sino al giovedì mattina successivo, dove verranno accompagnati a scuola, e ciò per due volte al mese alternate, cioè 6 giorni consecutivi con il padre e poi 8 giorni consecutivi con la madre e così via. In assenza di lezioni scolastiche il padre preleverà i figli minori presso la casa materna alle ore 15.00 del venerdì di sua competenza ed ivi li ricondurrà al termine del periodo di sua competenza entro le ore 10.00 del giovedì; medesimi orari di riferimento verranno utilizzati anche per i tempi di competenza materna, allorquando sarà la madre a prendere e riportare i figli dal padre;
b. i figli resteranno poi con ciascun genitore, durante le vacanze scolastiche estive, per tre settimane consecutive e un'altra settimana da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
ove, nei periodi di rispettiva spettanza, i genitori non potessero o volessero recarsi in vacanza con i figli, recandosi fuori Milano, nei predetti periodi troverà applicazione il calendario ordinario;
c. durante le vacanze scolastiche natalizie i genitori resteranno con i figli per un egual periodo, alternando di anno in anno quello comprendente il Natale (dal termine delle lezioni scolastiche al 30 dicembre) con quello comprendente il Capodanno (dal 30 dicembre alla sera precedente la ripresa delle lezioni);
d. le vacanze pasquali saranno trascorse dai figli con il padre o con la madre ad anni alterni;
e. I c.d. Ponti saranno trascorsi dai figli con il genitore cui spetta il week end adiacente
(se il Ponte inizia nelle giornate di lunedì, martedì o mercoledì i figli staranno con il genitore cui spetta il fine settimana precedente;
se il Ponte inizia nelle giornate di giovedì o venerdì con il genitore cui spetta il fine settimana immediatamente successivo);
f. al termine del periodo di vacanza natalizio, pasquale o estivo, i figli staranno con quel genitore con il quale non abbiano trascorso l'ultima parte delle vacanze.
5. Ciascun genitore potrà comunicare con i figli nei periodi in cui gli stessi saranno con l'altro genitore contattandoli telefonicamente durante la giornata.
6. Il padre contribuirà alle esigenze ordinarie dei figli minorenni versando alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, un importo mensile di € 7.000,00 (€ 3.500,00 per ciascun figlio), con rivalutazione annuale Istat, sino all'indipendenza economica di ciascuno di loro, importo calcolato tenendo conto dell'assunzione, da parte della madre, delle spese di gestione ordinaria (spese condominiali e utenze) dell'abitazione acquistata in ottemperanza alle condizioni di separazione.
7. Il padre, inoltre, sosterrà direttamente il 100% delle spese straordinarie dei figli come da Linee guida del Tribunale di Milano e della Corte d'appello di Milano che si riportano in seguito, con la precisazione, comunque, che i costi per viaggi e vacanze dei figli con i genitori saranno sostenuti in via autonoma da ciascuna delle parti per i periodi di rispettiva competenza:
– spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
– spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
– spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
– spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
– spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro del genitore.
– spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
FIGLI IN CONDIZIONE DI DISABILITA'
Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs.
62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
l) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole.
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
8. A tacitazione di ogni pretesa ed anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8, Legge
n. 898 del 1970 e successive modifiche, e dunque a titolo di una tantum divorzile,
[...]
si obbliga a versare a che accetta, la somma di € Parte_1 Parte_2
300.000,00 dei quali, € 100.000,00 verranno corrisposti al deposito della sentenza di divorzio e i restanti € 200.000,00 entro il 31 dicembre 2025.
9. Le parti chiedono al Tribunale di dichiarare equa l'attribuzione a titolo di una tantum divorzile di cui sopra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, 8 comma, L. 898/70 e successive modifiche.
10. I coniugi confermano l'avvenuto adempimento delle condizioni previste nel ricorso congiunto di separazione contenute nelle conclusioni n. 9, 10, 11, 13, 14, come recepite nella sentenza separativa.
11. I coniugi confermano, anche per il divorzio, la validità delle condizioni previste nel ricorso congiunto di separazione contenute nelle conclusioni n. 11, 12 e 15 e 16.
12. I coniugi, giusta le previsioni divorzili e le attribuzioni patrimoniali pattuite in sede di separazione, danno atto di essere economicamente indipendenti per cui nulla è reciprocamente dovuto a titolo di mantenimento e di aver risolto ogni loro altra questione, anche di carattere patrimoniale, dichiarando di nulla avere reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo ragione e causa e di non vantare vicendevolmente alcun credito e/o debito, fatti salvi gli obblighi derivanti dall'emananda sentenza.
13. I coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, laddove necessaria.
14. Ciascuno dei coniugi terrà a proprio carico le spese di assistenza legale, con rinuncia degli Avvocati alla solidarietà ai sensi dell'art. 13, VIII comma, L. 247/2012.
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DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
contratto con rito concordatario a Pavia il 24 maggio 2008 (atto n. Parte_2
44, parte 2, serie A, anno 2008), in regime di separazione dei beni.
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti personali e a quelli economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Ritiene equa l'una tantum prevista a favore di ai sensi e per Parte_2
gli effetti dell'art. 5, 8 comma, L. 898/70 e successive modifiche;
4) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
6) Compensa tra le parti le spese di procedura;
7) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PAVIA perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché del Comune di Milano ove l'atto è stato parimenti trascritto (n. 154, parte II, serie B, anno 2008).
Così deciso in Milano, il 9 luglio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo