Ordinanza collegiale 20 dicembre 2025
Sentenza breve 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza breve 02/02/2026, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00326/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02305/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2305 del 2025, proposto da
La Sempre Verde – Società Semplice Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv.to Giuseppe Currao, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da Registri di Giustizia, e domicilio fisico ex lege presso la Segreteria della Sezione, Via Butera n. 6;
contro
Regione Siciliana Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Regione Siciliana Dipartimento Regionale Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da registri di giustizia, e domicilio fisico ex lege presso la sede in Palermo, Via Mariano Stabile n. 182;
nei confronti
Societa' Agricola Halaesa S.r.l., Societa’ Benefit, non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento
- DELLA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 24/10/2025 N. 9161, DI RIGETTO DEL RICORSO GERARCHICO AVVERSO LA DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 2024 DEL PRS SICILIA 2014/2022, SOTTOMISURA 5.1;
- DELLA CLAUSOLA DEL BANDO RIGUARDANTE LA DIMENSIONE ECONOMICA AZIENDALE AI FINI DEL PUNTEGGIO, OVE STABILISCE CHE LA SCHEDA DI VALIDAZIONE DEL FASCICOLO AZIENDALE DEVE ESSERE VALIDATA IN DATA ANTERIORE ALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO;
- DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO, ANTECEDENTE E CONSEGUENTE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea e di Regione Siciliana Dipartimento Regionale Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 il dott. NO TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato:
- che si controverte sulla collocazione della domanda di sostegno della Società ricorrente tra quelle non ammissibili, in quanto “Alcune particelle dove ricade l'investimento non sono inserite nel fascicolo aziendale, inoltre, i contratti di conduzione caricati sul fascicolo risultano scaduti” ;
- che l’esponente ha viceversa fornito la prova del possesso dei requisiti, in virtù dell’acquisto con atto notarile 30/9/2024 in atti del fondo censito al Fg. 53, part. 85, 224, 227, 228, 741 e dell’avvio a conduzione del 4/2/2025;
- che le date indicate risultano anteriori rispettivamente a quella di pubblicazione del bando (4/11/2024) e di deposito della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale (17/2/2025);
Evidenziato:
- che, con ordinanza collegiale 19/12/2025 n. 2773, è stata disposta istruttoria sulle questioni in fatto e sulle argomentazioni sviluppate nell’atto introduttivo;
- che l’esito dell’approfondimento conforta la tesi sostenuta dalla parte ricorrente;
- che è pacifico l’acquisto del 30/9/2024 del Fondo di cui al Fg. 53, part. 85, 224, 227, 288, 741, con avvio a conduzione 4/2/2025, per cui la ragione dell’esclusione risulta il mancato tempestivo inserimento dei dati nel fascicolo aziendale, o meglio la mancata presentazione della scheda di validazione aggiornata;
- che, anzitutto, non si rinviene una specifica norma a pena di esclusione nella lex specialis , nella quale si afferma (par. 3 beneficiari) che “L’associazione, a pena di inammissibilità della domanda di sostegno, deve essere costituita, nei modi di legge previsti, prima della presentazione della domanda stessa. Entro tale data deve essere validata sul portale Sian AGEA la scheda di validazione del fascicolo aziendale, compilata per la parte anagrafica …” ;
- che il par. 17.3 del bando, nel regolare la fase istruttoria delle domande, prevede testualmente il soccorso istruttorio, e come recentemente statuito da questa Sezione nella sentenza 29/12/2025 n. 2978 “la tardiva produzione del documento, comunque emesso in data utile alla partecipazione alla selezione, avrebbe dovuto essere presa in considerazione dall’amministrazione procedente, al fine di verificare la sussistenza del requisito di partecipazione …. e in ogni caso doveva ritenersi in astratto ammissibile con l’esercizio del soccorso istruttorio ex artt. 6 comma 1 lett. b) della L. 241/90 e 12.3 dell’Avviso di selezione, che può sopperire all’incompletezza di una dichiarazione o istanza” ;
Rilevato:
- che, in aggiunta, il fascicolo visionato dal Dipartimento regionale e dallo stesso invocato (scheda di validazione, doc. 13, pag. 5), racchiude il numero di protocollo 7274_2025_001130 a fianco della locuzione “proprietà” , seguito da “data sottoscrizione: 30.9.2024 – data decorrenza: 4.2.2025” ;
- che i dati predetti suffragano la tesi di parte ricorrente, per cui il fascicolo aziendale posto alla base del provvedimento di non ammissione era aggiornato con l’attestazione di un atto sottoscritto il 30/9/2024 (data dell’atto di acquisto) con decorrenza 4/2/2025 (data di avvio a conduzione delle particelle);
- che i dati desunti dal fascicolo dovranno costituire oggetto di apprezzamento per l’attribuzione del punteggio (pregio tecnico della proposta);
- che, in proposito, la denunciata illegittimità della clausola “Dati desunti dalla scheda di validazione del fascicolo aziendale aggiornata a data antecedente alla pubblicazione del bando” investe uno step successivo, per il quale l’attività amministrativa non è ancora stata esercitata;
- che la sua lettura dovrà in ogni caso avvenire in senso conforme alle riflessioni sin qui sviluppate, e in coerenza con le altre disposizioni della lex specialis ;
Ritenuto:
- che, per conseguenza, l’introdotto gravame è fondato e va accolto, con obbligo per l’amministrazione di conformarsi alle statuizioni di questa pronuncia e di riesaminare l’istanza prodotta dalla parte ricorrente;
- che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto annulla la determinazione impugnata in via principale.
Condanna l’amministrazione resistente a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in 2.000 € a titolo di compenso per la difesa tecnica, oltre a oneri di legge.
La presente sentenza è depositata con le modalità previste dal processo telematico, e la Segreteria del Tribunale provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO TE, Presidente, Estensore
Bartolo Salone, Primo Referendario
Andrea Illuminati, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NO TE |
IL SEGRETARIO