TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 14708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14708 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AR IE Presidente rel. dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Stefania Ciani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 10380/2024 promossa da:
(C.F. , nato a ROMA (RM) in [...] Parte_1 C.F._1
14/09/1967, con il patrocinio degli avv.ti VACCARELLA ELENA e ZERBINI ELENA, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. , nata a ROMA (RM) in [...] Controparte_1 C.F._2
22/01/1971, con il patrocinio degli avv.ti BELLOMI ALESSANDRO e BELLOMI STEFANO, giusta procura in atti
RESISTENTE
e nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_2 C.F._3
07/02/1997
Resistente contumace
OGGETTO: ricorso ex artt. 473 bis.29 c.p.c. e 337 quinquies e septies c.c.
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 05/02/2025
Ragioni in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato il 13/03/2024 e ritualmente depositato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, adiva l'intestato Tribunale chiedendo la Parte_1 revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne CP_2 in ragione della raggiunta indipendenza economica della medesima;
in subordine,
[...] chiedeva la riduzione dell'assegno e il versamento diretto alla figlia.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, Controparte_1 deducendo che la figlia seppur vincitrice di due borse di studio all'estero CP_2
(Svezia e Olanda), non ha ancora raggiunto la piena indipendenza economica;
in subordine ha chiesto la riduzione dell'assegno di mantenimento al minore importo di euro 300,00.
Non si costituiva in giudizio . Controparte_2
All'udienza di comparizione del 05/02/2025 il G.D., dopo aver ascoltato le parti, le invitava a raggiungere una soluzione condivisa;
dopo ampia discussione, le parti chiedevano definirsi il giudizio alle seguenti condizioni concordate:
-il sig. acconsente a continuare a versare il mantenimento alla figlia , Pt_1 CP_2 rideterminato in euro 400,00 e da versarsi direttamente alla ragazza, per un periodo massimo di un anno, per cui fino a gennaio 2026, salvo che non ottenga la CP_2 borsa di dottorato e non inizi a lavorare prima del termine di gennaio 2026; tale circostanza sarà prontamente comunicata dalla sig.ra al sig. con CP_1 Pt_1 conseguente interruzione del versamento dell'assegno di mantenimento.
-i legali della resistente si impegnano a comunicare l'IBAN della sig.ra al CP_2 padre sig. di e a comunicare ai legali di controparte le circostanze di cui Pt_1 Pt_1 sopra (vincita del dottorato di ricerca).
-spese di lite compensate.
Le condizioni così concordate dalle parti appaiono conformi agli interessi delle parti e possono, pertanto, essere recepite, ferma restando la valenza meramente negoziale delle condizioni che esulano dal contenuto necessario del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n.r.g. 10380/2024:
-dispone in conformità a quanto concordato dalle parti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, il 04/09/2025.
IL PRESIDENTE REL.
AR IE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AR IE Presidente rel. dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Stefania Ciani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 10380/2024 promossa da:
(C.F. , nato a ROMA (RM) in [...] Parte_1 C.F._1
14/09/1967, con il patrocinio degli avv.ti VACCARELLA ELENA e ZERBINI ELENA, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. , nata a ROMA (RM) in [...] Controparte_1 C.F._2
22/01/1971, con il patrocinio degli avv.ti BELLOMI ALESSANDRO e BELLOMI STEFANO, giusta procura in atti
RESISTENTE
e nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_2 C.F._3
07/02/1997
Resistente contumace
OGGETTO: ricorso ex artt. 473 bis.29 c.p.c. e 337 quinquies e septies c.c.
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 05/02/2025
Ragioni in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato il 13/03/2024 e ritualmente depositato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, adiva l'intestato Tribunale chiedendo la Parte_1 revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne CP_2 in ragione della raggiunta indipendenza economica della medesima;
in subordine,
[...] chiedeva la riduzione dell'assegno e il versamento diretto alla figlia.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, Controparte_1 deducendo che la figlia seppur vincitrice di due borse di studio all'estero CP_2
(Svezia e Olanda), non ha ancora raggiunto la piena indipendenza economica;
in subordine ha chiesto la riduzione dell'assegno di mantenimento al minore importo di euro 300,00.
Non si costituiva in giudizio . Controparte_2
All'udienza di comparizione del 05/02/2025 il G.D., dopo aver ascoltato le parti, le invitava a raggiungere una soluzione condivisa;
dopo ampia discussione, le parti chiedevano definirsi il giudizio alle seguenti condizioni concordate:
-il sig. acconsente a continuare a versare il mantenimento alla figlia , Pt_1 CP_2 rideterminato in euro 400,00 e da versarsi direttamente alla ragazza, per un periodo massimo di un anno, per cui fino a gennaio 2026, salvo che non ottenga la CP_2 borsa di dottorato e non inizi a lavorare prima del termine di gennaio 2026; tale circostanza sarà prontamente comunicata dalla sig.ra al sig. con CP_1 Pt_1 conseguente interruzione del versamento dell'assegno di mantenimento.
-i legali della resistente si impegnano a comunicare l'IBAN della sig.ra al CP_2 padre sig. di e a comunicare ai legali di controparte le circostanze di cui Pt_1 Pt_1 sopra (vincita del dottorato di ricerca).
-spese di lite compensate.
Le condizioni così concordate dalle parti appaiono conformi agli interessi delle parti e possono, pertanto, essere recepite, ferma restando la valenza meramente negoziale delle condizioni che esulano dal contenuto necessario del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n.r.g. 10380/2024:
-dispone in conformità a quanto concordato dalle parti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, il 04/09/2025.
IL PRESIDENTE REL.
AR IE