Art. 4.
Il Ministro per il tesoro provvedera' con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 febbraio 1956
GRONCHI
SEGNI - CASSIANI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Il Ministro per il tesoro provvedera' con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 febbraio 1956
GRONCHI
SEGNI - CASSIANI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO