Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 08/01/2026, n. 192
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Vizio di motivazione degli avvisi di accertamento

    La Corte condivide le argomentazioni dei Giudici di seconde cure, secondo cui il metodo di trasformazione applicato dall'Ente Impositore, sebbene in astratto compatibile con l'art. 5 del D. Lgs. n. 504/1992, nel caso di specie non risulta sorretto da adeguata motivazione e da puntuale riferimento agli elementi concreti di mercato, essendosi l'Ente limitato a un generico richiamo a criteri di attualizzazione senza fornire specifici dati comparativi.

  • Accolto
    Illegittimità del metodo di trasformazione applicato

    La Corte condivide le argomentazioni dei Giudici di seconde cure, secondo cui il metodo di trasformazione applicato dall'Ente Impositore, sebbene in astratto compatibile con l'art. 5 del D. Lgs. n. 504/1992, nel caso di specie non risulta sorretto da adeguata motivazione e da puntuale riferimento agli elementi concreti di mercato, essendosi l'Ente limitato a un generico richiamo a criteri di attualizzazione senza fornire specifici dati comparativi.

  • Accolto
    Inapplicabilità del metodo di trasformazione alla TASI

    La Corte condivide le argomentazioni dei Giudici di seconde cure, secondo cui il metodo di trasformazione applicato dall'Ente Impositore, sebbene in astratto compatibile con l'art. 5 del D. Lgs. n. 504/1992, nel caso di specie non risulta sorretto da adeguata motivazione e da puntuale riferimento agli elementi concreti di mercato, essendosi l'Ente limitato a un generico richiamo a criteri di attualizzazione senza fornire specifici dati comparativi.

  • Accolto
    Infondatezza della pretesa per mancata realizzazione degli alloggi e mancato rilascio permesso di costruire

    La Corte condivide le argomentazioni dei Giudici di seconde cure, secondo cui il metodo di trasformazione applicato dall'Ente Impositore, sebbene in astratto compatibile con l'art. 5 del D. Lgs. n. 504/1992, nel caso di specie non risulta sorretto da adeguata motivazione e da puntuale riferimento agli elementi concreti di mercato, essendosi l'Ente limitato a un generico richiamo a criteri di attualizzazione senza fornire specifici dati comparativi.

  • Accolto
    Estensione del giudicato esterno

    Da ultimo, sul punto, è intervenuta anche la recentissima sentenza n. 5888/2025, depositata il 03/10/2025, con la quale la Corte di Giustizia di II grado del Lazio ha riconosciuto la validità delle statuizioni succitate, che costituiscono giudicato esterno e risultano idonee a vincolare il giudice odierno in relazione alla medesima fattispecie sostanziale, trattandosi di elementi a carattere tendenzialmente permanente. Ne deriva che anche per questo giudizio si devono estendere le medesime argomentazioni e conclusioni a cui sono giunti i Giudici già investiti delle medesime questioni, aventi valore di giudicato esterno.

  • Accolto
    Non debenza delle sanzioni per incertezza normativa

    La Corte accoglie il ricorso, e per l'effetto, annulla gli avvisi di accertamento impugnati.

  • Accolto
    Insussistenza del requisito oggettivo dell'illecito contestato

    La Corte accoglie il ricorso, e per l'effetto, annulla gli avvisi di accertamento impugnati.

  • Accolto
    Ricalcolo sanzioni secondo principio di continuazione

    La Corte accoglie il ricorso, e per l'effetto, annulla gli avvisi di accertamento impugnati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 08/01/2026, n. 192
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 192
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo