CA
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 25/11/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1025/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
composta dai Signori magistrati:
Dr. SC S. CA Presidente
Dr.ssa LV RI BR Consigliere relatore
Dr. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1025/2023 R.G., al quale è riunito il procedimento recante n. 25/2024 R.G., posta in deliberazione all'udienza collegiale del 24/09/2025 e ver- tente
TRA
in persona del Parte_1 suo legale rappresentante p. t. rap- Parte_2 presentata e difesa dall' Avv. Giovanni Murano, giusta mandato a margine dell'atto di citazione di appello ed elettivamente domiciliato presso il Suo Studio in Pozzuo- li (NA) alla via G. Matteotti n. 15; APPELLANTE
Controparte_1 in persona del Dirigente Procuratore Persona_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Gelsomina
[...]
Marsilii, con procura in calce all'atto di citazione in ap- pello con foglio separato, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Teramo alla Via Vittorio Veneto
n. 12;
APPELLANTE
ng. , difeso e rappresen- CP_2 Per_2 tato dall'Avv. Gabriele Rapali, giusta procura unita alla comparsa di costituzione e risposta, da ritenersi apposta in calce alla stessa, ex art.83, comma 3, c.p.c., ed eletti- vamente domiciliato presso il suo Studio in UR
(Te), alla Via Roma n.626.
APPELLATO APPELLANTE INCIDENTALE
C”, in persona Controparte_3 dell'amministratore condominiale e legale rappresentante pro tempore , nonché i singoli con- Controparte_4 domini , Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, ,
[...] Controparte_8 CP_9 CP_10
, ,
[...] CP_11 Controparte_12 [...]
, , , CP_13 CP_14 CP_15 [...]
, Controparte_16 CP_17 CP_18
, anch'essi tutti in persona del medesimo Sig.
[...] [...]
poiché munito di speciale mandato con Controparte_19
2 rappresentanza all'uopo conferitogli, tutti difesi e rappre- sentati dall'Avv. LV Moriconi in forza di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e ri- sposta, ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in San Benedetto del Tronto (AP), Piazza Pericle Fazzini nr. 8;
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante : “Preli- Parte_3 minarmente sospendere a norma dell'art. 351 c.p.c l'esecutorietà della sentenza impugnata, prima dell'udienza di comparizione, o, quanto meno, convochi le parti in camera di consiglio innanzi a sé, attesa l'urgenza, essendo grave ed irreparabile il pregiudizio di ordine morale ed economico a carico della società appel- lante, soprattutto, per l'Ingente somma riconosciuta nella sentenza impugnata, affetta da gravi vizi logici e giuridi- ci. - Riformare l'impugnata sentenza per i motivi di cui al presente atto di appello, conseguentemente accertare e dichiarare, per i motivi di cui al presente atto di appello, la errata applicazione alla fattispecie degli artt. 2055 e
2943 c. c.; - Riformare la sentenza appellata nella parte in cui dichiara l'Ing. condebitore soli- Controparte_20 dale con la società appellante Parte_4
; - Riformare la sentenza nella parte in cui non di-
[...] chiara l'inefficacia nei confronti della società appellante
3 dell'accertamento Tecnico preventivo RGN
100394/2011; - Riformare la sentenza appellata nella par- te in cui non dichiara, a norma dell'art. 1669 c.c. la pre- scrizione e la decadenza della domanda giudiziale propo- sta nei confronti dell'appellante società Parte_5
- Riformare la sentenza appellata nella parte in cui
[...] non accerta e dichiara, a norma dell'art. 1669 c.c. e dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, la decadenza della domanda giudiziale proposta nei con- fronti dell'appellante società - Parte_5
Conseguentemente, per i motivi di cui al presente atto di appello, rigettare la domanda giudiziale ex art. 1669 e
2055 c.c. proposta nei confronti della società appellante il tutto con vittoria di spese e Parte_5 compensi del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore ut sopra qualificato e domiciliato per fatto e facendo anticipo - emettersi ogni altro provve- dimento del caso.”
Per l'appellante Parte_6
“IN VIA PRELIMINARE: sospendere ex art. 283 cpc – quanto meno parzialmente – l'efficacia esecutiva della sentenza n. 550/2023 del Tribunale di Teramo;
IN VIA
PRINCIPALE: accogliere il presente appello e, in rifor- ma dell'impugnata sentenza: - accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa stipulata dall'Ing. con conseguente rigetto Controparte_20 della domanda di manleva proposta ed esonero totale del- la dall'obbligo di manleva Controparte_1 con vittoria di spese e competenze di lite del doppio gra-
4 do di giudizio;
IN VIA SUBORDINATA: - riformare la sentenza appellata nella parte in cui ha accolto la doman- da di manleva erroneamente ed indistintamente per tutti i danni accertati nel corso del giudizio di primo grado e conseguentemente dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa relativamente a tutti i danni esclusi dalla co- pertura assicurativa compreso il danno acustico con vitto- ria di spese e competenze di lite del doppio grado di giu- dizio”
Per gli appellati .D.F./Pal. C” ed altri CP_3 condomini: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adìta, di- sattesa e/o respinta ogni contraria istanza: dichiarare inammissibile l'appello promosso da
[...]
-o comunque rigettarlo siccome inte- Parte_7 gralmente infondato in fatto e diritto- nei confronti del
C e dei condomini Controparte_3 CP_5 Pt_8
[...
, , Controparte_6 CP_7 CP_21
, , ,
[...] CP_9 CP_10 CP_11
, Controparte_12 Controparte_13 CP_14 [...]
, , Pt_9 CP_15 Controparte_22 CP_17
e . Col favore delle spese.”
[...] Controparte_23
nel proc. n. 25/2024: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adìta, disattesa e/o respinta ogni contraria istanza: rigetta- re l'appello incidentale tardivo proposto da CP_20
contro il C e i condo-
[...] Controparte_3 mini , Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, ,
[...] Controparte_8 CP_9 CP_24
[.
, CP_11 Controparte_12 CP_25
5 , , , CP_26 CP_14 CP_15 CP_22
, e , perché
[...] CP_17 Controparte_23 improcedibile, inammissibile e infondato in fatto e dirit- to. Dichiarare la nullità della clausola 3.4 delle condizio- ni di polizza e conseguentemente estendere la manleva della Compagnia all'intera obbligazione risarcitoria cui il
è stato condannato nei confronti dei terzi dan- CP_20 neggiati. Correggere l'errore materiale contenuto nella sentenza di primo grado, sostituendo la cifra di €
7.024,61, corrispondente agli esborsi che CP_20
e sono stati con-
[...] Parte_3 dannati in solido a rifondere agli attori, con quella corret- ta di € 8.057,02. Rifiutato il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove o inammissibilmente modificate. Col favore delle spese.
Per l'appellato Ing. “Voglia Controparte_20
l'Ecc.ma Corte di Appello adita rigettare integralmente l'atto di appello proposto dalla Parte_10 tiva in quanto inammissibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e di compensi del grado di appello.”
Nel proc. n. 25/2024: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, - rigettare l'appello principale proposto dalla
[...] in quanto inammissibile e, co- Controparte_27 munque, infondato in fatto ed in diritto, confermando sul punto e in relazione alla predetta appellante principale,
l'appellata sentenza;
- in riforma parziale dell'appellata sentenza ed in accoglimento dell'appello incidentale,
6 come sopra proposto dall'appellato, Ing. CP_28
, accogliere l'eccezione per difetto di legittimazio-
[...] ne passiva dell'Ing. , tempestiva- Controparte_20 mente sollevata in I° grado, in relazione alla domanda ri- sarcitoria avanzata dal Condominio attore e dagli attori proprietari delle unità immobiliari abitative, odierni ap- pellati, per carenza dei requisiti acustici passivi, rispetti- vamente, delle parti comuni e delle unità immobiliari dell'edificio condominiale, e, per l'effetto, dichiarare inammissibile e, comunque, infondata la medesima do- manda risarcitoria riducendo l'importo complessivo del risarcimento del danno liquidato a carico del sig.
[...]
con l'appellata sentenza di Euro CP_29
145.347,59, di cui Euro 42.236,39 liquidati in favore del
Euro 12.040,20 (€ 1.003,35 x 12) li- Controparte_30 quidati «per esecuzione degli interventi di ripristino iso- lamento acustico» ed Euro 91.071,00 complessivamente liquidati «per deprezzamento unità abitativa a causa di vizi acustici ineliminabili» ai proprietari CP_31
,
[...] Controparte_5 CP_32 CP_33
, , ,
[...] CP_7 CP_10 Controparte_34
, , ,
[...] CP_17 CP_9 CP_11
(12); - condannare, sempre ed in Controparte_8 ogni caso, l'appellante principale, Parte_11
e gli appellati, attori in I° grado, ciascuno per
[...] quanto di competenza, al pagamento delle spese e dei compensi relativi al giudizio di appello”
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Teramo n. 550/2023 del 31.05.2023, pub-
7 blicata il 01.06.2023 nell'ambito del procedimento iscritto al n. RG 4210/2013.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con la sentenza suindicata il Tribunale di Teramo ha condannato, per le causali di cui in motivazione,
[...]
a pagare, in favore di ciascuno dei se- Controparte_28 guenti attori, le somme sottoindicate: CONDOMINIO
C.D.F. : € 121.190,00 oltre IVA;
[...]
: € 12.105,00, oltre IVA su € 3344,00; CP_6
: € 12.941,00, oltre IVA su € Controparte_5
3.336,00; : € 15.331,00, oltre Controparte_12
IVA su € 3.312,00; : € 12.550,00, CP_14 oltre IVA su 3312,00; : € 11.706,00, CP_7 oltre IVA su 3264,00; : € 11.706,00, CP_10 oltre IVA su 32.64,00; : € Controparte_13
12.191,00, oltre IVA su 3.264,00; Parte_12
: € 11.604,00, oltre IVA su 3.264,00;
[...]
: € 10.980,00, oltre IVA su CP_17
3.264,00; : € 11.353,00, oltre IVA su CP_9
3.637,00; : € 11.940,00, oltre IVA CP_11 su 3.685,00; : € 10.926,00, ol- Controparte_8 tre IVA su 3.312,00; : € 4.176,00, CP_15 oltre IVA su 2.861,00; € Controparte_22
4.183,00, oltre IVA su 2.868,00; oltre – a titolo di cd. danno da ritardo – interessi legali sulle predette somme, come via via devalutate e rivalutate anno per anno, dal
18.9.2013 sino alla data odierna, oltre - sulla somma fina-
8 le risultante dai predetti calcoli - dalla data pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi Par al tasso legale;
ha condannato Parte_10 tiva a rimborsare ex art. 2055 c.c. la somma di €
137.441,00, oltre IVA su € 83.588,50 (pari al 50% dell'importo complessivamente dovuto agli attori dan- neggiati) a oltre interessi come so- Controparte_20 pra specificati;
ha respinto l'eccezione della Società Rea- le Mutua di Assicurazioni di inoperatività della polizza prestata in favore di e, per l'effetto Controparte_20 ha dichiarato la Società Reale Mutua di Assicurazioni te- nuta a manlevare - al netto dello Controparte_20 scoperto contrattualmente previsto - del 50% di quanto questo deve versare agli attori a titolo risarcitorio, in for- za della sentenza, pari alla somma di € 137.441,00, oltre
IVA su € 83.588,50, oltre interessi come sopra specifica- ti;
ha condannato alla rifusione del- Controparte_20 le spese processuali sostenute dagli attori nel giudizio di
TP (nrg. 100394/2011), pari ad € 3.279,00 per compen- si, oltre il 15% sui compensi ed altri accessori di legge;
ha condannato in solido e Controparte_20 [...]
alla rifusione delle spese processuali Parte_3 sostenute dagli attori nel giudizio, pari ad € 7.024,61 per esborsi ed € 12.046,00 per compensi, oltre il 15% sui compensi ed altri accessori di legge;
ha posto le spese di
CTU del giudizio di TP e del procedimento di merito, già liquidate, a carico solidale di
[...]
ha dichiarato la Controparte_35 [...] tenuta a manlevare Parte_6 CP_18
9 di quanto questi deve versare agli attori a Controparte_28 titolo di rimborso delle spese di lite e di CTU in forza della sentenza;
ha compensato le spese di lite nei rapporti tra le altre parti del giudizio ed ha respinto le restanti domande.
1.1 Alle suesposte definizioni di cui alla sentenza di pri- mo grado si addiveniva all'esito di procedimento instau- rato con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dal
[...]
- e i condomini Controparte_36 Controparte_5
, , Controparte_6 CP_7 Parte_13
[.
, , , CP_9 CP_10 CP_11
, Controparte_12 Controparte_13 CP_33
, ,
[...] CP_15 Controparte_22 CP_17
e (titolari delle unità abitati-
[...] Controparte_23 ve rispettivamente indicate agli interni 2, 1, 5, 12, 10, 6,
11, 3, 7, 4, 13, 14, 9 e 8), che avevano adito il Tribunale di Teramo al fine di sentir condannare l'Ing. CP_20 al risarcimento dei danni subiti. A sostegno del-
[...] le proprie domande, avevano esposto che, in data
12.6.2010, dall'edificio condominiale sito a Villa OS di
UR (TE), in Via Brodolini n. 5, realizzato dalla
C.D.F. Costruzioni RL su progetto e direzione dei lavori dell'Ing. si era verificato il distacco Controparte_20 di un blocco di calcestruzzo dal solaio del piano attico.
Pertanto, in data 8.4.2011, l'amministratore del condo- minio, su incarico dei condomini, presentava, dinanzi all'ex sezione distaccata di Giulianova, ricorso ex art. 696 bis c.p.c., convenendo in giudizio C.D.F. Costruzioni
e l'Ing. affinché venisse nominato un Consu- CP_20
10 lente d'ufficio con il compito di accertare e verificare: le cause del distacco del calcestruzzo;
l'eventuale violazio- ne della normativa tecnica all'epoca vigente;
l'esecuzione dell'opera a regola d'arte; i vizi, difetti e difformità con le relative responsabilità in capo ai resi- stenti;
la sussistenza e l'ammontare dei danni patiti dal e dai singoli condomini. CP_3
Nelle more del procedimento di TP (rg. n.
100394/2011), si verificavano ulteriori eventi dannosi, quali copiose infiltrazioni d'acqua negli appartamenti si- CP_ tuati al piano secondo, di proprietà dei condomini e sicché l'oggetto dell'accertamento tecnico subi- CP_9 va un ampliamento.
Con missiva del 22.4.2013, i ricorrenti costituivano in mora i soci della società C.D.F. RL ( , Parte_2
), cancellata dal registro delle impre- Controparte_37 se dal 13.1.2009; tuttavia, preso atto che in sede di liqui- dazione non era stato ripartito tra i soci alcun attivo, la ri- chiesta di risarcimento, rimasta senza esito, non veniva proseguita.
1.2 Con memoria depositata in data 24.1.2014, si costi- tuiva l'Ing. eccependo in via preliminare il CP_20 proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la domanda ex art. 1669 c.c. poteva essere avanzata solo nei riguardi dell'appaltatore e non nei confronti del pro- gettista – direttore dei lavori. Inoltre, sosteneva che il medesimo difetto di legittimazione passiva rilevava an- che in riferimento ai danni da mancata o erronea insono-
11 rizzazione dell'edificio. Eccepiva poi, sempre in via pre- liminare, l'intervenuta prescrizione quinquennale della propria responsabilità professionale. Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande formulate dai ricorrenti, da con- siderare infondate in fatto e in diritto. Chiedeva inoltre il differimento della prima udienza, onde consentire la chiamata in causa della compagnia assicurativa
[...]
in forza di polizza n. 3714 Parte_14 del 14.4.2006, e della Parte_3 Parte_15 quale impresa esecutrice dei lavori realizzati nel Condo- minio.
1.3 Previa autorizzazione alla chiamata di terzi, come menzionato al punto precedente, si costituiva in giudizio, con memoria depositata in data 17.4.2014, la
[...]
eccependo, in primo luogo, Parte_3
l'intervenuta prescrizione della propria responsabilità, non avendo ricevuto alcuna denunzia dei pretesi vizi né da parte della committenza, né da parte della società ap- paltatrice, pur avendo portato a compimento i lavori in data 17.12.2004. Contestava, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva, in considerazione del fatto che il committente non potesse agire direttamente nei confronti di essa subappaltatrice, la quale intrattiene rapporti con- trattuali solo con l'appaltatore, unico soggetto legittimato a promuovere azione di regresso nei suoi confronti.
Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande ad essa rivolte.
1.4 Con memoria depositata in data 24.4.2014, si costi- tuiva la contestando prelimi- Parte_6
12 l'operatività della polizza assicurativa e chie- Pt_16 dendo, in subordine, di limitare la condanna in manleva alle somme riferite esclusivamente alla responsabilità dell'Ing. entro il massimale previsto nella po- CP_20 lizza.
1.5 All'udienza del 7.5.2014, rilevata la natura non som- maria degli accertamenti da compiere per l'istruzione della causa, veniva disposto il mutamento del rito in or- dinario, con concessione dei termini di cui all'art. 183 co
6 c.p.c., e, successivamente, veniva disposta CTU con l'Ing. al fine di ottenere la quantifica- Persona_3 zione dei danni patiti dagli attori. Di seguito, il Tribunale rilevava la necessità di procedere ad un supplemento del- la CTU, rimettendo all'Ausiliario il seguente quesito:
“proceda il CTU, in relazione alla realizzazione dell'isolamento termico interno, individuato quale solu- zione più ottimale ai fini della risoluzione delle proble- matiche per cui è causa, a quantificare i costi necessari per trasferire in albergo i nuclei familiari corrispondenti
a ciascun appartamento interessato, per tutto il tempo necessario alla realizzazione dei lavori previsti, avendo cura di valutare anche le spese di vitto;
quantifichi altre- sì il deprezzamento derivante dalla riduzione di superfi- cie interna degli appartamenti conseguente alla realizza- zione del suddetto intervento di isolamento termico inter- no, ovviamente, tenuto conto delle condizioni di vetustà degli immobili di cui trattasi”. Successivamente, ed atte- sa l'impossibilità di decidere in ordine alla domanda di manleva, la causa veniva rimessa in istruttoria, con con-
13 ferimento al medesimo CTU, Ing. di un incari- Per_3 co integrativo sul seguente quesito: “individui il CTU, ferme le valutazioni espresse nella consulenza redatta in sede di TP nonché nelle consulenze redatte nel corso del presente giudizio, la percentuale di responsabilità ascrivibile al convenuto . Controparte_20
1.6. All'esito del giudizio, il Tribunale ha ritenuto fonda- ta la domanda di risarcimento proposta dagli attori nei limiti che seguono.
Preliminarmente, inquadrata l'azione proposta nell'alveo dell'art. 1669 c.c, ha respinto le eccezioni sollevate dall'Ing. e relative al proprio difetto di legitti- CP_20 mazione passiva con riferimento all'azione di cui all'art. 1669 cc (sostenendo che questa può essere validamente esperita solo ed esclusivamente nei confronti dell'appaltatore, come desumibile dal testo della disposi- zione, con impossibilità di una sua estensione nei riguardi del progettista o direttore dei lavori) ed anche a con rife- rimento al richiesto risarcimento dei danni derivanti dal mancato rispetto dei requisiti acustici di cui al D.P.C.M.
5.12.1997. Ha altresì ritenuto infondata l'eccezione di in- tervenuta prescrizione quinquennale sollevata dalla me- desima parte convenuta, non venendo in considerazione la disciplina prescrizionale dettata per la responsabilità professionale, ma quella stabilita dall'art. 1669 c.c..
1.7. Sempre in via preliminare, il Tribunale ha evidenzia- to che era emersa per tabulas la qualifica di impresa ap- paltatrice della terza chiamata Parte_10
14 tiva, la quale aveva invece sostenuto, senza tuttavia offri- re nulla a supporto, di essere mera subappaltatrice della
CDF Costruzioni, a suo dire, unica appaltatrice dell'edificio condominiale. La Parte_10 tiva risultava essere l'effettiva costruttrice dell'immobile, come emergeva dalla dichiarazione di inizio lavori, depo- sitata al Comune di UR il 3.9.2003 (prot.
20324), nella quale la proprietaria dell'immobile, CDF
Costruzioni RL, comunicava l'inizio dei lavori, afferman- do al contempo che la direzione dei lavori era affidata all'Ing. e che l'impresa esecutrice Controparte_20 era la . Parte_3
1.8. In riferimento al merito della controversia, il Tribu- nale ha ritenuto fondata, seppur in parte, la domanda pro- posta dal e dai singoli condomini, co- CP_30 me acclarato all'esito degli accertamenti tecnici compiuti dapprima in sede di A.T.P. e, poi, nel giudizio ordinario.
In effetti, con le verifiche effettuate dall'Ing. Per_4
in sede di A.T.P., era stato possibile accertare la
[...] sussistenza di molteplici e rilevanti vizi, connotati dal ca- rattere di gravità proprio della responsabilità ex art. 1669
c.c., come dallo stesso riscontrato, avendo questi eviden- ziato che le criticità “possono comportare rischi e pericoli per l'incolumità di persone e cose”. Successivamente, ha riportato, condividendoli, gli esiti della CTU espletata nel giudizio di merito ( Ing. laddove aveva evi- Per_3 denziato che, ad eccezione di alcuni vizi, la responsabili- tà per tali difetti costruttivi era da ascriversi sia al proget- tista/direttore dei lavori che all'impresa costruttrice, pre-
15 cisando che costituisce obbligazione propria del Direttore dei Lavori provvedere all'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o
(nel nostro caso specifico) alle regole della tecnica (p. 6
CTU depositata il 21.3.2022).
1.9. Ha dato atto, quindi, che l'Ausiliario aveva valutato che i costi necessari per provvedere all'eliminazione di tutti i difetti riscontrati in sede di A.T.P. ammontavano complessivamente ad € 66.643,47 per le parti comuni, dell'edificio condominiale e a complessivi € 29.780,63 per le singole unità immobiliari di titolarità dei condomi- ni. Con riferimento, invece, all'isolamento acustico, ha ri- levato che il Consulente d'ufficio, avvalendosi dell'ausilio dell'Ing. tecnico specia- Persona_5 lizzato in acustica edilizia, aveva riscontrato il mancato rispetto dei limiti di legge prescritti dal D.M. 5.12.1997, eccezion fatta per l'indice di valutazione del potere fo- noisolante apparente, che aveva fornito esito positivo. Sul punto, il tecnico aveva precisato che, mentre alcuni difet- ti erano emendabili ad un costo stimato di € 46.236,39, oltre spese tecniche, altri vizi non potevano essere rimos- si (segnatamente, l'isolamento al calpestio del solaio e il rumore derivante dagli impianti tecnici), con deprezza- mento del valore delle unità immobiliari, pari all'importo complessivo di € 91.073,00. Con gli ulteriori approfon- dimenti demandati all'Ing. rispettivamente con Per_3 ordinanza del 18.5.2016 e successiva ordinanza del
18.8.2021, il CTU aveva provveduto a quantificare i costi
16 necessari, in relazione agli interventi di isolamento ter- mico interno, per la sistemazione degli abitanti del con- dominio in albergo, ritenuti pari ad € 51,00 al giorno per ciascun condomino, calcolati per il numero di persone presenti in ciascuna unità abitativa e tenuto conto che tali opere richiedevano l'impiego di due giornate lavorative.
Era stata conteggiata, inoltre, la misura del deprezzamen- to derivante dalla riduzione di superficie interna, per un ammontare complessivo di € 14.186,00. 2 Ha dato infine atto che, con elaborato depositato il 21.3.2022, il CTU aveva specificato che la quota di responsabilità ascrivibi- le al progettista e direttore dei lavori, in relazione a cia- scuna categoria di danno enucleata nella relazione di
TP dell'Ing. ammontava al 50% in concorso Per_4 con la società appaltatrice, tranne che per i difetti (isola- mento acustico) di cui al n. 10, riferibili al convenuto so- lo per il 33,3 % (spettando la restante quota di responsa- bilità, in pari misura, all'appaltatrice e ai conduttori degli appartamenti danneggiati;
come indicato a p. 15 della
CTU depositata in sede di TP).
Inoltre, il Tribunale non ha condiviso la decurtazione va- lutata dai Consulenti in merito alla quantificazione dei danni ed al relativo ribasso del 20% rispetto ai valori in- dicati nel Prezziario Regionale, per il sol fatto che tratta- vasi di un appalto privato e non pubblico.
Per ciò che concerne la chiamata in garanzia svolta dall'Ing. nei confronti della CP_20 Parte_11
il Tribunale, seguendo l'interpretazione lettera-
[...]
17 le e sistematica delle clausole negoziali, ha ritenuto gli eventi di causa ricompresi nell'oggetto della copertura assicurativa, con l'ulteriore precisazione che, nella spe- cie, risultava essersi verificato proprio l'evento dedotto in polizza, ossia la rovina parziale delle opere progettate e dirette dal con riferimento all'immobile per cui CP_20
è causa, come efficacemente desumibile (anche) dalla na- tura della responsabilità imputata all'assicurato ex art. 1669 c.c., rubricata appunto “rovina e difetti di cose im- mobili”. Pertanto, al fine di quantificare l'importo di spettanza del è stata espletata apposita CTU in CP_20 cui la quota di pertinenza di questi è stata indicata nella misura del 50% del totale, ad eccezione di quella relativa al vizio n. 10 per la quale è stata prevista (e già calcolata nel paragrafo riguardante la quantificazione dei danni) una responsabilità pari al 33,3%. Quindi, il danno com- plessivamente risarcibile agli attori dal in con- CP_20 seguenza del sinistro è pari ad € 274.882,00 oltre IVA su
€ 167.177,00, già all'attualità. In forza del regresso eser- citato ex art. 2055 c.c. dal la metà dell'importo CP_20
(€ 137.441,00, oltre IVA su € 83.588,50) doveva essere rimborsato in favore di quest'ultimo dall'impresa appal- tatrice, . La compagnia assi- Parte_3 curativa è, stata condannata, invece, a manlevare il Gior- getti dell'importo di sua pertinenza, pari ad € 137.441,00, oltre IVA su € 83.588,50.
2. Avverso la decisione del Tribunale di Teramo hanno proposto appello la , nonché Parte_3 la che, col proprio Parte_6
18 appello, ha dato origine al procedimento n. 24/2025, che
è stato riunito al presente con ordinanza del 10/07/2024.
In entrambi i procedimenti si sono costituite le contropar- ti, in quello principale (appello De OS) il e CP_3
i condomini indicati in epigrafe, il e CP_20 CP_38
[...
, in quello n. 24/2025 (appello il Con- Parte_6 dominio e i condomini, la società e il Pt_3 CP_20 che, nell'occasione, ha proposto appello incidentale, ras- segnando le conclusioni come trascritte in epigrafe.
Vanno ora delibati i motivi degli appelli principale e in- cidentali.
Quelli propri dell'appello principale in quanto più volte ripetitivi del primo e aventi comunque carattere assorben- te, vanno delibati congiuntamente.
Col primo motivo dell'appello principale la società
[...] ha censurato la decisione per: Pt_3
2.1 “a) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1669 e dell'art. 2055 del codice civile.”
Con il presente motivo parte appellante ripropone l'eccezione di decadenza dall'azione ex art. 1669 c.c. formulata in primo grado, censurando la motivazione espressa dal Tribunale, che l'ha respinta ritenendo che al- la fattispecie vada applicato l'art. 2055 del c.c. trattandosi di azione di regresso del preteso condebitore solidale
(Ing. , non considerando, invece, che al termine CP_20 decadenziale previsto dall'art. 1669 c. c. per la denuncia non è applicabile il principio dell'estensione agli altri
19 condebitori, previsto dall'art. 1310 comma 1 c.c.., attesa la differenza ontologica tra i due istituti della prescrizio- ne e della decadenza.
2.2 “b) Violazione ed erronea applicazione degli artt. 115
e 116 cpc;
richiesta di modifica ex art. 342, comma I, punto 1) cpc.; “c) decadenza dalla domanda giudiziale proposta nei propri confronti ove applicati correttamente gli artt. 12 preleggi e 1669 cc.
La ribadisce, con i citati Parte_3 motivi sub b) e c), di non aver mai ricevuto dalla società committente venditrice C. D. F. Costruzioni SRL o dalle altre parti processuali alcuna denunzia per vizi ex art. 1669 cc e di non essere stata neppure convenuta nel giu- dizio di Accertamento Tecnico Preventivo dinanzi al Tri- bunale di Teramo Sezione Distaccata di Giulianova iscritto con il n. RGN 100394/2011, attesa la ricostruzio- ne dei fatti contrastante con quanto, invece, risulta dai documenti versati in atti e dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio;
quindi, solo in data 25.02.2014 essa era stata chiamata in causa dal convenuto progettista e di- rettore dei lavori Ing. al fine di essere manleva- CP_20 to e tenuto indenne da ogni obbligo nei confronti del attore;
pertanto, non vi è stata un'estensione CP_3 della domanda attrice nei confronti della Parte_3
, sicché la corretta applicazione dell'art. 1669
[...] del c. c. e dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in ge- nerale avrebbe dato adito ad una dichiarazione della de-
20 cadenza della domanda giudiziale proposta nei confronti della società appellante.
2.3 “d) Violazione e falsa applicazione di norme di diritto concernenti le prove documentali e la valutazione delle stesse ad opera del Giudice: artt. 115 e 116 cpc;
e) Con- traddittorietà ed erroneità della decisione. f), g) Violazio- ne e falsa applicazione degli artt. 696 bis e 698 c.p.c”
Con i predetti motivi parte appellante evidenzia la viola- zione degli artt.115 e 116 c.p.c., con doglianza sul difetto di valutazione delle prove proposte dalle parti, ed insiste, ancora una volta, nel ritenere provato che non ha mai ri- cevuto alcuna denunzia per vizi ex art. 1669 cc dalle parti processuali e non è stata convenuta nel giudizio di Accer- tamento Tecnico Preventivo dinanzi al Tribunale di Te- ramo Sezione Distaccata di Giulianova iscritto con il n.
RGN 100394/2011.
2.4) “h) Violazione e falsa applicazione di norme di leg- ge in relazione agli artt. 1669 e 2697 c.c.”
Anche nell'illustrato motivo il ricorrente ribadisce e sot- tolinea la mancata valutazione da parte del Tribunale in riferimento all'onere della prova circa la tempestiva pro- posizione della denuncia (che costituisce condizione ne- cessaria per l'azione) incombente sul committente vendi- tore dell'opera e non sul costruttore, il quale, per come emerge dagli atti del giudizio di primo grado, non ha mai ricevuto da alcuna delle parti processuali alcuna denunzia per vizi ex art. 1669 cc e sottolinea di non essere stata
21 neppure convenuta nel giudizio di Accertamento Tecnico
Preventivo.
2.5) i) Con questo motivo l'appellante nuovamente rileva che era stata posta a conoscenza dei vizi lamentati dagli attori ex art. 1669 cc solo con la chiamata in causa del
25/02/2014. “l-m) Per quanto sopra, deriva la violazione degli artt. 115 e 116 c. p.c. e dell'art. 2943 del codice ci- vile.”
Il ricorrente contesta con gli emarginati motivi (l-m)
l'assunto del Tribunale di Teramo secondo cui la propo- sizione del ricorso per accertamento tecnico preventivo comporta l'interruzione del termine prescrizionale, ai sen- si dell'art. 2943 comma 1 cod. civ., anche nei confronti di essa società appellante sebbene non convenuta nel giudi- zio di TP, con la conseguente sospensione del relativo decorso sino alla conclusione del procedimento di accer- tamento tecnico preventivo.
2.6 “n) Errata applicazione alla fattispecie degli artt.
2055 e 2943 c. c.”
La società appellante sottolinea che nella fattispecie in esame chi ha deciso di far costruire un immobile da de- stinare alla successiva vendita (intera o frazionata) a ter- zi, e che per far questo appalti l'opera ad un diverso sog- getto (impresa edile) è tenuto alla garanzia prevista dall'art. 1669 cod. civ., ponendo l'attenzione, per come emerge dal contratto di appalto e dal progetto redatto dall'Ing. peraltro, nominato anche Controparte_20 direttore dei lavori dalla venditrice società edile C.D.F.
22 Costruzioni s.r.l, sul fatto che è provato che la stessa so- cietà venditrice dell'immobile oggetto di causa, risulta essere il "costruttore committente" dello stabile condo- miniale e, dunque, in tale posizione aveva mantenuto un potere di impartire direttive e/o comunque, un potere di sorveglianza (cfr. Contratto di appalto, Relazione di strut- tura ultimata, Certificato di collaudo, dal progetto e dise- gni esecutivi redatti dall'Ing . Col motivo in CP_20 questione censura, dunque, l'assunto del primo giudice che aveva escluso, alla luce della citata documentazione Par prodotta, che essa terza Parte_3 chiamata, potesse essere qualificata come “subappalta- trice”, e nuovamente, la ritenuta interruzione del termine prescrizionale grazie all'instaurazione del procedimento di TP, cui non aveva partecipato.
Anche i successivi motivi, o meglio “submotivi”, di cui alle lettere o), p, r) ed s) non dicono nulla di nuovo ri- spetto al resto dell'atto, in quanto meramente ripetitivi delle medesime doglianze al punto da rendere difficoltosa la delibazione dell'appello e di tanto deve darsi atto.
2.7 In particolare, col motivo illustrato con la lettera o)
l'appellante evidenzia che la società C.D.F. Costruzioni
s.r.l. e l'Ing. non erano condebitori solidali con CP_20 la società inoltre, non vi era stata Parte_5 un'estensione della domanda attrice nei confronti di quest'ultima, sicché, non trovando applicazione l'articolo
2055 c.c., l'atto introduttivo del giudizio di merito ad istanza dell'Ing. e notificato all'appellante non CP_20
23 era idoneo ad interrompere la prescrizione nei confronti di quest'ultima e, in ogni caso, la data di notifica dell'atto di chiamata in causa nel giudizio di merito era avvenuta il 25.02.2014, oltre ogni termine di decadenza e prescri- zione.
2.8 Col motivo illustrato con la lettera p) l'appellante sot- tolinea che gli atti interruttivi della prescrizione previsti dall'articolo 2943 c.c. sono tassativi, e non è consentito attribuire l'efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli stabiliti dalla norma, né ad attività di parti diverse da co- lui che è interessato ad evitare il decorso del termine di prescrizione.
2.9 “r) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2967 c.
c.”
Con il presente motivo la rappresenta Parte_3 che ricadeva sul committente – venditore, non convenuto dagli attori nel giudizio de quo, l'onere di provare di non aver avuto alcun potere direttivo e di controllo sull'impresa appaltatrice, ma, soprattutto, risulta provato che il contratto d'appalto intercorso tra la C.D.F. Costru- zioni s.r.l. e parte appellante faceva espresso riferimento ad un progetto e prevedeva un intenso potere direzionale in capo al direttore dei lavori e progettista.
2.10 s) In definitiva, palese è la violazione e la falsa ap- plicazione dell'art. 1669 secondo comma c. c.
Con l'emarginato motivo, la società insiste, infine, per l'ennesima volta, nel contestare la decisione di primo
24 grado nella parte in cui sostiene che la denunzia fatta ai soci della società cancellata sia idonea a produrre gli ef- fetti ex art. 1669 c. c. anche nei propri confronti, confon- dendosi gli istituti della prescrizione e della decadenza.
3.L'appello è fondato e va accolto nella parte, assorbente, in cui censura ripetutamente la sentenza (motivi sub a),
b), c) d), e) f), g), h), i), o), s)) per violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 1669 e dell'art. 2055 del codice civile, ritenuti applicabili alla fattispecie senza tener invece conto che al termine decadenziale previsto dall'art. 1669
c. c. per la denuncia non è applicabile il principio dell'estensione agli altri condebitori previsto dall'art. 1310 comma 1 c.c.., attesa la differenza ontologica tra i due istituti della prescrizione e della decadenza, così ri- proponendo l'eccezione di decadenza dall'azione formu- lata in primo grado, che va accolta per quanto va a dirsi.
3.1. Premessa la sussistenza, anche con riferimento alla quale impresa appaltatrice dei la- Parte_3 vori, della responsabilità decennale prevista dall'art.1669, comma 1, cod.civ., deve sottolinearsi co- me questa sia stata coinvolta nel presente giudizio solo a seguito della sua chiamata in causa da parte dell'Ing.
progettista e direttore dei lavori, ex artt.106 e CP_20
269, comma 2, c.p.c., notificata alla appel- Parte_3
Pt_1
in data 25.02.2014, ma nella specie non può rite- nersi – per quanto si va a dire - che la domanda attorea del Condominio e dei proprietari delle unità immobiliari condominiali si sia estesa automaticamente alla terza
25 chiamata in causa, determinando ipso iure una solidarietà passiva tra il convenuto chiamante e il terzo chiamato, disciplinata dall'art.2055 cod.civ..
3.2. In proposito, è bene riportare il tenore della chiamata in causa operata dal in calce alla sua comparsa CP_20 di costituzione in prime cure, con la quale chiede un tan- to, perché “la società è legittimata passivamente al giudi- zio in relazione alla domanda attorea proposta ex art. 1669 cc e, comunque, perché la causa risulta comune a detta impresa esecutrice dei lavori”, potendo di regola attagliarsi alla fattispecie l'ipotesi in cui “qualora il con- venuto in un giudizio di risarcimento danni chiami in causa un terzo indicandolo come soggetto
(cor)responsabile della pretesa fatta valere dall'attore e chiede di essere manlevato in caso di accoglimento delle pretese attoree, senza porre in dubbio la propria legitti- mazione passiva, opera la regola della automatica esten- sione della domanda al terzo chiamato, atteso che la po- sizione assunta dal terzo nel giudizio non contrasta, ma anzi coesiste, con quella del convenuto rispetto all'azione risarcitoria, salvo che l'attore danneggiato proponga nei confronti del terzo chiamato (quale coobbligato solidale) una nuova domanda di condanna” (Cass. n. 26208/2022,
Cass. n. 31066/2019) e tanto sostiene il E' evi- CP_20 dente come nella specie, ritenendo la causa comune alla
Cooperativa, il ne abbia fatto valere la corre- CP_20 sponsabilità ed abbia chiesto di essere da questa manle- vato tanto da richiedere altresì di determinare le percen- tuali delle rispettive colpe, accertamento che il giudicante
26 ha demandato ad ulteriore CTU, rimettendo all'uopo la causa sul ruolo, così come è evidente che, stante la chia- mata in causa ex art. 106 cpc, ove ritenuta corresponsabi- le, com'è avvenuto nella specie, sussistesse il titolo per la condanna della stessa a rimborsare al ex art. CP_20
2055 cc la metà delle somme oggetto della condanna
(“condanna a rimborsare ex Parte_3 art. 2055 c.c. la somma di € 137.441,00, oltre IVA su €
83.588,50 (pari al 50% dell'importo complessivamente dovuto agli attori danneggiati) a ol- Controparte_20 tre interessi come sopra specificati”).
3.3. Resta il fatto che la nel costi- Parte_3 tuirsi in prime cure, ha tempestivamente eccepito la de- cadenza dall'azione rilevando come gli attori non avesse- ro denunciato tempestivamente (entro un anno dalla sco- perta), nei suoi confronti, i vizi costruttivi dell'immobile, dei quali è venuta a conoscenza solo con l'atto di chiama- ta in causa del 25/02/2014.
3.4. Non può perciò nella fattispecie, nella quale viene in considerazione lo speciale istituto della decadenza dall'azione, farsi applicazione dell'art. 1310 cc, relativo al diverso istituto della prescrizione e che prevede, al primo comma, che “Gli atti per i quali il creditore inter- rompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido, interrompe la prescri- zione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori”.
27 3.5. Ed invero, la Suprema Corte, con orientamento con- solidato, cui questa Corte aderisce, ha ritenuto che “in tema di solidarietà tra coobbligati, l'art. 1310 c.c., comma
1, dettato in materia di prescrizione, non è applicabile an- che in tema di decadenza e ciò non solo e, soprattutto, per l'evidente chiarezza del dettato normativo, riferito solo alla prescrizione, ma anche per la profonda diversità dei due istituti. Invero, mentre la prescrizione si fonda sull'e- stinzione del diritto che, per l'inerzia del titolare si pre- sume abbandonato, il fondamento della decadenza consi- ste nelle necessità obiettiva di compiere un determinato atto entro un termine perentorio stabilito dalla legge, oltre il quale l'atto è inefficace, senza riguardo alle situazione soggettive che abbiano determinato l'inutile decorso del termine o all'inerzia del titolare, e senza possibilità di ap- plicare alla decadenza le norme relative alla interruzione e/o alla sospensione della prescrizione, appunto contem- plate nell'art. 1310 c.c., potendo la decadenza essere im- pedita soltanto dall'atto previsto dalla legge, con le sole eccezioni di cui all'art. 2966 c.c.” (Cass. n. 16945/2008).
3.6. Più specificamente la Corte ha evidenziato, proprio in una fattispecie a questa sovrapponibile (Cass. n.
8288/2000), le profonde differenze tra i due istituti della prescrizione e della decadenza, non solo nel fondamento ma anche nella finalità perseguite, posto che “nella pre- scrizione prevale l'esigenza di certezza dei rapporti giuri- dici, mentre nella decadenza si ha riguardo alla necessità oggettiva che l'esercizio del diritto sia attuato entro un termine perentorio, che opera di per sé, a prescindere
28 dall'atteggiamento del titolare.” Ha quindi osservato che, stanti tali diversità dei due istituti, “è evidente che intanto può parlarsi di applicabilità dell'art.1310, 1^ comma, alla decadenza, in quanto tale norma sia interpretata estensi- vamente, tanto da ricomprendere il diverso istituto della decadenza.” Da qui la censura (ivi e quivi) formulata
“con riferimento all'art.12 delle Disposizioni sulla legge in generale, che dispone che nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessio- ne di esse e dalla intenzione del legislatore. Premesso che nel caso che ne occupa la lettura della legge è chiarissi- ma, deve essere preso in esame il problema se la interpre- tazione estensiva (applicata dalla Corte territoriale) sia consentita allorché essa estende la disciplina di un istituto
(la prescrizione) ad altro (la decadenza). Se è vero che il divieto di interpretazione analogica non impedisce l'in- terpretazione estensiva, tuttavia essa è tale solo quando il caso non espressamente previsto sia uguale a quello di- sciplinato e possa essere considerato implicitamente con- tenuto nella norma;
in ogni altro caso, e in ispecie quando il caso non previsto sia simile a quello disciplinato, l'art. 12 può essere applicato solo ove sia possibile il ricorso al procedimento analogico. Tutto quanto si è fin qui detto circa la diversità dei due istituti dimostra ampiamente che gli stessi non sono uguali;
ne consegue che nel caso che ne occupa, l'interpretazione estensiva non è possibile, at- tesa la carenza dei presupposti normativi che tanto con- sentono.”
29 3.7. Ha quindi sottolineato come la disposizione di cui all'art. 1669 cc contenga due termini, il primo di deca- denza ed il secondo di prescrizione, “donde può ricavarsi una specifica ratio, che attribuisce al primo il senso di una tempestiva denuncia dei vizi, al fine già esaminato, ed al secondo quello di una sollecita richiesta di risarci- mento” per concludere che “in presenza di due termini, il primo afferente alla decadenza ed il secondo alla prescri- zione, l'estendere anche al primo un istituto interruttivo previsto unicamente per il secondo costituirebbe una gra- ve incoerenza logica che in sostanza, come si evidenziava in precedenza, andrebbe ad elidere la differenza concet- tuale esistente tra i due istituti.
È appena il caso di aggiungere che la decadenza non tol- lera interruzioni;
ulteriore ragione questa per escludere che l'art. 1310 c.c. possa prevedere un effetto impeditivo della decadenza, essendo chiaramente la norma in argo- mento dettata per la prescrizione, per cui sola è ipotizza- bile l'effetto interruttivo.”
3.8. Da ultimo, Cass. n. 21327/2018 ha confermato il suddetto orientamento affermando che: “ In tema di re- sponsabilità dell'appaltatore per rovina e difetti di cose immobili, al termine decadenziale previsto dall'art. 1669
c.c. per la denuncia, presupposto necessario per poter agi- re per il risarcimento del danno, non è applicabile il prin- cipio dell'estensione agli altri condebitori - previsto dall'art. 1310, comma 1, c.c. - dell'effetto di un atto inter- ruttivo della prescrizione compiuto nei confronti di uno di essi, avuto riguardo alla differenza ontologica tra i due
30 istituti della decadenza e della prescrizione, che vieta, a norma dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in genera- le, l'applicazione alla decadenza, in via di interpretazione estensiva, di una norma che disciplina la prescrizione.”
3.9.Ciò posto, nel caso in esame, il termine decadenziale era stato rispettato nei confronti del ma non an- CP_20
Par che nei confronti della società cooperativa OS, po- sto che il primo le aveva notificato la citazione in giudi- zio solo nel 2014 e il Condominio ed i condomini non avevano effettuato nessuna denunzia nei suoi confronti.
Pertanto, l'azione proposta nei confronti del non CP_20 poteva estendersi alla né questi Parte_3 aveva titolo per agire contro quest'ultima, perché, in for- za dei principi sulla solidarietà e sulla decadenza, l'azione di regresso non poteva essere utilmente esercitata nei confronti della società per la decadenza del credito del committente nei confronti della ditta appaltatrice dei la- vori.
4.In conclusione, in accoglimento dell'appello principale, deve disporsi la riforma della sentenza appellata nella parte in cui non dichiara, a norma dell'art. 1669 c.c. la decadenza della domanda giudiziale proposta nei con- fronti dell'appellante società con ri- Parte_5 getto della domanda giudiziale ex art. 1669 e 2055 c.c. proposta nei confronti della società appellante
[...]
, con vittoria di spese del doppio grado di giu- Parte_5 dizio nella misura liquidata in dispositivo, con attribuzio- ne al suo procuratore dichiaratosi antistatario.
31 4.1.Va ora delibato l'unico motivo dell'appello incidenta- le proposto dal nel costituirsi nel procedimento CP_20 proposto con l'appello della col quale si Parte_6 duole della:
“ Violazione e falsa applicazione dell'art.3, comma 1, let- tera e) legge 26-10-1995 n.447; Violazione dell'art.11, comma 5, legge 88/2009; Falsa applicazione del
D.P.C.M. 5-12-1997; Omessa motivazione in ordine alla eccezione per difetto di legittimazione passiva dell'Ing.
in ordine alla affermata responsabi- Controparte_20 lità ex art.1669 cod.civ. per la carenza dei requisiti acu- stici passivi”.
4.2. In proposito, ha evidenziato, come del resto già ave- va inutilmente fatto in primo grado, che, con l'entrata in vigore della legge 447/1995 (“legge quadro sull'inquinamento acustico”), l'art.11 affidava a “Rego- lamenti di esecuzione”, mediante decreti ministeriali la disciplina dei requisiti acustici passivi nelle costruzioni per civili abitazioni;
requisiti previsti successivamente dal D.P.C.M. 5-12-1997, che peraltro erano applicabili esclusivamente nei rapporti privati tra costruttori – vendi- tori ed acquirenti delle unità immobiliari e non già nei confronti del progettista e direttore dei lavori incaricato, di talché la domanda risarcitoria avanzata dagli attori in
I° grado per carenza dei requisiti acustici passivi del fab- bricato condominiale doveva ritenersi inammissibile per difetto di legittimazione passiva del convenuto professio- nista in I° grado, odierno appellante incidentale. Tanto si
32 ricava da quanto previsto dall'art.11, comma 5, legge
88/2009, che prevede che “in attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all'art.3, comma
1, lettera e), legge 447/1995, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra co- struttori – venditori e acquirenti degli alloggi sorti suc- cessivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”; né tantomeno, gli obblighi relativi all'adozione ed all'osservanza dei requisiti acustici passivi dell'edificio oggetto di causa, nel periodo intermedio tra l'entrata in vigore del D.P.C.M. 5-12-1997 e la legge
88/2009 risultavano dall'incarico di progettista e direttore dei lavori conferito all'Ing. dalla società com- CP_20 mittente C.D.F. S.r.l., né tali obblighi risultavano dal con- tratto di appalto stipulato da detta società con l'impresa appaltatrice dei lavori, ragion per cui alcuna responsabili- tà civile poteva aliunde essere ascritta ex art.1669 cod.civ. al progettista e direttore dei lavori. Ha , inoltre, precisato che lo stesso C.T.U., Ing. , Persona_4 nominato nell'A.T.P. n.394/2011 R.G.A.C., nella risposta dell'8.01.2012 alle osservazioni formulate dal C.T.P.,
Ing. di parte ricorrente, attrice in I° grado Per_6
“sull'isolamento acustico” aveva affermato che “c'è an- che da dire che le tecniche costruttive adottate per la rea- lizzazione del condominio in questione sono in generale capaci di ottenere un isolamento acustico sufficiente rela- tivamente alla destinazione d'uso a cui è preposto l'edificio”.
33 4.3. In proposito, il Condominio ha eccepito l'inammissibilità e l'improcedibilità di un siffatto appel- lo, che il non ha proposto in occasione del pri- CP_20 mo appello proposto dalla società confi- Parte_5 gurandosi lo stesso come irrimediabilmente tardivo, pe- raltro in assenza di interesse ad impugnare posto che l'appello proposto dalla compagnia di assicurazione non riguardava l'esistenza o la misura dell'obbligazione prin- cipale ma solo l'operatività della polizza.
4.4. La censura è fondata, avendo il prestato CP_20 acquiescenza alla sentenza impugnata, che non ha impu- gnato autonomamente, né lo ha fatto a seguito della noti- fica dell'appello della società neppure in via in- Pt_3 cidentale, approfittando, a questo punto illegittimamente, del secondo appello, proposto dalla compagnia di assicu- razioni, che neppure rimetteva in discussione l'esistenza dell'obbligazione garantita.
4.5. In ogni caso, l'unico motivo fatto valere è pure in- fondato, meritando conferma sul punto la sentenza im- pugnata, trattandosi di vizio che incide sul rispetto delle regole tecniche da parte del costruttore e del direttore dei lavori, che deve fare i dovuti rigorosi controlli e che deve garantire al committente un buon risultato, quello che egli si aspetta di conseguire, dovendo la sua condotta va- lutarsi non con riferimento al normale concetto di dili- genza, ma alla stregua della "diligentia quam in concreto"
(Cass. n. 2913/2020); pertanto, il direttore dei lavori deve non solo accertare la conformità della progressiva realiz-
34 zazione dell'opera al progetto, ma anche quella delle mo- dalità di esecuzione alle regole della tecnica, con l'adozione degli accorgimenti necessari a escludere difet- ti costruttivi e, tra questi, rientra senz'altro il controllo del rispetto dei requisiti acustici, al di là del valore pre- cettivo delle citate norme tecniche, posto che, anche il mancato isolamento acustico costituisce un vizio che in- cide in modo rilevante sul godimento dell'immobile, pre- giudicandolo, ed è quindi idoneo a configurare una re- sponsabilità ex art. 1669 cc, visto che anche i difetti ri- guardanti elementi secondari ed accessori (es. impermea- bilizzazioni, rivestimenti, infissi, ecc.) possono, per giuri- sprudenza costante, compromettere la funzionalità globa- le del bene (Cass. n. 10728/2008, Cass. n. 16987/2025).
4.6. Vanno ora delibati i motivi dell'appello proposto da col procedimento iscritto al Parte_6 nr. 25/2024 R.G., successivamente riunito al presente procedimento:
4.7. 1) Erronea condanna di Parte_6 alla manleva in favore dell'ing. Controparte_39 mancato accoglimento dell'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa errata interpretazione delle condizioni contrattuali difetto di motivazione-violazione dell'art.132 c.p.c. comma 2 n.4.
Con il presente motivo l'appellante contesta la decisione del Giudice di primo grado in riferimento all'operatività della polizza assicurativa stipulata dall'Ing. In CP_20 particolare, contesta la parte di sentenza impugnata che
35 ha dato adito alla condanna della Compagnia, e, quindi, alla manleva in favore dell'Ing. senza che vi CP_20 sia stato un approfondito esame delle condizioni contrat- tuali. Sul punto, contesta la ritenuta coper- Parte_6 tura assicurativa in favore dell'Ing. nell'ambito CP_20 della responsabilità ex art. 1669 c.c. come espresso dal
Tribunale, e nel dettaglio sostiene che la polizza contratta non garantisse indistintamente tutti i danni indicati dal predetto articolo del Codice Civile.
4.8. L'appellante sottolinea, infatti, come l'Ing. CP_40
[.
non abbia sottoscritto nel contratto tutte le ipotesi di copertura di polizza assicurativa nei casi previsti dall'art. 1169 c.c., che, com'è noto, disciplina due distinte ipotesi, ossia la rovina totale o parziale dell'opera e i gravi difetti dell'opera.
Premesso che la propria polizza copriva sia la rovina to- tale o parziale dell'opera, garantita dalla condizione fa- coltativa A) acquistata dal ha evidenziato come CP_20
i gravi difetti riscontrati nell'opera che la rendono inido- nea alla sua destinazione erano garantiti, invece, dalla condizione facoltativa C), che il però, non ave- CP_20 va acquistato, posto che egli stipulò la polizza per l'attività di ingegnere svolta in modo individuale ed ai fi- ni della copertura assicurativa aveva reso operanti solo le condizioni A) e B) di cui al frontespizio del contratto.
4.9. Ha sottolineato che le predette condizioni di polizza, estendono la loro garanzia operativa limitatamente a: A) errori di progettazione e di direzione dei lavori per danni
36 alle opere provocati da crollo, rovina totale o parziale;
B) perdite pecuniarie per mancato rispetto di vincoli urbani- stici, regolamenti ecc.., mentre, la condizione facoltativa
C) non veniva acquistata dall'Ing. mentre pro- CP_20 prio questa condizione della polizza assicurativa avrebbe coperto i danni per cui è contenzioso, ossia: “i gravi di- fetti riscontrati nell'opera progettata e diretta, manifesta- tisi dopo la sua ultimazione, che rendano inidonea l'opera all'uso alla quale è destinata.”
L'appellante sostiene che il giudicante non abbia consi- derato che la polizza stipulata non copriva entrambe le fattispecie di cui all'art. 1669 cc e tanto si evincerebbe dal tenore della sentenza, che qualifica i danni sempre e solo come difetti e vizi dell'immobile (ad esempio anche quello dell'isolamento acustico carente) e non fa invece riferimento alla rovina dell'opera.
5. insiste con le prefate doglianze assumen- Parte_6 do la errata interpretazione del Tribunale, che, nella im- pugnata sentenza, qualifica i danni riscontrati non come rovina dell'opera, ma come difetti e vizi dell'immobile e tale definizione di difetti e vizi viene riscontrata anche negli elaborati peritali del giudizio di primo grado, aven- do il CTU dell'TP precisato di non aver rilevato pro- blemi di tipo strutturale che potessero compromettere il funzionamento statico del fabbricato.
5.1. 2) Difetto di motivazione-violazione dell'art.132
c.p.c. comma 2 n.4 in relazione alla inclusione nella co- pertura assicurativa di tutti i difetti e vizi accertati.
37 Con il presente motivo ed in via meramente subordinata, chiede la riforma, quanto meno parziale, Parte_6 della sentenza nella parte in cui ha ritenuto operante la polizza assicurativa indistintamente per tutti i difetti ac- certati in corso di causa, compresi i danni derivanti dal mancato isolamento acustico e, per l'effetto, insiste nel sostenere che la polizza assicurativa, come specificato nel motivo che precede, copra unicamente i danni deri- vanti da rovina totale o parziale dell'opera, e non anche il danno di natura acustica, non essendo provato che essi siano tali da compromettere la funzionalità dell'immobile.
Ha quindi concluso come in epigrafe.
5.2. L'appello è infondato.
Ed invero la compagnia sostiene che la polizza di coper- tura della responsabilità professionale non sarebbe ope- rante, in relazione ai vizi attribuiti nella presente causa all'Ing. in quanto limitata ai danni generati da CP_20
“crollo, rovina totale o parziale delle opere”.
5.3. Come rilevato in prime cure, le prestazioni pacifica- mente ricomprese nella copertura e indicate nella condi- zione facoltativa A (cfr p.8 polizza), operante in quanto esplicitamente richiamata nel modulo di polizza 5160, sono, tra l'altro, quelle relative ai “danni alle opere di na- tura edile in costruzione o costruite e quelle nelle quali o sulle quali si eseguono i lavori, provocati da crollo, rovi- na totale o parziale delle opere stesse”, nonché quelle, richiamate nella condizione facoltativa B del pari acqui-
38 stata dal e relative ai “danni a impianti di servi- CP_20 zi generali relativi alle opere di cui al precedente punto
1); si conferma che sono esclusi i danni dovuti a usura od omessa o inadeguata manutenzione”. Il giudicante ha al- tresì valorizzato la circostanza, emergente dalla docu- mentazione contrattuale, che la ragione per la quale l'assicurato provvedeva a stipulare la polizza in esame fosse proprio riferibile alla volontà di essere tenuto in- denne nell'ipotesi di richiesta risarcitoria per danni invo- lontariamente cagionati a terzi “nell'esercizio della pro- fessione di Ingegnere svolta in forma individuale”, com- prensiva anche delle “perdite pecuniarie derivanti da atti- vità professionale diversa dalla progettazione e direzione dei lavori, ma comunque rientrante tra quelle di compe- tenza dell'assicurato”.
5.4. Rileva la Corte che non è vero che il primo giudice non abbia sussunto i difetti riscontrati nella costruzione nella rovina parziale, posto che ha correttamente ritenuto essersi verificato nella fattispecie proprio quell'evento, oggetto di copertura assicurativa, ossia “la rovina parzia- le delle opere progettate e dirette dal CP_20 nell'immobile oggetto di causa, rientrante nella natura della responsabilità ascritta a quest'ultimo ex art. 1669 cc, che è disposizione rubricata come “rovina e difetti di cose immobili”.
5.5. Orbene, è pacifico che i vizi e difetti di costruzione riscontrati nella fattispecie rientrino nell'ambito di appli- cazione dell'art. 1669 c.c. e che la polizza assicurativa
39 copra proprio i danni alle opere di natura edile in costru- zione o costruite e quelle nelle quali o sulle quali si ese- guono i lavori, provocati da crollo, rovina totale o parzia- le delle opere stesse, nonché i danni a impianti di servizi generali relativi alle opere di cui al precedente punto;
che la garanzia comprenda anche le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che costituisca pericolo per l'incolumità di persone e l'integrità di cose;
che la garan- zia faccia esplicito riferimento agli errori di progettazione e di direzione dei lavori;
che la polizza oggetto di causa sia stata stipulata dal professionista proprio per essere te- nuto indenne nell'ipotesi di richiesta risarcitoria per dan- ni involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio della professione di ingegnere.
5.6. Che del resto sia configurabile l'ipotesi di crollo o rovina parziale si evince agevolmente proprio dal primo dei vizi manifestatisi, ossia il distacco di blocchi di calce- struzzo dal solaio del piano attico, che ha provocato un grande allarme tra i condomini e reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco (cfr. doc. 3 fascicolo condominio) e dalla stessa denuncia (doc. 4 ibidem) da questi effettuata il 29/07/2010 al e alla CDF CP_20
Costruzioni RL, società committente, del seguente tenore:
“… per denunciare il distacco di consistenti parti di cor- nicioni del solaio di calpestio del terzo piano in calce- struzzo cementizio armato dipesi presumibilmente da un dissesto statico come significato nel rapporto di interven- to a cura del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco a se-
40 guito dei fatti accaduti in data 12/06/2010. Detto rapporto
è stato messo a disposizione dell'interessato in data
13/07/2010 e si allega copia alla presente, evidenziando la gravità della causa del sinistro che è da attribuirsi ad un visibile cedimento strutturale. In ragione della grave diagnosi e dell'urgenza si invita il responsabile della so- cietà in indirizzo nonché il progettista e direttore dei la- vori ad intervenire immediatamente per prendere cono- scenza della rovina in atto, provvedere a rimuovere le cause del pericolo e all'eventuale risarcimento dei danni”.
5.7. E' indiscutibile che la fattispecie in questione confi- guri una ipotesi di crollo parziale dell'edificio, cui è se- guito l'accertamento di ulteriori difetti tra cui quello dell'isolamento acustico, che rientra comunque nella fat- tispecie e non può certamente ritenersi a questa estranea, perché nell'insieme le carenze accertate hanno evidente- mente reso l'edificio inidoneo all'uso cui era destinato.
5.8. L'appello deve dunque essere respinto, ravvisando la
Corte la ricorrenza della fattispecie oggetto di copertura assicurativa (condizione facoltativa A).
Il Condominio C nel costituirsi in giudizio nel CP_3 procedimento originato dall'appello proposto da
[...]
come si è detto, contestava Parte_6
l'appello incidentale proposto nei suoi confronti dal chiedendo preliminarmente dichiararsene CP_20
l'inammissibilità e la tardività, ma, del tutto irritualmente ed tardivamente, in assenza di contraddittorio, e pur sen- za proporre alcun appello incidentale, chiedeva la riforma
41 della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribu- nale aveva limitato la condanna di alla sola Parte_6 quota di responsabilità dell'ing. stante la pre- CP_20 supposta nullità della clausola assicurativa con la quale la manleva della in favore del veniva Parte_6 CP_20 limitata alla quota di responsabilità attribuibile al proprio assicurato, chiedendo dichiararsi la nullità di tale clausola ed una rettifica degli importi liquidati in primo grado, evidenziando la possibilità di un rilievo d'uffiio della nullità stessa.
5.9. Premesso che nella specie le impugnazioni sono rela- tive a cause scindibili e quella promossa dalla CP_38
[...
ha come contraddittore il che questa ebbe a CP_20 chiamare in causa, il Condominio, destinatario della noti- fica solo ai limitati fini della denuntiatio litis, non è legit- timato in questa sede a proporre domande nei confronti della prima, con la quale non ha alcun rapporto, vieppiù se si considera che non ne ha mai proposte nel corso del giudizio di primo grado e non può certo ora richiedere la riforma della sentenza con riferimento all'estensione del- la copertura assicurativa a favore del – che, si CP_20 badi, non ha proposto impugnazione sul punto - censu- rando la clausola che la limita alla sola quota di pertinen- za dell'assicurato escludendo ogni solidarietà, posto che, al di là dell'evidente assenza di interesse, non ha neppure proposto appello incidentale, sicché la domanda con cui chiede di “dichiarare la nullità della clausola 3.4 delle condizioni di polizza e conseguentemente estendere la manleva della compagnia all'intera obbligazione risarci-
42 toria cui il è stato condannato nei confronti dei CP_20 terzi danneggiati” deve essere ritenuta inammissibile.
6. Va invece accolta la domanda, proposta sempre dal con cui si chiedere la correzione dell'errore CP_3 materiale contenuto nella sentenza di primo grado, sosti- tuendo la cifra di € 7.024,61 corrispondente agli esborsi che e Controparte_20 Parte_3 sono stati condannati in solido a rifondere agli attori, con quella corretta di € 8.057,02 (di cui € 1.520,41 per CU, marche da bollo e notifiche;
€ 6.536,61 per consulenze tecniche di parte).
6.1. In effetti, come rilevato dal il giudican- CP_3 te, pur riconoscendo a parte attrice di vedersi rimborsate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte do- cumentate -portate dalle fatture n. 1 del 18.1.2016, emes- sa dall'ing. e n. 7 del 15.4.2013, emessa dall'Ing. Per_6
(depositate come doc.ti 12 e 13 del fascicolo di Per_7 parte del primo grado)- ha poi errato nel precisarne gli importi indicando rispettivamente le somme di €
4.446,21 per la fattura n. 1 del 2016 e di € 1.058,40 per la fattura n. 7 del 2013, mentre gli importi delle stesse sono rispettivamente di € 5.278,21 e di € 1.258,40, sicché la somma liquidabile a titolo di spese, con l'aggiunta del
CU e delle spese di notifica, ammonta alla maggior somma di € 8.052,02 (€ 1.520,41 per CU, marche da bol- lo e notifiche;
€ 6.536,61 per consulenze tecniche di par- te).
43 6.2. In conclusione, va accolto l'appello proposto dalla soc coop De OS sicché la domanda proposta nei suoi confronti da con l'atto di chiamata Controparte_20 in causa deve essere respinta, con esclusione della società da tutti i capi di condanna di cui alla sentenza impugnata e, quindi, dalla condanna al rimborso in favore del Gior- getti ex art. 2055 cc, della somma di € 137.441,00, al pa- gamento delle spese processuali in favore degli attori, e al pagamento delle spese di CTU dell'TP (cui peraltro non aveva partecipato) e del procedimento di merito.
6.3. Ritiene la Corte che le spese di lite tra il e CP_20 la società con riferimento all'intero giudizio Pt_3 debbano essere compensate tra le parti in ragione della dubbia configurazione del regresso come rapporto auto- nomo piuttosto che come rapporto derivato da quello principale.
6.4. L'appello della deve essere respinto, Parte_6 con condanna della società di assicurazioni al rimborso delle spese del grado in favore del Giorgetti, che si liqui- dano come in dispositivo secondo tariffa, fase istruttoria al minimo, nonché al doppio del contributo unificato
(sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r.
115/2002).
6.5. Va respinto l'appello incidentale proposto da quest'ultimo e, per l'effetto, il va condannato al CP_20 rimborso delle spese processuali in favore del CP_41 nio, che si liquidano come in dispositivo secondo tariffa,
44 fase istruttoria al minimo, esborso dal quale va tenuto esente dalla Parte_6
6.6. Va infine corretto l'importo degli esborsi liquidati in prime cure, a carico del con riferimento alla CP_20 condanna alle spese in favore del Condominio, dovendosi sostituire a quello indicato in sentenza (€ 7.024,61) quel- lo, maggiore, di € 8.057,02.
6.7. Le spese di lite nei rapporti tra le altre parti del giu- dizio vanno compensate integralmente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza del Tribunale di Teramo così provvede:
1) in accoglimento dell'appello proposto dalla soc coop
[...] respinge la domanda proposta nei suoi confronti da Pt_3 con l'atto di chiamata in causa, con Controparte_20 esclusione della società da tutti i capi di condanna di cui alla sentenza impugnata e, quindi, dalla condanna al rim- borso in favore del ex art. 2055 cc, della somma CP_20 di € 137.441,00, al pagamento delle spese processuali in favore degli attori, e al pagamento delle spese di CTU dell'TP e del procedimento di merito;
2) compensa integralmente le spese di lite tra il e la CP_20 società con riferimento all'intero giudizio;
Pt_3
3) respinge l'appello proposto dalla Parte_18
[...]
4) condanna quest'ultima al rimborso delle spese del grado in favore del che si liquidano in 12.154,00, oltre CP_20 rimborso spese generali ed accessori di legge;
45 5) dichiara che la predetta parte appellante è tenuta al paga- mento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unifi- cato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione;
6) respinge l'appello incidentale proposto dal CP_20
7) condanna il al rimborso delle spese processuali CP_20 del grado in favore del che liquida in € CP_3
12.154,00, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
8) dichiara che la predetta parte appellante è tenuta al paga- mento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unifi- cato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione;
9) dichiara la tenuta a Parte_6 manlevare di quanto questi deve ver- Controparte_20 sare agli attori a titolo di rimborso delle spese di lite in forza della presente sentenza;
10) dispone che, con riferimento all'importo degli esborsi li- quidati in prime cure, a carico del relativo alla CP_20 condanna alle spese in favore del Condominio, si sostitui- sca a quello indicato in sentenza (€ 7.024,61) quello, mag- giore, di € 8.057,02;
11) compensa le spese di lite nei rapporti tra le altre parti del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 19/11/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
LV RI BR SC S. CA
46
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
composta dai Signori magistrati:
Dr. SC S. CA Presidente
Dr.ssa LV RI BR Consigliere relatore
Dr. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1025/2023 R.G., al quale è riunito il procedimento recante n. 25/2024 R.G., posta in deliberazione all'udienza collegiale del 24/09/2025 e ver- tente
TRA
in persona del Parte_1 suo legale rappresentante p. t. rap- Parte_2 presentata e difesa dall' Avv. Giovanni Murano, giusta mandato a margine dell'atto di citazione di appello ed elettivamente domiciliato presso il Suo Studio in Pozzuo- li (NA) alla via G. Matteotti n. 15; APPELLANTE
Controparte_1 in persona del Dirigente Procuratore Persona_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Gelsomina
[...]
Marsilii, con procura in calce all'atto di citazione in ap- pello con foglio separato, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Teramo alla Via Vittorio Veneto
n. 12;
APPELLANTE
ng. , difeso e rappresen- CP_2 Per_2 tato dall'Avv. Gabriele Rapali, giusta procura unita alla comparsa di costituzione e risposta, da ritenersi apposta in calce alla stessa, ex art.83, comma 3, c.p.c., ed eletti- vamente domiciliato presso il suo Studio in UR
(Te), alla Via Roma n.626.
APPELLATO APPELLANTE INCIDENTALE
C”, in persona Controparte_3 dell'amministratore condominiale e legale rappresentante pro tempore , nonché i singoli con- Controparte_4 domini , Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, ,
[...] Controparte_8 CP_9 CP_10
, ,
[...] CP_11 Controparte_12 [...]
, , , CP_13 CP_14 CP_15 [...]
, Controparte_16 CP_17 CP_18
, anch'essi tutti in persona del medesimo Sig.
[...] [...]
poiché munito di speciale mandato con Controparte_19
2 rappresentanza all'uopo conferitogli, tutti difesi e rappre- sentati dall'Avv. LV Moriconi in forza di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e ri- sposta, ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in San Benedetto del Tronto (AP), Piazza Pericle Fazzini nr. 8;
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante : “Preli- Parte_3 minarmente sospendere a norma dell'art. 351 c.p.c l'esecutorietà della sentenza impugnata, prima dell'udienza di comparizione, o, quanto meno, convochi le parti in camera di consiglio innanzi a sé, attesa l'urgenza, essendo grave ed irreparabile il pregiudizio di ordine morale ed economico a carico della società appel- lante, soprattutto, per l'Ingente somma riconosciuta nella sentenza impugnata, affetta da gravi vizi logici e giuridi- ci. - Riformare l'impugnata sentenza per i motivi di cui al presente atto di appello, conseguentemente accertare e dichiarare, per i motivi di cui al presente atto di appello, la errata applicazione alla fattispecie degli artt. 2055 e
2943 c. c.; - Riformare la sentenza appellata nella parte in cui dichiara l'Ing. condebitore soli- Controparte_20 dale con la società appellante Parte_4
; - Riformare la sentenza nella parte in cui non di-
[...] chiara l'inefficacia nei confronti della società appellante
3 dell'accertamento Tecnico preventivo RGN
100394/2011; - Riformare la sentenza appellata nella par- te in cui non dichiara, a norma dell'art. 1669 c.c. la pre- scrizione e la decadenza della domanda giudiziale propo- sta nei confronti dell'appellante società Parte_5
- Riformare la sentenza appellata nella parte in cui
[...] non accerta e dichiara, a norma dell'art. 1669 c.c. e dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, la decadenza della domanda giudiziale proposta nei con- fronti dell'appellante società - Parte_5
Conseguentemente, per i motivi di cui al presente atto di appello, rigettare la domanda giudiziale ex art. 1669 e
2055 c.c. proposta nei confronti della società appellante il tutto con vittoria di spese e Parte_5 compensi del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore ut sopra qualificato e domiciliato per fatto e facendo anticipo - emettersi ogni altro provve- dimento del caso.”
Per l'appellante Parte_6
“IN VIA PRELIMINARE: sospendere ex art. 283 cpc – quanto meno parzialmente – l'efficacia esecutiva della sentenza n. 550/2023 del Tribunale di Teramo;
IN VIA
PRINCIPALE: accogliere il presente appello e, in rifor- ma dell'impugnata sentenza: - accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa stipulata dall'Ing. con conseguente rigetto Controparte_20 della domanda di manleva proposta ed esonero totale del- la dall'obbligo di manleva Controparte_1 con vittoria di spese e competenze di lite del doppio gra-
4 do di giudizio;
IN VIA SUBORDINATA: - riformare la sentenza appellata nella parte in cui ha accolto la doman- da di manleva erroneamente ed indistintamente per tutti i danni accertati nel corso del giudizio di primo grado e conseguentemente dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa relativamente a tutti i danni esclusi dalla co- pertura assicurativa compreso il danno acustico con vitto- ria di spese e competenze di lite del doppio grado di giu- dizio”
Per gli appellati .D.F./Pal. C” ed altri CP_3 condomini: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adìta, di- sattesa e/o respinta ogni contraria istanza: dichiarare inammissibile l'appello promosso da
[...]
-o comunque rigettarlo siccome inte- Parte_7 gralmente infondato in fatto e diritto- nei confronti del
C e dei condomini Controparte_3 CP_5 Pt_8
[...
, , Controparte_6 CP_7 CP_21
, , ,
[...] CP_9 CP_10 CP_11
, Controparte_12 Controparte_13 CP_14 [...]
, , Pt_9 CP_15 Controparte_22 CP_17
e . Col favore delle spese.”
[...] Controparte_23
nel proc. n. 25/2024: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adìta, disattesa e/o respinta ogni contraria istanza: rigetta- re l'appello incidentale tardivo proposto da CP_20
contro il C e i condo-
[...] Controparte_3 mini , Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, ,
[...] Controparte_8 CP_9 CP_24
[.
, CP_11 Controparte_12 CP_25
5 , , , CP_26 CP_14 CP_15 CP_22
, e , perché
[...] CP_17 Controparte_23 improcedibile, inammissibile e infondato in fatto e dirit- to. Dichiarare la nullità della clausola 3.4 delle condizio- ni di polizza e conseguentemente estendere la manleva della Compagnia all'intera obbligazione risarcitoria cui il
è stato condannato nei confronti dei terzi dan- CP_20 neggiati. Correggere l'errore materiale contenuto nella sentenza di primo grado, sostituendo la cifra di €
7.024,61, corrispondente agli esborsi che CP_20
e sono stati con-
[...] Parte_3 dannati in solido a rifondere agli attori, con quella corret- ta di € 8.057,02. Rifiutato il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove o inammissibilmente modificate. Col favore delle spese.
Per l'appellato Ing. “Voglia Controparte_20
l'Ecc.ma Corte di Appello adita rigettare integralmente l'atto di appello proposto dalla Parte_10 tiva in quanto inammissibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e di compensi del grado di appello.”
Nel proc. n. 25/2024: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, - rigettare l'appello principale proposto dalla
[...] in quanto inammissibile e, co- Controparte_27 munque, infondato in fatto ed in diritto, confermando sul punto e in relazione alla predetta appellante principale,
l'appellata sentenza;
- in riforma parziale dell'appellata sentenza ed in accoglimento dell'appello incidentale,
6 come sopra proposto dall'appellato, Ing. CP_28
, accogliere l'eccezione per difetto di legittimazio-
[...] ne passiva dell'Ing. , tempestiva- Controparte_20 mente sollevata in I° grado, in relazione alla domanda ri- sarcitoria avanzata dal Condominio attore e dagli attori proprietari delle unità immobiliari abitative, odierni ap- pellati, per carenza dei requisiti acustici passivi, rispetti- vamente, delle parti comuni e delle unità immobiliari dell'edificio condominiale, e, per l'effetto, dichiarare inammissibile e, comunque, infondata la medesima do- manda risarcitoria riducendo l'importo complessivo del risarcimento del danno liquidato a carico del sig.
[...]
con l'appellata sentenza di Euro CP_29
145.347,59, di cui Euro 42.236,39 liquidati in favore del
Euro 12.040,20 (€ 1.003,35 x 12) li- Controparte_30 quidati «per esecuzione degli interventi di ripristino iso- lamento acustico» ed Euro 91.071,00 complessivamente liquidati «per deprezzamento unità abitativa a causa di vizi acustici ineliminabili» ai proprietari CP_31
,
[...] Controparte_5 CP_32 CP_33
, , ,
[...] CP_7 CP_10 Controparte_34
, , ,
[...] CP_17 CP_9 CP_11
(12); - condannare, sempre ed in Controparte_8 ogni caso, l'appellante principale, Parte_11
e gli appellati, attori in I° grado, ciascuno per
[...] quanto di competenza, al pagamento delle spese e dei compensi relativi al giudizio di appello”
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Teramo n. 550/2023 del 31.05.2023, pub-
7 blicata il 01.06.2023 nell'ambito del procedimento iscritto al n. RG 4210/2013.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con la sentenza suindicata il Tribunale di Teramo ha condannato, per le causali di cui in motivazione,
[...]
a pagare, in favore di ciascuno dei se- Controparte_28 guenti attori, le somme sottoindicate: CONDOMINIO
C.D.F. : € 121.190,00 oltre IVA;
[...]
: € 12.105,00, oltre IVA su € 3344,00; CP_6
: € 12.941,00, oltre IVA su € Controparte_5
3.336,00; : € 15.331,00, oltre Controparte_12
IVA su € 3.312,00; : € 12.550,00, CP_14 oltre IVA su 3312,00; : € 11.706,00, CP_7 oltre IVA su 3264,00; : € 11.706,00, CP_10 oltre IVA su 32.64,00; : € Controparte_13
12.191,00, oltre IVA su 3.264,00; Parte_12
: € 11.604,00, oltre IVA su 3.264,00;
[...]
: € 10.980,00, oltre IVA su CP_17
3.264,00; : € 11.353,00, oltre IVA su CP_9
3.637,00; : € 11.940,00, oltre IVA CP_11 su 3.685,00; : € 10.926,00, ol- Controparte_8 tre IVA su 3.312,00; : € 4.176,00, CP_15 oltre IVA su 2.861,00; € Controparte_22
4.183,00, oltre IVA su 2.868,00; oltre – a titolo di cd. danno da ritardo – interessi legali sulle predette somme, come via via devalutate e rivalutate anno per anno, dal
18.9.2013 sino alla data odierna, oltre - sulla somma fina-
8 le risultante dai predetti calcoli - dalla data pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi Par al tasso legale;
ha condannato Parte_10 tiva a rimborsare ex art. 2055 c.c. la somma di €
137.441,00, oltre IVA su € 83.588,50 (pari al 50% dell'importo complessivamente dovuto agli attori dan- neggiati) a oltre interessi come so- Controparte_20 pra specificati;
ha respinto l'eccezione della Società Rea- le Mutua di Assicurazioni di inoperatività della polizza prestata in favore di e, per l'effetto Controparte_20 ha dichiarato la Società Reale Mutua di Assicurazioni te- nuta a manlevare - al netto dello Controparte_20 scoperto contrattualmente previsto - del 50% di quanto questo deve versare agli attori a titolo risarcitorio, in for- za della sentenza, pari alla somma di € 137.441,00, oltre
IVA su € 83.588,50, oltre interessi come sopra specifica- ti;
ha condannato alla rifusione del- Controparte_20 le spese processuali sostenute dagli attori nel giudizio di
TP (nrg. 100394/2011), pari ad € 3.279,00 per compen- si, oltre il 15% sui compensi ed altri accessori di legge;
ha condannato in solido e Controparte_20 [...]
alla rifusione delle spese processuali Parte_3 sostenute dagli attori nel giudizio, pari ad € 7.024,61 per esborsi ed € 12.046,00 per compensi, oltre il 15% sui compensi ed altri accessori di legge;
ha posto le spese di
CTU del giudizio di TP e del procedimento di merito, già liquidate, a carico solidale di
[...]
ha dichiarato la Controparte_35 [...] tenuta a manlevare Parte_6 CP_18
9 di quanto questi deve versare agli attori a Controparte_28 titolo di rimborso delle spese di lite e di CTU in forza della sentenza;
ha compensato le spese di lite nei rapporti tra le altre parti del giudizio ed ha respinto le restanti domande.
1.1 Alle suesposte definizioni di cui alla sentenza di pri- mo grado si addiveniva all'esito di procedimento instau- rato con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dal
[...]
- e i condomini Controparte_36 Controparte_5
, , Controparte_6 CP_7 Parte_13
[.
, , , CP_9 CP_10 CP_11
, Controparte_12 Controparte_13 CP_33
, ,
[...] CP_15 Controparte_22 CP_17
e (titolari delle unità abitati-
[...] Controparte_23 ve rispettivamente indicate agli interni 2, 1, 5, 12, 10, 6,
11, 3, 7, 4, 13, 14, 9 e 8), che avevano adito il Tribunale di Teramo al fine di sentir condannare l'Ing. CP_20 al risarcimento dei danni subiti. A sostegno del-
[...] le proprie domande, avevano esposto che, in data
12.6.2010, dall'edificio condominiale sito a Villa OS di
UR (TE), in Via Brodolini n. 5, realizzato dalla
C.D.F. Costruzioni RL su progetto e direzione dei lavori dell'Ing. si era verificato il distacco Controparte_20 di un blocco di calcestruzzo dal solaio del piano attico.
Pertanto, in data 8.4.2011, l'amministratore del condo- minio, su incarico dei condomini, presentava, dinanzi all'ex sezione distaccata di Giulianova, ricorso ex art. 696 bis c.p.c., convenendo in giudizio C.D.F. Costruzioni
e l'Ing. affinché venisse nominato un Consu- CP_20
10 lente d'ufficio con il compito di accertare e verificare: le cause del distacco del calcestruzzo;
l'eventuale violazio- ne della normativa tecnica all'epoca vigente;
l'esecuzione dell'opera a regola d'arte; i vizi, difetti e difformità con le relative responsabilità in capo ai resi- stenti;
la sussistenza e l'ammontare dei danni patiti dal e dai singoli condomini. CP_3
Nelle more del procedimento di TP (rg. n.
100394/2011), si verificavano ulteriori eventi dannosi, quali copiose infiltrazioni d'acqua negli appartamenti si- CP_ tuati al piano secondo, di proprietà dei condomini e sicché l'oggetto dell'accertamento tecnico subi- CP_9 va un ampliamento.
Con missiva del 22.4.2013, i ricorrenti costituivano in mora i soci della società C.D.F. RL ( , Parte_2
), cancellata dal registro delle impre- Controparte_37 se dal 13.1.2009; tuttavia, preso atto che in sede di liqui- dazione non era stato ripartito tra i soci alcun attivo, la ri- chiesta di risarcimento, rimasta senza esito, non veniva proseguita.
1.2 Con memoria depositata in data 24.1.2014, si costi- tuiva l'Ing. eccependo in via preliminare il CP_20 proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la domanda ex art. 1669 c.c. poteva essere avanzata solo nei riguardi dell'appaltatore e non nei confronti del pro- gettista – direttore dei lavori. Inoltre, sosteneva che il medesimo difetto di legittimazione passiva rilevava an- che in riferimento ai danni da mancata o erronea insono-
11 rizzazione dell'edificio. Eccepiva poi, sempre in via pre- liminare, l'intervenuta prescrizione quinquennale della propria responsabilità professionale. Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande formulate dai ricorrenti, da con- siderare infondate in fatto e in diritto. Chiedeva inoltre il differimento della prima udienza, onde consentire la chiamata in causa della compagnia assicurativa
[...]
in forza di polizza n. 3714 Parte_14 del 14.4.2006, e della Parte_3 Parte_15 quale impresa esecutrice dei lavori realizzati nel Condo- minio.
1.3 Previa autorizzazione alla chiamata di terzi, come menzionato al punto precedente, si costituiva in giudizio, con memoria depositata in data 17.4.2014, la
[...]
eccependo, in primo luogo, Parte_3
l'intervenuta prescrizione della propria responsabilità, non avendo ricevuto alcuna denunzia dei pretesi vizi né da parte della committenza, né da parte della società ap- paltatrice, pur avendo portato a compimento i lavori in data 17.12.2004. Contestava, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva, in considerazione del fatto che il committente non potesse agire direttamente nei confronti di essa subappaltatrice, la quale intrattiene rapporti con- trattuali solo con l'appaltatore, unico soggetto legittimato a promuovere azione di regresso nei suoi confronti.
Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande ad essa rivolte.
1.4 Con memoria depositata in data 24.4.2014, si costi- tuiva la contestando prelimi- Parte_6
12 l'operatività della polizza assicurativa e chie- Pt_16 dendo, in subordine, di limitare la condanna in manleva alle somme riferite esclusivamente alla responsabilità dell'Ing. entro il massimale previsto nella po- CP_20 lizza.
1.5 All'udienza del 7.5.2014, rilevata la natura non som- maria degli accertamenti da compiere per l'istruzione della causa, veniva disposto il mutamento del rito in or- dinario, con concessione dei termini di cui all'art. 183 co
6 c.p.c., e, successivamente, veniva disposta CTU con l'Ing. al fine di ottenere la quantifica- Persona_3 zione dei danni patiti dagli attori. Di seguito, il Tribunale rilevava la necessità di procedere ad un supplemento del- la CTU, rimettendo all'Ausiliario il seguente quesito:
“proceda il CTU, in relazione alla realizzazione dell'isolamento termico interno, individuato quale solu- zione più ottimale ai fini della risoluzione delle proble- matiche per cui è causa, a quantificare i costi necessari per trasferire in albergo i nuclei familiari corrispondenti
a ciascun appartamento interessato, per tutto il tempo necessario alla realizzazione dei lavori previsti, avendo cura di valutare anche le spese di vitto;
quantifichi altre- sì il deprezzamento derivante dalla riduzione di superfi- cie interna degli appartamenti conseguente alla realizza- zione del suddetto intervento di isolamento termico inter- no, ovviamente, tenuto conto delle condizioni di vetustà degli immobili di cui trattasi”. Successivamente, ed atte- sa l'impossibilità di decidere in ordine alla domanda di manleva, la causa veniva rimessa in istruttoria, con con-
13 ferimento al medesimo CTU, Ing. di un incari- Per_3 co integrativo sul seguente quesito: “individui il CTU, ferme le valutazioni espresse nella consulenza redatta in sede di TP nonché nelle consulenze redatte nel corso del presente giudizio, la percentuale di responsabilità ascrivibile al convenuto . Controparte_20
1.6. All'esito del giudizio, il Tribunale ha ritenuto fonda- ta la domanda di risarcimento proposta dagli attori nei limiti che seguono.
Preliminarmente, inquadrata l'azione proposta nell'alveo dell'art. 1669 c.c, ha respinto le eccezioni sollevate dall'Ing. e relative al proprio difetto di legitti- CP_20 mazione passiva con riferimento all'azione di cui all'art. 1669 cc (sostenendo che questa può essere validamente esperita solo ed esclusivamente nei confronti dell'appaltatore, come desumibile dal testo della disposi- zione, con impossibilità di una sua estensione nei riguardi del progettista o direttore dei lavori) ed anche a con rife- rimento al richiesto risarcimento dei danni derivanti dal mancato rispetto dei requisiti acustici di cui al D.P.C.M.
5.12.1997. Ha altresì ritenuto infondata l'eccezione di in- tervenuta prescrizione quinquennale sollevata dalla me- desima parte convenuta, non venendo in considerazione la disciplina prescrizionale dettata per la responsabilità professionale, ma quella stabilita dall'art. 1669 c.c..
1.7. Sempre in via preliminare, il Tribunale ha evidenzia- to che era emersa per tabulas la qualifica di impresa ap- paltatrice della terza chiamata Parte_10
14 tiva, la quale aveva invece sostenuto, senza tuttavia offri- re nulla a supporto, di essere mera subappaltatrice della
CDF Costruzioni, a suo dire, unica appaltatrice dell'edificio condominiale. La Parte_10 tiva risultava essere l'effettiva costruttrice dell'immobile, come emergeva dalla dichiarazione di inizio lavori, depo- sitata al Comune di UR il 3.9.2003 (prot.
20324), nella quale la proprietaria dell'immobile, CDF
Costruzioni RL, comunicava l'inizio dei lavori, afferman- do al contempo che la direzione dei lavori era affidata all'Ing. e che l'impresa esecutrice Controparte_20 era la . Parte_3
1.8. In riferimento al merito della controversia, il Tribu- nale ha ritenuto fondata, seppur in parte, la domanda pro- posta dal e dai singoli condomini, co- CP_30 me acclarato all'esito degli accertamenti tecnici compiuti dapprima in sede di A.T.P. e, poi, nel giudizio ordinario.
In effetti, con le verifiche effettuate dall'Ing. Per_4
in sede di A.T.P., era stato possibile accertare la
[...] sussistenza di molteplici e rilevanti vizi, connotati dal ca- rattere di gravità proprio della responsabilità ex art. 1669
c.c., come dallo stesso riscontrato, avendo questi eviden- ziato che le criticità “possono comportare rischi e pericoli per l'incolumità di persone e cose”. Successivamente, ha riportato, condividendoli, gli esiti della CTU espletata nel giudizio di merito ( Ing. laddove aveva evi- Per_3 denziato che, ad eccezione di alcuni vizi, la responsabili- tà per tali difetti costruttivi era da ascriversi sia al proget- tista/direttore dei lavori che all'impresa costruttrice, pre-
15 cisando che costituisce obbligazione propria del Direttore dei Lavori provvedere all'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o
(nel nostro caso specifico) alle regole della tecnica (p. 6
CTU depositata il 21.3.2022).
1.9. Ha dato atto, quindi, che l'Ausiliario aveva valutato che i costi necessari per provvedere all'eliminazione di tutti i difetti riscontrati in sede di A.T.P. ammontavano complessivamente ad € 66.643,47 per le parti comuni, dell'edificio condominiale e a complessivi € 29.780,63 per le singole unità immobiliari di titolarità dei condomi- ni. Con riferimento, invece, all'isolamento acustico, ha ri- levato che il Consulente d'ufficio, avvalendosi dell'ausilio dell'Ing. tecnico specia- Persona_5 lizzato in acustica edilizia, aveva riscontrato il mancato rispetto dei limiti di legge prescritti dal D.M. 5.12.1997, eccezion fatta per l'indice di valutazione del potere fo- noisolante apparente, che aveva fornito esito positivo. Sul punto, il tecnico aveva precisato che, mentre alcuni difet- ti erano emendabili ad un costo stimato di € 46.236,39, oltre spese tecniche, altri vizi non potevano essere rimos- si (segnatamente, l'isolamento al calpestio del solaio e il rumore derivante dagli impianti tecnici), con deprezza- mento del valore delle unità immobiliari, pari all'importo complessivo di € 91.073,00. Con gli ulteriori approfon- dimenti demandati all'Ing. rispettivamente con Per_3 ordinanza del 18.5.2016 e successiva ordinanza del
18.8.2021, il CTU aveva provveduto a quantificare i costi
16 necessari, in relazione agli interventi di isolamento ter- mico interno, per la sistemazione degli abitanti del con- dominio in albergo, ritenuti pari ad € 51,00 al giorno per ciascun condomino, calcolati per il numero di persone presenti in ciascuna unità abitativa e tenuto conto che tali opere richiedevano l'impiego di due giornate lavorative.
Era stata conteggiata, inoltre, la misura del deprezzamen- to derivante dalla riduzione di superficie interna, per un ammontare complessivo di € 14.186,00. 2 Ha dato infine atto che, con elaborato depositato il 21.3.2022, il CTU aveva specificato che la quota di responsabilità ascrivibi- le al progettista e direttore dei lavori, in relazione a cia- scuna categoria di danno enucleata nella relazione di
TP dell'Ing. ammontava al 50% in concorso Per_4 con la società appaltatrice, tranne che per i difetti (isola- mento acustico) di cui al n. 10, riferibili al convenuto so- lo per il 33,3 % (spettando la restante quota di responsa- bilità, in pari misura, all'appaltatrice e ai conduttori degli appartamenti danneggiati;
come indicato a p. 15 della
CTU depositata in sede di TP).
Inoltre, il Tribunale non ha condiviso la decurtazione va- lutata dai Consulenti in merito alla quantificazione dei danni ed al relativo ribasso del 20% rispetto ai valori in- dicati nel Prezziario Regionale, per il sol fatto che tratta- vasi di un appalto privato e non pubblico.
Per ciò che concerne la chiamata in garanzia svolta dall'Ing. nei confronti della CP_20 Parte_11
il Tribunale, seguendo l'interpretazione lettera-
[...]
17 le e sistematica delle clausole negoziali, ha ritenuto gli eventi di causa ricompresi nell'oggetto della copertura assicurativa, con l'ulteriore precisazione che, nella spe- cie, risultava essersi verificato proprio l'evento dedotto in polizza, ossia la rovina parziale delle opere progettate e dirette dal con riferimento all'immobile per cui CP_20
è causa, come efficacemente desumibile (anche) dalla na- tura della responsabilità imputata all'assicurato ex art. 1669 c.c., rubricata appunto “rovina e difetti di cose im- mobili”. Pertanto, al fine di quantificare l'importo di spettanza del è stata espletata apposita CTU in CP_20 cui la quota di pertinenza di questi è stata indicata nella misura del 50% del totale, ad eccezione di quella relativa al vizio n. 10 per la quale è stata prevista (e già calcolata nel paragrafo riguardante la quantificazione dei danni) una responsabilità pari al 33,3%. Quindi, il danno com- plessivamente risarcibile agli attori dal in con- CP_20 seguenza del sinistro è pari ad € 274.882,00 oltre IVA su
€ 167.177,00, già all'attualità. In forza del regresso eser- citato ex art. 2055 c.c. dal la metà dell'importo CP_20
(€ 137.441,00, oltre IVA su € 83.588,50) doveva essere rimborsato in favore di quest'ultimo dall'impresa appal- tatrice, . La compagnia assi- Parte_3 curativa è, stata condannata, invece, a manlevare il Gior- getti dell'importo di sua pertinenza, pari ad € 137.441,00, oltre IVA su € 83.588,50.
2. Avverso la decisione del Tribunale di Teramo hanno proposto appello la , nonché Parte_3 la che, col proprio Parte_6
18 appello, ha dato origine al procedimento n. 24/2025, che
è stato riunito al presente con ordinanza del 10/07/2024.
In entrambi i procedimenti si sono costituite le contropar- ti, in quello principale (appello De OS) il e CP_3
i condomini indicati in epigrafe, il e CP_20 CP_38
[...
, in quello n. 24/2025 (appello il Con- Parte_6 dominio e i condomini, la società e il Pt_3 CP_20 che, nell'occasione, ha proposto appello incidentale, ras- segnando le conclusioni come trascritte in epigrafe.
Vanno ora delibati i motivi degli appelli principale e in- cidentali.
Quelli propri dell'appello principale in quanto più volte ripetitivi del primo e aventi comunque carattere assorben- te, vanno delibati congiuntamente.
Col primo motivo dell'appello principale la società
[...] ha censurato la decisione per: Pt_3
2.1 “a) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1669 e dell'art. 2055 del codice civile.”
Con il presente motivo parte appellante ripropone l'eccezione di decadenza dall'azione ex art. 1669 c.c. formulata in primo grado, censurando la motivazione espressa dal Tribunale, che l'ha respinta ritenendo che al- la fattispecie vada applicato l'art. 2055 del c.c. trattandosi di azione di regresso del preteso condebitore solidale
(Ing. , non considerando, invece, che al termine CP_20 decadenziale previsto dall'art. 1669 c. c. per la denuncia non è applicabile il principio dell'estensione agli altri
19 condebitori, previsto dall'art. 1310 comma 1 c.c.., attesa la differenza ontologica tra i due istituti della prescrizio- ne e della decadenza.
2.2 “b) Violazione ed erronea applicazione degli artt. 115
e 116 cpc;
richiesta di modifica ex art. 342, comma I, punto 1) cpc.; “c) decadenza dalla domanda giudiziale proposta nei propri confronti ove applicati correttamente gli artt. 12 preleggi e 1669 cc.
La ribadisce, con i citati Parte_3 motivi sub b) e c), di non aver mai ricevuto dalla società committente venditrice C. D. F. Costruzioni SRL o dalle altre parti processuali alcuna denunzia per vizi ex art. 1669 cc e di non essere stata neppure convenuta nel giu- dizio di Accertamento Tecnico Preventivo dinanzi al Tri- bunale di Teramo Sezione Distaccata di Giulianova iscritto con il n. RGN 100394/2011, attesa la ricostruzio- ne dei fatti contrastante con quanto, invece, risulta dai documenti versati in atti e dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio;
quindi, solo in data 25.02.2014 essa era stata chiamata in causa dal convenuto progettista e di- rettore dei lavori Ing. al fine di essere manleva- CP_20 to e tenuto indenne da ogni obbligo nei confronti del attore;
pertanto, non vi è stata un'estensione CP_3 della domanda attrice nei confronti della Parte_3
, sicché la corretta applicazione dell'art. 1669
[...] del c. c. e dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in ge- nerale avrebbe dato adito ad una dichiarazione della de-
20 cadenza della domanda giudiziale proposta nei confronti della società appellante.
2.3 “d) Violazione e falsa applicazione di norme di diritto concernenti le prove documentali e la valutazione delle stesse ad opera del Giudice: artt. 115 e 116 cpc;
e) Con- traddittorietà ed erroneità della decisione. f), g) Violazio- ne e falsa applicazione degli artt. 696 bis e 698 c.p.c”
Con i predetti motivi parte appellante evidenzia la viola- zione degli artt.115 e 116 c.p.c., con doglianza sul difetto di valutazione delle prove proposte dalle parti, ed insiste, ancora una volta, nel ritenere provato che non ha mai ri- cevuto alcuna denunzia per vizi ex art. 1669 cc dalle parti processuali e non è stata convenuta nel giudizio di Accer- tamento Tecnico Preventivo dinanzi al Tribunale di Te- ramo Sezione Distaccata di Giulianova iscritto con il n.
RGN 100394/2011.
2.4) “h) Violazione e falsa applicazione di norme di leg- ge in relazione agli artt. 1669 e 2697 c.c.”
Anche nell'illustrato motivo il ricorrente ribadisce e sot- tolinea la mancata valutazione da parte del Tribunale in riferimento all'onere della prova circa la tempestiva pro- posizione della denuncia (che costituisce condizione ne- cessaria per l'azione) incombente sul committente vendi- tore dell'opera e non sul costruttore, il quale, per come emerge dagli atti del giudizio di primo grado, non ha mai ricevuto da alcuna delle parti processuali alcuna denunzia per vizi ex art. 1669 cc e sottolinea di non essere stata
21 neppure convenuta nel giudizio di Accertamento Tecnico
Preventivo.
2.5) i) Con questo motivo l'appellante nuovamente rileva che era stata posta a conoscenza dei vizi lamentati dagli attori ex art. 1669 cc solo con la chiamata in causa del
25/02/2014. “l-m) Per quanto sopra, deriva la violazione degli artt. 115 e 116 c. p.c. e dell'art. 2943 del codice ci- vile.”
Il ricorrente contesta con gli emarginati motivi (l-m)
l'assunto del Tribunale di Teramo secondo cui la propo- sizione del ricorso per accertamento tecnico preventivo comporta l'interruzione del termine prescrizionale, ai sen- si dell'art. 2943 comma 1 cod. civ., anche nei confronti di essa società appellante sebbene non convenuta nel giudi- zio di TP, con la conseguente sospensione del relativo decorso sino alla conclusione del procedimento di accer- tamento tecnico preventivo.
2.6 “n) Errata applicazione alla fattispecie degli artt.
2055 e 2943 c. c.”
La società appellante sottolinea che nella fattispecie in esame chi ha deciso di far costruire un immobile da de- stinare alla successiva vendita (intera o frazionata) a ter- zi, e che per far questo appalti l'opera ad un diverso sog- getto (impresa edile) è tenuto alla garanzia prevista dall'art. 1669 cod. civ., ponendo l'attenzione, per come emerge dal contratto di appalto e dal progetto redatto dall'Ing. peraltro, nominato anche Controparte_20 direttore dei lavori dalla venditrice società edile C.D.F.
22 Costruzioni s.r.l, sul fatto che è provato che la stessa so- cietà venditrice dell'immobile oggetto di causa, risulta essere il "costruttore committente" dello stabile condo- miniale e, dunque, in tale posizione aveva mantenuto un potere di impartire direttive e/o comunque, un potere di sorveglianza (cfr. Contratto di appalto, Relazione di strut- tura ultimata, Certificato di collaudo, dal progetto e dise- gni esecutivi redatti dall'Ing . Col motivo in CP_20 questione censura, dunque, l'assunto del primo giudice che aveva escluso, alla luce della citata documentazione Par prodotta, che essa terza Parte_3 chiamata, potesse essere qualificata come “subappalta- trice”, e nuovamente, la ritenuta interruzione del termine prescrizionale grazie all'instaurazione del procedimento di TP, cui non aveva partecipato.
Anche i successivi motivi, o meglio “submotivi”, di cui alle lettere o), p, r) ed s) non dicono nulla di nuovo ri- spetto al resto dell'atto, in quanto meramente ripetitivi delle medesime doglianze al punto da rendere difficoltosa la delibazione dell'appello e di tanto deve darsi atto.
2.7 In particolare, col motivo illustrato con la lettera o)
l'appellante evidenzia che la società C.D.F. Costruzioni
s.r.l. e l'Ing. non erano condebitori solidali con CP_20 la società inoltre, non vi era stata Parte_5 un'estensione della domanda attrice nei confronti di quest'ultima, sicché, non trovando applicazione l'articolo
2055 c.c., l'atto introduttivo del giudizio di merito ad istanza dell'Ing. e notificato all'appellante non CP_20
23 era idoneo ad interrompere la prescrizione nei confronti di quest'ultima e, in ogni caso, la data di notifica dell'atto di chiamata in causa nel giudizio di merito era avvenuta il 25.02.2014, oltre ogni termine di decadenza e prescri- zione.
2.8 Col motivo illustrato con la lettera p) l'appellante sot- tolinea che gli atti interruttivi della prescrizione previsti dall'articolo 2943 c.c. sono tassativi, e non è consentito attribuire l'efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli stabiliti dalla norma, né ad attività di parti diverse da co- lui che è interessato ad evitare il decorso del termine di prescrizione.
2.9 “r) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2967 c.
c.”
Con il presente motivo la rappresenta Parte_3 che ricadeva sul committente – venditore, non convenuto dagli attori nel giudizio de quo, l'onere di provare di non aver avuto alcun potere direttivo e di controllo sull'impresa appaltatrice, ma, soprattutto, risulta provato che il contratto d'appalto intercorso tra la C.D.F. Costru- zioni s.r.l. e parte appellante faceva espresso riferimento ad un progetto e prevedeva un intenso potere direzionale in capo al direttore dei lavori e progettista.
2.10 s) In definitiva, palese è la violazione e la falsa ap- plicazione dell'art. 1669 secondo comma c. c.
Con l'emarginato motivo, la società insiste, infine, per l'ennesima volta, nel contestare la decisione di primo
24 grado nella parte in cui sostiene che la denunzia fatta ai soci della società cancellata sia idonea a produrre gli ef- fetti ex art. 1669 c. c. anche nei propri confronti, confon- dendosi gli istituti della prescrizione e della decadenza.
3.L'appello è fondato e va accolto nella parte, assorbente, in cui censura ripetutamente la sentenza (motivi sub a),
b), c) d), e) f), g), h), i), o), s)) per violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 1669 e dell'art. 2055 del codice civile, ritenuti applicabili alla fattispecie senza tener invece conto che al termine decadenziale previsto dall'art. 1669
c. c. per la denuncia non è applicabile il principio dell'estensione agli altri condebitori previsto dall'art. 1310 comma 1 c.c.., attesa la differenza ontologica tra i due istituti della prescrizione e della decadenza, così ri- proponendo l'eccezione di decadenza dall'azione formu- lata in primo grado, che va accolta per quanto va a dirsi.
3.1. Premessa la sussistenza, anche con riferimento alla quale impresa appaltatrice dei la- Parte_3 vori, della responsabilità decennale prevista dall'art.1669, comma 1, cod.civ., deve sottolinearsi co- me questa sia stata coinvolta nel presente giudizio solo a seguito della sua chiamata in causa da parte dell'Ing.
progettista e direttore dei lavori, ex artt.106 e CP_20
269, comma 2, c.p.c., notificata alla appel- Parte_3
Pt_1
in data 25.02.2014, ma nella specie non può rite- nersi – per quanto si va a dire - che la domanda attorea del Condominio e dei proprietari delle unità immobiliari condominiali si sia estesa automaticamente alla terza
25 chiamata in causa, determinando ipso iure una solidarietà passiva tra il convenuto chiamante e il terzo chiamato, disciplinata dall'art.2055 cod.civ..
3.2. In proposito, è bene riportare il tenore della chiamata in causa operata dal in calce alla sua comparsa CP_20 di costituzione in prime cure, con la quale chiede un tan- to, perché “la società è legittimata passivamente al giudi- zio in relazione alla domanda attorea proposta ex art. 1669 cc e, comunque, perché la causa risulta comune a detta impresa esecutrice dei lavori”, potendo di regola attagliarsi alla fattispecie l'ipotesi in cui “qualora il con- venuto in un giudizio di risarcimento danni chiami in causa un terzo indicandolo come soggetto
(cor)responsabile della pretesa fatta valere dall'attore e chiede di essere manlevato in caso di accoglimento delle pretese attoree, senza porre in dubbio la propria legitti- mazione passiva, opera la regola della automatica esten- sione della domanda al terzo chiamato, atteso che la po- sizione assunta dal terzo nel giudizio non contrasta, ma anzi coesiste, con quella del convenuto rispetto all'azione risarcitoria, salvo che l'attore danneggiato proponga nei confronti del terzo chiamato (quale coobbligato solidale) una nuova domanda di condanna” (Cass. n. 26208/2022,
Cass. n. 31066/2019) e tanto sostiene il E' evi- CP_20 dente come nella specie, ritenendo la causa comune alla
Cooperativa, il ne abbia fatto valere la corre- CP_20 sponsabilità ed abbia chiesto di essere da questa manle- vato tanto da richiedere altresì di determinare le percen- tuali delle rispettive colpe, accertamento che il giudicante
26 ha demandato ad ulteriore CTU, rimettendo all'uopo la causa sul ruolo, così come è evidente che, stante la chia- mata in causa ex art. 106 cpc, ove ritenuta corresponsabi- le, com'è avvenuto nella specie, sussistesse il titolo per la condanna della stessa a rimborsare al ex art. CP_20
2055 cc la metà delle somme oggetto della condanna
(“condanna a rimborsare ex Parte_3 art. 2055 c.c. la somma di € 137.441,00, oltre IVA su €
83.588,50 (pari al 50% dell'importo complessivamente dovuto agli attori danneggiati) a ol- Controparte_20 tre interessi come sopra specificati”).
3.3. Resta il fatto che la nel costi- Parte_3 tuirsi in prime cure, ha tempestivamente eccepito la de- cadenza dall'azione rilevando come gli attori non avesse- ro denunciato tempestivamente (entro un anno dalla sco- perta), nei suoi confronti, i vizi costruttivi dell'immobile, dei quali è venuta a conoscenza solo con l'atto di chiama- ta in causa del 25/02/2014.
3.4. Non può perciò nella fattispecie, nella quale viene in considerazione lo speciale istituto della decadenza dall'azione, farsi applicazione dell'art. 1310 cc, relativo al diverso istituto della prescrizione e che prevede, al primo comma, che “Gli atti per i quali il creditore inter- rompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido, interrompe la prescri- zione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori”.
27 3.5. Ed invero, la Suprema Corte, con orientamento con- solidato, cui questa Corte aderisce, ha ritenuto che “in tema di solidarietà tra coobbligati, l'art. 1310 c.c., comma
1, dettato in materia di prescrizione, non è applicabile an- che in tema di decadenza e ciò non solo e, soprattutto, per l'evidente chiarezza del dettato normativo, riferito solo alla prescrizione, ma anche per la profonda diversità dei due istituti. Invero, mentre la prescrizione si fonda sull'e- stinzione del diritto che, per l'inerzia del titolare si pre- sume abbandonato, il fondamento della decadenza consi- ste nelle necessità obiettiva di compiere un determinato atto entro un termine perentorio stabilito dalla legge, oltre il quale l'atto è inefficace, senza riguardo alle situazione soggettive che abbiano determinato l'inutile decorso del termine o all'inerzia del titolare, e senza possibilità di ap- plicare alla decadenza le norme relative alla interruzione e/o alla sospensione della prescrizione, appunto contem- plate nell'art. 1310 c.c., potendo la decadenza essere im- pedita soltanto dall'atto previsto dalla legge, con le sole eccezioni di cui all'art. 2966 c.c.” (Cass. n. 16945/2008).
3.6. Più specificamente la Corte ha evidenziato, proprio in una fattispecie a questa sovrapponibile (Cass. n.
8288/2000), le profonde differenze tra i due istituti della prescrizione e della decadenza, non solo nel fondamento ma anche nella finalità perseguite, posto che “nella pre- scrizione prevale l'esigenza di certezza dei rapporti giuri- dici, mentre nella decadenza si ha riguardo alla necessità oggettiva che l'esercizio del diritto sia attuato entro un termine perentorio, che opera di per sé, a prescindere
28 dall'atteggiamento del titolare.” Ha quindi osservato che, stanti tali diversità dei due istituti, “è evidente che intanto può parlarsi di applicabilità dell'art.1310, 1^ comma, alla decadenza, in quanto tale norma sia interpretata estensi- vamente, tanto da ricomprendere il diverso istituto della decadenza.” Da qui la censura (ivi e quivi) formulata
“con riferimento all'art.12 delle Disposizioni sulla legge in generale, che dispone che nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessio- ne di esse e dalla intenzione del legislatore. Premesso che nel caso che ne occupa la lettura della legge è chiarissi- ma, deve essere preso in esame il problema se la interpre- tazione estensiva (applicata dalla Corte territoriale) sia consentita allorché essa estende la disciplina di un istituto
(la prescrizione) ad altro (la decadenza). Se è vero che il divieto di interpretazione analogica non impedisce l'in- terpretazione estensiva, tuttavia essa è tale solo quando il caso non espressamente previsto sia uguale a quello di- sciplinato e possa essere considerato implicitamente con- tenuto nella norma;
in ogni altro caso, e in ispecie quando il caso non previsto sia simile a quello disciplinato, l'art. 12 può essere applicato solo ove sia possibile il ricorso al procedimento analogico. Tutto quanto si è fin qui detto circa la diversità dei due istituti dimostra ampiamente che gli stessi non sono uguali;
ne consegue che nel caso che ne occupa, l'interpretazione estensiva non è possibile, at- tesa la carenza dei presupposti normativi che tanto con- sentono.”
29 3.7. Ha quindi sottolineato come la disposizione di cui all'art. 1669 cc contenga due termini, il primo di deca- denza ed il secondo di prescrizione, “donde può ricavarsi una specifica ratio, che attribuisce al primo il senso di una tempestiva denuncia dei vizi, al fine già esaminato, ed al secondo quello di una sollecita richiesta di risarci- mento” per concludere che “in presenza di due termini, il primo afferente alla decadenza ed il secondo alla prescri- zione, l'estendere anche al primo un istituto interruttivo previsto unicamente per il secondo costituirebbe una gra- ve incoerenza logica che in sostanza, come si evidenziava in precedenza, andrebbe ad elidere la differenza concet- tuale esistente tra i due istituti.
È appena il caso di aggiungere che la decadenza non tol- lera interruzioni;
ulteriore ragione questa per escludere che l'art. 1310 c.c. possa prevedere un effetto impeditivo della decadenza, essendo chiaramente la norma in argo- mento dettata per la prescrizione, per cui sola è ipotizza- bile l'effetto interruttivo.”
3.8. Da ultimo, Cass. n. 21327/2018 ha confermato il suddetto orientamento affermando che: “ In tema di re- sponsabilità dell'appaltatore per rovina e difetti di cose immobili, al termine decadenziale previsto dall'art. 1669
c.c. per la denuncia, presupposto necessario per poter agi- re per il risarcimento del danno, non è applicabile il prin- cipio dell'estensione agli altri condebitori - previsto dall'art. 1310, comma 1, c.c. - dell'effetto di un atto inter- ruttivo della prescrizione compiuto nei confronti di uno di essi, avuto riguardo alla differenza ontologica tra i due
30 istituti della decadenza e della prescrizione, che vieta, a norma dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in genera- le, l'applicazione alla decadenza, in via di interpretazione estensiva, di una norma che disciplina la prescrizione.”
3.9.Ciò posto, nel caso in esame, il termine decadenziale era stato rispettato nei confronti del ma non an- CP_20
Par che nei confronti della società cooperativa OS, po- sto che il primo le aveva notificato la citazione in giudi- zio solo nel 2014 e il Condominio ed i condomini non avevano effettuato nessuna denunzia nei suoi confronti.
Pertanto, l'azione proposta nei confronti del non CP_20 poteva estendersi alla né questi Parte_3 aveva titolo per agire contro quest'ultima, perché, in for- za dei principi sulla solidarietà e sulla decadenza, l'azione di regresso non poteva essere utilmente esercitata nei confronti della società per la decadenza del credito del committente nei confronti della ditta appaltatrice dei la- vori.
4.In conclusione, in accoglimento dell'appello principale, deve disporsi la riforma della sentenza appellata nella parte in cui non dichiara, a norma dell'art. 1669 c.c. la decadenza della domanda giudiziale proposta nei con- fronti dell'appellante società con ri- Parte_5 getto della domanda giudiziale ex art. 1669 e 2055 c.c. proposta nei confronti della società appellante
[...]
, con vittoria di spese del doppio grado di giu- Parte_5 dizio nella misura liquidata in dispositivo, con attribuzio- ne al suo procuratore dichiaratosi antistatario.
31 4.1.Va ora delibato l'unico motivo dell'appello incidenta- le proposto dal nel costituirsi nel procedimento CP_20 proposto con l'appello della col quale si Parte_6 duole della:
“ Violazione e falsa applicazione dell'art.3, comma 1, let- tera e) legge 26-10-1995 n.447; Violazione dell'art.11, comma 5, legge 88/2009; Falsa applicazione del
D.P.C.M. 5-12-1997; Omessa motivazione in ordine alla eccezione per difetto di legittimazione passiva dell'Ing.
in ordine alla affermata responsabi- Controparte_20 lità ex art.1669 cod.civ. per la carenza dei requisiti acu- stici passivi”.
4.2. In proposito, ha evidenziato, come del resto già ave- va inutilmente fatto in primo grado, che, con l'entrata in vigore della legge 447/1995 (“legge quadro sull'inquinamento acustico”), l'art.11 affidava a “Rego- lamenti di esecuzione”, mediante decreti ministeriali la disciplina dei requisiti acustici passivi nelle costruzioni per civili abitazioni;
requisiti previsti successivamente dal D.P.C.M. 5-12-1997, che peraltro erano applicabili esclusivamente nei rapporti privati tra costruttori – vendi- tori ed acquirenti delle unità immobiliari e non già nei confronti del progettista e direttore dei lavori incaricato, di talché la domanda risarcitoria avanzata dagli attori in
I° grado per carenza dei requisiti acustici passivi del fab- bricato condominiale doveva ritenersi inammissibile per difetto di legittimazione passiva del convenuto professio- nista in I° grado, odierno appellante incidentale. Tanto si
32 ricava da quanto previsto dall'art.11, comma 5, legge
88/2009, che prevede che “in attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all'art.3, comma
1, lettera e), legge 447/1995, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra co- struttori – venditori e acquirenti degli alloggi sorti suc- cessivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”; né tantomeno, gli obblighi relativi all'adozione ed all'osservanza dei requisiti acustici passivi dell'edificio oggetto di causa, nel periodo intermedio tra l'entrata in vigore del D.P.C.M. 5-12-1997 e la legge
88/2009 risultavano dall'incarico di progettista e direttore dei lavori conferito all'Ing. dalla società com- CP_20 mittente C.D.F. S.r.l., né tali obblighi risultavano dal con- tratto di appalto stipulato da detta società con l'impresa appaltatrice dei lavori, ragion per cui alcuna responsabili- tà civile poteva aliunde essere ascritta ex art.1669 cod.civ. al progettista e direttore dei lavori. Ha , inoltre, precisato che lo stesso C.T.U., Ing. , Persona_4 nominato nell'A.T.P. n.394/2011 R.G.A.C., nella risposta dell'8.01.2012 alle osservazioni formulate dal C.T.P.,
Ing. di parte ricorrente, attrice in I° grado Per_6
“sull'isolamento acustico” aveva affermato che “c'è an- che da dire che le tecniche costruttive adottate per la rea- lizzazione del condominio in questione sono in generale capaci di ottenere un isolamento acustico sufficiente rela- tivamente alla destinazione d'uso a cui è preposto l'edificio”.
33 4.3. In proposito, il Condominio ha eccepito l'inammissibilità e l'improcedibilità di un siffatto appel- lo, che il non ha proposto in occasione del pri- CP_20 mo appello proposto dalla società confi- Parte_5 gurandosi lo stesso come irrimediabilmente tardivo, pe- raltro in assenza di interesse ad impugnare posto che l'appello proposto dalla compagnia di assicurazione non riguardava l'esistenza o la misura dell'obbligazione prin- cipale ma solo l'operatività della polizza.
4.4. La censura è fondata, avendo il prestato CP_20 acquiescenza alla sentenza impugnata, che non ha impu- gnato autonomamente, né lo ha fatto a seguito della noti- fica dell'appello della società neppure in via in- Pt_3 cidentale, approfittando, a questo punto illegittimamente, del secondo appello, proposto dalla compagnia di assicu- razioni, che neppure rimetteva in discussione l'esistenza dell'obbligazione garantita.
4.5. In ogni caso, l'unico motivo fatto valere è pure in- fondato, meritando conferma sul punto la sentenza im- pugnata, trattandosi di vizio che incide sul rispetto delle regole tecniche da parte del costruttore e del direttore dei lavori, che deve fare i dovuti rigorosi controlli e che deve garantire al committente un buon risultato, quello che egli si aspetta di conseguire, dovendo la sua condotta va- lutarsi non con riferimento al normale concetto di dili- genza, ma alla stregua della "diligentia quam in concreto"
(Cass. n. 2913/2020); pertanto, il direttore dei lavori deve non solo accertare la conformità della progressiva realiz-
34 zazione dell'opera al progetto, ma anche quella delle mo- dalità di esecuzione alle regole della tecnica, con l'adozione degli accorgimenti necessari a escludere difet- ti costruttivi e, tra questi, rientra senz'altro il controllo del rispetto dei requisiti acustici, al di là del valore pre- cettivo delle citate norme tecniche, posto che, anche il mancato isolamento acustico costituisce un vizio che in- cide in modo rilevante sul godimento dell'immobile, pre- giudicandolo, ed è quindi idoneo a configurare una re- sponsabilità ex art. 1669 cc, visto che anche i difetti ri- guardanti elementi secondari ed accessori (es. impermea- bilizzazioni, rivestimenti, infissi, ecc.) possono, per giuri- sprudenza costante, compromettere la funzionalità globa- le del bene (Cass. n. 10728/2008, Cass. n. 16987/2025).
4.6. Vanno ora delibati i motivi dell'appello proposto da col procedimento iscritto al Parte_6 nr. 25/2024 R.G., successivamente riunito al presente procedimento:
4.7. 1) Erronea condanna di Parte_6 alla manleva in favore dell'ing. Controparte_39 mancato accoglimento dell'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa errata interpretazione delle condizioni contrattuali difetto di motivazione-violazione dell'art.132 c.p.c. comma 2 n.4.
Con il presente motivo l'appellante contesta la decisione del Giudice di primo grado in riferimento all'operatività della polizza assicurativa stipulata dall'Ing. In CP_20 particolare, contesta la parte di sentenza impugnata che
35 ha dato adito alla condanna della Compagnia, e, quindi, alla manleva in favore dell'Ing. senza che vi CP_20 sia stato un approfondito esame delle condizioni contrat- tuali. Sul punto, contesta la ritenuta coper- Parte_6 tura assicurativa in favore dell'Ing. nell'ambito CP_20 della responsabilità ex art. 1669 c.c. come espresso dal
Tribunale, e nel dettaglio sostiene che la polizza contratta non garantisse indistintamente tutti i danni indicati dal predetto articolo del Codice Civile.
4.8. L'appellante sottolinea, infatti, come l'Ing. CP_40
[.
non abbia sottoscritto nel contratto tutte le ipotesi di copertura di polizza assicurativa nei casi previsti dall'art. 1169 c.c., che, com'è noto, disciplina due distinte ipotesi, ossia la rovina totale o parziale dell'opera e i gravi difetti dell'opera.
Premesso che la propria polizza copriva sia la rovina to- tale o parziale dell'opera, garantita dalla condizione fa- coltativa A) acquistata dal ha evidenziato come CP_20
i gravi difetti riscontrati nell'opera che la rendono inido- nea alla sua destinazione erano garantiti, invece, dalla condizione facoltativa C), che il però, non ave- CP_20 va acquistato, posto che egli stipulò la polizza per l'attività di ingegnere svolta in modo individuale ed ai fi- ni della copertura assicurativa aveva reso operanti solo le condizioni A) e B) di cui al frontespizio del contratto.
4.9. Ha sottolineato che le predette condizioni di polizza, estendono la loro garanzia operativa limitatamente a: A) errori di progettazione e di direzione dei lavori per danni
36 alle opere provocati da crollo, rovina totale o parziale;
B) perdite pecuniarie per mancato rispetto di vincoli urbani- stici, regolamenti ecc.., mentre, la condizione facoltativa
C) non veniva acquistata dall'Ing. mentre pro- CP_20 prio questa condizione della polizza assicurativa avrebbe coperto i danni per cui è contenzioso, ossia: “i gravi di- fetti riscontrati nell'opera progettata e diretta, manifesta- tisi dopo la sua ultimazione, che rendano inidonea l'opera all'uso alla quale è destinata.”
L'appellante sostiene che il giudicante non abbia consi- derato che la polizza stipulata non copriva entrambe le fattispecie di cui all'art. 1669 cc e tanto si evincerebbe dal tenore della sentenza, che qualifica i danni sempre e solo come difetti e vizi dell'immobile (ad esempio anche quello dell'isolamento acustico carente) e non fa invece riferimento alla rovina dell'opera.
5. insiste con le prefate doglianze assumen- Parte_6 do la errata interpretazione del Tribunale, che, nella im- pugnata sentenza, qualifica i danni riscontrati non come rovina dell'opera, ma come difetti e vizi dell'immobile e tale definizione di difetti e vizi viene riscontrata anche negli elaborati peritali del giudizio di primo grado, aven- do il CTU dell'TP precisato di non aver rilevato pro- blemi di tipo strutturale che potessero compromettere il funzionamento statico del fabbricato.
5.1. 2) Difetto di motivazione-violazione dell'art.132
c.p.c. comma 2 n.4 in relazione alla inclusione nella co- pertura assicurativa di tutti i difetti e vizi accertati.
37 Con il presente motivo ed in via meramente subordinata, chiede la riforma, quanto meno parziale, Parte_6 della sentenza nella parte in cui ha ritenuto operante la polizza assicurativa indistintamente per tutti i difetti ac- certati in corso di causa, compresi i danni derivanti dal mancato isolamento acustico e, per l'effetto, insiste nel sostenere che la polizza assicurativa, come specificato nel motivo che precede, copra unicamente i danni deri- vanti da rovina totale o parziale dell'opera, e non anche il danno di natura acustica, non essendo provato che essi siano tali da compromettere la funzionalità dell'immobile.
Ha quindi concluso come in epigrafe.
5.2. L'appello è infondato.
Ed invero la compagnia sostiene che la polizza di coper- tura della responsabilità professionale non sarebbe ope- rante, in relazione ai vizi attribuiti nella presente causa all'Ing. in quanto limitata ai danni generati da CP_20
“crollo, rovina totale o parziale delle opere”.
5.3. Come rilevato in prime cure, le prestazioni pacifica- mente ricomprese nella copertura e indicate nella condi- zione facoltativa A (cfr p.8 polizza), operante in quanto esplicitamente richiamata nel modulo di polizza 5160, sono, tra l'altro, quelle relative ai “danni alle opere di na- tura edile in costruzione o costruite e quelle nelle quali o sulle quali si eseguono i lavori, provocati da crollo, rovi- na totale o parziale delle opere stesse”, nonché quelle, richiamate nella condizione facoltativa B del pari acqui-
38 stata dal e relative ai “danni a impianti di servi- CP_20 zi generali relativi alle opere di cui al precedente punto
1); si conferma che sono esclusi i danni dovuti a usura od omessa o inadeguata manutenzione”. Il giudicante ha al- tresì valorizzato la circostanza, emergente dalla docu- mentazione contrattuale, che la ragione per la quale l'assicurato provvedeva a stipulare la polizza in esame fosse proprio riferibile alla volontà di essere tenuto in- denne nell'ipotesi di richiesta risarcitoria per danni invo- lontariamente cagionati a terzi “nell'esercizio della pro- fessione di Ingegnere svolta in forma individuale”, com- prensiva anche delle “perdite pecuniarie derivanti da atti- vità professionale diversa dalla progettazione e direzione dei lavori, ma comunque rientrante tra quelle di compe- tenza dell'assicurato”.
5.4. Rileva la Corte che non è vero che il primo giudice non abbia sussunto i difetti riscontrati nella costruzione nella rovina parziale, posto che ha correttamente ritenuto essersi verificato nella fattispecie proprio quell'evento, oggetto di copertura assicurativa, ossia “la rovina parzia- le delle opere progettate e dirette dal CP_20 nell'immobile oggetto di causa, rientrante nella natura della responsabilità ascritta a quest'ultimo ex art. 1669 cc, che è disposizione rubricata come “rovina e difetti di cose immobili”.
5.5. Orbene, è pacifico che i vizi e difetti di costruzione riscontrati nella fattispecie rientrino nell'ambito di appli- cazione dell'art. 1669 c.c. e che la polizza assicurativa
39 copra proprio i danni alle opere di natura edile in costru- zione o costruite e quelle nelle quali o sulle quali si ese- guono i lavori, provocati da crollo, rovina totale o parzia- le delle opere stesse, nonché i danni a impianti di servizi generali relativi alle opere di cui al precedente punto;
che la garanzia comprenda anche le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che costituisca pericolo per l'incolumità di persone e l'integrità di cose;
che la garan- zia faccia esplicito riferimento agli errori di progettazione e di direzione dei lavori;
che la polizza oggetto di causa sia stata stipulata dal professionista proprio per essere te- nuto indenne nell'ipotesi di richiesta risarcitoria per dan- ni involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio della professione di ingegnere.
5.6. Che del resto sia configurabile l'ipotesi di crollo o rovina parziale si evince agevolmente proprio dal primo dei vizi manifestatisi, ossia il distacco di blocchi di calce- struzzo dal solaio del piano attico, che ha provocato un grande allarme tra i condomini e reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco (cfr. doc. 3 fascicolo condominio) e dalla stessa denuncia (doc. 4 ibidem) da questi effettuata il 29/07/2010 al e alla CDF CP_20
Costruzioni RL, società committente, del seguente tenore:
“… per denunciare il distacco di consistenti parti di cor- nicioni del solaio di calpestio del terzo piano in calce- struzzo cementizio armato dipesi presumibilmente da un dissesto statico come significato nel rapporto di interven- to a cura del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco a se-
40 guito dei fatti accaduti in data 12/06/2010. Detto rapporto
è stato messo a disposizione dell'interessato in data
13/07/2010 e si allega copia alla presente, evidenziando la gravità della causa del sinistro che è da attribuirsi ad un visibile cedimento strutturale. In ragione della grave diagnosi e dell'urgenza si invita il responsabile della so- cietà in indirizzo nonché il progettista e direttore dei la- vori ad intervenire immediatamente per prendere cono- scenza della rovina in atto, provvedere a rimuovere le cause del pericolo e all'eventuale risarcimento dei danni”.
5.7. E' indiscutibile che la fattispecie in questione confi- guri una ipotesi di crollo parziale dell'edificio, cui è se- guito l'accertamento di ulteriori difetti tra cui quello dell'isolamento acustico, che rientra comunque nella fat- tispecie e non può certamente ritenersi a questa estranea, perché nell'insieme le carenze accertate hanno evidente- mente reso l'edificio inidoneo all'uso cui era destinato.
5.8. L'appello deve dunque essere respinto, ravvisando la
Corte la ricorrenza della fattispecie oggetto di copertura assicurativa (condizione facoltativa A).
Il Condominio C nel costituirsi in giudizio nel CP_3 procedimento originato dall'appello proposto da
[...]
come si è detto, contestava Parte_6
l'appello incidentale proposto nei suoi confronti dal chiedendo preliminarmente dichiararsene CP_20
l'inammissibilità e la tardività, ma, del tutto irritualmente ed tardivamente, in assenza di contraddittorio, e pur sen- za proporre alcun appello incidentale, chiedeva la riforma
41 della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribu- nale aveva limitato la condanna di alla sola Parte_6 quota di responsabilità dell'ing. stante la pre- CP_20 supposta nullità della clausola assicurativa con la quale la manleva della in favore del veniva Parte_6 CP_20 limitata alla quota di responsabilità attribuibile al proprio assicurato, chiedendo dichiararsi la nullità di tale clausola ed una rettifica degli importi liquidati in primo grado, evidenziando la possibilità di un rilievo d'uffiio della nullità stessa.
5.9. Premesso che nella specie le impugnazioni sono rela- tive a cause scindibili e quella promossa dalla CP_38
[...
ha come contraddittore il che questa ebbe a CP_20 chiamare in causa, il Condominio, destinatario della noti- fica solo ai limitati fini della denuntiatio litis, non è legit- timato in questa sede a proporre domande nei confronti della prima, con la quale non ha alcun rapporto, vieppiù se si considera che non ne ha mai proposte nel corso del giudizio di primo grado e non può certo ora richiedere la riforma della sentenza con riferimento all'estensione del- la copertura assicurativa a favore del – che, si CP_20 badi, non ha proposto impugnazione sul punto - censu- rando la clausola che la limita alla sola quota di pertinen- za dell'assicurato escludendo ogni solidarietà, posto che, al di là dell'evidente assenza di interesse, non ha neppure proposto appello incidentale, sicché la domanda con cui chiede di “dichiarare la nullità della clausola 3.4 delle condizioni di polizza e conseguentemente estendere la manleva della compagnia all'intera obbligazione risarci-
42 toria cui il è stato condannato nei confronti dei CP_20 terzi danneggiati” deve essere ritenuta inammissibile.
6. Va invece accolta la domanda, proposta sempre dal con cui si chiedere la correzione dell'errore CP_3 materiale contenuto nella sentenza di primo grado, sosti- tuendo la cifra di € 7.024,61 corrispondente agli esborsi che e Controparte_20 Parte_3 sono stati condannati in solido a rifondere agli attori, con quella corretta di € 8.057,02 (di cui € 1.520,41 per CU, marche da bollo e notifiche;
€ 6.536,61 per consulenze tecniche di parte).
6.1. In effetti, come rilevato dal il giudican- CP_3 te, pur riconoscendo a parte attrice di vedersi rimborsate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte do- cumentate -portate dalle fatture n. 1 del 18.1.2016, emes- sa dall'ing. e n. 7 del 15.4.2013, emessa dall'Ing. Per_6
(depositate come doc.ti 12 e 13 del fascicolo di Per_7 parte del primo grado)- ha poi errato nel precisarne gli importi indicando rispettivamente le somme di €
4.446,21 per la fattura n. 1 del 2016 e di € 1.058,40 per la fattura n. 7 del 2013, mentre gli importi delle stesse sono rispettivamente di € 5.278,21 e di € 1.258,40, sicché la somma liquidabile a titolo di spese, con l'aggiunta del
CU e delle spese di notifica, ammonta alla maggior somma di € 8.052,02 (€ 1.520,41 per CU, marche da bol- lo e notifiche;
€ 6.536,61 per consulenze tecniche di par- te).
43 6.2. In conclusione, va accolto l'appello proposto dalla soc coop De OS sicché la domanda proposta nei suoi confronti da con l'atto di chiamata Controparte_20 in causa deve essere respinta, con esclusione della società da tutti i capi di condanna di cui alla sentenza impugnata e, quindi, dalla condanna al rimborso in favore del Gior- getti ex art. 2055 cc, della somma di € 137.441,00, al pa- gamento delle spese processuali in favore degli attori, e al pagamento delle spese di CTU dell'TP (cui peraltro non aveva partecipato) e del procedimento di merito.
6.3. Ritiene la Corte che le spese di lite tra il e CP_20 la società con riferimento all'intero giudizio Pt_3 debbano essere compensate tra le parti in ragione della dubbia configurazione del regresso come rapporto auto- nomo piuttosto che come rapporto derivato da quello principale.
6.4. L'appello della deve essere respinto, Parte_6 con condanna della società di assicurazioni al rimborso delle spese del grado in favore del Giorgetti, che si liqui- dano come in dispositivo secondo tariffa, fase istruttoria al minimo, nonché al doppio del contributo unificato
(sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r.
115/2002).
6.5. Va respinto l'appello incidentale proposto da quest'ultimo e, per l'effetto, il va condannato al CP_20 rimborso delle spese processuali in favore del CP_41 nio, che si liquidano come in dispositivo secondo tariffa,
44 fase istruttoria al minimo, esborso dal quale va tenuto esente dalla Parte_6
6.6. Va infine corretto l'importo degli esborsi liquidati in prime cure, a carico del con riferimento alla CP_20 condanna alle spese in favore del Condominio, dovendosi sostituire a quello indicato in sentenza (€ 7.024,61) quel- lo, maggiore, di € 8.057,02.
6.7. Le spese di lite nei rapporti tra le altre parti del giu- dizio vanno compensate integralmente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza del Tribunale di Teramo così provvede:
1) in accoglimento dell'appello proposto dalla soc coop
[...] respinge la domanda proposta nei suoi confronti da Pt_3 con l'atto di chiamata in causa, con Controparte_20 esclusione della società da tutti i capi di condanna di cui alla sentenza impugnata e, quindi, dalla condanna al rim- borso in favore del ex art. 2055 cc, della somma CP_20 di € 137.441,00, al pagamento delle spese processuali in favore degli attori, e al pagamento delle spese di CTU dell'TP e del procedimento di merito;
2) compensa integralmente le spese di lite tra il e la CP_20 società con riferimento all'intero giudizio;
Pt_3
3) respinge l'appello proposto dalla Parte_18
[...]
4) condanna quest'ultima al rimborso delle spese del grado in favore del che si liquidano in 12.154,00, oltre CP_20 rimborso spese generali ed accessori di legge;
45 5) dichiara che la predetta parte appellante è tenuta al paga- mento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unifi- cato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione;
6) respinge l'appello incidentale proposto dal CP_20
7) condanna il al rimborso delle spese processuali CP_20 del grado in favore del che liquida in € CP_3
12.154,00, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
8) dichiara che la predetta parte appellante è tenuta al paga- mento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unifi- cato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione;
9) dichiara la tenuta a Parte_6 manlevare di quanto questi deve ver- Controparte_20 sare agli attori a titolo di rimborso delle spese di lite in forza della presente sentenza;
10) dispone che, con riferimento all'importo degli esborsi li- quidati in prime cure, a carico del relativo alla CP_20 condanna alle spese in favore del Condominio, si sostitui- sca a quello indicato in sentenza (€ 7.024,61) quello, mag- giore, di € 8.057,02;
11) compensa le spese di lite nei rapporti tra le altre parti del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 19/11/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
LV RI BR SC S. CA
46