Rigetto
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 2616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2616 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02616/2026REG.PROV.COLL.
N. 05459/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5459 del 2023, proposto da-OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Capano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (sezione settima) n. -OMISSIS-resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il consigliere SA ME e udito per la parte ricorrente l’avvocato Michele Capano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
a) dal verbale della Commissione medica interforze di seconda istanza, prot. n. J11800359 del 7 maggio 2018 di inidoneità permanente al servizio militare.
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) il 3 settembre 2016 l’allora caporal maggiore scelto dell’Esercito italiano-OMISSIS- in servizio dal 20 gennaio 2011 presso il Reggimento genio ferrovieri in Castel Maggiore, in provincia di Bologna, veniva ricoverato in regime di trattamento sanitario obbligatorio presso il Servizio psichiatrico diagnosi e cura dell’ospedale “F. Spanziani” di Frosinone e, dal 9 settembre 2016, presso quello dell’ospedale di Aversa, dove rimaneva in “trattamento sanitario volontario” fino al 17 settembre 2016, con diagnosi di dimissione di " Reazione dissociativa non specificata ";
b) il militare veniva posto in aspettativa per infermità e sottoposto a valutazione medico-legale presso la Commissione medico ospedaliera di Padova che, con verbale n. ACMO181896 del 12 marzo 2018, lo giudicava " Non idoneo permanentemente al s.m.i . . Da porre in congedo assoluto, SI reimpiegabile, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Min. della difesa (art. 930 D.Lsg. N.66 15.3.2010). Controindicate mansioni/attività che comportano esposizioni a situazioni stressanti dal punto di vista psico-fisico. Allo stato degli atti l’inabilità è determinata in misura prevalente da infermità/lesioni che ai fini del riconoscimento della dcs risultano non richieste/rilevabili ", con diagnosi di " STATO ANSIOSO IN PREGRESSA DOCUMENTATA REAZIONE DISSOCIATIVA ACUTA CON ALTO RISCHIO DI RICADUTA ";
c) avverso tale giudizio, il -OMISSIS- il 19 marzo 2018 proponeva ricorso gerarchico alla Commissione medica interforze di seconda istanza di Roma. All'esito di ulteriori accertamenti specialistici, iniziati in data 4 maggio 2018 presso l’ospedale militare “Celio”, che si concludevano con un referto che evidenziava “ Note ansiose in paziente con pregresso episodio dissociativo in soggetto con elementi di semplicità e fragilità personologica testologicamente confermati ”, la Commissione, all’unanimità, con il verbale prot. n. J11800359 del 7 maggio 2018, confermava il precedente giudizio diagnostico, dichiarando il militare: “ 1) Non idoneo permanentemente al s.m.i . . Da porre in congedo assoluto, SI reimpiegabile, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Min. della difesa (art. 930 D.Lsg. N.66 15.3.2010). Controindicate mansioni/attività che comportano esposizioni a situazioni stressanti dal punto di vista psico-fisico. 2) La non idoneità permanente assoluta è determinata da infermità che, sulla base degli atti, non risultano oggetto di accertamento ai fini del riconoscimento da causa di servizio ”;
d) con ricorso al T.a.r. per la Campania il ricorrente, odierno appellante, chiedeva, previa domanda cautelare, l’annullamento del provvedimento sub 1., articolando i seguenti motivi di gravame (estesi da pag. 2 a pag. 8):
I. “ Eccesso di potere per difetto di motivazione, con conseguente mancanza del presupposto. Illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia, travisamento dei fatti ”;
3. Il Ministero della difesa si è costituito nel giudizio di primo grado.
4. Con ordinanza n. 1790 del 5 dicembre 2018 il T.a.r. adito ha respinto la domanda cautelare.
5. Con ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 11 ottobre 2021, il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame (estesi da pag. 2 a pag. 28):
I. “ LA CONTESTAZIONE DELLA RICOSTRUZIONE DELLA DINAMICA DEGLI ACCADIMENTI CONTESTUALI AL TSO NEI CONFRONTI DI -OMISSIS-. LA PENDENZA DELL’ ACCERTAMENTO PENALE. LA CONTRADDITTORIA VALUTAZIONE GIUDIZIALE PENALE CIRCA LA CAPACITA’ DI INTENDERE E DI VOLERE DEL -OMISSIS- AL MOMENTO DEL TSO. ”.
II. “ LA VALUTAZIONE MEDICA ALLA BASE DEL GIUDIZIO DI INIDONEITA’ QUALE ESITO DI PRESUPPOSTI DI FATTO ERRATI E PRIVA DI QUALSIVOGLIA AUTONOMIA RISPETTO AL PERCORSO CLINICO “SUBITO” DA -OMISSIS- CON IL TSO. ”.
III. “ L’ATTUALE CONDIZIONE DI BENESSERE DEL -OMISSIS- ED IL CORRELATIVO (E AMMINISTRATIVAMENTE CONTRADDITTORIO) ESERCIZIO, DA PARTE DELLO STESSO, DI MANSIONI “CIVILI” DI RESPONSABILITA’ COMPORTANTI POTENZIALMENTE IL PORTO DELL’ ARMA ”.
IV. “ LA STORICA “SUPER-IDONEITA’ DI -OMISSIS- ROCCO IN AMBITO MILITARE ED IL COSTANTE E PERDURANTE APPREZZAMENTO – DA PARTE DELL’ AMMINISTRAZIONE - DELL’ OPERATO DELLO STESSO NELLE DIVERSE ATTIVITA’ AFFIDATEGLI ”.
V. “ LA VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE COME FRUTTO DI UN “PREGIUDIZIO PSICHIATRICO” CONTRASTANTE CON LA CONVENZIONE ONU PER I DIRITTI DEI DISABILI (C.D. “CRPD”) ”.
6. Con ordinanza n. -OMISSIS- del 6 dicembre 2021 il T.a.r. ha disposto una verificazione da parte del responsabile dell’Unità di psichiatria e psicologia dell’Azienda ospedaliera universitaria Federico II di Napoli.
7. Su richiesta avanzata dal verificatore in data 19 maggio 2022, il T.a.r., con ordinanza n. 4725 del 13 luglio 2022, ha concesso la proroga richiesta, autorizzando il verificatore a avvalersi della collaborazione del dirigente medico della UOC di psichiatria e psicologia.
8. Nella propria relazione, depositata il 9 novembre 2022, il verificatore, pur concludendo che l'episodio del 2016 doveva considerarsi un evento acuto e limitato nel tempo e che non emergevano elementi per uno specifico disturbo di personalità, ha evidenziato che " modalità comportamentali caratterizzate da fragilità e impulsività latente contesto-correlate potrebbero emergere in condizioni straordinarie stressanti, reali o percepite come tali dal ricorrente ".
9. Il Tribunale amministrativo per la Campania con l’impugnata sentenza ha respinto il ricorso, compensando le spese.
9.1. In particolare il Tribunale ha ritenuto che:
- “ dalle conclusioni dello stesso verificatore emerge anche che "il ruolo eziopatogenetico della serie di eventi vissuti dal paziente nel periodo immediatamente antecedente all'emergere della sintomatologia è difficile da provarsi in maniera oggettiva e da considerarsi solo ipotetico" e — soprattutto — che "modalità comportamentali caratterizzate da fragilità e impulsività latente contesto-correlate potrebbero emergere in condizioni straordinarie stressanti, reali o percepite come tali dal ricorrente".
- “ Quest'ultima considerazione deve ritenersi di per sé sola sufficiente a sorreggere le determinazioni dell'Amministrazione, la quale ritiene che "tali risultanze psicopatologiche non risultano compatibili in alcun modo con l'idoneità allo s.m.i. (servizio militare incondizionato), che per sua specifica natura comporta la capacità di gestire efficacemente condizioni straordinarie stressanti e non può prevedere la presenza di sintomatologici ansiosa, ma sono invero compatibili con lo svolgimento di attività lavorative quali quelle in cui è stato reimpiegato il ricorrente a seguito del transito nella corrispondente area funzionale del personale civile dell'Amministrazione Difesa" ;
- “ Ne deriva — stanti i limiti del sindacato in questa sede esercitabile — che le determinazioni assunte dall'Amministrazione con 'riguardo all'inidoneità del ricorrente al servizio militare non possono essere ritenute né viziate in punto di apprezzamento delle circostanze di fatto, né inattendibili sotto il profilo scientifico e metodologico, né infine contraddittorie quanto alle conclusioni raggiunte. ”.
10. Avverso tale pronuncia il -OMISSIS- ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 26 maggio 2023 e depositato il 23 giugno 2023, lamentando i seguenti motivi di gravame (estesi da pag. 30 a pag. 32):
I. “ ILLEGITTIMITA’ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E CARENZA DI MOTIVAZIONE ”.
10.1. L’appellante ha concluso chiedendo di annullare la sentenza gravata e accogliere il ricorso di primo grado.
11. In data 28 giugno 2023 il Ministero della difesa si è costituito in giudizio.
12. il 22 gennaio 2026 parte appellata ha depositato documenti relativi al giudizio di primo grado.
13. Parte appellata ha depositato in data 5 febbraio 2026 una memoria con la quale ha chiesto di respingere l’appello e di confermare integralmente la sentenza impugnata, con vittoria di spese e onorari di giudizio.
14. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 10 marzo 2026.
15. L’appello, per le ragioni di cui infra , è da reputare infondato.
16. L’oggetto del presente ricorso in appello è costituito dal verbale della Commissione medica interforze di seconda istanza che ha dichiarato il -OMISSIS- permanentemente inidoneo al servizio militare e come tale da porre in congedo assoluto.
17. Parte appellante censura la sentenza gravata per travisamento dei fatti e difetto di motivazione. Premessa l’inconferenza nel caso di specie della “ storica super-idoneità in ambito militare ” e della positiva valutazione della qualità dell’attività svolta con riferimento alle mansioni civili nel 2020 dal-OMISSIS- la doglianza non appare meritevole di favorevole considerazione.
Il -OMISSIS- è stato sottoposto a valutazione medico-legale presso la Commissione medico ospedaliera di Padova che lo giudicava " Non idoneo permanentemente al s.m.i . . Da porre in congedo assoluto, SI reimpiegabile, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Min. della difesa (art. 930 D.Lsg. N.66 15.3.2010). Controindicate mansioni/attività che comportano esposizioni a situazioni stressanti dal punto di vista psico-fisico. Allo stato degli atti l’inabilità è determinata in misura prevalente da infermità/lesioni che ai fini del riconoscimento della dcs risultano non richieste/rilevabili " con diagnosi di " Stato ansioso in pregressa documentata reazione dissociativa acuta con alto rischio di ricaduta ". Sollecitata in sede di ricorso gerarchico, la Commissione medica interforze di seconda istanza di Roma, all'esito di ulteriori accertamenti specialistici, ha rilasciato un referto che ha evidenziato “ Note ansiose in paziente con pregresso episodio dissociativo in soggetto con elementi di semplicità e fragilità personologica testologicamente confermati ”, e ha confermato il precedente giudizio diagnostico, dichiarando il militare: “ 1) Non idoneo permanentemente al s.m.i . . Da porre in congedo assoluto, SI reimpiegabile, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Min. della difesa (art. 930 D.Lsg. N.66 15.3.2010). Controindicate mansioni/attività che comportano esposizioni a situazioni stressanti dal punto di vista psico-fisico. 2) La non idoneità permanente assoluta è determinata da infermità che, sulla base degli atti, non risultano oggetto di accertamento ai fini del riconoscimento da causa di servizio ”.
Su tali basi, l’adito T.a.r., con ordinanza n. -OMISSIS-/2021, ha disposto una verificazione diretta a: “ a) formulare una valutazione psichiatrica e psicodiagnostica complessiva del ricorrente; b) conseguentemente, accertare se la ridetta “reazione dissociativa” da lui manifestata sia da ricondurre a “un evento acuto, limitato nel tempo”, ovvero se la stessa reazione sia da ricondurre a un tratto specifico della personalità, tale da compromettere in modo permanente la sua “capacità di controllo, gestione e contenimento delle emozioni” in condizioni di stress. ”.
Nella relazione finale il verificatore ha concluso nei termini seguenti:
“- Il Disturbo - Reazione dissociativa diagnosticata al tempo dell'episodio acuto (03.09.2016) e che determinò ricovero ospedaliero dapprima in regime di TSO e successivamente di TSV può considerarsi un evento unico e non causativo nel lungo termine di correlata e/o perdurante sintomatologia psichiatrica di analoga severità, criteriologia diagnostica e estrinsecazione sintomatologica.
- Per la patologia per cui fu ricovero in TSO e successivamente ricovero volontario, il paziente fu inserito in un programma di monitoraggio e trattamento farmacologico poi discontinuato. Al tempo dell'osservazione diretta ai fini della verificazione presente non è in atto alcun trattamento, farmacologico o di tipo psicoterapico.
- Sulla base della documentazione clinica disponibile sia di carattere istituzionale sia di valutazione da parte di altri specialisti di fiducia del Ricorrente non emergono elementi che depongono per positività di perdurante sintomatologia direttamente collegabile alla reazione dissociativa acuta per cui vi fu ricovero in regime di degenza ospedaliera.
- Le rilevanze psicopatologiche al tempo di questa verificazione sono compatibili con una condizione di Ansia generalizzata e aspetti di disregolazione emotiva di grado lieve con adeguato funzionamento relativamente allo specifico e attuale setting lavorativo, in soggetto con pregressa reazione dissociativa.
- Gli elementi di disregolazione emotiva non sono tali per intensità e qualificazione da potersi individuare in un tratto personologico specifico o di unicità diagnostica e, sulla base anche del dato anamnestico, non concorrono di per sé a determinare uno specifico disturbo di personalità secondo i criteri classificativi accreditati, né tantomeno sono tali da determinare una condizione di permanente incapacità di controllo delle emozioni.
Modalità comportamentali caratterizzate da fragilità e impulsività latente contesto- correlate potrebbero emergere in condizioni straordinarie stressanti, reali o percepite come tali dal ricorrente .”.
Ciò detto, va premesso che per costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato da cui il collegio non intende discostarsi:
a) il giudizio delle commissioni mediche è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, violazione delle regole procedurali (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 10397/2025, n. 1476/2025, n. 10281/2024, n.1301/2024; sez. IV, n. 8226/2019, n. 7336/2019, n. 3186/2018, n. 493/2017,n. 3383/2016, n. 5818/2013, n. 2959/2011; sez. VI, n. 1889/2009);
b) il giudizio basato su cognizioni di scienza medico-specialistica e medico-legale non è sindacabile in sede giurisdizionale, a meno che non emergano vizi del procedimento o vizi di manifesta irragionevolezza della motivazione per l'inattendibilità metodologica delle conclusioni, ovvero per il travisamento dei fatti, o, ancora, per la mancata considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale, senza che in ogni caso tale sindacato possa estendersi al merito delle valutazioni medico-legali dell’amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 10397/2025 cit., n.5904/2023, n. 6456/2022, n. 3222/2021, n. 4702/2021, n.4136/2021; sez. IV,n.5357/2017, n.1435/2017, n.1454/2014).
Ciò detto, il collegio rileva che l’impugnata sentenza ha argomentato in modo completo – sia pure sinteticamente come richiesto dagli artt. 3 e 88 comma 2, lett. c) c.p.a. – su tutte le doglianze articolate in prime cure, non evidenziandosi alcun travisamento dei fatti da parte del giudice di prime cure.
In quest’ottica, infine, il richiamo operato all’art. 27 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità non appare nel caso di specie conferente, sia perché in questo modo parte appellante, contraddicendosi, ammette l’esistenza di una disabilità, sia perché la collocazione nei ruoli civili dell’amministrazione della difesa costituisce misura idonea a escludere alcuna forma di discriminazione nei suoi confronti.
18. Tanto premesso, l’appello deve essere respinto, con salvezza degli atti impugnati.
19. Le spese del presente grado di giudizio sono da compensare integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 5499/2023), lo respinge, con salvezza degli atti impugnati.
Le spese del grado sono compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
BI OR, Presidente
Antonella Manzione, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
SA ME, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA ME | BI OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.