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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc. N.16746/2024 R.G..
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
, e , , nella loro qualità di Parte_1 Parte_2 genitori legali rappresentanti esercenti la patria potestà sul minore
[...]
, rappresentati e difesi dalla LEGALELIA STA SRL, in Persona_1 persona dell'avv. Francesco ELIA e dall'avv.Daniela DE SALVATORE ed elettivamente domiciliati presso lo Studio Legale EDES in Roma al Largo Toniolo n. 6,
RICORRENTI E
in persona del Presidente Controparte_1
e legale rappresentante pro tempore, con sede in via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Zannini Quirini in virtù di procura generale alle liti per atti notaio del 22.03.2024 Rep. n. 37875, Persona_2
Racc. 7313, e con essa elettivamente domiciliato in Roma, Via C. Beccaria n. 29, presso gli Uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto
RESISTENTE
all'udienza del 10.1.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Dichiara cessata la materia del contendere. Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente CP_1 che si liquidano in €885,00 per compensi oltre spese generali (15%), oltre spese contributo unificato e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari. Roma, 10.1.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
Con ricorso depositato in data 30.4.2024 e notificato in data 29.5.2024 i ricorrenti indicati in epigrafe convenivano in giudizio l' davanti al CP_1 giudice del lavoro di Roma avanzando le seguenti conclusioni: “A) NEL MERITO: accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito di euro CP_ 1.188,56 preteso dall nei confronti del minore per le motivazioni Persona_1 tutte espresse in narrativa;
B) Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”
Deducevano al riguardo:
- che con verbale dell'1.3.2018 la Commissione aveva dichiarato la CP_1 sussistenza delle condizioni sanitarie idonee al riconoscimento della indennità di frequenza per il figlio minore con rivedibilità a luglio Persona_1
2019;
- che il minore aveva fruito pertanto della indennità di frequenza;
- che nel luglio 2019 il nucleo familiare aveva spostato la sua residenza da Via Emiliano Orfini 23 Roma a via Fratelli Poggini 98 Roma;
- che con nota del 6.8.2021 l aveva comunicato che “.. l'importo di euro CP_1
1.188,56 per somme indebitamente percepite su pensione cat. INVCIV n. 07486627 può essere restituito in n. 12 rate mensili ….”. Premessi tali fatti deducevano che nessuna comunicazione era pervenuta ai ricorrenti nè in relazione alla convocazione alla visita di revisione, nè in relazione alla sospensione o revoca del beneficio. Deducevano pertanto l'irripetibilità delle somme oggetto della comunicazione del 6.8.2021 e avanzavano le conclusioni sopra indicate . CP_1
Alla udienza del 13.9.2024 il giudice dichiarava la contumacia dell' e CP_1 rinviava la causa per discussione alla udienza del 10.1.2025. In data 17.12.2024 si costituiva l' contestando il ricorso e chiedendone il CP_1 rigetto. Deduceva che la lettera di convocazione a visita del minore per la revisione era stata regolarmente recapitata. In data 19.12.2024 parte ricorrente depositava comunicazione dell' di CP_1
Annullamento in autotutela del provvedimento di indebito. Alla udienza del 10.1.2025 parte ricorrente chiedeva la cessazione della materia del contendere con condanna dell' al pagamento delle spese di lite e CP_1
l' chiedeva la compensazione delle spese di lite. All'esito della camera di CP_1 consiglio veniva pronunciata sentenza. DIRITTO Parte ricorrente ha allegato il provvedimento dell' “DISPOSIZIONE CP_1
n.700900-24-0743 del 19.12.2024” con il quale è stato annullato in autotutela il provvedimento di indebito oggetto del presente giudizio “ esaminata la documentazione prodotta nelle more del ricorso giudiziario” Deve quindi essere dichiara cessata la materia del contendere. Le spese devono essere poste a carico di per il principio della CP_1 soccombenza virtuale. Infatti dalla documentazione allegata si evince chiaramente come la convocazione alla visita di revisione sia stata recapitata ad un indirizzo che non era più l'indirizzo di residenza dei ricorrenti. L'assenza del minore alla visita di revisione era quindi giustificata dalla mancata conoscenza della convocazione a visita. La revoca del beneficio della indennità di frequenza era quindi illegittima e illegittimo era il provvedimento di indebito emesso da . CP_1
Le spese son liquidate in dispositivo sulla base dei valori minimi previsti dalle tabelle tenendo conto altresì dell'intervenuto annullamento dell'indebito operato da in sede di autotutela. CP_1
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente CP_1 che si liquidano in €885,00 per compensi oltre spese generali (15%), oltre spese contributo unificato e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari. Roma, 10.1.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc. N.16746/2024 R.G..
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
, e , , nella loro qualità di Parte_1 Parte_2 genitori legali rappresentanti esercenti la patria potestà sul minore
[...]
, rappresentati e difesi dalla LEGALELIA STA SRL, in Persona_1 persona dell'avv. Francesco ELIA e dall'avv.Daniela DE SALVATORE ed elettivamente domiciliati presso lo Studio Legale EDES in Roma al Largo Toniolo n. 6,
RICORRENTI E
in persona del Presidente Controparte_1
e legale rappresentante pro tempore, con sede in via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Zannini Quirini in virtù di procura generale alle liti per atti notaio del 22.03.2024 Rep. n. 37875, Persona_2
Racc. 7313, e con essa elettivamente domiciliato in Roma, Via C. Beccaria n. 29, presso gli Uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto
RESISTENTE
all'udienza del 10.1.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Dichiara cessata la materia del contendere. Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente CP_1 che si liquidano in €885,00 per compensi oltre spese generali (15%), oltre spese contributo unificato e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari. Roma, 10.1.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
Con ricorso depositato in data 30.4.2024 e notificato in data 29.5.2024 i ricorrenti indicati in epigrafe convenivano in giudizio l' davanti al CP_1 giudice del lavoro di Roma avanzando le seguenti conclusioni: “A) NEL MERITO: accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito di euro CP_ 1.188,56 preteso dall nei confronti del minore per le motivazioni Persona_1 tutte espresse in narrativa;
B) Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”
Deducevano al riguardo:
- che con verbale dell'1.3.2018 la Commissione aveva dichiarato la CP_1 sussistenza delle condizioni sanitarie idonee al riconoscimento della indennità di frequenza per il figlio minore con rivedibilità a luglio Persona_1
2019;
- che il minore aveva fruito pertanto della indennità di frequenza;
- che nel luglio 2019 il nucleo familiare aveva spostato la sua residenza da Via Emiliano Orfini 23 Roma a via Fratelli Poggini 98 Roma;
- che con nota del 6.8.2021 l aveva comunicato che “.. l'importo di euro CP_1
1.188,56 per somme indebitamente percepite su pensione cat. INVCIV n. 07486627 può essere restituito in n. 12 rate mensili ….”. Premessi tali fatti deducevano che nessuna comunicazione era pervenuta ai ricorrenti nè in relazione alla convocazione alla visita di revisione, nè in relazione alla sospensione o revoca del beneficio. Deducevano pertanto l'irripetibilità delle somme oggetto della comunicazione del 6.8.2021 e avanzavano le conclusioni sopra indicate . CP_1
Alla udienza del 13.9.2024 il giudice dichiarava la contumacia dell' e CP_1 rinviava la causa per discussione alla udienza del 10.1.2025. In data 17.12.2024 si costituiva l' contestando il ricorso e chiedendone il CP_1 rigetto. Deduceva che la lettera di convocazione a visita del minore per la revisione era stata regolarmente recapitata. In data 19.12.2024 parte ricorrente depositava comunicazione dell' di CP_1
Annullamento in autotutela del provvedimento di indebito. Alla udienza del 10.1.2025 parte ricorrente chiedeva la cessazione della materia del contendere con condanna dell' al pagamento delle spese di lite e CP_1
l' chiedeva la compensazione delle spese di lite. All'esito della camera di CP_1 consiglio veniva pronunciata sentenza. DIRITTO Parte ricorrente ha allegato il provvedimento dell' “DISPOSIZIONE CP_1
n.700900-24-0743 del 19.12.2024” con il quale è stato annullato in autotutela il provvedimento di indebito oggetto del presente giudizio “ esaminata la documentazione prodotta nelle more del ricorso giudiziario” Deve quindi essere dichiara cessata la materia del contendere. Le spese devono essere poste a carico di per il principio della CP_1 soccombenza virtuale. Infatti dalla documentazione allegata si evince chiaramente come la convocazione alla visita di revisione sia stata recapitata ad un indirizzo che non era più l'indirizzo di residenza dei ricorrenti. L'assenza del minore alla visita di revisione era quindi giustificata dalla mancata conoscenza della convocazione a visita. La revoca del beneficio della indennità di frequenza era quindi illegittima e illegittimo era il provvedimento di indebito emesso da . CP_1
Le spese son liquidate in dispositivo sulla base dei valori minimi previsti dalle tabelle tenendo conto altresì dell'intervenuto annullamento dell'indebito operato da in sede di autotutela. CP_1
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente CP_1 che si liquidano in €885,00 per compensi oltre spese generali (15%), oltre spese contributo unificato e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari. Roma, 10.1.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso