Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 17/12/2025, n. 2071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 2071 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02071/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01766/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1766 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Grassi, Fiorella Meschini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Stefano Grassi in Firenze, via G. La Pira, 21;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Firenze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
– del decreto del Questore della Provincia di Firenze n. prot. -OMISSIS-, recante il rigetto dell’istanza per il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo n. -OMISSIS- presentata dal dott. -OMISSIS-;
– della nota del -OMISSIS- della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, Ufficio Armi-Esplosivi della Questura di Firenze (notificata il successivo -OMISSIS-), recante la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza per il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo n. -OMISSIS- presentata dal dott. -OMISSIS-;
– di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, anche allo stato non ancora conosciuto dal ricorrente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 24 dicembre 2024:
– della nota del -OMISSIS- della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, Ufficio Armi-Esplosivi della Questura di Firenze, recante il mancato accoglimento della richiesta di riesame del rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo n. -OMISSIS- presentata dal dott. -OMISSIS-;
– della nota del -OMISSIS- della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, Ufficio Armi-Esplosivi della Questura di Firenze, recante le considerazioni della Questura di Firenze in merito al ricorso n. 1766/2024 reg. gen. proposto dal dott. -OMISSIS-
dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana;
– di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, anche allo stato non ancora conosciuto dal ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. IG LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è stato titolare della licenza di porto d’armi -OMISSIS- n. prot. -OMISSIS-, per uso tiro a volo.
A seguito dell’istanza di rinnovo presentata presso la Stazione Carabinieri di San Casciano in Val di Pesa, riceveva la notificazione di una comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza che individuava una causa preclusiva del rilascio del titolo nella pendenza di un “procedimento penale -OMISSIS- per i reati di cui agli art.217 n. 4, 224, 223 c. 2 e 216 R.D. n.267/1942”; in particolare, si tratta di un procedimento penale che origina dalle funzioni di legale rappresentante del Consorzio -OMISSIS- svolte dal ricorrente fino al 2015 e che si è poi concluso in primo grado con la condanna a due anni di reclusione di cui alla sentenza G.I.P. di Firenze -OMISSIS- (appellata da parte ricorrente).
Presentava pertanto le proprie osservazioni, inviandole per errore all’indirizzo P.E.C. dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Firenze (dipps132.00p0@pecps.poliziadistato.it), piuttosto che all’indirizzo (lievemente differente) dell’Ufficio Armi ed Esplosivi (dipps132.00n0@pecps.poliziadistato.it).
In data -OMISSIS-, gli veniva notificato il provvedimento di diniego -OMISSIS- del Questore di Firenze che rilevava la mancata presentazione di osservazioni nel procedimento (“sebbene avvisato con comunicazione personale, l’interessato non ha inteso partecipare al procedimento amministrativo avviato ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, e non ha dunque fornito elementi di valutazione in suo favore o comunque eventualmente utili all’istruttoria”) e concludeva per la natura ostativa del procedimento penale pendente per fatti di bancarotta fraudolenta, sulla base della necessità del requisito della buona condotta e della mancanza di “adeguate garanzie di buon comportamento, ovvero che il soggetto risulti di condotta irreprensibile, esente da vicende anche remote nel tempo, rispettoso di norme e regolamenti in genere nonché capace di vivere in modo trasparente e corretto nei rapporti civili e con gli altri consociati”.
Il -OMISSIS-, il ricorrente presentava un’istanza di autotutela, chiedendo il riesame in autotutela delle osservazioni presentate nel procedimento, erroneamente presentate ad indiritto P.E.C., pur sempre riportabile alla Questura di Firenze; non avendo ricevuto risposta, impugnava il provvedimento di diniego, unitamente alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento, sulla base di censure di: 1) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, co. 2- bis e dell’art. 10- bis della l. 7 agosto 1990, n. 241, omessa istruttoria; 2) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 43 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241, difetto di motivazione, mancata indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione; 3) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 43 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241, difetto di motivazione, mancata valutazione di elementi di fatto e di diritto che avrebbero potuto determinare un diverso esito del procedimento o che quantomeno avrebbero dovuto essere oggetto di un’apposita motivazione; 4) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 43 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241, difetto di motivazione, abnormità della motivazione per relationem.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate, controdeducendo sul merito del ricorso.
1.1. Dopo la proposizione del ricorso, il ricorrente riceveva la notificazione della nota -OMISSIS- della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, Ufficio Armi-Esplosivi della Questura di Firenze, che prendeva atto “dell’errore materiale intervenuto nelle trasmissione delle memorie difensive”, ma riteneva sostanzialmente ininfluenti “le osservazioni in esse contenute” non incidendo le stesse “sostanzialmente sulle valutazioni già effettuate”, con conseguenziale impossibilità di riscontrare positivamente l’istanza di autotutela presentata.
La detta nota era impugnata dal ricorrente, unitamente al rapporto della Questura di Firenze all’Avvocatura dello Stato depositato in giudizio in data 21 novembre 2024 (anche in questo caso, relativamente alla conclusione in ordine all’irrilevanza delle osservazioni presentate nel procedimento), con i motivi aggiunti depositati in data 24 dicembre 2024 che risultano affidati a censure di: 1) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 e dell’art. 10- bis della l. 7 agosto 1990, n. 241, motivazione tautologica, difetto assoluto di motivazione; 2) illegittimità derivata dai motivi già proposti avverso il decreto di diniego; 3) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 e dell’art. 10- bis della l. 7 agosto 1990, n. 241, omessa istruttoria, illegittima integrazione della motivazione, eccesso di potere per carenza dei presupposti..
Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2025 il ricorso ed i motivi aggiunti depositati in data 24 dicembre 2024 erano quindi trattenuti in decisione.
2. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
A questo proposito, ambedue le parti concordano per il sostanziale superamento della problematica relativa all’invio delle osservazioni procedimentali ad indirizzo P.E.C. errato (ma, pur sempre, riferibile alla Questura di Firenze) per effetto del successivo intervento della nota -OMISSIS- della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, Ufficio Armi-Esplosivi della Questura di Firenze, che, pur non provenendo dallo stesso organo che ha emanato il provvedimento di diniego, risulta espressione di una nuova valutazione degli interessi coinvolti e pertanto assume un sicuro valore di vera e propria conferma autonomamente impugnabile e non di atto ad effetto meramente confermativo insuscettibile di impugnazione autonoma (tra le tante, si vedano, in giurisprudenza: Cons. Stato sez. V, 19 luglio 2022, n. 6239; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 9 giugno 2022, n. 7503).
A ben guardare la detta nota della Questura di Firenze ha però sostanzialmente determinato il definitivo superamento del primo provvedimento di diniego impugnato che risulta ormai sostituito da una nuova valutazione della fattispecie operata sulla base delle osservazioni presentate dal ricorrente nel procedimento (erroneamente non valutate nella prima fase, essendo state indubbiamente trasmesse ad altro ufficio dell’organo procedente, ma in un contesto complessivo che ne evidenziava inequivocabilmente la destinazione all’ufficio Armi ed esplosivi e ad un determinato procedimento) e, quindi, in un contesto complessivo che risulta radicalmente diverso da quello erroneamente posto a base del primo provvedimento.
Le stesse argomentazioni delle parti (circostanza che esime la Sezione dalla contestazione ex art. 73, 3° comma c.p.a. della questione relativa alla possibile improcedibilità sopravvenuta del ricorso) evidenziano pertanto un contesto complessivo in cui la stessa Questura di Firenze ha ritenuto necessario riconoscere l’errore commesso in sede procedimentale e riaprire l’istruttoria, con conseguenziale superamento degli atti adottati nella prima fase della vicenda.
2.1. I motivi aggiunti depositati in data 24 dicembre 2024 risultano poi parzialmente fondati e devono pertanto essere accolti, limitatamente all’impugnazione della nota -OMISSIS- della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, Ufficio Armi-Esplosivi della Questura di Firenze (al rapporto della Questura di Firenze all’Avvocatura dello Stato depositato in giudizio in data 21 novembre 2024 non può, infatti, essere riconosciuta valenza provvedimentale, assumendo la stessa il valore di puro atto defensionale nel giudizio instaurato da parte ricorrente).
In effetti, è proprio quanto sopra rilevato in ordine alla sostanziale differenziazione della fattispecie che deriva dalle osservazioni presentate dal ricorrente nel procedimento ad evidenziare come il nuovo esame della fattispecie non potesse esaurirsi nella generica ed apodittica rilevazione dell’inidoneità delle stesse ad incidere “sostanzialmente sulle valutazioni già effettuate”, con conseguenziale mancanza dei “presupposti per riesaminare le posizione dell’interessato”; in un contesto già caratterizzato da un’elevata discrezionalità dell’Amministrazione nella valutazione in ordine al possibile abuso delle armi, le osservazioni articolate dal ricorrente nel procedimento sollevavano, infatti, delle serie questioni in ordine alla stessa possibilità di considerare la fattispecie penalistica della bancarotta “automaticamente sintomatica” di un possibile abuso delle armi (oggi negata da una parte della giurisprudenza) ed alla lontananza nel tempo dei comportamenti penalisticamente rilevanti (ed al conseguenziale utilizzo del titolo abilitativo al porto delle armi senza alcun abuso) che non possono essere liquidate dal semplice ricorso alla clausola di stile dell’impossibilità di incidere “sostanzialmente sulle valutazioni già effettuate”, senza ulteriori e più corpose motivazioni.
In buona sostanza, in un contesto in cui la stessa Amministrazione procedente ha ammesso la necessità di riaprire l’istruttoria e di valutare la fattispecie sulla base delle osservazioni presentate dal ricorrente nel procedimento, è poi mancata una seria valutazione del contributo partecipativo dell’interessato; il principio di partecipazione procedimentale risulta pertanto (ed evidentemente) violato, con conseguenziale necessità di rinnovare l’istruttoria, a partire dalla fase della valutazione delle osservazioni presentate dall’interessato nel procedimento.
L’accoglimento del primo dei motivi aggiunti e la conseguenziale necessità di rinnovare l’istruttoria esime poi la Sezione dalla necessità di procedere all’esame delle ulteriori censure articolate da parte ricorrente.
3. In definitiva, il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, mentre i motivi aggiunti depositati in data 24 dicembre 2024 devono essere accolti, con conseguenziale annullamento degli atti a carattere provvedimentale impugnati (con esclusione pertanto del rapporto dell’Amministrazione all’Avvocatura dello Stato impugnato che, come già rilevato, risulta sfornito di tale carattere); sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e sui motivi aggiunti depositati in data 24 dicembre 2024:
a) dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
b) accoglie i motivi aggiunti depositati in data 24 dicembre 2024, come da motivazione e, per l’effetto, dispone l’annullamento della nota -OMISSIS- della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, Ufficio Armi-Esplosivi della Questura di Firenze.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RD GI, Presidente
IG LA, Consigliere, Estensore
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IG LA | RD GI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.