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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/11/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7692 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15/06/1992, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Annarella Gioi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giovanni Raimondo Serra, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
IL AN,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 13/08/2018, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Carbonia, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Parte_2 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto e liberi di stabilire la loro residenza ove lo riterranno opportuno, previa comunicazione all'altra parte, onde consentire l'esercizio dei diritti e l'adempimento dei doveri che derivano dal matrimonio.
2) La figlia minore verrà affidata in maniera condivisa a entrambi i Per_1 genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e adotteranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la minore, tra cui scelte educative, scolastiche, cure mediche e l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative ed extra scolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative.
Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
La minore manterrà la residenza anagrafica presso il domicilio materno.
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore per tre pomeriggi a settimana nonché nei fine settimana alternati con la madre, dal sabato mattina alla domenica sera, compatibilmente con i suoi turni lavorativi, da comunicarsi
Pag. 2 di 3 con congruo preavviso alla e compatibilmente con le esigenze Pt_1 scolastiche e ludiche della minore.
Durante le ferie estive il padre potrà prendere con sé la minore per una settimana consecutiva nel mese di luglio e per una settimana consecutiva nel mese di agosto, salvo diversi accordi.
Per le festività comandate verrà seguito il criterio dell'alternanza: così, la minore trascorrerà con un genitore il 24 e il 26 dicembre e il 1° gennaio e con l'altro il 25 e il 31 dicembre e il 06 gennaio.
Nell'anno successivo vi sarà l'alternanza.
4) Il si obbliga a corrispondere alla entro il giorno cinque di ogni Pt_2 Pt_1 mese, €. 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della sola figlia minore.
Detta somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT.
5) Il autorizza la a percepire per intero l'assegno unico, attualmente Pt_2 Pt_1 pari ad €. 199,00 mensili.
6) Le spese straordinarie, quali spese sportive, mediche non coperte dal S.S.N. ed eventuali extra, saranno ripartite al 50% tra i genitori, in conformità alle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nella causa di diritto di famiglia pubblicata dal CNF in data 29.11.2017.
7) I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento, essendo entrambi economicamente autonomi.
8) I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o altro documento equipollente.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 13/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7692 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15/06/1992, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Annarella Gioi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giovanni Raimondo Serra, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
IL AN,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 13/08/2018, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Carbonia, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Parte_2 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto e liberi di stabilire la loro residenza ove lo riterranno opportuno, previa comunicazione all'altra parte, onde consentire l'esercizio dei diritti e l'adempimento dei doveri che derivano dal matrimonio.
2) La figlia minore verrà affidata in maniera condivisa a entrambi i Per_1 genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e adotteranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la minore, tra cui scelte educative, scolastiche, cure mediche e l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative ed extra scolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative.
Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
La minore manterrà la residenza anagrafica presso il domicilio materno.
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore per tre pomeriggi a settimana nonché nei fine settimana alternati con la madre, dal sabato mattina alla domenica sera, compatibilmente con i suoi turni lavorativi, da comunicarsi
Pag. 2 di 3 con congruo preavviso alla e compatibilmente con le esigenze Pt_1 scolastiche e ludiche della minore.
Durante le ferie estive il padre potrà prendere con sé la minore per una settimana consecutiva nel mese di luglio e per una settimana consecutiva nel mese di agosto, salvo diversi accordi.
Per le festività comandate verrà seguito il criterio dell'alternanza: così, la minore trascorrerà con un genitore il 24 e il 26 dicembre e il 1° gennaio e con l'altro il 25 e il 31 dicembre e il 06 gennaio.
Nell'anno successivo vi sarà l'alternanza.
4) Il si obbliga a corrispondere alla entro il giorno cinque di ogni Pt_2 Pt_1 mese, €. 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della sola figlia minore.
Detta somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT.
5) Il autorizza la a percepire per intero l'assegno unico, attualmente Pt_2 Pt_1 pari ad €. 199,00 mensili.
6) Le spese straordinarie, quali spese sportive, mediche non coperte dal S.S.N. ed eventuali extra, saranno ripartite al 50% tra i genitori, in conformità alle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nella causa di diritto di famiglia pubblicata dal CNF in data 29.11.2017.
7) I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento, essendo entrambi economicamente autonomi.
8) I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o altro documento equipollente.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 13/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3