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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 03/02/2026, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 935/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PALERMO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 99/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Piedimonte Etneo - Casa Comunale 95017 Piedimonte Etneo CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACC2020-08 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso sopra indicato la difesa del contribuente, impugnando l'avviso di accertamento n. 2020/08 emesso dall'Ufficio Tributi del Comune di Piedimente Etneo ai fini I.M.U. per il periodo d'imposta dell'anno
2020, ha lamentato l'errata determinazione dei valori imponibili degli immobili di proprietà del ricorrente riferiti ai cespiti censiti in catasto al foglio 33, particella 549, sub 71; e foglio 33, particella 549, sub 72 ed ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
L'Ufficio impositore chiamato in giudizio con il ricorso notificato in data 09.12.2024 non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica, esaminati gli atti, osserva sul motivo di ricorso relativo all'infondatezza nel merito dell'atto opposto che la parte ricorrente ha documentato l'avvenuto pagamento dell'acconto e del saldo I.M.U. versati per gli immobili indicati in relazione al periodo d'imposta dell'anno 2020 che ammontano ad € 7.792,08. Sul punto va rilevato che la somma pretesa dall'Ufficio è pari ad € 7.771,00 e quindi il pagamento delle somme già versato è superiore a quanto preteso. Da ciò consegue che in assenza di controdeduzioni da parte dell'Ufficio ed allo stato degli atti il ricorso va accolto in annullamento dell'atto impugnato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'Ufficio impositore e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna l'Ufficio impositore al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 500,00. Catania, 8.gennaio.2026 Il
Giudice Monocratico Dr. Giuseppe Palermo
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PALERMO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 99/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Piedimonte Etneo - Casa Comunale 95017 Piedimonte Etneo CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACC2020-08 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso sopra indicato la difesa del contribuente, impugnando l'avviso di accertamento n. 2020/08 emesso dall'Ufficio Tributi del Comune di Piedimente Etneo ai fini I.M.U. per il periodo d'imposta dell'anno
2020, ha lamentato l'errata determinazione dei valori imponibili degli immobili di proprietà del ricorrente riferiti ai cespiti censiti in catasto al foglio 33, particella 549, sub 71; e foglio 33, particella 549, sub 72 ed ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
L'Ufficio impositore chiamato in giudizio con il ricorso notificato in data 09.12.2024 non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica, esaminati gli atti, osserva sul motivo di ricorso relativo all'infondatezza nel merito dell'atto opposto che la parte ricorrente ha documentato l'avvenuto pagamento dell'acconto e del saldo I.M.U. versati per gli immobili indicati in relazione al periodo d'imposta dell'anno 2020 che ammontano ad € 7.792,08. Sul punto va rilevato che la somma pretesa dall'Ufficio è pari ad € 7.771,00 e quindi il pagamento delle somme già versato è superiore a quanto preteso. Da ciò consegue che in assenza di controdeduzioni da parte dell'Ufficio ed allo stato degli atti il ricorso va accolto in annullamento dell'atto impugnato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'Ufficio impositore e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna l'Ufficio impositore al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 500,00. Catania, 8.gennaio.2026 Il
Giudice Monocratico Dr. Giuseppe Palermo