TAR Bari, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 26
TAR
Decreto cautelare 15 dicembre 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 12 gennaio 2024
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TAR
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità per violazione di legge - Violazione dell’art. 3, l. 241/90 - Carenza della motivazione - Contraddittorietà - Illogicità - Arbitrarietà - Irrazionalità - Violazione dell’art. 97 Cost. - Sviamento di potere

    Il Collegio ha ritenuto che il provvedimento di trasferimento d'autorità non sia soggetto alle previsioni della L. 241/90 in materia di motivazione e partecipazione procedimentale, in quanto rientra tra gli ordini militari. Ha inoltre considerato che le esigenze di servizio addotte dall'Amministrazione, pur se genericamente espresse, sono sindacabili solo in presenza di precisi elementi che ne smentiscano l'assoluta arbitrarietà. Nel caso di specie, il provvedimento è stato ritenuto adeguatamente motivato, anche per relationem, in base a un'istruttoria che ha tenuto conto delle esigenze di Forza Armata, dell'ottimizzazione delle risorse e del ripianamento delle carenze organiche, considerando anche la specifica missione del Reparto Mobile e l'inidoneità del ricorrente all'impiego in operazioni fuori dai confini nazionali. Le preferenze espresse dal ricorrente non costituiscono un vincolo per l'Amministrazione e la mancata riqualificazione professionale preventiva non osta al trasferimento, essendo stato l'iter avviato e completato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 26
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 26
    Data del deposito : 8 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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