Decreto cautelare 15 dicembre 2023
Ordinanza cautelare 12 gennaio 2024
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00026/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01366/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1366 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Mazzola, Pierfrancesco Saltari, con domicilio digitale come da registri di giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;
Ministero della Difesa - Direzione per l’Impiego del personale Militare dell’Aeronautica, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del Ministero della Difesa, Aeronautica Militare, Direzione per l'Impiego del Personale Militare dell'Aeronautica, prot.-OMISSIS-, nella forma del “Telegramma urgente”, notificato il 24 novembre 2023, avente ad oggetto “Ordine di impiego e contestuale transito di categoria/specialità per permanente inidoneità del mar. 2^ Cl. OPR Controllo Spazio Aereo e meteorologia – Difesa Area Missilistica integrata…”, con il quale è stato stabilito che “…il Mar. 2^ cl. “OPR Controllo Spazio Aereo e Meteorologia – Difesa aerea missilistica integrata”…sia trasferito “d'autorità” con seguenti modalità: a. ultimo giorno FEO Reparto mobile di comando e controllo Bari – Palese Macchie: 17 dicembre 2023. b. data assunzione FEO 2° stormo Rivolto: 18 dicembre 2023”;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale al provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 la dott.ssa IA UI ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Il Maresciallo dell’Aeronautica Militare ricorrente espone, in particolare, che:
- accedeva ai ruoli previo superamento di concorso, dopo avere espletato la ferma quale VFP1 nel 2012 ed essere stato collocato in congedo; dopo il corso di formazione, veniva assegnato, nell’agosto 2017, a Udine con il grado di Maresciallo;
- nel maggio 2018 contraeva matrimonio con un’altra appartenente all’Aeronautica medesima, residente in [...]del Colle (Bari),
- nel marzo 2019 veniva trasferito, in accoglimento di istanza di ricongiungimento familiare, al Reparto Mobile di Comando e Controllo Bari - Palese Macchie;
- si separava dalla coniuge nell’estate del 2019, giungendo poi al divorzio nel febbraio 2020;
- nel 2019, durante il servizio accusava una forte emicrania, con difficoltà visiva all’occhio destro; nel maggio 2020, mentre svolgeva una missione nella sala operativa rischierata sul sedime di Gioia del Colle, si verificava un altro episodio critico; fruiva di un periodo di malattia;
- con verbale del 19 luglio 2021, il Centro Aeromedico Psicofisico diagnosticava Ansia reattiva a patologia emicranica con aura oftalmica , con giudizio di idoneità al servizio, ritenendo tuttavia il deducente non idoneo alla categoria specifica ;
- con provvedimento --OMISSIS-, veniva disposta la cessazione del ricorrente, a partire dal 18 luglio 2021, dall’incarico di “ Addetto alla Sezione Difesa Addestramento e Standardizzazione” dell’Ufficio Operazioni del R.M.C.C. (P.O 0017) ...” e l’assunzione, a partire dal 19 luglio 2021, dell’incarico di “Addetto alla Segreteria” dell’Ufficio Operazioni (P.O. in extra organico) ;
- in data 1° dicembre 2021, l’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica Militare - Centro Aeromedico Psicofisiologico di Bari certificava che il deducente era Idoneo al servizio militare e permanentemente non idoneo alla categoria (operazioni), specialità (spazio aereo e meteorologia) e qualifica (difesa aerea) di appartenenza. Permanentemente non idoneo all’impiego O.F.C.N. (cioè, Operazioni Fuori dai Confini Nazionali) e idoneo all’attività ginnico - sportiva militare (SMA-ORD 034) ;
- in data 14 dicembre 2021, l’Infermeria di Corpo esprimeva il parere che il ricorrente potesse trovare utile impiego nella categoria/specialità/qualifica di seguito indicata: Supporto/Servizi di Amministrazione/Uffici; Supporto/Servizi di Amministrazione/Amministrazione e Rifornimento ;
- in data 28 dicembre 2021, il Reparto di appartenenza inviava alla Direzione Impiego Personale Militare Aeronautica (D.I.P.M.A.) una proposta di cambio di Categoria e Specialità per non idoneità permanente del ricorrente, con la quale proponeva il passaggio dello stesso alla Categoria “Supporto”, specialità “Servizi di Amministrazione”, qualifica “Amministrazione e Rifornimenti”, ritenuta compatibile sia con la patologia riscontrata , sia con l’utile impiego presso il Reparto Mobile di Comando e Controllo ; veniva, in particolare, precisata la necessità di espletamento di un corso quale iter addestrativo;
- il ricorrente compilava l’“Annesso II” ( Dichiarazione delle sedi di gradimento ), indicando, in aggiunta e subordine rispetto alla sede di Bari, quelle di Taranto e Gioia del Colle;
- in data 24 marzo 2022, anche il Comandante Generale del C.O.A. (Comando Operazioni Aerospaziali) esprimeva parere favorevole al transito alla categoria “Supporto”, specialità “Servizi di Amministrazione”; Tuttavia, in considerazione dell’esubero nella nuova categoria/specialità proposta e soprattutto della missione assegnata al RMCC con particolare riferimento ai requisiti essenziali di proiettabilità e di mobilità del personale previsto , richiedeva il reimpiego del deducente in altro E/D/R dell’A.M;
- in data 9 ottobre 2023, il C.S.A. esprimeva parere favorevole alla categoria-specialità di ricollocazione del ricorrente, specificando che, in virtù della mancanza di pp.oo. organiche vacanti nella nuova Specialità di transito e della missione assegnata al Reparto Mobile (con particolare riferimento ai requisiti essenziali di proiettabilità e di mobilità del personale), si chiede di prevedere il reimpiego dell’interessato presso altro E/D/R di F.A.;
- in data 20 novembre 2023 l’Amministrazione adottava il provvedimento-OMISSIS-, avente ad oggetto Ordine d’impiego e contestuale transito di categoria/specialità “per permanente inidoneità” del Mar. 2^ Cl. “OPR Controllo Spazio Aereo e meteorologia - Difesa Aerea Missilistica integrata”, con cui veniva stabilito il trasferimento di autorità del deducente con seguenti modalità: a. ultimo giorno FEO Reparto mobile di comando e controllo Bari - Palese Macchie: 17 dicembre 2023. b. data assunzione FEO 2° stormo Rivolto: 18 dicembre 2023 .
1.1 - Il Militare ricorrente ha impugnato, domandandone l’annullamento, il succitato provvedimento-OMISSIS- del 23 novembre 2023, in uno a ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale.
Ha dedotto le seguenti censure, così rubricate:
Illegittimità per violazione di legge - Violazione dell’art. 3, l. 241/90 - Carenza della motivazione - Contraddittorietà - Illogicità - Arbitrarietà - Irrazionalità - Violazione dell’art. 97 Cost. - Sviamento di potere.
1.2 - Si è costituito in giudizio, per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale Erariale, il Ministero della Difesa.
1.3 - Con ordinanza 12 gennaio 2024, n. 16, questa sezione ha respinto l’istanza cautelare incidentalmente proposta dal Militare ricorrente, così argomentando:
Ritenuto, a una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, che le censure proposte non sembrano favorevolmente apprezzabili, alla luce delle esigenze organizzative rappresentate dall’Amministrazione, di cui al foglio parere del Comando Squadra Aerea del 9 ottobre 2023, e considerata altresì la natura di ordine militare del disposto trasferimento .
1.4 - Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.
1.5 - All’udienza pubblica del 25 giugno 2025, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Il ricorso è infondato nel merito e deve essere respinto.
3. - Il Militare ricorrente deduce, essenzialmente, il difetto motivazionale della determinazione gravata, in quanto - a suo dire - l’Amministrazione si sarebbe limitata a sostenere - con mera formula di stile - lo scopo di soddisfare prioritarie esigenze di forza armata, ottimizzare risorse disponibili e ripianare carenze organiche.
Lamenta che la P.A. non ha valutato le preferenze espresse dall’interessato nell’ “Annesso 2”, inviandolo a una sede disagevole, distante mille chilometri dall’attuale sede di servizio, senza provvedere alla sua preventiva riqualificazione.
Si tratterebbe - in tesi - di una reazione para-sanzionatoria e, in ogni caso, pregiudizievole ed abnorme oltre che discriminatoria.
4. - Le censure sono infondate.
5. - Giova premettere che il provvedimento gravato è riconducibile al genus dei trasferimenti “d’autorità”.
5.1- Ciò posto, osserva in linea generale il Collegio che, per giurisprudenza consolidata, «il trasferimento d’autorità, essendo riconducibile alla categoria degli ordini, non soggiace alle previsioni poste dalla legge n. 241/1990 in materia di motivazione e di partecipazione procedimentale, perché attinente ad una materia in cui l’interesse pubblico specifico prevale in modo immediato e diretto su qualsiasi altro interesse come, del resto, confermato dal Legislatore all’art. 1349, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare) ove è statuito che “agli ordini militari non si applicano i capi I, III e IV della legge 7 agosto 1990, n. 241” » (ex multis T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 26 febbraio 2022, n. 67), e, pertanto, non richiede, «una particolare motivazione, atteso che l’interesse pubblico al rispetto della disciplina e allo svolgimento del servizio è prevalente sugli altri eventuali interessi del subordinato» (ex multis T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 12 gennaio 2021, n. 204), con la conseguenza che «le esigenze di servizio della P.A. richiamate dal provvedimento di trasferimento non sono ritenute sindacabili da parte del G.A., rientrando nell’ampia potestà discrezionale auto-organizzativa dell’Amministrazione. Al contempo, un sindacato più approfondito su una motivazione formale genericamente riferita alle esigenze del servizio è esercitabile soltanto se il militare deduca precisi elementi che smentiscano in toto le esigenze affermate dall’Amministrazione (facendo emergere un’assoluta arbitrarietà e quindi abnormità dell’atto di trasferimento)» (ex multis T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 12 gennaio 2021, n. 204) (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 7 marzo 2023, n. 207).
E ancora: Gli ordini di trasferimento «sono strettamente connessi alle esigenze organizzative dell’Amministrazione ed alla disciplina che connota il rapporto di servizio del relativo personale e quindi, sottratti all’applicazione della normativa generale sul procedimento amministrativo e l’interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto (Cons. Stato sez. IV, 8 aprile 2019, n. 2267); in ragione della prevalenza l’interesse pubblico allo svolgimento del servizio, l’ordine di trasferimento non richiede una specifica motivazione, atteso che l’interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente sugli altri eventuali interessi del subordinato» (C.d.S., sez. II, 3 marzo 2021, n. 1796; cfr., ex multis, C.d.S., sez. IV, 17 gennaio 2018, n. 239; Id., 17 settembre 2013 n. 4586) (T.A.R. Umbria, 23 novembre 2023, n. 644).
5.2 - L’applicazione delle sopra riportate coordinate ermeneutiche alla fattispecie concreta in esame induce a ritenere, contrariamente a quanto dedotto dal Militare ricorrente, che il provvedimento impugnato, recante il trasferimento d’autorità presso la precedente sede di servizio, risulta adeguatamente (pluri)motivato, anche per relationem e all’esito di adeguata istruttoria, allo scopo soddisfare prioritarie esigenze di Forza armata, ottimizzare risorse disponibili e ripianare carenze organiche , in riferimento - per relationem , appunto - al Foglio FG -OMISSIS- datato 09/10/2023 , e cioè alla proposta di cambio Categoria/Specialità dalla Categoria/Specialità “Operazioni - C.S.A. e Metereologia” alla Categoria/Specialità “Supporto - Servizi di Amministrazione del Comando Squadra Aerea, del seguente tenore:
favorevole, specificando che, in virtù della mancanza di pp.oo. organiche vacanti nella nuova Specialità di transito - e, quindi, in mancanza di un utile impiego del Militare presso il Reparto - e della missione assegnata al Reparto Mobile (con particolare riferimento ai requisiti essenziali di proiettabilità e di mobilità del personale - e cioè alle caratteristiche di possibile impiego dei Militari in servizio presso detto Reparto in Operazioni Fuori dai Confini Nazionali/O.F.C.M., non compatibile con la permanente inidoneità all’impiego in O.F.C.N., come risultante sin dalla certificazione del 1° dicembre 2021 dell’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica Militare - Centro Aeromedico Psicofisiologico di Bari ), si chiede di prevedere il reimpiego del ricorrente presso altro E/D/R di F.A..
Peraltro:
- per un verso, l’assenza di carenze organiche nelle uniche categorie/specialità ritenute compatibili con la patologia sofferta dal deducente risultava - testualmente - già evidenziata nella relazione del Reparto Mobile di Comando e Controllo di Bari- Palese del 28 dicembre 2021; parimenti, l’ esubero nella nuova categoria/specialità proposta veniva rappresentato già nel parere del 24 marzo 2022 del Comando Operazioni Aerospaziali;
- per altro verso, la missione assegnata al RMCC con particolare riferimento ai requisiti essenziali di proiettabilità e di mobilità del personale previsto , da cui anche (e soprattutto ) scaturiva la richiesta di reimpiego del deducente in altro E/D/R dell’A.M., era già indicata nel parere del 24 marzo 2022 del Comando Operazioni Aerospaziali.
Non rileva, poi, l’invocato mancato adeguamento dell’Amministrazione alle preferenze indicate dall’interessato nell’“Annesso 2”, in quanto, oltre alle considerazioni di cui innanzi, nel succitato documento è specificato che l’indicazione delle menzionate sedi non costituisce un vincolo per l’Amministrazione .
Né al disposto trasferimento osta la mancata preventiva riqualificazione professionale del deducente, il cui iter - come evidenziato dalla Difesa erariale - è stato tempestivamente avviato e comunque completato in data 25 novembre 2024 (cfr. documentazione depositata in giudizio dall’Amministrazione il 23 gennaio 2025).
6. - Per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere respinto.
7. - Sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari (Sezione Prima), respinge il ricorso, di cui in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE TI, Presidente
IA UI ON, Consigliere, Estensore
Donatella Testini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA UI ON | LE TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.