Sentenza 27 settembre 2023
Rigetto
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01091/2026REG.PROV.COLL.
N. 01707/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1707 del 2024, proposto da RO AZ, rappresentata e difesa dall’avvocato Sebastiano Licciardello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
l’INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sebastiano Caruso, Paola Massafra, Cherubina Ciriello e Massimo Boccia Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Paola Massafra in Roma, via C. Beccaria, n. 29,
nei confronti
di AR AP IO, non costituito in giudizio,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta, n. 14330/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’INPS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il Cons. IO LL e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. L’avvocato RO AZ, dipendente dell’INPS, ha partecipato al concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 15 professionisti dell’Area legale (Avvocato I livello) nei ruoli del personale dell’INPS, indetto con deliberazione n. 20 del 5 febbraio 2020 ed il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale “ Concorsi ed Esami ”, n. 93 del 27 novembre 2020.
2. Essa, con il ricorso introduttivo del giudizio, lamentava l’erroneità del punteggio di 9/30 (corrispondente ad un giudizio di insufficienza) attribuito dalla Commissione di concorso alla prima prova scritta da essa sostenuta (a fronte del più soddisfacente punteggio di 25/30 ottenuto per la seconda prova scritta), concernente l’elaborazione di un parere motivato di diritto amministrativo, a corredo del quale era posta la seguente motivazione: “ l’elaborato, si sofferma su aspetti che non sono del tutto congruenti con quanto richiesto dalla traccia, propone delle sintetiche considerazioni giuridiche, con delle imprecisioni concettuali, sulle questioni proposte, senza rendere un effettivo parere ”.
3. Esponeva la ricorrente che la commissione aveva elaborato, relativamente alla prima prova scritta, la seguente traccia: “ VI, lavoratore esposto al rischio amianto, si rivolgeva al giudice del lavoro per veder riconoscere il proprio diritto a beneficiare del ricalcolo della pensione contributiva per ogni anno di lavoro svolto con esposizione all’agente patogeno, ai sensi dell'art. 13, comma 8, della l. n. 257/1992 e secondo quanto espressamente previsto per il Fondo applicabile al caso di specie. Con sentenza poi passata in giudicato, il giudice del lavoro testualmente dichiarava «il diritto del ricorrente alla supervalutazione di cui all’art. 13, co. 8, della legge n. 257/92 e s.m., con applicazione del coefficiente 1,5, del periodo di contribuzione che va dal 20/01/1975 al 31/12/1988» e «condanna l’INPS al pagamento, in favore del ricorrente, delle conseguenti differenze sulla pensione in godimento dal giugno 1998, oltre alla maggior somma tra rivalutazione ISTAT ed interessi legali». VI, in esecuzione della sentenza, chiedeva il ricalcolo della pensione con la maggiorazione di anzianità dei 21 anni, da sommarsi all'anzianità contributiva complessiva già conseguita (pari a circa 27 anni), per un totale di 48 anni di anzianità. Tale richiesta non veniva accolta dall’Istituto che riteneva che il calcolo non potesse essere effettuato sulla base dell’anzianità contributiva complessiva di VI, ma soltanto sulla base dell’anzianità contributiva utilmente valutabile, il cui limite massimo era pari a 40 anni di contribuzione, secondo quanto espressamente previsto dal Fondo applicabile al caso di specie. VI si rivolgeva a un legale, che promuoveva un giudizio di ottemperanza contro l’INPS, visto il rigetto della richiesta, ritenendo inopinatamente leso il proprio diritto alla riliquidazione della pensione entro i limiti ordinamentali, violando quanto implicitamente accertato con sentenza passata in giudicato, ossia il diritto alla riliquidazione della pensione sulla base di tutta l’anzianità contributiva riconoscibile, non rilevando i pertinenti limiti ordinamentali di legge. Assunte le vesti dell’Avvocato dell’Istituto, il candidato illustri le principali questioni giuridiche sottese, rendendo parere per la difesa dell’Istituto ”.
4. Deduceva altresì la ricorrente che la suddetta traccia era ispirata ad una sentenza pronunciata in sede di ottemperanza da questa Sezione (n. 4369 del 7 luglio 2020), la quale aveva affrontato il tema dei rapporti tra giudicato civile e giudizio di ottemperanza, in relazione ad una fattispecie in cui la valorizzazione dell’intera maggiorazione contributiva derivante dall’applicazione dell’art. 13, comma 8, l. 27 maggio 1992, n. 257, ai sensi del quale “ per i lavoratori che sono stati esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni, l’intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto gestita dall’INAIL è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche per il coefficiente di 1,5 ”, l’ an della cui spettanza era stata riconosciuta dal giudice civile, avrebbe comportato il superamento del limite massimo di anzianità contributiva prevista dal relativo Fondo pensionistico: la Sezione quindi, con la sentenza citata, rilevato che il giudicato oggetto di ottemperanza non recava alcuna statuizione, nemmeno implicita, sul quantum della maggiorazione contributiva spettante ed in particolare sul tema della opponibilità, in sede di ottemperanza, dei limiti ordinamentali all’anzianità contributiva utile ai fini pensionistici (assumendo quindi, in argomento, le forme del giudicato “ silente ”), ha ritenuto di “ colmare lo spazio regolativo lasciato vuoto dal giudicato, senza alterarne il contenuto ma integrandolo nella parte mancante attraverso l’applicazione dei principi generali dell’ordinamento (v. art. 12 disposizioni preliminari al codice civile) ”, conseguentemente affermando l’impossibilità di “ interpretare il dispositivo del Tribunale Civile nel senso dell’assenza di limiti massimi all’anzianità utilmente valutabile nel conteggio della rivalutazione ”.
5. Esponeva la ricorrente che la questione del giudicato “ silente ” non si poneva tuttavia nel caso oggetto della traccia sottoposta ai candidati del concorso di cui si tratta, in quanto nella fattispecie ipotizzata il periodo di esposizione all’amianto andava dal 1975 al 1988, per cui la maggiorazione spettante era di 7 anni e la contribuzione figurativa per quel periodo (1975-1988) di complessivi 21 anni, non determinandosi alcun superamento del tetto contributivo: pertanto, erroneamente si affermava nella traccia che “ VI, in esecuzione della sentenza, chiedeva il ricalcolo della pensione con la maggiorazione di anzianità dei 21 anni, da sommarsi all'anzianità contributiva complessiva già conseguita (pari a circa 27 anni), per un totale di 48 anni di anzianità ”, atteso che i 21 anni ivi indicati corrispondevano all’anzianità complessiva del periodo lavorativo di esposizione all’amianto, che andava sommato all’ulteriore periodo lavorativo.
6. Ne desumeva la ricorrente che, a differenza che nel caso affrontato dal Consiglio di Stato (in cui, sommando ai 39 anni i 12 anni e mezzo di maggiorazione contributiva, si superava la massima anzianità contributiva valutabile nel Fondo specifico, pari a 36 anni), in quello oggetto della traccia concorsuale, sommando la maggiorazione contributiva (pari a 7 anni) all’anzianità complessivamente maturata (pari a 27 anni), non si superava il limite ordinamentale (di 40 anni di contribuzione): pertanto, deduceva la ricorrente, nel rispondere alla richiesta formulata dalla Commissione (“ Assunte le vesti dell’Avvocato dell’Istituto, il candidato illustri le principali questioni giuridiche sottese, rendendo parere per la difesa dell’Istituto ”), essa correttamente non si era posta la questione processuale affrontata dal Consiglio di Stato del “ giudicato ordinario silente ”, siccome non rilevante nel caso in specie.
7. Tale circostanza tuttavia, assumeva la ricorrente, l’aveva penalizzata, in quanto nella griglia di valutazione della prima prova scritta predisposta dalla Commissione prima dell’inizio della relativa correzione si premiava soltanto chi avesse affrontato le tematiche (processuali) del giudicato e dell’ottemperanza, in evidente violazione, peraltro, dei criteri di valutazione definiti con il verbale n. 1, con i quali si premiava invece la coerenza dell’elaborato con la traccia assegnata, nella specie pienamente ravvisabile: la ricorrente infatti aveva correttamente affrontato la questione oggetto della traccia solo dal punto di vista sostanziale, evidenziando che “ Al fine di determinare correttamente la maggiorazione spettante a VI, pertanto, dovrà dapprima essere determinato il beneficio astrattamente spettante sulla base dell’applicazione del coefficiente di legge al numero di anni per i quali è stato riconosciuto il beneficio (dal 20/01/1985 al 31/12/1988). Il beneficio dovrà essere, poi, concretamente attribuito entro il limite massimo ordinamentale previsto dalla legge relativa al Fondo in cui è stata liquidata la pensione ”.
8. Esponeva altresì la ricorrente che la lettura disgiunta dei due elaborati della medesima, in tempi (14 luglio e 5 settembre 2022) diversi e con una Commissione diversamente composta (non coincidendo il Presidente), aveva impedito la valutazione della maturità che il bando richiedeva di dimostrare con il raggiungimento “ di almeno 21/30 in ciascuna delle due prove ”.
9. L’adito T.A.R. per il Lazio ha respinto complessivamente il ricorso con la sentenza n. 14330 del 27 settembre 2023.
Ha in particolare osservato il T.A.R., con riferimento alle censure articolate dalla ricorrente, che “ il tenore letterale dell’anzidetto quesito è tale da escludere che la questione sottoposta all’attenzione dei candidati fosse esclusivamente di diritto sostanziale (in riferimento, cioè, all’applicazione dei benefici di cui all'art. 13, co. 8, della l. n. 257/92), come sostenuto da parte ricorrente, vertendo la traccia chiaramente in tema di giudicato e di rapporto tra giudicato civile ed ottemperanza, aspetti, quindi, non irragionevolmente considerati dalla commissione in base alla preordinata griglia di valutazione e che la ricorrente ha in buona parte pretermesso nel suo elaborato ”.
Ha altresì evidenziato il T.A.R. che “ Risulta altresì evidente che il gravame si incentra unicamente sul merito del giudizio della commissione il quale, per le ragioni anzidette, in difetto di apparente illogicità, resiste al sindacato estrinseco del giudice amministrativo (limitato al macroscopico travisamento di fatto e alla manifesta irrazionalità (ex multis, Tar Lazio, Roma, sez. I, 3 febbraio 2023, n. 1981) ”.
10. La sentenza costituisce oggetto dell’appello in esame, proposto dalla originaria ricorrente ed al cui accoglimento si oppone l’appellato INPS.
11. La ricorrente ripropone in primo luogo la tesi, già fatta valere dinanzi al T.A.R., secondo cui gli argomenti in cui si articola la griglia di valutazione predisposta dalla commissione prima dell’inizio della correzione delle prove, la quale indica nel giudicato e nell’ottemperanza le questioni giuridiche da affrontare, non sono stati correttamente ritenuti rilevanti dalla stessa in sede di svolgimento della prova, al pari della questione del “ giudicato silente ” esaminata dal Consiglio di Stato con la sentenza innanzi citata, in quanto nel caso oggetto della traccia (testualmente nel ricorso di appello) “ i 21 anni non sono come da richiesta di VI “la maggiorazione di anzianità” (che invece è 7 anni in base al giudicato) ma l’anzianità complessiva del periodo lavorativo di esposizione all’amianto che va sommata all’ulteriore periodo lavorativo ”, per cui “ sommando la maggiorazione (che è di 7 anni e non di 21 anni come nella richiesta di VI) alla anzianità complessiva già conseguita (che è di 27 anni) abbiamo una anzianità totale di 34 anni che non supera il limite ordinamentale ”: da tali rilievi la ricorrente fa discendere l’erroneità della sentenza appellata, laddove afferma che il tema non “ fosse esclusivamente di diritto sostanziale…come sostenuto da parte ricorrente, vertendo la traccia chiaramente in tema di giudicato e di rapporto tra giudicato civile ed ottemperanza ”.
La ricorrente ripropone anche la censura incentrata sulla valutazione separata delle due prove concorsuali, che non avrebbe consentito la valutazione della maturità della candidata.
12. Il ricorso quindi, all’esito dell’odierna udienza di discussione, è stato trattenuto dal Collegio per la decisione di merito.
13. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
14. Deve preliminarmente osservarsi che, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, la scaletta di argomenti elaborata dalla commissione concorsuale con la scheda di valutazione della prima prova scritta, laddove in particolare indica le “ questioni giuridiche rilevanti ” con i relativi punteggi, riconducendole alle due macro-aree del “ giudicato ” e dell’” ottemperanza ”, non è dissonante rispetto ai “ criteri per la valutazione delle prove scritte ” precedentemente approvati dalla commissione con il verbale n. 1 del 4 marzo 2022, avendo piuttosto la funzione di orientare l’applicazione di questi ultimi con riferimento allo specifico oggetto della traccia, nel solco della ritenuta esigenza di valorizzare la “ coerenza dell’elaborato con la traccia assegnata, chiarezza espositiva, capacità di sintesi ed esaustività degli argomenti trattati ” ed il “ grado di conoscenza della materia e completezza dell’argomentazione ”.
Deve invero rilevarsi che la traccia solleva chiaramente - facendone il perno della problematica nella cui risoluzione deve impegnarsi il candidato al fine di dimostrare la sua capacità di problem solving (cfr. i criteri di valutazione di cui al verbale n. 1, laddove valorizzano “ la capacità di risolvere problemi giuridici anche attraverso riferimenti essenziali alla dottrina e agli orientamenti giurisprudenziali ”) - la questione della riconoscibilità in sede di ottemperanza di una maggiorazione contributiva a titolo figurativo eccedente il limite massimo di anzianità contributiva previsto dalla disciplina concernente il Fondo previdenziale al quale l’attore è iscritto, sulla scorta del giudicato civile che ha accertato il diritto del ricorrente alla supervalutazione ai fini pensionistici degli anni di esposizione del lavoratore all’amianto, ex art. 13, comma 8, l. n. 257/1992: la traccia pertanto, per come era formulata, sollecitava chiaramente il candidato ad affrontare la tematica della interferenza con il giudizio di ottemperanza di un limite ordinamentale alla maggiorazione contributiva non espressamente rilevato dalla sentenza civile oggetto di ottemperanza, la quale veniva in evidenza in termini non sostanzialmente diversi rispetto a quella emersa nel giudizio di ottemperanza definito da questa Sezione con la citata sentenza n. 4369/2020.
15. Al fine di dimostrare il contrario, sostiene la parte ricorrente che, al fine di apprezzare la non meritevolezza della pretesa di VI alla integrale valorizzazione ai fini contributivi, secondo il menzionato coefficiente normativo di 1,5, degli anni lavorativi caratterizzati dalla esposizione del lavoratore all’amianto, non era necessario affrontare, come invece nel caso analizzato da questa Sezione con la sentenza da cui la commissione avrebbe tratto ispirazione ai fini della formulazione della traccia, il nodo del rapporto tra giudicato civile e poteri del giudice dell’ottemperanza, emergendo già dalla articolazione della domanda, con la quale VI richiedeva “ il ricalcolo della pensione con la maggiorazione di anzianità dei 21 anni, da sommarsi all’anzianità contributiva complessiva già conseguita (pari a circa 27 anni) ”, la quale sarebbe stata viziata dall’errore (meramente fattuale) di assumere quale maggiorazione contributiva un periodo (21 anni) che in realtà, discutendosi di un periodo di contribuzione rilevante ai fini della supervalutazione di 14 anni (dal 1975 al 1988), doveva quantificarsi nella minore misura di 7 anni che, sommati all’anzianità contributiva al netto della maggiorazione, pari a 27 anni, mettevano capo a complessivi 34 anni di anzianità contributiva, inferiori al limite massimo previsto per il Fondo di interesse, pari a 40 anni.
16. Molteplici dati militano tuttavia nel senso della non sostenibilità della tesi di parte ricorrente.
In primo luogo, sulla scorta di un’analisi intrinseca dell’elaborato della ricorrente, è la stessa candidata a mostrare di avere consapevolezza che la questione sollevata dalla traccia ha carattere squisitamente giuridico ed attiene ai rapporti tra giudicato civile e giudizio di ottemperanza, laddove afferma che “ La concreta applicazione della sentenza dovrà essere effettuata sulla base di tutte le norme in concreto rilevanti nel caso in oggetto e che non sono venute in considerazione nel giudizio, tra cui, in particolare quella che prevede il limite massimo di anzianità contributiva utilmente valutabile nel Fondo presso cui era assicurato VI ” e che “ Il giudicato civile, in altre parole, copre unicamente l’accertamento del diritto di VI al riconoscimento dei benefici derivanti all'esposizione all'amianto. La concreta applicazione della sentenza dovrà essere effettuata sulla base di tutte le norme in concreto rilevanti nel caso in oggetto e che non sono venute in considerazione nel giudizio, tra cui, in particolare quella che prevede il limite massimo di anzianità contributiva utilmente valutabile nel Fondo presso cui era assicurato VI ”.
In secondo luogo, con riguardo alla formulazione della traccia, la pretesa di VI era chiaramente orientata ad ottenere una maggiorazione contributiva tale da determinare lo sforamento del limite massimo di anzianità contributiva previsto dalla disciplina del Fondo di iscrizione, laddove si afferma che “ VI, in esecuzione della sentenza, chiedeva il ricalcolo della pensione con la maggiorazione di anzianità dei 21 anni, da sommarsi all’anzianità contributiva complessiva già conseguita (pari a circa 27 anni), per un totale di 48 anni di anzianità ”: pertanto, indipendentemente da imprecisioni di carattere formale nella compilazione della traccia (atteso che la maggiorazione di anzianità, tenuto conto del periodo ipotizzato di esposizione all’amianto, pari a 14 anni, era di soli 7 anni), era evidente che il punctum dolens della traccia, nella cui trattazione e approfondimento giuridico doveva cimentarsi il candidato, era la tutelabilità in sede di ottemperanza, e facendo leva su un giudicato civile effettivamente “ silente ” sul punto (come affermato da questa Sezione con il precedente citato, assurto a “ caso di scuola ” o meglio “ di concorso ”), del vantato diritto al riconoscimento ai fini pensionistici di una anzianità contributiva eccedente quella massima prevista dalla disciplina di settore.
17. Consegue dai rilievi che precedono che non solo gli argomenti indicati nella scheda di valutazione erano del tutto pertinenti rispetto alla traccia, letta ed interpretata secondo i canoni di diligenza e buona fede esigibili nella stessa misura dal candidato e dall’Amministrazione (risolvendosi la lettura proposta dalla ricorrente in una interpretatio abrogans della traccia relativamente ad un suo profilo qualificante), ma anche che il giudizio di insufficienza riservato dalla commissione all’elaborato della ricorrente – non contestato nei suoi contenuti di fondo, ove (correttamente, come si è detto) rapportato alle richieste di approfondimento emergenti dalla relativa scheda di valutazione, ma sulla scorta della pretesa erronea valorizzazione da parte di quest’ultima di argomenti che la candidata correttamente non avrebbe approfondito in quanto non pertinenti rispetto alla traccia – non è inficiato dai vizi rappresentati.
18. Deve solo aggiungersi che non rileva, al fine di dimostrare la fondatezza della tesi di parte ricorrente, il richiamo al precedente di cui alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, 23 giugno 2023, n. 6216, concernente una fattispecie effettivamente caratterizzata, a differenza di quella in esame, da una discordanza tra gli argomenti che ad avviso della commissione non erano stati trattati dal candidato, determinando l’insufficienza della prova, e l’oggetto della traccia.
Analogamente, non rileva il riferimento comparativo operato in ricorso ad un elaborato di altro concorrente, valutato come sufficiente dalla commissione, non essendo indicati gli elementi di similitudine che dimostrerebbero una ipotetica disparità di trattamento ai danni della ricorrente (affermandosi nello stesso ricorso che l’altro elaborato si era soffermato, sebbene in modo asseritamente confuso, sui temi processuali sinteticamente trattati, come affermato dalla commissione, dalla medesima ricorrente).
19. Infondata, infine, è la censura – invero non espressamente esaminata dal T.A.R. – intesa a lamentare che le due prove scritte (per una delle quali la ricorrente ha conseguito un giudizio di insufficienza e per l’altra uno positivo) sono state esaminate in giorni diversi e ad opera di una commissione composta in modo parzialmente difforme.
Deve invero osservarsi che, tenuto conto della diversità sostanziale delle tracce (l’una afferente al diritto amministrativo e l’altra al diritto civile), non è affatto inverosimile che la ricorrente abbia dimostrato un difforme grado di preparazione, né comunque essa fornisce argomenti per ritenere che una valutazione contestuale, ma necessariamente autonoma anche negli esiti, avrebbe condotto a risultati diversi per quanto concerne, in particolare, la prima prova scritta, la cui valutazione viene contestata in questa sede.
20. Il ricorso quindi, come anticipato, deve essere complessivamente respinto, sebbene l’originalità dell’oggetto della controversia giustifichi la compensazione (anche) delle spese del giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, lo respinge.
Spese del giudizio di appello compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
NN TO, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere
IO LL, Consigliere, Estensore
NN Tulumello, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO LL | NN TO |
IL SEGRETARIO