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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 07/02/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 126/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati
ANGELA DI GIROLAMO Presidente
MARIANGELA MASTRO Giudice relatore
LUCA BORDIN Giudice
Ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 126/2025 promossa
da
( ) Parte_1 C.F._1
rappresentat e difes, giusta procura in atti, dall'avv. ELISABETTA CHIODI;
RICORRENTE
e
CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CARLA GATTI;
RICORRENTE
OGGETTO: modifica condizioni di separazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 23/01/2025, e Parte_1 [...]
hanno chiesto al Tribunale di ratificare le modifiche apportate alle condizioni di CP_1
separazione, nei seguenti termini:
1) i coniugi vivono e vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
1 2) il Sig. parteciperà al mantenimento della moglie , CP_1 Parte_1
versandole un contributo pari ad Euro 1.000,00, somma che verrà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di febbraio 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
All'udienza del 5 febbraio 2025, svoltasi nelle forme della trattazione cartolare, i difensori delle parti si riportavano al ricorso, chiedendone l'accoglimento; gli atti erano quindi rimessi al Collegio per la decisione.
***
L'accordo raggiunto può essere recepito dal Collegio alle condizioni ivi previste con integrale compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 126/2025 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
- recepisce la regolamentazione stabilita di comune accordo tra le parti così come riportata nel ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso, in Teramo, il giorno 6/2/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Mariangela Mastro Angela Di Girolamo
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati
ANGELA DI GIROLAMO Presidente
MARIANGELA MASTRO Giudice relatore
LUCA BORDIN Giudice
Ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 126/2025 promossa
da
( ) Parte_1 C.F._1
rappresentat e difes, giusta procura in atti, dall'avv. ELISABETTA CHIODI;
RICORRENTE
e
CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CARLA GATTI;
RICORRENTE
OGGETTO: modifica condizioni di separazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 23/01/2025, e Parte_1 [...]
hanno chiesto al Tribunale di ratificare le modifiche apportate alle condizioni di CP_1
separazione, nei seguenti termini:
1) i coniugi vivono e vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
1 2) il Sig. parteciperà al mantenimento della moglie , CP_1 Parte_1
versandole un contributo pari ad Euro 1.000,00, somma che verrà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di febbraio 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
All'udienza del 5 febbraio 2025, svoltasi nelle forme della trattazione cartolare, i difensori delle parti si riportavano al ricorso, chiedendone l'accoglimento; gli atti erano quindi rimessi al Collegio per la decisione.
***
L'accordo raggiunto può essere recepito dal Collegio alle condizioni ivi previste con integrale compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 126/2025 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
- recepisce la regolamentazione stabilita di comune accordo tra le parti così come riportata nel ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso, in Teramo, il giorno 6/2/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Mariangela Mastro Angela Di Girolamo
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