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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/02/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N.V.G. 7908/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
29/11/2024, assunto in decisione in data 29/01/2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. , nata a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'avvocato TONELLI GIOVANNI ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
OGGETTO: separazione consensuale con contestuale richiesta di rimessione sul ruolo per pronuncia di scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2. si impegna sin da ora a cedere, alle condizioni che seguono, così come si Parte_1 Parte_2 impegna ad acquistare, alle medesime condizioni, con atto di compravendita a rogito del notaio Persona_1
la propria quota del cinquanta per cento degli immobili sub a)3 e b)4 a che accetta
[...] Parte_2
e che si impegna a corrispondere, per detta cessione, l'importo onnicomprensivo di euro 51.000,00=
(cinquantunomila/00); tale importo è stato concordato tra i coniugi in via consensuale e tiene conto di tutte pagina 1 di 7 le ragioni di credito e debito sussistenti fra i coniugi medesimi, ivi compreso l'importo pagato da
[...] per l'acquisito del box sub c), che rimarrà intestato unicamente a e in relazione al Pt_2 Parte_1 quale la moglie non avrà nulla a pretendere;
3. a fronte dell'obbligazione di cui al punto 2) che precede, si impegna a richiedere alla Banca Parte_2 di liberare dalle obbligazioni rivenienti dai contratti di mutuo sub iii) e iv) di cui in Parte_1 premessa, n. 0DM1075877556 e n. 0210076658383, e contestualmente a rinunciare ad avvalersi degli effetti di cui all'art. 1301 del Codice Civile, assumendo a proprio carico l'intero debito residuo riveniente dai sopracitati mutui a far data dal rogito di cui al punto 2) che precede;
4. i coniugi, contestualmente alla firma del presente accordo, sottoscrivono lo scambio di corrispondenza su modulistica della Banca, necessario alla liberatoria di cui al punto 3) che precede, che la parte più diligente si obbliga a consegnare alla Banca per le valutazioni di cui al già citato punto 3) entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente accordo;
5. i coniugi, ottenuta la delibera creditizia positiva della Banca in merito alla liberazione del coobbligato,
, e dell'assunzione del debito residuo dei citati mutui (n. 0DM1075877556 e Parte_1
n. 0210076658383) da parte di di cui al punto 3) che precede, ottenuta altresì la prodromica Parte_2 omologa della separazione, si impegnano a sottoscrivere l'atto definitivo di cessione sub punto 2) entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
6. poiché si renderà necessario il rogito notarile, la moglie intende avvalersi del notaio Persona_1 per la cessione a suo favore delle quote del marito degli immobili sub a) e b) e la separazione dell'immobile sub c) dagli immobili sub a) e b) e il marito vi acconsente sin d'ora. Per la presentazione della domanda di separazione e divorzio dinanzi al Tribunale di Milano, il marito intende avvalersi di un avvocato di sua fiducia che rappresenterà la coppia e la moglie vi acconsente sin da ora;
a tale riguardo i coniugi si impegnano a pagare congiuntamente e in parti uguali le spese notarili e legali connesse alla separazione, al divorzio e alla cessione degli immobili di cui in premessa. A tal fine i coniugi, prima della firma di questa scrittura, hanno approvato i preventivi di spesa dell'avv. Tonelli e del notaio
[...] che ammontano complessivamente ad euro 2.764,00= (duemilasettecentosessantaquattro/00); Per_1
7. i coniugi si impegnano, sino al mese di dicembre 2024 compreso e comunque sino a che gli immobili saranno integralmente liberati dalla parte venditrice, a corrispondere in parti uguali le spese condominiali relative agli immobili, al pagamento delle utenze domestiche (energia elettrica, gas, internet, TARI) e le ulteriori spese connesse agli immobili. I coniugi si impegnano, inoltre, sino al perfezionamento delle operazioni di cui ai punti che precedono (con particolare riferimento ai punti dal 2 al 5) a prestarsi la massima assistenza e collaborazione nella gestione dell'abitazione ed al pagamento congiunto di eventuali spese pagina 2 di 7 condominiali straordinarie oltreché al pagamento della tassa sui rifiuti e dell'assicurazione sui predetti immobili;
8. i coniugi continueranno a sostenere congiuntamente ed in ragione del 50% ciascuno le rate dei mutui n.
0DM1075877556 e n. 0210076658383, con le attuali modalità di corresponsione, sino al mese di dicembre
2024 compreso, mentre, per il periodo successivo (e quindi a far data dal 01 gennaio 2025), si applicherà il criterio di cui al punto seguente;
9. posto che il marito ha lasciato la casa coniugale in data 3 novembre 2024 reperendo altra soluzione abitativa idonea alle sue esigenze, a far data dal primo gennaio 2025 e per tutto quanto andrà a maturare successivamente a tale data, la moglie si impegna a sostenere interamente i ratei dei mutui n. 0DM1075877556
e n. 0210076658383 (anche per la quota toccante al marito), oltre alle spese condominiali ordinarie e le spese inerenti alle utenze relative agli immobili sub a) e b).
Gli eventuali canoni di locazione relativi all'immobile sub c) saranno percepiti congiuntamente sino alla data di perfezionamento delle operazioni di cui ai punti 2), 3) e 4) che precedono. In conseguenza di quanto sopra, a partire dal primo gennaio 2025, alla moglie sarà riservato l'utilizzo esclusivo degli immobili sub a) e b) e il marito si impegna sin d'ora a consegnare entro il 20 dicembre
2024 tutte le chiavi dei suddetti immobili in suo possesso o a mani dei suoi familiari (o eventuali ulteriori chiavi, anche di altri immobili di proprietà della moglie, nella sua disponibilità). In caso di motivata e fondata richiesta, la moglie si impegna a consentire l'accesso del marito ai predetti immobili su richiesta di quest'ultimo, concordando secondo buon senso il momento di tale accesso, sino alla data di definitiva cessione degli immobili sub a) e b) a suo favore;
10. la moglie si impegna inoltre, ciascun anno e sino a che ne sarà prevista dalla legge la relativa corresponsione, a trasferire al marito il cinquanta per cento dell'importo relativo alle detrazioni di cui al punto v) delle premesse, mediante bonifico bancario da effettuarsi al momento del percepimento delle suddette somme e comunque entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi da detta data, a favore di Parte_1
e da accreditarsi su conto intestato a presso la banca Fineco Bank, IBAN Parte_1
[...] o alle successive coordinate bancarie che verranno comunicate per iscritto.
Ai fini della congruità del versamento suddetto, farà piena prova il modello 730 di Sino a che Parte_2 perverranno a le suddette detrazioni, quest'ultima si impegna a presentare la dichiarazione dei Parte_2 redditi presso il commercialista prescelto dal marito, attualmente individuato nello Controparte_1 con sede a Milano. I coniugi si impegnano, inoltre, a sostenere in parti uguali il costo della parcella emessa per tale attività anno per anno dal commercialista. La quota parte di relativa al sopra Parte_1 menzionato costo potrà essere sottratta - a scelta di - dall'importo che annualmente Parte_2 [...] si impegna a riconoscere al marito. È fatto salvo il diritto di al recesso dal rapporto Pt_2 Parte_2 contrattuale con il ridetto professionista, ove sorretto da giusta causa, o la risoluzione del contratto per pagina 3 di 7 inadempimento ma, in tal caso, il corrispettivo del nuovo professionista sarà sostenuto interamente da
; Parte_2
11. l'arredamento contenuto nell'appartamento sub a), acquistato con fondi personali dei coniugi in parti uguali, resterà a far parte dell'immobile medesimo ed il controvalore dei predetti arredi risulta già ricompreso nell'importo di cui al punto 2): la proprietà di tali arredi verrà quindi trasferita, anche senza necessità di una pattuizione espressa contenuta nel rogito, alla data di vendita dell'immobile da a Parte_1 [...] ai sensi del punto 2) che precede;
Pt_2
12. gli ulteriori beni mobili (cioè, i beni diversi dagli arredi e dai mobili) contenuti nell'appartamento sub a)
(complementi d'arredo, elettrodomestici, suppellettili) saranno divisi fra i coniugi secondo buon senso e di comune accordo, in base anche alla precedente proprietà prima del matrimonio;
13. i beni mobili provenienti da altro appartamento e di precedente proprietà del marito (segnatamente: letto matrimoniale, due comodini, due cubotti sospesi e una base a terra di colore grigio che sono parte della parete attrezzata del soggiorno, TV e lavatrice), i beni mobili acquistati dai coniugi (segnatamente: piante e vasi della siepe di “fotinie” e gelsomini, materasso matrimoniale ) e l'armadio della cameretta (che risulta dono CP_2 di nozze in compensazione di altro armadio acquistato dai coniugi e attualmente sito nell'appartamento di
Via V. Monti 38 a Sesto San Giovanni e di proprietà esclusiva del marito), permarranno nell'immobile sub a) e saranno attribuiti in proprietà alla moglie a seguito della corresponsione al marito dell'importo di euro
2.500,00= (duemilacinquecento euro) tramite bonifico bancario alle coordinate IBAN di cui al punto 10) contestualmente all'atto di cessione degli immobili sub a) e b). In seguito all'effettuazione di tale pagamento, il marito non avrà più nulla a pretendere circa i beni sopra menzionati;
14. i coniugi si impegnano ad estinguere, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla firma del presente ricorso e comunque prima della data stabilita per la cessione di cui al punto 5) e a seguito della comunicazione della delibera positiva all'accollo liberatorio del mutuo di cui ai punti che precedono, i conti correnti cointestati intrattenuti presso le banche Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. e Santander Consumer Bank S.A., riconoscendo alla moglie l'importo complessivo di 70.790,50 euro (settantamilasettecentonovanta euro e cinquanta centesimi) e al marito l'importo complessivo di 64.421,50 (sessantaquattromilaquatrocentoventuno e cinquanta centesimi), da cui saranno dedotte al 50% ciascuno le eventuali imposte, tasse e spese generate dall'estinzione dei rapporti medesimi. Ove l'ammontare alla data dell'estinzione dei conti sia variato, in aumento o diminuzione, le somme di cui sopra verranno riconosciute conformemente (cioè, effettuando la proporzione delle somme da riconoscersi sulla base del maggiore o minore importo depositato sui ridetti conti).
Se, tuttavia, l'aumento (ad esempio, per un bonifico in favore di uno solo dei soggetti) o la diminuzione (ad esempio, per un prelievo) sia imputabile all'una o all'altra parte, la stessa avrà il diritto - nella prima ipotesi -
pagina 4 di 7 di percepire il maggiore importo, in via esclusiva (cioè, senza doverlo dividere con l'altra parte), e - nel secondo caso - vedrà detratto tale importo, che sia ad essa imputabile, dalla somma da prelevare;
15. i coniugi si impegnano, infine, a prestarsi la massima collaborazione ed assistenza per la definizione e la gestione di tutte le questioni collegate alla convivenza e agli immobili sub a), b) e c), tenendo conto delle esigenze di entrambe le parti, con la diligenza e il buon senso comune;
16. prima della data di cessione di cui sub 2) i coniugi si impegnano, pagando ciascuno il 50% delle relative spese, a definire le pratiche amministrative relative alla pergola edificata sul terrazzo dell'immobile sub a), ivi compreso l'aggiornamento della pianta catastale dell'immobile, e ad ultimare la sistemazione dei danni derivanti dalla distruzione della pergola predetta causa maltempo. Nello specifico i lavori da eseguire saranno: installazione dei motori e delle tende filtranti dei lucernari, installazione zanzariera della finestra del soggiorno, tinteggiatura parte interna del pergolato. A tale riguardo, il marito si impegna altresì a prestare assistenza tecnica/operativa relativamente ad un eventuale contezioso legale o amministrativo riguardo alla pergola medesima che dovesse sorgere nei confronti di successivamente alla firma dell'atto di Parte_2 cessione sub 2). Prima della cessione, coniugi si impegnano altresì a installare il copri contatore del gas sito sul balcone dell'immobile sub a), previsto dalla vigente normativa, con costi suddivisi al 50% tra gli stessi;
17. i coniugi dichiarano infine di essere economicamente autosufficienti e rinunciano, allo stato, a richiedersi assegni di mantenimento;
18. entrambi i coniugi dichiarano, solo con l'esatto adempimento di quanto pattuito nel presente accordo, di aver disciplinato ogni tipo di pendenza economica derivante dal rapporto di coniugio e di non aver, pertanto, più nulla a chiedere o pretendere per qualsivoglia causa dedotta o deducibile dal rapporto di coniugio, passata, presente e futura, ivi comprese eventuali reciproche pretese divorzili;
19. essendo i trasferimenti, indicati nel presente accordo, funzionali alla corretta e definitiva sistemazione degli interessi familiari ai sensi dell'art. 19 L. 74/1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, le parti dichiarano di volersi avvalere dei relativi benefici fiscali: i relativi atti non saranno soggetti alle imposte di bollo, di registro e ad ogni altra tassa, altrimenti previste a tale riguardo;
20. le Parti dichiarano di voler sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, sia per la fase relativa alla pronunzia di separazione sia per la fase relativa alla pronunzia di scioglimento del matrimonio, dichiarando, sin da ora, di non volersi riconciliare.
* * *
Tutto ciò concordato, i Ricorrenti, ut supra rappresentati, domiciliati e difesi, rassegnano, allo stato, le seguenti conclusioni Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
- Per la domanda di separazione:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo di mutuo e reciproco rispetto;
pagina 5 di 7 2) dichiarare la separazione dei coniugi e (matrimonio contratto secondo il Parte_2 Parte_1 rito civile in Sesto San Giovanni (MI), in data 17.12.2022), omologando le condizioni indicate in atto e che qui si intendono interamente richiamate e trascritte;
3) ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sesto San Giovanni, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
- Per la domanda di divorzio, decorsi i termini di legge:
1) confermare il provvedimento della separazione, dichiarando lo scioglimento del matrimonio contratto da e , secondo il rito civile, in Sesto San Giovanni (MI), in data Parte_2 Parte_1
17.12.2022, alle condizioni indicate in atto e che qui si intendono interamente richiamate e trascritte;
2) ordinare agli Ufficiali dello Stato Civile dei Comuni competenti di procedere all'annotazione del emanando provvedimento e ai successivi incombenti di legge.
pagina 6 di 7 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 17.12.2022 a Sesto Parte_1 Parte_2
San Giovanni (MI);
- Dall'unione non sono nati figli;
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 29.01.2025;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/03/2023 da Pt_1
nei confronti di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
[...] Parte_2 così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Sesto San Giovanni, per le annotazioni di legge (atto n. 109, parte I, anno 2022);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 30 gennaio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
29/11/2024, assunto in decisione in data 29/01/2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. , nata a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'avvocato TONELLI GIOVANNI ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
OGGETTO: separazione consensuale con contestuale richiesta di rimessione sul ruolo per pronuncia di scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2. si impegna sin da ora a cedere, alle condizioni che seguono, così come si Parte_1 Parte_2 impegna ad acquistare, alle medesime condizioni, con atto di compravendita a rogito del notaio Persona_1
la propria quota del cinquanta per cento degli immobili sub a)3 e b)4 a che accetta
[...] Parte_2
e che si impegna a corrispondere, per detta cessione, l'importo onnicomprensivo di euro 51.000,00=
(cinquantunomila/00); tale importo è stato concordato tra i coniugi in via consensuale e tiene conto di tutte pagina 1 di 7 le ragioni di credito e debito sussistenti fra i coniugi medesimi, ivi compreso l'importo pagato da
[...] per l'acquisito del box sub c), che rimarrà intestato unicamente a e in relazione al Pt_2 Parte_1 quale la moglie non avrà nulla a pretendere;
3. a fronte dell'obbligazione di cui al punto 2) che precede, si impegna a richiedere alla Banca Parte_2 di liberare dalle obbligazioni rivenienti dai contratti di mutuo sub iii) e iv) di cui in Parte_1 premessa, n. 0DM1075877556 e n. 0210076658383, e contestualmente a rinunciare ad avvalersi degli effetti di cui all'art. 1301 del Codice Civile, assumendo a proprio carico l'intero debito residuo riveniente dai sopracitati mutui a far data dal rogito di cui al punto 2) che precede;
4. i coniugi, contestualmente alla firma del presente accordo, sottoscrivono lo scambio di corrispondenza su modulistica della Banca, necessario alla liberatoria di cui al punto 3) che precede, che la parte più diligente si obbliga a consegnare alla Banca per le valutazioni di cui al già citato punto 3) entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente accordo;
5. i coniugi, ottenuta la delibera creditizia positiva della Banca in merito alla liberazione del coobbligato,
, e dell'assunzione del debito residuo dei citati mutui (n. 0DM1075877556 e Parte_1
n. 0210076658383) da parte di di cui al punto 3) che precede, ottenuta altresì la prodromica Parte_2 omologa della separazione, si impegnano a sottoscrivere l'atto definitivo di cessione sub punto 2) entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
6. poiché si renderà necessario il rogito notarile, la moglie intende avvalersi del notaio Persona_1 per la cessione a suo favore delle quote del marito degli immobili sub a) e b) e la separazione dell'immobile sub c) dagli immobili sub a) e b) e il marito vi acconsente sin d'ora. Per la presentazione della domanda di separazione e divorzio dinanzi al Tribunale di Milano, il marito intende avvalersi di un avvocato di sua fiducia che rappresenterà la coppia e la moglie vi acconsente sin da ora;
a tale riguardo i coniugi si impegnano a pagare congiuntamente e in parti uguali le spese notarili e legali connesse alla separazione, al divorzio e alla cessione degli immobili di cui in premessa. A tal fine i coniugi, prima della firma di questa scrittura, hanno approvato i preventivi di spesa dell'avv. Tonelli e del notaio
[...] che ammontano complessivamente ad euro 2.764,00= (duemilasettecentosessantaquattro/00); Per_1
7. i coniugi si impegnano, sino al mese di dicembre 2024 compreso e comunque sino a che gli immobili saranno integralmente liberati dalla parte venditrice, a corrispondere in parti uguali le spese condominiali relative agli immobili, al pagamento delle utenze domestiche (energia elettrica, gas, internet, TARI) e le ulteriori spese connesse agli immobili. I coniugi si impegnano, inoltre, sino al perfezionamento delle operazioni di cui ai punti che precedono (con particolare riferimento ai punti dal 2 al 5) a prestarsi la massima assistenza e collaborazione nella gestione dell'abitazione ed al pagamento congiunto di eventuali spese pagina 2 di 7 condominiali straordinarie oltreché al pagamento della tassa sui rifiuti e dell'assicurazione sui predetti immobili;
8. i coniugi continueranno a sostenere congiuntamente ed in ragione del 50% ciascuno le rate dei mutui n.
0DM1075877556 e n. 0210076658383, con le attuali modalità di corresponsione, sino al mese di dicembre
2024 compreso, mentre, per il periodo successivo (e quindi a far data dal 01 gennaio 2025), si applicherà il criterio di cui al punto seguente;
9. posto che il marito ha lasciato la casa coniugale in data 3 novembre 2024 reperendo altra soluzione abitativa idonea alle sue esigenze, a far data dal primo gennaio 2025 e per tutto quanto andrà a maturare successivamente a tale data, la moglie si impegna a sostenere interamente i ratei dei mutui n. 0DM1075877556
e n. 0210076658383 (anche per la quota toccante al marito), oltre alle spese condominiali ordinarie e le spese inerenti alle utenze relative agli immobili sub a) e b).
Gli eventuali canoni di locazione relativi all'immobile sub c) saranno percepiti congiuntamente sino alla data di perfezionamento delle operazioni di cui ai punti 2), 3) e 4) che precedono. In conseguenza di quanto sopra, a partire dal primo gennaio 2025, alla moglie sarà riservato l'utilizzo esclusivo degli immobili sub a) e b) e il marito si impegna sin d'ora a consegnare entro il 20 dicembre
2024 tutte le chiavi dei suddetti immobili in suo possesso o a mani dei suoi familiari (o eventuali ulteriori chiavi, anche di altri immobili di proprietà della moglie, nella sua disponibilità). In caso di motivata e fondata richiesta, la moglie si impegna a consentire l'accesso del marito ai predetti immobili su richiesta di quest'ultimo, concordando secondo buon senso il momento di tale accesso, sino alla data di definitiva cessione degli immobili sub a) e b) a suo favore;
10. la moglie si impegna inoltre, ciascun anno e sino a che ne sarà prevista dalla legge la relativa corresponsione, a trasferire al marito il cinquanta per cento dell'importo relativo alle detrazioni di cui al punto v) delle premesse, mediante bonifico bancario da effettuarsi al momento del percepimento delle suddette somme e comunque entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi da detta data, a favore di Parte_1
e da accreditarsi su conto intestato a presso la banca Fineco Bank, IBAN Parte_1
[...] o alle successive coordinate bancarie che verranno comunicate per iscritto.
Ai fini della congruità del versamento suddetto, farà piena prova il modello 730 di Sino a che Parte_2 perverranno a le suddette detrazioni, quest'ultima si impegna a presentare la dichiarazione dei Parte_2 redditi presso il commercialista prescelto dal marito, attualmente individuato nello Controparte_1 con sede a Milano. I coniugi si impegnano, inoltre, a sostenere in parti uguali il costo della parcella emessa per tale attività anno per anno dal commercialista. La quota parte di relativa al sopra Parte_1 menzionato costo potrà essere sottratta - a scelta di - dall'importo che annualmente Parte_2 [...] si impegna a riconoscere al marito. È fatto salvo il diritto di al recesso dal rapporto Pt_2 Parte_2 contrattuale con il ridetto professionista, ove sorretto da giusta causa, o la risoluzione del contratto per pagina 3 di 7 inadempimento ma, in tal caso, il corrispettivo del nuovo professionista sarà sostenuto interamente da
; Parte_2
11. l'arredamento contenuto nell'appartamento sub a), acquistato con fondi personali dei coniugi in parti uguali, resterà a far parte dell'immobile medesimo ed il controvalore dei predetti arredi risulta già ricompreso nell'importo di cui al punto 2): la proprietà di tali arredi verrà quindi trasferita, anche senza necessità di una pattuizione espressa contenuta nel rogito, alla data di vendita dell'immobile da a Parte_1 [...] ai sensi del punto 2) che precede;
Pt_2
12. gli ulteriori beni mobili (cioè, i beni diversi dagli arredi e dai mobili) contenuti nell'appartamento sub a)
(complementi d'arredo, elettrodomestici, suppellettili) saranno divisi fra i coniugi secondo buon senso e di comune accordo, in base anche alla precedente proprietà prima del matrimonio;
13. i beni mobili provenienti da altro appartamento e di precedente proprietà del marito (segnatamente: letto matrimoniale, due comodini, due cubotti sospesi e una base a terra di colore grigio che sono parte della parete attrezzata del soggiorno, TV e lavatrice), i beni mobili acquistati dai coniugi (segnatamente: piante e vasi della siepe di “fotinie” e gelsomini, materasso matrimoniale ) e l'armadio della cameretta (che risulta dono CP_2 di nozze in compensazione di altro armadio acquistato dai coniugi e attualmente sito nell'appartamento di
Via V. Monti 38 a Sesto San Giovanni e di proprietà esclusiva del marito), permarranno nell'immobile sub a) e saranno attribuiti in proprietà alla moglie a seguito della corresponsione al marito dell'importo di euro
2.500,00= (duemilacinquecento euro) tramite bonifico bancario alle coordinate IBAN di cui al punto 10) contestualmente all'atto di cessione degli immobili sub a) e b). In seguito all'effettuazione di tale pagamento, il marito non avrà più nulla a pretendere circa i beni sopra menzionati;
14. i coniugi si impegnano ad estinguere, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla firma del presente ricorso e comunque prima della data stabilita per la cessione di cui al punto 5) e a seguito della comunicazione della delibera positiva all'accollo liberatorio del mutuo di cui ai punti che precedono, i conti correnti cointestati intrattenuti presso le banche Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. e Santander Consumer Bank S.A., riconoscendo alla moglie l'importo complessivo di 70.790,50 euro (settantamilasettecentonovanta euro e cinquanta centesimi) e al marito l'importo complessivo di 64.421,50 (sessantaquattromilaquatrocentoventuno e cinquanta centesimi), da cui saranno dedotte al 50% ciascuno le eventuali imposte, tasse e spese generate dall'estinzione dei rapporti medesimi. Ove l'ammontare alla data dell'estinzione dei conti sia variato, in aumento o diminuzione, le somme di cui sopra verranno riconosciute conformemente (cioè, effettuando la proporzione delle somme da riconoscersi sulla base del maggiore o minore importo depositato sui ridetti conti).
Se, tuttavia, l'aumento (ad esempio, per un bonifico in favore di uno solo dei soggetti) o la diminuzione (ad esempio, per un prelievo) sia imputabile all'una o all'altra parte, la stessa avrà il diritto - nella prima ipotesi -
pagina 4 di 7 di percepire il maggiore importo, in via esclusiva (cioè, senza doverlo dividere con l'altra parte), e - nel secondo caso - vedrà detratto tale importo, che sia ad essa imputabile, dalla somma da prelevare;
15. i coniugi si impegnano, infine, a prestarsi la massima collaborazione ed assistenza per la definizione e la gestione di tutte le questioni collegate alla convivenza e agli immobili sub a), b) e c), tenendo conto delle esigenze di entrambe le parti, con la diligenza e il buon senso comune;
16. prima della data di cessione di cui sub 2) i coniugi si impegnano, pagando ciascuno il 50% delle relative spese, a definire le pratiche amministrative relative alla pergola edificata sul terrazzo dell'immobile sub a), ivi compreso l'aggiornamento della pianta catastale dell'immobile, e ad ultimare la sistemazione dei danni derivanti dalla distruzione della pergola predetta causa maltempo. Nello specifico i lavori da eseguire saranno: installazione dei motori e delle tende filtranti dei lucernari, installazione zanzariera della finestra del soggiorno, tinteggiatura parte interna del pergolato. A tale riguardo, il marito si impegna altresì a prestare assistenza tecnica/operativa relativamente ad un eventuale contezioso legale o amministrativo riguardo alla pergola medesima che dovesse sorgere nei confronti di successivamente alla firma dell'atto di Parte_2 cessione sub 2). Prima della cessione, coniugi si impegnano altresì a installare il copri contatore del gas sito sul balcone dell'immobile sub a), previsto dalla vigente normativa, con costi suddivisi al 50% tra gli stessi;
17. i coniugi dichiarano infine di essere economicamente autosufficienti e rinunciano, allo stato, a richiedersi assegni di mantenimento;
18. entrambi i coniugi dichiarano, solo con l'esatto adempimento di quanto pattuito nel presente accordo, di aver disciplinato ogni tipo di pendenza economica derivante dal rapporto di coniugio e di non aver, pertanto, più nulla a chiedere o pretendere per qualsivoglia causa dedotta o deducibile dal rapporto di coniugio, passata, presente e futura, ivi comprese eventuali reciproche pretese divorzili;
19. essendo i trasferimenti, indicati nel presente accordo, funzionali alla corretta e definitiva sistemazione degli interessi familiari ai sensi dell'art. 19 L. 74/1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, le parti dichiarano di volersi avvalere dei relativi benefici fiscali: i relativi atti non saranno soggetti alle imposte di bollo, di registro e ad ogni altra tassa, altrimenti previste a tale riguardo;
20. le Parti dichiarano di voler sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, sia per la fase relativa alla pronunzia di separazione sia per la fase relativa alla pronunzia di scioglimento del matrimonio, dichiarando, sin da ora, di non volersi riconciliare.
* * *
Tutto ciò concordato, i Ricorrenti, ut supra rappresentati, domiciliati e difesi, rassegnano, allo stato, le seguenti conclusioni Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
- Per la domanda di separazione:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo di mutuo e reciproco rispetto;
pagina 5 di 7 2) dichiarare la separazione dei coniugi e (matrimonio contratto secondo il Parte_2 Parte_1 rito civile in Sesto San Giovanni (MI), in data 17.12.2022), omologando le condizioni indicate in atto e che qui si intendono interamente richiamate e trascritte;
3) ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sesto San Giovanni, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
- Per la domanda di divorzio, decorsi i termini di legge:
1) confermare il provvedimento della separazione, dichiarando lo scioglimento del matrimonio contratto da e , secondo il rito civile, in Sesto San Giovanni (MI), in data Parte_2 Parte_1
17.12.2022, alle condizioni indicate in atto e che qui si intendono interamente richiamate e trascritte;
2) ordinare agli Ufficiali dello Stato Civile dei Comuni competenti di procedere all'annotazione del emanando provvedimento e ai successivi incombenti di legge.
pagina 6 di 7 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 17.12.2022 a Sesto Parte_1 Parte_2
San Giovanni (MI);
- Dall'unione non sono nati figli;
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 29.01.2025;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/03/2023 da Pt_1
nei confronti di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
[...] Parte_2 così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Sesto San Giovanni, per le annotazioni di legge (atto n. 109, parte I, anno 2022);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 30 gennaio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
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