Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/01/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 3684/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Giudice Relatore
dr. ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 3684/2021 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche - risarcimento danni da esondazione”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta per l'udienza collegiale dell'8.1.2025 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f.: Parte_1 [...]
, residente in [...]
18/D, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo,
dall'avv. Lorenzo Aquilano, c.f.: , con il quale CodiceFiscale_2
elettivamente domicilia in San Severo (FG) alla Via Matteo Fraccacreta nn.
14-16, avente telefax al n. 0882-376254 ed il seguente indirizzo PEC:
Email_1
RICORRENTE
E
, P.IVA: , in persona del Presidente della CP_1 P.IVA_1
Giunta Regionale e legale rappresentante dott. , Controparte_2
rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione,
dall'avv. Raffaella Marino, c.f. , ed elettivamente CodiceFiscale_3
domiciliata in Bari al Lungomare Nazario Sauro n. 31/33, presso l'Avvocatura
Regionale, nonché - ai fini della comunicazione degli avvisi di cancelleria -
all'indirizzo PEC: Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente , come da note depositate in Parte_1
data 27.9.2023 e, quindi:
“chiedendo che l'On. Collegio adito, in base a tutte le risultanze di
causa, comprese la c.t.u. delegata del procedimento n. 2752/2022 rg Trib.
Foggia e la prova orale delegata di cui al procedimento n. 1894/2023 rg Trib.
Foggia, voglia decidere la causa con sentenza accogliendo la domanda di cui
al ricorso del 01.09.21 azionato ex artt. 147-208 rg 1933/1775 , stante la sua
fondatezza , in fatto ed in diritto, e per tale ragione voglia accogliere i beni
giuridici articolati dal n. 1) al n. 5) del ricorso, per l'effetto condannando
controparte al pagamento di euro 266.900,00 di cui alla delegata ctu, salva
la somma eventualmente diversa ritenuta di giustizia, condannandola anche 3
al pagamento degli interessi maturandi sino al soddisfo, di tutte le spese del
contenzioso, di cui per la c.t.u. delegata euro 98 per esborsi, euro 1.840.28
per compensi oltre cap ed iva al 22% come da decreto di liquidazione del
27.10.22 che qui si allega, euro 1241.00 per iscrizione a ruolo ed euro 13 per
esborsi di citazioni testimoniali, con pedissequa condanna anche alla
rifusione delle somme liquidande per competenze professionali, computabili
per l'attività resa da questo deducente oltre che nel presente procedimento
anche nei due procedimenti delle prove delegate nn. 2752/2022 rg Trib
Foggia e 1894/23 rg Trib Foggia, con spese forfetarie 15% , cap 4% ed iva
22%., con distrazione a favore di questo deducente quale antistatario”
Per la resistente , in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, come da note del 2.10.2023 e, quindi,
riportandosi alla memoria di costituzione ed alle richieste ivi formulate come di seguito indicate:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche – sede
Napoli – adito:
- in via preliminare, dichiarare l'incompetenza per materia del giudice
adito perché competente il Tribunale Civile di Foggia;
- respingere tutte le domande formulate dalla parte attrice in quanto
totalmente infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi meglio indicati nel
corpo del presente atto;
- dichiarare l'assoluta estraneità della in merito alla CP_1
occorrenza dei fatti in causa con condanna dell'attore al pagamento delle
spese e competenze del presente giudizio”.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA 4
DECISIONE
Con ricorso notificato in data 1.9.2021, Parte_1
conveniva innanzi all'intestato Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche la
, in persona del legale rapp.te pro tempore, onde sentirla CP_1
condannare all'integrale risarcimento dei danni cagionati ai fondi agricoli da lui stesso condotti, a seguito del riversamento su di essi, in data 6 agosto 2020,
di acqua e detriti di ogni genere provenienti dallo straripamento del fiume
OR.
In particolare, premetteva che:
a) con contratto del 21.1.2020, il sig. , quale conduttore Parte_2
dei fondi rustici della Immobiliare Arenaia S.r.l. siti in agro di Serracapriola
alla c.da Quaranta–Arenaia ed annotati in catasto al foglio 2 particelle 36, 49,
118, 120, 122, 124 e 126, aveva convenuto con esso ricorrente - in qualità di agricoltore - la costituzione di un'associazione in partecipazione per la coltivazione di un'area di complessivi ha 41.33.03, affidandogli la coltivazione dell'agro per la produzione di zucche, zucchine, OR e fagiolini, da raccogliersi nell'estate 2020, nonché di broccoli e cavolfiori da raccogliersi nell'inverno 2020.
Nel contratto era stata pertanto prevista la cessione del terreno dal menzionato associante al partecipante - odierno ricorrente - che avrebbe dovuto provvedere ad eseguire, a proprie spese, tutte le operazioni necessarie per la coltivazione, quanto alla preparazione del terreno, alle concimazioni, al trapianto, ai trattamenti fitosanitari, all'irrigazione, alle lavorazioni del terreno ed alla raccolta del prodotto, convenendo, altresì, il riparto dei prodotti nella misura del 90% a favore dello stesso;
5
b) per la stessa annata agraria, l'Immobiliare Arenaia Società Agricola
S.r.l., con contratto di affitto dell'8.5.2020, aveva direttamente concesso al medesimo ricorrente, per la produzione di OR da industria, la conduzione degli altri fondi rustici, siti sempre nello stesso agro e nella stessa contrada, censiti in catasto al foglio 2, particelle 108, 110, 112, 114 e 116,
estesi complessivi ha 19.00;
c) pertanto, tutti gli indicati fondi rustici, ubicati nella valle del fiume
OR, costituivano di fatto un unico corpo aziendale, confinante direttamente con alcune anse fluviali del fiume stesso.
Tanto precisato, il ricorrente esponeva che la mattina del 6 agosto
2020, una volta terminata la pioggia caduta nella notte, le produzioni prossime alla raccolta di fagiolini (in atto sulle particelle 36, 49, 118 e 122 di cui al contratto di compartecipazione) e di OR (in atto sulle particelle 108,
110, 112, 114 e 116 di cui al contratto di affitto) risultavano integralmente sommerse dall'acqua che continuava ad effluirvi, provenendo dal fiume
OR.
Deduceva che, a seguito di due sopralluoghi, il consulente tecnico di parte, dott. agr. , aveva elaborato la perizia di parte, doviziosa Persona_1
quanto al corredo fotografico, al filmato dell'esondazione fluviale e quanto alle estensioni delle produzioni danneggiate, alle loro esatte allocazioni catastali, al computo del danno emergente e del lucro cessante, stimando i danni e quantificandoli in complessivi € 341.874,69.
Rappresentava, inoltre, che, con missiva del 21.8.2020, aveva formalizzato agli organi della convenuta l'istanza per il ristoro del CP_1
considerevole danno conseguito dall'esondazione, ma la convenuta aveva 6
omesso ogni contestazione quanto all'addebito mossogli.
Il ricorrente precisava, ancora, che - come già accertato nella c.t.u. a firma del Ing. incaricato nel giudizio p.r. 9000119/2010, Persona_2
deciso con la sentenza n. 3919/2016, confermata a sua volta dal Tribunale
Superiore Acque Pubbliche con la sentenza n. 47/2018 - l'esondazione nell'anno 2009 del fiume OR aveva dimostrato l'esistenza di uno specifico rischio idraulico connesso, nel tratto vallivo del fiume, all'insufficienza strutturale della sede di deflusso dell'alveo di valle, dovuta al restringimento delle sue sezioni trasversali e allo sviluppo incontrollato della vegetazione fluviale, con conseguente responsabilità della per omessa CP_1
manutenzione nello specifico tratto del fiume confinante con i fondi in oggetto.
Rappresentava, infine, che la responsabilità dell'evento dannoso era addebitabile alla per l'omessa manutenzione degli argini e per CP_1
l'assoluta carenza di pulizia del fiume, pieno di alberi e arbusti che occupavano il sito di scorrimento dell'acqua.
Sulla scorta di tali premesse, il ricorrente conveniva la menzionata resistente innanzi all'intestato Tribunale Regionale delle Acque, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare che i fondi rustici ubicati in agro di
Serracapriola alla c.da Arenata Quaranta, censiti in catasto al foglio 2, alle
particelle 36, 49, 108, 110, 112, 114 , 116 , 118 e 122 , sono stati allagati in
data 6.08.20 in seguito all'esondazione del fiume OR;
2) accertare e dichiarare che in seguito ed a causa del suddetto
allagamento le coltivazioni orticole, di pomodoro e fagiolino, condotte dal 7
ricorrente alla data del 6.08.20 negli anzidetti fondi rustici in base ai due
contratti, di associazione in partecipazione e di affitto di cui alle lettere a) e
b) dell'antescritta premessa, sono state danneggiate per un'area estesa ettari
19.00 quanto alla coltivazione di pomodoro, ed ettari 10.00 quanto alla
coltivazione del fagiolino, salvo accertamento di un'estensione eventualmente
diversa;
3) accertare e dichiarare che la convenuta è CP_1
responsabile civile per il risarcimento del danno emergente e del lucro
cessante subiti dal ricorrente agricoltore in conseguenza diretta
dell'esondazione e dell'allagamento innanzi determinati;
4) per l'effetto, determinate le voci componenti del danno emergente e
del lucro cessante, accertare e dichiarare che i danni complessivi ristornai
ammontano in linea capitale ad euro 341.874,69, od alla eventuale, diversa
somma, maggiore o minore, così quantificata;
5) indi condannare la , quale responsabile civile, al CP_1
pagamento, a favore del ricorrente, della somma in linea capitale di euro
341.874,69, oppure della diversa somma, maggiore e/o minore eventualmente
determinata, salva l'ulteriore somma dovuta a titolo di maggior danno, e
comunque gli interessi difendi sino a soddisfo;
6) condannare la convenuta alla rifusione di tutte le spese
processuali”.
Con memoria di costituzione del 22.9.2021 si costituiva in giudizio la
, eccependo preliminarmente l'incompetenza per materia del CP_1
Tribunale adito in favore del giudice ordinario.
Nel merito della domanda, la eccepiva l'infondatezza della CP_1 8
stessa, laddove priva dei presupposti previsti dall'art. 2051 c.c., sostenendo che i terreni in esame appartenevano alla fascia di pertinenza idraulica del fiume OR, divisa dal suo ciglio spondale da “un rilevato” che non presentava le tipiche caratteristiche di argine e la cui realizzazione era consentita dalla normativa vigente (cfr. art. 95 del R.D n. 523/1904) ai proprietari frontisti quale autonoma difesa dei terreni da fenomeni di piena.
Assumeva la che, alla luce della presenza di “interruzioni” nel CP_1
detto rilevato spondale, mai ripristinate dai proprietari frontisti e rappresentanti un elemento di pericolo assunto dall'affittuario al momento della stipula degli atti relativi alla conduzione dei terreni, era stata omessa la necessaria manutenzione del rilevato esistente, opera di difesa rientrante nel diritto dei proprietari frontisti di munire le loro sponde di difese spondali, ma che di fatto non era stata né manutenuta né ripristinata nella sua continuità.
Asseriva, inoltre, che i terreni oggetto di causa erano ricompresi nella fascia di terreno, sottoposta a vincolo, individuata come “Alveo fluviale in modellamento attivo” ai sensi del P.A.I. (cfr. art. 36 delle N.T.A. e della CP_1
D.G.R. n. 1675/2020), all'interno della quale, ai sensi dell'art. 6, comma 3,
delle stesse N.T.A., era fatto esplicito divieto di impianto di colture agricole che quindi erano state illegittimamente praticate, concludendo che tutte le richieste formulate erano viziate “dal considerare proprio tale corso d'acqua
il dante causa del danno, senza alcuna considerazione di merito sia di natura
giuridica (presenza di fasce di tutela e rispetto, responsabilità manutentiva
del rilevato spondale da parte dei proprietari frontisti) sia tecnica (dimensioni
e natura del bacino idrologico sotteso)”.
Ancora, in merito alla valutazione dell'eccezionalità dell'evento 9
occorso, l'Ente rappresentava che la stessa doveva essere condotta su base probabilistica con riferimento all'entità delle precipitazioni meteoriche osservate sui diversi bacini, al volume di piena in arrivo all'invaso e alla capacità di invaso residua nel lago artificiale, correlando le variabili osservate
(precipitazione, volumi di piena in arrivo all'invaso e capacità residue di invaso) ai relativi tempi di ritorno.
La dunque, sulla base delle considerazioni sopra CP_1
esposte, concludeva quindi per il rigetto integrale della domanda, con vittoria di spese e competenze.
Così instauratosi il contraddittorio, all'udienza del 29.3.2022, il giudice designato accoglieva la richiesta di parte ricorrente di disporre c.t.u.,
delegando, ai sensi dell'art. 203 c.p.c., il Tribunale di Foggia per la nomina del consulente, per le operazioni di espletamento della consulenza e per la liquidazione del compenso.
Depositata la relativa relazione, il Giudice Designato ammetteva la prova testimoniale articolata dal ricorrente, nonché quella contraria di parte resistente, delegando per la relativa assunzione, ai sensi degli artt. 203 c.p.c. e
170 R.D. 1775/33, il Tribunale di Foggia.
Acquisita la prova delegata e precisate le conclusioni, all'udienza del
3.10.2023 la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza collegiale
dell'8.1.2025.
Disposta la trattazione scritta con decreto del 9.12.2024, secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., acquisite le note di trattazione scritta depositate dalle parti, il Tribunale all'udienza collegiale dell'8.1.2025
riservava la causa in decisione. 10
***********************
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di competenza del giudice adito formulata dalla resistente.
Ed invero, premesso sul punto che, come è noto, il rapporto tra il giudice ordinario e quello delle acque si pone in termini di competenza e non di giurisdizione (cfr. Cass. s.u. 9534/13; Cass. s.u. 5057/13; Cass. s.u. 145/13;
Cass. s.u. 16535/12), va osservato che la prospettazione della domanda è
assolutamente chiara nel porre a fondamento della pretesa risarcitoria le ritenute colpevoli omissioni in fase di manutenzione dell'alveo del corso d'acqua in questione, che avrebbero provocato l'esondazione delle acque e,
quindi, l'inondazione del fondo;
la detta prospettazione radica senz'altro la competenza per materia del Tribunale adito.
La domanda risulta, infatti, perfettamente riconducibile alla previsione dell'art. 140 lett. e) R.D. 1775/1933 e ciò in linea con la pacifica interpretazione giurisprudenziale formatasi sul punto (cfr. Cass. 27392/14;
Cass. 172/12; Cass. ord. 8722/11; Cass. 368/07; Cass. s.u. 1066/06 ed altre.)
secondo la quale “quando venga dedotto che un'opera idraulica non sia stata
tenuta in efficienza (o sia stata mal costruita), questa deduzione implica la
valutazione di apprezzamenti o di scelte della P.A. in relazione alla suindicata
tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche;
con
la conseguenza che la domanda di risarcimento dei danni fondata sulla
mancata deliberazione ed attuazione delle necessarie opere di manutenzione
deve essere devoluta alla cognizione del tribunale regionale delle acque
pubbliche competente”.
Nel merito, la domanda risulta fondata e va, pertanto, accolta nei 11
termini di seguito indicati.
La legittimazione attiva del ricorrente, peraltro mai contestata dalla convenuta, risulta provata dalla documentazione versata in atti (cfr. contratto di compartecipazione per coltura stagionale per l'annata agraria 2020/2021 del
21.1.2020 e contratto di affitto di fondo rustico dell'8.5.2020, depositati in atti).
La legittimazione passiva dell'ente resistente verrà, invece, delibata
infra, trattandosi di verificare, a fronte della relativa eccezione sollevata dall'ente convenuto, la fondatezza della pretesa del ricorrente, sotto il profilo della astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo alla stessa a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato nella specie dalla in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di CP_1
legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
In punto di fatto, va subito posto in evidenza che, alla stregua della consulenza tecnica d'ufficio, ai cui più specifici contenuti si rinvia, nonché
dell'esame testimoniale, svoltosi innanzi al Tribunale di Foggia, delegato ex art. 203 c.p.c., è rimasto inequivocabilmente accertato, come sostenuto da parte ricorrente, che in data 6 agosto 2020 il fiume OR esondava andando ad invadere tutti i fondi circostanti, ivi compresi quelli coltivati dal ricorrente. 12
Vero è che la sostiene che la presunta esondazione non CP_1
sarebbe da imputare alla rottura degli argini del fiume OR – giacché
quest'ultimo seguirebbe il suo percorso in naturalità, ovvero in assenza di opere di arginatura - ma andrebbe ricollegata alla ubicazione dei terreni di parte in questione che si configurerebbero come una piana alluvionale posta all'interno della fascia di terreno individuata come “Alveo fluviale in
modellamento attivo”, soggetta a vincolo paesaggistico e idrologico ai sensi del D.lgs. 42/2004 e divisa dal ciglio spondale da un rilevato, la cui realizzazione è consentita dalla normativa vigente ai proprietari frontisti quale autonoma difesa dei terreni da fenomeni di piena.
In particolare, assumeva la che erano presenti nel detto CP_1
rilevato spondale alcune “interruzioni”, mai ripristinate dai proprietari frontisti e conosciute dall'odierno ricorrente all'atto della stipula dei contratti di conduzione dei fondi, dalle quali le acque fluviali si immettevano nella piana alluvionale provocando danni ai terreni e alle colture ivi praticate.
La deduceva infatti che il fiume OR costituiva CP_1
parte del reticolo idrografico pugliese, essendo iscritto nell'elenco delle acque pubbliche, e sviluppava il suo percorso verso valle, rispetto ai fondi in questione, in assoluta naturalità, secondo la morfologia e l'orografia del territorio, senza la presenza di alcuna opera idraulica di contenimento delle portate di piena e senza opere di regimentazione.
Orbene, il nominato c.t.u. dott. agronomo Persona_3
nell'attribuire la responsabilità dell'evento esondativo al difetto di manutenzione del corso d'acqua in questione, ha precisato che “il fiume
OR nasce in provincia di Benevento ed attraversa le province di 13
Campobasso e Foggia su un percorso di circa 110 km (…), termina il proprio
percorso nel mare Adriatico proprio nel comune di Serracapriola a poca
distanza dai terreni oggetto della presente relazione (…). In seguito alle
eccessive precipitazioni meteoriche verificatesi nei giorni del 4, 5 e 6 agosto
2020 e la contestuale esondazione del fiume OR tutti i terreni sopra
descritti e coltivati a pomodoro da industria e fagiolino apparivano, dalle
fotografie allegate, totalmente sommersi dalle acque del OR (…).
L'acqua è fuoriuscita dall'alveo del fiume OR attraverso un punto nel
quale manca l'argine creato a suo tempo per proteggere dalle esondazioni
tali terreni, distrutto negli anni passati in seguito all'evento di grossa entità
dell'aprile 2009 e mai ripristinato. Ancora oggi il letto del fiume appare
occupato da vegetazione spontanea che ostruisce il libero passaggio
dell'acqua favorendo, nei casi di eccessiva portata, la fuoriuscita dagli
argini soprattutto nei punti nei quali questi ultimi sono assenti (…).
Circa le condizioni di manutenzione del fiume posso affermare che lo
stesso si presenta pieno di vegetazione sia sulle sponde laterali e, purtroppo,
anche nella zona che costituisce il letto del fiume. La larghezza del letto del
fiume in alcuni punti è di soli 3 o 4 metri contro i 9 metri che si misurano più
a monte dove sono stati eseguiti i lavori di pulitura e manutenzione.
Pertanto, il tratto di fiume non manutentato negli scorsi anni
presenta una bassissima efficienza idraulica e, anzi, considerando che la
tratta a monte è stata pulita, l'acqua arriva in corrispondenza dei terreni
oggetto della presente relazione con una notevole forza e, imbattendosi sulla
zona non manutentata (corrispondente ad una ostruzione su una conduttura),
si gonfia fuoriuscendo dagli argini, in particolare dal varco creatosi nel 2009 14
e ad oggi non ancora ricostruito.
La zona non è sottoposta a vincolo idrogeologico come verificato sul
sito della : SI Puglia” (sul punto cfr. CTU pagg. 5, 7, 8, 9 e CP_1
15).
Pertanto, con riferimento alle cause che hanno determinato l'allagamento, è opportuno rilevare che il c.t.u. ha constatato che, in seguito all'evento meteorologico del 6 agosto 2020, l'intera zona è stata allagata a causa della fuoriuscita di una grossa quantità di acqua dal fiume OR
attraverso un varco, creatosi in occasione dell'esondazione del 2009, presente sulla sinistra idraulica del fiume, mai ripristinato dalla CP_1
Con riguardo poi al concetto di “argine”, il c.t.u., rispondendo alle osservazioni del tecnico della ha sottolineato che “quella CP_1
realizzazione” posta lungo il fiume OR, sia essa rilevato spondale o argine
(che comunque è un rilevato posto più esternamente rispetto a quello golenale)
ha in ogni caso la funzione di evitare che i terreni limitrofi possano essere inondati nei casi di eccessiva portata del fiume stesso.
Inoltre, va posto in evidenza che, anche alla stregua dell'esame testimoniale dei testi dott. agr. , e Persona_1 Tes_1 Testimone_2
, è rimasto inequivocabilmente accertato che i “rilevati ubicati in
[...]
sinistra idraulica” nel tratto vallivo contiguo ai fondi in esame, rotti dall'esondazione del 2009, erano già stati qualificati come “argini” dal ctu ing.
nel giudizio n.r.g. 119/2010 dinanzi al di Napoli, e quindi Per_4 CP_3
come opere di sistemazione idraulica del fiume e di contenimento delle acque di piena.
Nello specifico, il teste , consulente di parte attrice,ha Persona_1 15
riferito che “l'efflusso delle acque del fiume avveniva tramite il varco che era
stato originato dall'esondazione del 2009”, escludendo che detto varco “sia
stato manutenuto prima dell'evento del 2020”.
La persistenza del varco in questione è stata ribadita anche dal teste
, il quale ha affermato che “dopo quell'evento del 2009, Tes_1
intervennero delle imprese e del personale incaricato dalla CP_1
per ripristinare l'argine (…), ma tali lavori non sono mai stati completati e si
sono interrotti molti anni fa”, nonché dal teste , il Testimone_2
quale ha confermato la circostanza che “la rottura degli argini del fiume
OR è avvenuta a causa della precedente esondazione verificatesi nel 2009
e non ad opera dei coltivatori diretti dei dintorni”.
Come ben noto, infatti, ai sensi dell'art. 12 cit. r.d. n. 523/1904, i proprietari di fondi latistanti ad un corso d'acqua sono obbligati solo alla costruzione di opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'autorità
amministrativa provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde.
Orbene, nell'interpretazione delle norme innanzi indicate, la Suprema
Corte ha più volte affermato che non spetta ai proprietari dei fondi latistanti provvedere alla manutenzione degli argini di un torrente siti al di là del confine della proprietà privata ed appartenenti al demanio e che quindi la responsabilità connessa alla omessa manutenzione di essi compete esclusivamente all'amministrazione, avendo per contro i citati proprietari soltanto l'obbligo di fare e mantenere, nell'ambito ed entro i confini dei propri fondi, le opere minori volte ad impedire all'acqua di penetrarvi (SS. UU. n. 16
8588/1997; TSAP n. 185/2007).
Ne consegue che può astrattamente sostenersi la non risarcibilità dei danni arrecati dalle esondazioni alle opere e/o coltivazioni insistenti all'interno della fascia di rispetto in quanto trattasi di danni che il ricorrente avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e, segnatamente, non realizzando opere in violazione di disposizione legislativa inderogabile.
Deve tuttavia escludersi che l'ente danneggiante, pur in tal senso onerato (v. Cass. sent. n. 23148/2014), abbia dimostrato quali e quanti danni il ricorrente avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, essendosi limitato ad asserire, in linea del tutto astratta, l'impossibilità di porre in essere l'attività di coltivazione all'interno della fascia di rispetto soggetta a vincolo paesaggistico e idrologico, senza però specificamente dedurre e, soprattutto,
dimostrare se e quanta parte del fondo coltivato dal ricorrente insistesse in tale fascia.
Peraltro, lo stesso consulente tecnico, nel rispondere al primo quesito,
ha confermato che “la zona non è sottoposta a vincolo idrogeologico” (sul punto cfr. CTU, pag.15).
Ancora, per quanto concerne il concetto di “naturalità”, richiamato dalla il dott. agronomo ritiene che non è possibile che un CP_1 Per_3
fiume che potenzialmente può essere oggetto anche di portate importanti (300
mc/sec) non venga sottoposto a manutenzione, pretendendo che le portate di una certa entità siano convogliate in un letto del fiume che passa dai 9 metri di larghezza, nella parte a monte, ai 3,5 metri di larghezza nella tratta che costeggia i terreni oggetto della controversia, giacché in tal caso “il
restringimento del letto del fiume determina un rigonfiamento della massa 17
d'acqua con la conseguente fuoriuscita dell'acqua dal fiume” (sul punto cfr.
l'integrazione alla CTU, pag. 5).
Da tali considerazioni consegue il rigetto dell'eccezione articolata dalla CP_1
Quanto poi al carattere eccezionale dell'evento in questione, eccepito genericamente dalla lo stesso risulta del tutto indimostrato e, quindi, CP_1
va senz'altro escluso. Peraltro, lo stesso CTU, nel rispondere al terzo quesito,
ha confermato che “in data 6 agosto 2020 sulla zona oggetto dell'esondazione
del fiume OR sono caduti in poco più di 48 ore ben 60 mm di pioggia (…).
Si precisa però che l'acqua che ha determinato l'esondazione è quella che il
fiume OR aveva raccolto già a monte dei luoghi oggetto della presente
perizia, acqua che, comunque, ha allagato un terreno già imbibito a causa
della eccessiva precipitazione dei giorni 4, 5 e 6 agosto 2020” (cfr. pag. 17).
Si tratta, del resto, di accadimento in passato già verificatosi ed oggetto di analoghe decisioni dell'intestato RA (sul punto cfr. tra le varie, sentenza n. 3919/2016, sentenza n. 4499/2020, sentenza n. 1611/2023), come confermato anche dal consulente tecnico, il quale ha riferito che le esondazioni del fiume OR si sono verificate negli anni 2003, 2005, 2009, 2013, 2015
e 2017.
D'altra parte, la semplice considerazione fatta dal c.t.u. che si tratti di fenomeni più volte ripetutosi negli ultimi anni, e quindi con una frequenza
“alta”, porta certamente ad escludere la dedotta natura di eccezionalità
dell'evento.
Pertanto, occorre applicare alla specie l'art. 2051 c.c. (ex multis,
T.S.A.P., sent. n. 71/12), così che l'ente resistente deve ritenersi responsabile 18
per i danni derivanti dai corsi d'acqua e dalle opere idrauliche, affidati alla sua custodia e manutenzione, salva la dimostrazione del caso fortuito (si vedano
Cass. SS.UU. 25928/11, nonché, sull'applicabilità dell'art. 2051 c.c. con riguardo ai beni demaniali, anche Cass. 6101/13).
Ne deriva che, in base ai principi che regolano l'onere della prova,
compete all'ente convenuto (o chiamato in causa) la dimostrazione dell'eventuale verificarsi del caso fortuito, da intendersi quale fattore causale estraneo al soggetto danneggiante, che abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (si vedano, ex multis, Cass. sent. n. 11227/08, Cass. sent.
n. 2660/13 e Cass., sent. n. 5658/10 con la quale, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento e della corretta manutenzione delle opere di scolo).
Tale onere probatorio, come detto, non può dirsi assolto nel caso di specie.
Risulta, dunque, accreditato che all'origine dell'esondazione de qua vi sia una carente attività manutentiva e la scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del fiume OR.
Tanto chiarito, occorre valutare la prova dei danni lamentati dal ricorrente.
Sul punto deve tenersi presente che la prova dei danni può essere 19
ricavata solo dalla documentazione in atti e dalle risultanze della relazione tecnica depositata dal c.t.u. dott. agronomo Persona_3
Il nominato c.t.u., sulla base di un accurato esame della documentazione in atti allegata, con ragionamento logico ed immune da censure, ha provveduto a calcolare i seguenti danni:
1) danno alla coltivazione di pomodoro per un'area complessiva di ha
19.00.00 di terreno, pari a € 194.500,00 (calcolato moltiplicando la produzione media di 97,50 tonnellate ad ettaro e il prezzo medio pari ad €
120,00/tons – che si assume ricavato da due articoli di riviste ivi meglio menzionate - ottenendo così la produzione lorda vendibile riferita all'ettaro plv/ha, al netto delle spese di raccolta non sostenute, pari ad € 15,00/tons);
2) danno alla coltivazione di fagiolino per un'area complessiva di ha
10.00.00 di terreno, pari a € 53.950,00 (calcolato moltiplicando la produzione media di 90,00 tonnellate ad ettaro e il prezzo medio pari ad € 729,00/tons,
ottenendo così la produzione lorda vendibile riferita all'ettaro plv/ha, al netto delle spese di raccolta non sostenute e considerando l'assegnazione del 90%
del ricavato a favore del conduttore/ricorrente);
3) danno all'impianto irriguo, pari a € 9.850,00 (calcolato sommando gli importi imponibili riportati nelle sei fatture di acquisto dell'impianto a gocce, tutte in atti, e rapportando nello specifico tale somma ai 29 ettari di orticole oggetto della relazione tecnica);
4) danno dovuto al ripristino delle condizioni agronomiche del
terreno agrario, pari a € 8.600,00 (calcolato sommando il costo ad ettaro di una livellatrice meccanica pari a € 1.740,00, il costo delle giornate lavorative occorse per la bonifica del terreno pari a € 1.900,00 e il costo della 20
distribuzione del prodotto ammendante sul terreno pari a € 4.930,00).
Il danno totale è stato quindi indicato dal c.t.u. come pari ad €
266.900,00, di cui € 258.300,00 quale danno richiesto dal ricorrente (danno
alla coltivazione di pomodoro, di fagiolino e all'impianto irriguo), a cui aggiungersi, “per completezza di relazione”, quello necessario al ripristino delle caratteristiche agronomiche del terreno che è risultato essere pari ad €
8.600,00.
Orbene, premesso che alla stregua dell'esame testimoniale del teste dott. agr. , consulente di parte attrice, sono stati accertati i Persona_1
danni provocati dall'esondazione alle coltivazioni di pomodoro e fagiolino nonché all'impianto irriguo, andato distrutto – come riconosciuto anche dal
CTU - va rilevato che appaino - in termini generali - condivisibili le cifre indicate dal perito per i danni calcolati per la perdita delle colture in oggetto,
alla luce dell'indicazione dei parametri economici considerati, ritenuti congrui.
Tuttavia, con riferimento a tali ultimi danni, si osserva - anche mediante l'apporto del giudice tecnico che compone il Collegio - che il CTU
non ha considerato né l'esistenza dei costi di commercializzazione non sostenuti, i quali incidono in misura quantomeno pari al 15%, né una percentuale rispetto all'intera superficie indicata dal CTU (esprimibile nella misura di un ettaro), da considerare presumibilmente non coltivabile - o comunque “improduttiva” - stante la particolare conformazione del terreno in questione.
Ciò posto, per quanto attiene in particolare ai danni subiti relativamente all'attività di coltivazione del pomodoro, risulta dagli atti che, 21
per l'annata agraria 2020, l'Immobiliare Arenaia Società Agricola S.r.l., con contratto di affitto dell'8.5.2020 (All.to n. 3 di parte ricorrente) aveva concesso - per la produzione di OR da industria - all'odierno ricorrente,
in qualità di coltivatore, la conduzione dei fondi rustici, siti in agro di
Serracapriola alla c.da Quaranta/Arenaia, censiti in catasto al foglio 2,
particelle 108, 110, 112, 114 e 116, estesi complessivamente ha 19.00.00; la relativa attività di coltivazione risulta anche dal fascicolo aziendale in atti allegato.
Orbene, il c.t.u., ai fini del calcolo del danno ha rilevato i dati medi di produzione per l' anno 2020 per la Provincia di Foggia, evidenziando che,
secondo quanto riportato da un articolo della CIA di Foggia e dell'Università
di Foggia, Facoltà di Agraria, era emersa una produzione media di 97,50
tonnellate ad ettaro;
quanto al prezzo medio del 2020, lo stesso era stato ricavato da un articolo dell'Immediato di Foggia e da un secondo articolo di
Plantgest, essendo risultato pari ad € 120,00 per tonnellata.
Il c.t.u. ha quindi determinato - come sopra evidenziato - che per un'area complessiva di ha 19.00.00 di terreno, il danno da mancata produzione andava calcolato nella misura complessiva di € 194.500,00 (calcolato moltiplicando la produzione media di 97,50 tonnellate ad ettaro e il prezzo medio pari ad € 120,00/tons, ottenendo così la produzione lorda vendibile riferita all'ettaro plv/ha, sottraendo quindi le spese di raccolta non sostenute,
pari ad € 15,00/tons x 97,50tons, per un totale di € 1.462,50/ha ( v. relazione di c.t.u. pag. 11).
Orbene, osserva sul punto questo Tribunale che il c.t.u. non ha tuttavia considerato le spese di commercializzazione - anch'esse non sostenute - nella 22
misura di usuale incidenza del 15%/ha, e quindi di € 1.755,00/ha; da ciò
deriva la necessità di sottrarre dall'importo del lordo vendibile di € 11.700,00
per ettaro, la somma complessiva di € 3.217,50/ha (di cui € 1.462,50/ha per spese di raccolta ed € 1.755,00/ha per spese di commercializzazione, entrambe non sostenute); da ciò deriva un importo indennizzabile di € 8.482,50/ha (€
11.700,00/ha - € 3.217,50/ha).
In conclusione, moltiplicando tale ultimo importo - pari ad €
8.482,50/ha - per una minor superficie da considerare produttiva - rispetto a quella inizialmente indicata dal ricorrente - sulla base delle considerazioni sopra indicate, di Ha 18.00.000, il danno totale per la perdita relativa alla
coltivazione del pomodoro può essere quantificato nella misura complessiva di € 152.685,00.
Quanto invece all'importo dei danni subiti alla coltivazione di
fagiolini, va sul punto innanzitutto considerato che, come in precedenza già
accennato e ben evidenziato dal nominato c.t.u., il contratto di compartecipazione in atti allegato del 21.01.2020 (All.to n. 1 di parte ricorrente) stipulato tra , quale conduttore dei fondi rustici della Parte_2
Immobiliare Arenaia S.r.l. - siti in agro di Serracapriola alla c.da
Quaranta/Arenaia ed annotati in catasto al foglio 2 particelle
36,49,118,120,122,124 e 126 - e l'odierno ricorrente coltivatore (v. visura camerale, All.to 2 di parte istante) prevedeva la costituzione di un'associazione in partecipazione per la coltivazione di un'area di complessivi
ha 41.33.03.
Al ricorrente veniva quindi affidata la coltivazione dell'agro per la produzione di zucche, zucchine, OR e fagiolini da raccogliersi 23
nell'estate 2020, nonché e di broccoli e cavolfiori da raccogliersi nell'inverno
2020.
Nel contratto era prevista, pertanto, la cessione del terreno dall'associante al partecipante - oggi ricorrente - che avrebbe dovuto provvedere ad eseguire, a proprie spese, tutte le operazioni necessarie per la coltivazione, quanto alla preparazione del terreno, alle concimazioni, al trapianto, ai trattamenti fitosanitari, all'irrigazione, alle lavorazioni del terreno ed alla raccolta del prodotto.
Pertanto, con le clausole di cui agli artt. 5) ed 8) del contratto le spese della produzione venivano poste a carico del nella misura del 100%, Parte_1
mentre, quanto al riparto dei prodotti, era previsto che lo stesso avvenisse nella misura del 90% a favore di quest'ultimo, e del 10% a favore dell'associante
. Parte_2
Ciò posto, il c.t.u. affermava la presenza della coltivazione del
fagiolino su ha 10.00.00 (varietà ad alta produzione conosciuta con la sigla
SV1541), con una produttività pari 9tons/ha, secondo quanto risultante sulla base di rivista specializzata, giungendo quindi a calcolare una produttività
totale di 90,00 tonnellate (9,00 tons x ha 10.00.00).
Anche in questo caso, tuttavia, ritiene questo Tribunale - sempre mediante l'apporto del giudice tecnico che compone il Collegio - che una percentuale dell'intera superficie indicata dal CTU - esprimibile anche in questo caso nella misura di un ettaro - non possa essere presa in considerazione, ritenendosi la stessa in via presuntiva come non coltivabile -
o comunque “improduttiva” - stante la particolare conformazione del terreno in questione. 24
In conseguenza, il calcolo della perdita complessiva lorda (€
65.610,00) effettuato del c.t.u. - sulla base di un prezzo medio riferito all'anno
2020 calcolato in base alla media dei prezzi rinvenuti sul sito Coprovi.it ed
ISMEA Mercati di € 729,00/tons, va ripetuto considerando la minore estensione di ha 9.00.00, per un totale quindi di € 59.049,00 (9,00tons/ha x ha
9.00.00 x € 729,00/tons).
Da tale importo va inoltre detratto quello di € 9.000,00 per spese di raccolta non sostenute, come quantificate dal c.t.u., oltre alle spese di commercializzazione, ritenute incidenti quanto al compartecipante – anche alla luce delle concrete pattuizioni contenute nel contratto - nella complessiva misura di € 8.000,00, per un totale di € 17.000,00; da ciò deriva un importo complessivo indennizzabile di € 42.049,00 (€ 59.049,00 - € 17.000,00), di cui il 90%, come stabilito contrattualmente, spetta al compartecipante Parte_1
, per un importo quindi di € 37.844,00, costituente la perdita netta
[...]
collegata alla mancata raccolta del fagiolino.
Condivisibili appaiono poi i costi indicati dal perito per il danno all'impianto irriguo - pari a complessivi € 9.850,00 - dimostrati con l'esibizione di relativa documentazione contabile e rapportati alla precisa estensione di 29 ettari delle orticole in esame.
Non può invece essere riconosciuto il danno dovuto al ripristino delle condizioni agronomiche del terreno agrario - indicato dal c.t.u come pari a €
8.600,00 (calcolato sommando il costo ad ettaro di una livellatrice meccanica pari a € 1.740,00, il costo delle giornate lavorative occorse per la bonifica del terreno pari a € 1.900,00 e il costo della distribuzione del prodotto ammendante sul terreno pari a € 4.930,00) - in quanto l'esecuzione dei lavori 25
specifici indicati non è stata dimostrata né con l'esibizione di documentazione contabile né attraverso eventuali dichiarazioni testimoniali sul punto.
Peraltro, lo stesso CTU ammette che la voce del danno arrecato alle caratteristiche agronomiche ed orografiche del terreno è stata calcolata dal medesimo perito, pur non essendo mai stata considerata dal ricorrente, il quale difatti non solo non ha depositato alcuna documentazione attestante l'effettivo compimento delle opere (fatture o altro), e non ha nemmeno previsto uno specifico capitolo di prova avente ad oggetto l'esecuzione di tali ultimi interventi.
L'importo dei danni subiti da per la causale Parte_1
sopra indicata può quindi essere determinato nella misura complessiva di €
200.379,00 (di cui € 152.685,00 quale danno totale per la perdita relativa alla coltivazione del pomodoro, € 37.844,00 quale danno totale per la perdita relativa alla coltivazione del fagiolino ed € 9.850,00 per i danni all'impianto irriguo).
Delle citate somme deve rispondere la . CP_1
Come già affermato in numerosi precedenti di questo RA (ad es.
sent. resa nel giudizio rubricato al n.r.g. 61/2007) il fiume OR costituisce un corso d'acqua naturale, appartenente al demanio e classificato interregionale, che ha origine in prossimità di Monfalcone di Valfortore in provincia di Benevento ed attraversa la Campania, la ed il Molise. CP_1
Correttamente, quindi, la è stata chiamata a rispondere CP_1
dei danni arrecati al fondo del ricorrente atteso che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione, la è custode delle acque fluviali CP_1
e, a prescindere dalla delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione 26
dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle
relative opere, essa, ove non risulti che abbia perso la materiale disponibilità
dei beni, risponde dei danni causati dalle acque, salvo la prova del caso
fortuito (sentenza n. 25928/2011, che ha confermato la sentenza del TSAP che aveva dichiarato la responsabilità della , in solido con gli enti CP_1
consortili, per i danni derivati ai proprietari fondiari limitrofi dallo straripamento del fiume Tara, nell'anno 1996, a seguito della mancata manutenzione dei canali di bonifica, riconoscendo la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla . CP_1
I detti principi sono stati recentemente affermati anche dal TSAP: la
è effettivamente titolare passiva dell'obbligazione risarcitoria CP_1
relativamente ai danni da esondazione cagionati dal demanio idrico
regionale, senza distinzione fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi
inclusi o meno in comprensori di bonifica;
la è custode del demanio CP_1
fluviale e risponde, secondo la regola generale dell'art. 2051 c.c., dei danni
cagionati dall'interazione di eventi naturali con le opere di difesa nelle
condizioni in cui esse versano, a maggior ragione se queste si rivelino
insufficienti per ragioni strutturali o di manutenzione…né la CP_1
potrebbe sottrarsi ai suoi compiti istituzionali scegliendo quali corsi d'acqua
escludere dai programmi di manutenzione o su quali delegare questa ad altri
enti, perché una tale prassi può al più comportare la condivisione della
responsabilità da parte degli enti delegati. Infatti, il potere regionale di
supervisione e controllo permane in ogni caso, non essendo toccato da
eventuali atti di esclusione del singolo corso d'acqua dall'attività di
manutenzione regionale (TSAP sent. n. 110/2019). 27
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la è CP_1
ente istituzionalmente preposto alla custodia del detto corso d'acqua e,
pertanto, tenuta a rispondere dei danni occorsi in occasione dell'esondazione verificatasi in data 6 agosto 2020 per l'accertata omessa manutenzione,
all'epoca dei fatti, del corso d'acqua in questione;
la stessa, quindi, va condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma come sopra quantificata.
Sull'importo riconosciuto va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - FOI - al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento dannoso
(6 agosto 2020) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì,
riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n.
1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n.
4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
L'importo rivalutato alla data odierna, calcolato secondo i parametri fissati dalla sentenza a SS.UU. 1712/1995, è quindi pari ad € 254.801,18.
Le spese e competenze di lite relative al presente giudizio seguono la soccombenza della , in persona del legale rapp.te pro - CP_1
tempore, e si liquidano di ufficio come da dispositivo che segue, sulla base dello scaglione di riferimento (da € 52.001,00 ad € 260.001,00) di cui al D.M.
55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei 28
compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge
31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022,
applicabile ratione temporis, considerando la somma complessivamente richiesta e riconosciuta, nonché il grado di difficoltà delle questioni trattate.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., va disposta la distrazione di spese e competenze di lite in favore dell'Avv. Lorenzo Aquilano, difensore costituito per parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Sempre in base al medesimo criterio, vanno poste a carico della
, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese CP_1
e competenze come già liquidate con decreto del Tribunale di Foggia del
27.10.2022 in favore del c.t.u., dott. agr. Persona_3
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, con ricorso notificato in data 1.9.2021, nei confronti della
[...]
, in persona del legale rapp.te pro - tempore, disattesa ogni CP_1
ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la , in CP_1
persona del Presidente pro tempore al pagamento in favore di
, a titolo di risarcimento dei danni per la causale Parte_1
di cui alla parte motiva, dell'importo di € 254.801,18, oltre interessi al tasso legale a far data dalla presente pronuncia e sino al soddisfo;
2) Condanna la , in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore al pagamento di spese e competenze di lite relative al presente giudizio, liquidando le stesse, in favore dell'indicato 29
ricorrente, in complessivi € 12.241,00, di cui € 1.241,00 per spese vive ed € 11.000,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e Cpa, se dovute;
3) Dispone la distrazione di spese e competenze di lite di cui al capo che precede, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Lorenzo
Aquilano, difensore costituito per parte ricorrente dichiaratosi anticipatario;
4) Pone a carico della , in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, le spese e competenze come già liquidate con decreto del Tribunale di Foggia del 27.10.2022 in favore del c.t.u.,
dott. agr. Persona_3
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'8.1.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo