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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 30/10/2025, n. 1785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1785 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 990/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Ciile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. TR Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 990/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORTINO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE
OPPONENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. URSO Controparte_1 C.F._2
GIUSEPPE
OPPOSTO
OGGETTO: inadempimento in opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione. Con atto di citazione in opposizione del 22.03.18 proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 84/18, notificato il 14.02.28 con il quale veniva ingiunto ad esso opponente il pagamento della somma di € 7.552,30 per la fornitura di materiale edile.
Deduceva l'opponente, l'infondatezza della pretesa creditoria, nonché la nullità del decreto ingiuntivo perché emesso in carenza dei presupposti, contestando altresi la genericità della domanda.
Sulla base di tali premesse chiedeva l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto:
1) - in via preliminare, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 84/2018 Reg. D.I. del
06.02.2018, emesso dal Tribunale di Castrovillari a carico del sig. ; nel Parte_1
merito:
2) revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 84/2018 Reg. D.I. del
06.02.2018, emesso dal Tribunale di Castrovillari, dichiarandolo altresì privo di ogni effetto giuridico, stante la sua infondatezza in fatto e in diritto e, comunque, dichiarare che nessuna somma è dovuta all'opposto per intervenuta estinzione del credito azionato da quest'ultimo per effetto dell'avvenuto pagamento;
3) in via del tutto subordinata, e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti richieste, qualora il Giudicante ritenesse sussistente, in capo al sig. Pt_1
una posizione debitoria nei confronti della controparte, determinare il minore
[...]
importo residuo eventualmente dovuto, nella misura che sarà ritenuta di giustizia e, per
l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
Costituitasi in giudizio , contestava l'avversa opposizione, di cui deduceva Controparte_1
l'infondatezza, chiedendone il rigetto, eccependo, in via preliminare, la tardività della costituzione dell'attore, nonché la mancata costituzione telematica dell'attore.
Con ordinanza del 28.09.18 veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Espletata l'istruttoria, la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 10.07.25, con concessione dei termini ex art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1.Sulle eccezioni preliminari
Va affermata la ritualità della costituzione in giudizio dell'opponente, atteso che la notifica dell'atto di citazione è avvenuta in data 23.03.18, ed il termine di scadenza andava a coincidere con un giorno festivo (lunedi dell'angelo), sicchè a norma dell'art. 155 c.p.c. la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
Si osserva ancora, che al momento del deposito della citazione, non era precluso il deposito del fascicolo cartaceo in cancelleria.
1.Sulla pretesa creditoria dell'opposto.
La pretesa creditoria vantata dall'opposto è fondata e merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
E' noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 cc, incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emissione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione, indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori, alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, in particolare senza invertire l'onere della prova dei fatti posti a fondamento della domanda di pagamento gravante sull'opposto, ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore, gravando, invece, sulla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, l'onere della prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
Più in generale, in tema di prova dell'adempimento delle obbligazioni, costituisce ius receptum il principio secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass., SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Orbene, nel caso di specie appare dirimente la circostanza che parte opposta a fronte delle puntuali contestazioni svolte dall'opponente, non ha provato la consegna delle merce per cui è stato richiesto il corrispettivo, non potendosi attribuire rilievo a quanto riferito dal teste , in quanto teste de relato actoris. Testimone_1
Sul punto, infatti, si osserva che in tema di prova testimoniale, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa. (cfr. ex plurimis
Cass. Civ. 4530/25)
Va, invece, attribuita rilevanza a quanto riferito dal teste , all'udienza del Testimone_2
09.12.24 il quale ha confermato gli assunti dell'opponente dichiarando: Sono a conoscenza dei fatti di causa, poiché assistevo alle forniture e ho visto gli assegni che sono stati consegnati a , il quale non mi risulta che abbia fatto Persona_1
contestazioni di sorta. Preciso che tutta la merce consegnata è stata pagata, rimaneva solo una minima somma di € 400,00 circa. Ho lavorato come operario per il sig. . Pt_1
Preciso che ho visto formare e consegnare assegni, ma non ricordo esattamente il numero di matrice, ma mi risulta che siano state pagate con assegni tutte le merci consegnate.
Preciso inoltre, che non so se è stato richiesto il pagamento di merce ulteriore rispetto a quella effettivamente consegnata.
Tali dichiarazioni trovano conferma negli assegni allegati e recanti come destinatario l'opposto, n. 001609750508 del 04.03.2013, n. 001609750609 del 31.03.2013, n.
001609750710 del 30.05.2013, n.0016109632 del 31.07.14, non specificamente contestati dall'opposto.
Va dunque accolta l'opposizione e per l'effetto revocato il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 596,50, più volte offerta anche nel corso del giudizio
3.Sulle spese di lite.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con D.M.
55/14 tenuto conto del valore, con riferimento al decisum, della natura della controversia, dell'importanza e complessità delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n 84/18;
2. Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma di € 596,50;
3. Condanna l'opposto al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente che liquida in €
182,25, per spese vive, € €. 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, Iva
e Cap come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Castrovillari, 30.10.25
Il Giudice
Dott.ssa TR Magaro'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Ciile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. TR Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 990/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORTINO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE
OPPONENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. URSO Controparte_1 C.F._2
GIUSEPPE
OPPOSTO
OGGETTO: inadempimento in opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione. Con atto di citazione in opposizione del 22.03.18 proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 84/18, notificato il 14.02.28 con il quale veniva ingiunto ad esso opponente il pagamento della somma di € 7.552,30 per la fornitura di materiale edile.
Deduceva l'opponente, l'infondatezza della pretesa creditoria, nonché la nullità del decreto ingiuntivo perché emesso in carenza dei presupposti, contestando altresi la genericità della domanda.
Sulla base di tali premesse chiedeva l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto:
1) - in via preliminare, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 84/2018 Reg. D.I. del
06.02.2018, emesso dal Tribunale di Castrovillari a carico del sig. ; nel Parte_1
merito:
2) revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 84/2018 Reg. D.I. del
06.02.2018, emesso dal Tribunale di Castrovillari, dichiarandolo altresì privo di ogni effetto giuridico, stante la sua infondatezza in fatto e in diritto e, comunque, dichiarare che nessuna somma è dovuta all'opposto per intervenuta estinzione del credito azionato da quest'ultimo per effetto dell'avvenuto pagamento;
3) in via del tutto subordinata, e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti richieste, qualora il Giudicante ritenesse sussistente, in capo al sig. Pt_1
una posizione debitoria nei confronti della controparte, determinare il minore
[...]
importo residuo eventualmente dovuto, nella misura che sarà ritenuta di giustizia e, per
l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
Costituitasi in giudizio , contestava l'avversa opposizione, di cui deduceva Controparte_1
l'infondatezza, chiedendone il rigetto, eccependo, in via preliminare, la tardività della costituzione dell'attore, nonché la mancata costituzione telematica dell'attore.
Con ordinanza del 28.09.18 veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Espletata l'istruttoria, la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 10.07.25, con concessione dei termini ex art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1.Sulle eccezioni preliminari
Va affermata la ritualità della costituzione in giudizio dell'opponente, atteso che la notifica dell'atto di citazione è avvenuta in data 23.03.18, ed il termine di scadenza andava a coincidere con un giorno festivo (lunedi dell'angelo), sicchè a norma dell'art. 155 c.p.c. la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
Si osserva ancora, che al momento del deposito della citazione, non era precluso il deposito del fascicolo cartaceo in cancelleria.
1.Sulla pretesa creditoria dell'opposto.
La pretesa creditoria vantata dall'opposto è fondata e merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
E' noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 cc, incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emissione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione, indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori, alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, in particolare senza invertire l'onere della prova dei fatti posti a fondamento della domanda di pagamento gravante sull'opposto, ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore, gravando, invece, sulla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, l'onere della prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
Più in generale, in tema di prova dell'adempimento delle obbligazioni, costituisce ius receptum il principio secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass., SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Orbene, nel caso di specie appare dirimente la circostanza che parte opposta a fronte delle puntuali contestazioni svolte dall'opponente, non ha provato la consegna delle merce per cui è stato richiesto il corrispettivo, non potendosi attribuire rilievo a quanto riferito dal teste , in quanto teste de relato actoris. Testimone_1
Sul punto, infatti, si osserva che in tema di prova testimoniale, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa. (cfr. ex plurimis
Cass. Civ. 4530/25)
Va, invece, attribuita rilevanza a quanto riferito dal teste , all'udienza del Testimone_2
09.12.24 il quale ha confermato gli assunti dell'opponente dichiarando: Sono a conoscenza dei fatti di causa, poiché assistevo alle forniture e ho visto gli assegni che sono stati consegnati a , il quale non mi risulta che abbia fatto Persona_1
contestazioni di sorta. Preciso che tutta la merce consegnata è stata pagata, rimaneva solo una minima somma di € 400,00 circa. Ho lavorato come operario per il sig. . Pt_1
Preciso che ho visto formare e consegnare assegni, ma non ricordo esattamente il numero di matrice, ma mi risulta che siano state pagate con assegni tutte le merci consegnate.
Preciso inoltre, che non so se è stato richiesto il pagamento di merce ulteriore rispetto a quella effettivamente consegnata.
Tali dichiarazioni trovano conferma negli assegni allegati e recanti come destinatario l'opposto, n. 001609750508 del 04.03.2013, n. 001609750609 del 31.03.2013, n.
001609750710 del 30.05.2013, n.0016109632 del 31.07.14, non specificamente contestati dall'opposto.
Va dunque accolta l'opposizione e per l'effetto revocato il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 596,50, più volte offerta anche nel corso del giudizio
3.Sulle spese di lite.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con D.M.
55/14 tenuto conto del valore, con riferimento al decisum, della natura della controversia, dell'importanza e complessità delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n 84/18;
2. Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma di € 596,50;
3. Condanna l'opposto al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente che liquida in €
182,25, per spese vive, € €. 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, Iva
e Cap come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Castrovillari, 30.10.25
Il Giudice
Dott.ssa TR Magaro'