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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/11/2025, n. 3459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3459 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - sez. II civile, G.O. dott. Cosimo Calvi, ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
Nella causa civile iscritta al n. R. G. 486/2020, passata in decisione all'udienza del 12/11/2025, tra in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Parte_1 Gaetano Vissicchio in virtù mandato alle liti in atti
contro in persona del legale rappresentante pro tempore e Controparte_1
, rappresentati e difesi dall' avv. Dimitry Conte in virtù mandato alle liti in atti CP_1
Oggetto: ripetizione di indebito ex art. 2033 e ss. c.c.
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009. La società ha convenuto in giudizio in persona Parte_1 Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore e , chiedendo al Tribunale l'accoglimento CP_1 delle seguenti conclusioni: “1) dichiarare il diritto della società attrice a riottenere la somma indebitamente pagata il 27 febbraio 2018 alla convenuta, per i motivi tutti dedotti in narrativa, e, per l'effetto, condannare SEDE IN VIA MARONCELLI Controparte_2 23- 73010 – SOLETO IN PERSONA AMMINISTRATORE P.T. nochè solidalmente con CP_1
in proprio a restituire la somma di € 33.000,00 indebitamente percepita da questi ultimi
[...] per assoluta inesistenza di alcun titolo, causa e ragione da somma aumentata della Parte_1 rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della prima richiesta di restituzione o, in subordine, dalla domanda sino al soddisfo. 2) In ragione della dei fatti contestati ai Pt_2 convenuti, per non aver reso ne mostrato disponibilità a poter chiarire (nonostante le numerose sollecitazioni epistolari) l'esistenza delle due fatture contestate e l'incasso degli importi indicati in unica soluzione e, quindi, per aver posto in essere comportamenti gravemente dannosi e pregiudizievoli in capo alla stessa società attrice, ciò, di concerto e grazie alla disponibilità dell'ex amministratore , si invoca la condanna dei convenuti ai sensi del disposto ex Controparte_3 art. 96 cpc terzo comma per aver resistito in giudizio con mala fede pur conoscendo la gravità del proprio operato e degli interventi proposti da nei loro confronti;
3) Condannare la Parte_1 convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del sottoscritto avvocato distrattario ed anticipatario di tutte le somme.” Ha dedotto, a sostegno della domanda, che la stessa società attrice, dal mese di aprile 2017 al mese di settembre 2017, si era occupata della gestione ed ospitalità di richiedenti asilo;
che, alla chiusura dell'attività, i soci e avevano sollecitato Pt_3 Parte_4 l'amministratrice, a convocare l'assemblea per il rendiconto di gestione;
che, Controparte_3 solo in data 06.05.2018, sarebbero entrati in possesso della documentazione contabile riscontrando, solo in quell'occasione, delle gravi irregolarità ed inadempienze amministrative proposte dall'amministratrice, in particolare, avrebbero accertato la sottrazione dal conto corrente dei ricavi dell'attività per circa € 250.000,00 e ciò attraverso un sistema di false fatturazioni per prestazioni inesistenti, tutte prontamente denunciate al Comando Provinciale dei Carabinieri e al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, per cui si instaurava il procedimento penale di cui all' R.G.N.R. 3750\18 e R.G.N.R. 1538\19; ha aggiunto che il Tribunale per le imprese di Bari, con ordinanza del 22.10.2019, aveva anche revocato, su azione degli stessi soci, la nomina di Controparte_3 quale amministratrice della società e che titolare dell'omonima azienda & C. s.a.s., CP_1 tra i tanti coinvolti nell'azione illecita, attraverso la sua società aveva emesso due fatture sequenziali la prima per € 13.200,00 del 15.01.18 ed una successiva per € 19.800,00 del 25.01.18 per un presunto
“lavoro svolto per servizio ristoro da aprile – agosto 2017 presso la struttura masseria due palme in Tricase”; ha dedotto che non aveva mai commissionato e/o conferito incarichi, ne' ricevuto Parte_1 prestazioni da nè da tanto in ragione del fatto che i richiedenti asilo Controparte_1 CP_1 avevano provveduto, anche personalmente, alla cucina dei pasti con l'acquisto diretto dei prodotti alimentari come carne, pane, pasta, latte, biscotti, caffè, pesce, frutta, legumi ecc. ecc. con spesa quotidiana attraverso l'ausilio degli stessi soci e ed altre Parte_5 Controparte_4 figure operanti all'interno della struttura. Ha concluso che, come si poteva evincere dal libro giornale della (nel quale sarebbero state annotate il costo quotidiano delle singole operazioni Parte_1 sostenuto da per la spesa alimentare giornaliera presso i vari esercizi commerciali), Pt_1 CP_1
indebitamente e con dolo, pur non avendone titolo, ragione o causa, avesse emesso fatture
[...] false ed incassato, grazie alla compiacenza ed all'intesa con l'amministratore Controparte_3 somme non dovute e prive di una qualsiasi “iuxta causa obligationis” arricchendosi indebitamente;
si costituiva il convenuto nella sua duplice qualità di amministratore di ed in proprio, Controparte_1 contestando la domanda attrice ed allegando che la società aveva correttamente emesso le fatture in contestazione e gestito i relativi incassi. La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, l'interrogatorio formale e l'escussione di testimoni. Precisate le conclusioni, la causa è stata rinviata all'udienza del 07.11.2025 per la decisione (udienza poi differita al 12.11.2025), ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Motivi della decisione. La domanda con la quale la società attrice ha agito per la ripetizione di somme che assume siano state indebitamente versate all'azienda a fronte di due fatture sequenziali Controparte_1 (la prima per € 13.200,00 del 15.01.18 ed una successiva per € 19.800,00 del 25.01.18 aventi come causale “lavoro svolto per servizio ristoro da aprile – agosto 2017 presso la struttura masseria due Co palme in Tricase”) emesse da titolare dell'omonima azienda & .a.s. deve essere CP_1 qualificata come un'azione di ripetizione di indebito oggettivo, della quale contiene, sulla base della prospettazione di parte attrice, tutti i presupposti, trattandosi di pagamenti di somme non dovute e quindi privi di causa (cfr. Cass. SS.UU. 11666/2007). Tale domanda, come detto, è pacificamente da qualificarsi come azioni di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., con applicazione della relativa disciplina anche sul piano dell'onere probatorio richiesto alla parte attrice che, dunque, è tenuta, secondo la disciplina generale dell'art. 2697 c.c., a fornire la prova del pagamento (della dazione di denaro), nonché a provare l'inesistenza della "causa debendi", in quanto anch'essa elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.) (Cass. 5896/2006). Invero, proposta domanda di ripetizione di indebito, l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra "solvens" e "accipiens" (cfr. Cass. 14428/2021). Tanto chiarito, la domanda di ripetizione di indebito formulata dalla ricorrente, alla luce delle emergenze istruttorie, deve ritenersi fondata. In ordine alla dazione di denaro, la prova viene fornita documentalmente con la produzione delle due fatture er € 13.200,00 del 15.01.18 e per € 19.800,00 del 25.01.18 CP_1 (allegato n. 7 del fascicolo di parte attrice), della copia del bonifico di Euro 33.000,00 a pagamento delle due fatture (allegato n. 8 del fascicolo di parte attrice), dello stralcio del libro giornale della periodo maggio 20016 e febbraio 2018 (allegato n. 9 del fascicolo di parte attrice), nel Parte_1 quale sono state contabilizzate le fatture. Detto spostamento patrimoniale, peraltro, non è stato contestato da parte convenuta (che ha invece contestato la ricostruzione dei fatti sotto il profilo della esistenza delle prestazioni indicate nelle fatture). Quanto all' elemento dell'inesistenza della causa debendi, esso si rinviene dai seguenti elementi di prova, che devono essere letti singolarmente e sistematicamente nell' intero quadro probatorio. In particolare, vi è la prova che il CP_1 non abbia nella realtà mai fornito alcun servizio mensa, poiché lo stesso non ha fornito prova alcuna di conoscere i luoghi dove sarebbe avvenuta la somministrazione dei pasti, né di possedere le schede alimentari e nutrizionali degli immigrati, né di avere posseduto le schede relative al numero giornaliero degli ospiti etc. I documenti in atti ed i testi escussi, per contro, hanno confermato che
, nella realtà, nel periodo aprile – agosto 2017, aveva provveduto in via autonoma alla Parte_1 gestione dei pasti dei richiedenti asilo presso la struttura Masseria Le Palme e ciò era avvenuto attraverso i suoi soci, gli operatori sociali, volontari e, talvolta, con l'ausilio degli stessi migranti, i quali provvedevano all'acquisto dei generi alimentari presso i supermercati della zona (Eurospin di Tricase, etc.) e provvedevano personalmente anche a preparare i pasti. Sul punto, centrale appare la testimonianza di indifferente e nipote del proprietario della struttura, la quale ha Testimone_1 confermato le sue dichiarazioni rese come persona informata sui fatti dalla GdF nell'ambito dell'indagine eseguita dalla Procura della Repubblica del luglio 2024 di cui all'allegato 12 del fascicolo di parte attrice ed ha dichiarato: “ho abitato nella struttura sino al 2018….è vero che la ha provveduto in via autonoma alla gestione dei pasti, ciò posso riferire per aver visto i Parte_1 sigg. e fare la spesa e quello che serviva per cucinare i Parte_5 Controparte_4 pasti, specifico di aver fatto anche io la spesa per conto dei soci;
la struttura Masseria Le Palme era dotata di servizi e spazi;
ho accompagnato i migranti ospiti della struttura a fare la spesa nei vari punti vendita soprattutto Eurospin;
anche io qualche volta ho preparato qualche volta da cucinare per gli ospiti della struttura;
gli acquisti più comuni erano salsa spaghetti riso latte bastoncini findus minestrone tovaglioli;
riconosco le ricevute registrate sul libro giornale;
esercitava in via Parte_1 esclusiva l'attività senza avvalersi di servizi esterni;
non conosco , non l'ho mai visto CP_1 e non so chi sia;
conoscevo tutti gli operatori che lavoravano nella struttura”. Nella medesima direzione le dichiarazioni degli altri testi. (Presidente , ha confermato che on Tes_2 CP_5 CP_5 aveva mai sottoscritto con alcuna ditta esterna contratti di somministrazione di alimenti o catering;
che gli importi erogati pro capite erano comprensivi di vitto alloggio utenze e pulizia e che gli operatori sociali inviati da avevano funzioni di controllo e nel caso di specie che gli alimenti CP_5 preparati nelle cucine fossero adeguati dalla dieta prescritta dalla . (operatore CP_6 Tes_3 sociale ha dichiarato: “avevo il controllo e la gestione della parte sanitaria e legale;
posso dire CP_5 che la cucina era dotata di ogni accessorio poiché cucina da ristorante completamente nuova e dotata di molti fornelli;
on ha mai sottoscritto alcun contratto per la fornitura e somministrazione di CP_5 alimenti a mezzo catering con società esterne;
confermo che colazione pranzo e cena di tutti i giorni venivano preparati dagli ospiti;
posso dire che gli alimenti venivano acquistati all'esterno nei supermercati come l'Eurospin dalla società Perla. Preciso che la spesa veniva scaricata in struttura e lavorata dagli ospiti. La spesa arrivava in struttura intorno alle 10:00 e ricordo che Persona_1
era quello che più di altri si preoccupava di fare la spesa;
la sig.ra si è
[...] Testimone_1 occupata della cucina insieme a sua figlia ed alla nonna salvo poi demandare tali incombenze agli ospiti..” Il Maresciallo ha confermato le dichiarazioni rese da , Parte_6 Tes_4 indagato rese dallo stesso nel corso dell' ascolto a SIT del 31.08.2018 innanzi ai CC di NO (in sostanza, confermando la dichiarazione resa da il quale riferì di avere fatto un prelievo Tes_4 di danaro per conto della presso l'Ufficio Postale di Sogliano Cavour per l' acquisto Controparte_7 di una rilevante quantità di generi alimentari presso il supermercato Eurospin di Sogliano Cavour per poi depositarla a Tricase presso la struttura per cui la ditta curava anche il servizio mensa. Pt_1
(addetto alla guardiania), ha dichiarato:“confermo che i pasti erano preparati nelle Testimone_5 cucine della struttura con la collaborazione degli operatori sociali e della sig.ra dalle figlie Tes_1 di quest'ultima e dalla mamma;
non ho mai visto alcuna società di catering portare all'interno della struttura pasti preparati nè pranzi, né cene;
non conosco ”. In definitiva, deve Controparte_8 ritenersi che le prestazioni descritte nelle due fatture del 15.01.18 per € 13.200,00 e del 25.01.18 per
€ 19.800,00 siano in realtà inesistenti, con la conseguenza, sul piano civilistico, dell' accoglimento della domanda di ripetizione di indebito, in ragione della raggiunta prova della sussistenza dello spostamento patrimoniale avvenuto in favore delle parti convenute e dell'assenza di una giustificazione dello stesso (in disparte le conseguenze sul piano penale della condotta innanzi descritta). I convenuti, nelle rispettive qualità, sono pertanto tenuti alla restituzione in favore della società attrice della somma di Euro 33.000,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo. Le spese, che si liquidano in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, sez. II civile, Giudice Onorario dott. Cosimo Calvi, definitivamente pronunciando in funzione di giudice monocratico di primo grado, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. Accoglie la domanda di ripetizione di indebito e per l'effetto, condanna
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore e nella Controparte_1 CP_1 spiegata qualità, in solido tra loro, al pagamento in favore della società attrice della somma di Euro 33.000,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo;
2. condanna in persona del legale rappresentante pro CP_1 Controparte_1 tempore e nella spiegata qualità, in solido tra loro, alla refusione delle spese CP_1 di lite, che liquida in Euro 7,616,00 per compensi, Euro 237,00 per spese borsuali, oltre RFSG, IVA e CPA, come per Legge, con distrazione in favore dell' avv. Gaetano Vissicchio, dichiaratosi distrattario. Addì 27.11.2025 Il Giudice Onorario Dott. Cosimo CALVI