Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 5804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5804 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 36118/2019, avente ad oggetto: mancato pagamento consumi idrici e vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
26.04.1960 ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa dagli avv. Daniela Greco e Avv. Anna
Schiano Di Pepe
Attrice
e
(C.F. ) rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. Marco Coppola;
Convenuto
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
1) Accertare e dichiarare il credito dell'attrice nei confronti di per la somma di € 7.103,7 per il periodo CP_1 di fornitura che va dal periodo 03/2007 al periodo 02/2012;
2) Dichiarare l'inadempimento della obbligazione assunta con la scrittura privata da parte del convenuto;
3) Condannare il convenuto al pagamento dell'importo di €
7.103,7 oltre interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo;
4) Condannare il convenuto al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, oltre interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo;
5) Condannare il convenuto al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, oltre C.P.A., I.V.A. e rimborso forfetario
per il convenuto:
1) Rigettare la domanda perché improcedibile, inammissibile nonché infondata in fatto ed in diritto;
2) Con vittoria di spese con attribuzione;
MOTIVI DELLA DECISIONE ha citato in giudizio per Parte_1 CP_1 ottenerne la condanna al pagamento della somma di euro 7103,7.
Per giustificare la domanda ha dedotto: che con scrittura privata del 02.06.1997 aveva acquistato una striscia di terreno del fondo sito in via Vecchia delle Vigne, obbligandosi a costituire a favore dei sig.ri e Controparte_2 CP_1 Per_1 servitù permanente di passaggio a favore di tutto il fondo di proprietà dei medesimi germani;
che all'art. 5 della scrittura era stato previsto che “le Sig.re concedono ai germani Parte_1
l'allacciamento alla condotta idrica privata Controparte_2 esistente nel sito attuale dei contatori privati, dove sarà installato un nuovo contatore e da questo seguirà il percorso delle attuali condotte fino all'abitazione di Parte_1
e proseguirà fino al nuovo confine. Tale allacciamento
[...] sarà a carattere provvisorio e durerà fino a quando il CP_3
costruirà il nuovo serbatoio, previsto in zona, che
[...] consentirà un potenziamento delle condotte esistenti e quindi la possibilità di allacciarsi da Via Vecchia delle Vigne n. 72. I signori provvederanno al potenziamento del Controparte_2 contratto idrico attuale delle signore secondo il loro Parte_1 fabbisogno onde non incorrere ad inutili importi maggiorati per eccedenza;
che l'importo del canone e delle manutenzioni alla condotta principale esistente, era stato ripartito in funzione delle utenze, mentre l'importo relativo al consumo era stato ripartito in funzione della lettura al contatore privato;
che il sottomisuratore (B) dell'impianto idrico dei Controparte_4
, e del Dott.
[...] Controparte_2 CP_1 subentrato nel rapporto de quo a seguito di compravendita dell'immobile di proprietà del sig. Parte_1 Controparte_5 era stato installato a loro spese presso l'impianto di diramazione dei vari sottomisurattori come previsto dalla scrittura privata;
che a seguito della sottoscrizione del contratto di fornitura idrica n. 15259 era debitrice nei confronti del CP_3
, per il periodo 03/2007-02/2014, della somma di 20.336.11
[...] euro;
che la somma deve essere ripartita tra Parte_1
,
[...] Parte_2 CP_6 Controparte_4
, e che era
[...] Controparte_2 CP_1 creditrice della somma di 12.240.616 euro la quale copre parte della somma anticipata dalla signora e parte Parte_1 della somma ancora da versare al per il pagamento del CP_3 servizio di fornitura idrica;
che il sottomisuratore (E) presso la proprietà di aveva ha registrato m.c.
2.853 in data CP_1
23.07.2007 mentre, in data 07.09. 2012, indicava 9509 m.c.; che il consumo effettuato dal 2002 al 2007 di m.c. 9.250, per un totale di euro 7.862 era stato pagato dal con assegno di euro CP_1
9010,00 atteso che l'utente aveva chiesto al comune di CP_3 contratto di fornitura idrica;
che il distacco del misuratore della sig.ra era avvenuto in data 7.09.2012, quando il Parte_1 sottomisuratore del segnava una lettura di mc 9.509; che CP_1
è debitore nei suoi confronti della somma di euro CP_1
7.103,7 per il periodo dal 03/2007 al periodo 2012; che in data
10.02.2015 era stato diffidato al pagamento della CP_1 somma ed a stipulare la convenzione assistita ex artt. 2-3-4-5-8 della Legge n° 162/2014; 11; che a causa dell'inadempimento del convenuto aveva subito notevoli danni, tra cui, da ultimo, la notifica in data 27.11.2019 da parte del Controparte_3 dell'ingiunzione di pagamento del servizio idrico relativo al periodo oggetto del presente giudizio. si è opposto alla domanda eccependo: che il credito CP_1 era prescritto;
che era inesigibile in mancanza del pagamento delle somme relative alla fornitura idrica al Controparte_3 che non era provata la misura dei consumi addebitatigli tenuto conto che le letture dei sottocontatori non erano state eseguite in contraddittorio.
Ciò premesso, la domanda dell'attrice è fondata.
Va respinta l'eccezione di prescrizione del credito azionato tenuto conto che non è decorso il termine decennale previsto dall'art. 2946 c.c. ed applicabile al rapporto tra le parti.
Nel merito, va rilevato che è pacifico che per la fornitura dell'acqua il convento si è avvalso fino al 7.9.2012 del contratto concluso tra l'attrice ed il e che in Controparte_3 applicazione di quanto previsto dalla scrittura del 2.6.1997 il convenuto( subentrato nella posizione di Controparte_7
) era obbligato a pagare all'attrice i consumi di acqua
[...] utilizzati.
Quanto all'esigibilità del credito, deve ritersi, ancora una volta alla luce del tenore della scrittura prova del 2.6.1997, che l'obbligo del pagamento dei consumi è collegato alla misurazione dei consumi e non al pagamento degli importi dovuti dall'attrice al . Controparte_3
D'altra parte tale soluzione appare ragionevole tenuto conto che diversamente l'attrice sarebbe gravata dall'onere di anticipare le somme relative ai consumi di tutti i soggetti collegati al suo contratto.
In presenza di una richiesta di pagamento dei consumi avanzata dal circostanza espressamente indicata Controparte_3 dall'attrice ed in assegna di ogni rilievo sul punto da parte del convenuto, deve affermarsi che il credito dell'attrice è esigibile.
Quanto alla misura del credito, l'attrice ha indicato in maniera precisa i consumi registrati nei vari momenti dal contatore a servizio del convenuto.
Il convenuto non ha contestato puntualmente i dati espressi dall'attrice limitandosi a sostenere che la lettura al momento del distacco non era avvenuta in contraddittorio.
Tenuto conto che il tema della prova dei fatti posti a fondamento della domanda si pone in relazione ai fatti contestati e che con riguardo ai consumi puntualmente indicati dall'attrice non vi è stata una contestazione specifica del convenuto, deve ritersi che il consumo di acqua addebitato al è provato. CP_1
A ciò si aggiunge che il convenuto non ha indicato una diversa misura dei consumi.
Consegue che il convenuto va condannato al pagamento della somma di euro 7103,7 con interessi legali dal 16.12.2019(momento in cui
è stata notificata la citazione)al saldo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di ogni diversa istanza,
[...] CP_1 difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Condanna il convenuto al pagamento della somma di euro
7.103,7 oltre interessi al tasso legale dal 16.12.2019 al saldo;
2) Condanna al pagamento delle spese del giudizio CP_1 che liquida in euro 276,99 per esborsi ed euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, c.p.a. ed i.v.a. con attribuzione agli Avv.ti Daniela Greco ed Anna Schiano Di
Pepe quali antistatari;
Napoli, 11.6.2025. Il Giudice dott. Mauro Impresa