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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/07/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere rel. dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1315/2023 R.G. e rimessa in decisione all'udienza del 11.06.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Russo, Foro AR di AR, e dall'Avv. Claudio Verini, del Foro di L'Aquila, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore, sito in AR, corso Vittorio Emanuele II n. 334.
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Leonello Brocchi, Controparte_1 giusta procura in calce all'atto di costituzione in appello, elettivamente domi- ciliato presso lo studio del difensore, sito a AR, corso Umberto I n. 18;
APPELLATA E
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Massari Co- Controparte_2 lavecchi, giusta procura allegata all'atto di costituzione in primo grado, eletti- vamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Enzo Massari, sito in AR, via Nicola Fabrizi n. 185;
APPELLATA
E
in persona del legale rap- Controparte_3 presentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pier Michele
Quarta e Daniele Quarta, giusta procura allegata alla comparsa di risposta in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi difensori, sito a
AR in via Falcone e Borsellino n. 32.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
<Voglia la Corte d'appello adita, in riforma parziale dell'appellata sentenza del Tribunale civile di AR n. 1199/2023 pubblicata il 20 settembre 2023, non notificata, emessa in decisione del procedimento iscritto al n. 3948/2021,
- respinta ogni contraria richiesta, per le ragioni sopra esposte, se del caso anche dichiarata incidentalmente la sussistenza degli elementi del reato di diffamazione a mezzo stampa,
- accertata e dichiarata la responsabilità dei Sigg.ri , CP [...]
e dell'editore condannarli in solido, oppure in subordi- CP_2 CP_3 ne ciascuno per la rispettiva responsabilità, al pagamento in favore dell'attore del risarcimento dei danni quantificato in euro 25.999,00 e/o di altra somma anche maggiore o minore ritenuta di Giustizia se del caso anche ai sensi dell'art. 12 l. 47/48. - Con vittoria delle spese, competenze ed onorari
2 del doppio grado di causa e condanna dei convenuti ex art. 96 c.p.c. al risto- ro del danno da liquidarsi in via equitativa (dunque ex art. 96 c. 1 o in subor- dine c. 3 c.p.c) (valgano al riguardo tutte le argomentazioni in atti che qui abbiansi per ritrascritte ivi inclusa la mancata partecipazione/rifiuto alla me- diazione del ), oltre alla condanna del convenuto al paga- CP_1 CP_1 mento della somma ritenuta di Giustizia ex art. 89 c.p.c. per le espressioni sconvenienti ed offensive contenute nella comparsa del medesimo .>> CP_1
Per la parte appellata : CP
<Voglia, pertanto, l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
NEL MERITO: rigettare integralmente l'appello proposto dal Signor PT
, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese e com-
[...] petenze del grado del giudizio, ex art. 91 c.p.c.>>
Per parte appellata Controparte_2
<Si conclude chiedendo che questa Corte rigetti l'appello avversario, per i fatti e i motivi spiegati, respinta ogni istanza contraria;
di conseguenza, si chiede che questa Corte condanni la stessa controparte al pagamento delle spese processuali del giudizio. >>
Per parte appellata Controparte_3
<< L' conclude affinché la Corte: Controparte_3
- in via principale respinga l'appello proposto da confermando AR integralmente la sentenza impugnata, con il favore delle spese del grado del giudizio;
- in via subordinata, dichiari l'inapplicabilità al settore delle pubblicazioni telematiche degli artt. 11 e 12 della L. n. 47/1948, i quali non sono richiamati espressamente dalla L. n. 62/2001, dichiarando di conseguenza inammissibili
o infondate le domande formulate dall'appellante nei confronti dell' Controparte_3
- in via ulteriormente subordinata, preso atto che l'articolo di CP Pt_2
[..
quando è stato pubblicato sulla testata giornalistica telematica Parte_3
[...] era già di pubblico dominio, respinga in ogni caso l'appello con il fa-
[...] vore delle spese del grado di giudizio;
- in via istruttoria, nel caso in cui la Corte ritenesse ammissibili le domande formulate dall'appellante, ammetta la prova testimoniale capitolata in primo grado con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., al fine di fornire la prova del fatto che l'articolo di fosse già di pubblico dominio. >> Persona_1
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Tribunale di AR n. 1199/2023 pubblicata il 20.09.23.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti sono così sintetizzabili, per ciò che qui rileva.
Con atto del 05.10.2021, ha citato in giudizio il giornalista AR
, il direttore responsabile della testata giornalistica “ Controparte_1 [...]
”, e l'editore, l' , CP_5 Controparte_2 Controparte_3 sostenendo che un articolo, pubblicato su detto giornale on line in data
17.02.2020, a firma di e riguardante questioni di natura spor- CP tivo-calcistica, contenesse affermazioni lesive della propria reputazione.
Chiedendo l'accertamento del danno patito, l'attore ha chiesto, di conseguen- za, la condanna dei convenuti al risarcimento del danno per l'importo com- plessivo di euro 25.999,00 o quello diverso risultante di giustizia.
2. Si costituivano in giudizio i tre convenuti, eccependo la fondatezza della domanda, sulla base dell'assunto che le affermazioni contenute nell'articolo costituissero legittima espressione di critica giornalistica sportiva.
3. Istruita la causa per prova documentale e trattenutala in decisione con ordi- nanza del 24.05.2023, il Tribunale rigettava la domanda di risarcimento per difetto di allegazione e di prova del danno-conseguenza, pur accertando la sussistenza della diffamazione in danno dell'attore intesa come evento di dan- no.
4 5. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello il , affidando PT il gravame a cinque motivi.
5.1 Il primo, per motivazione contraddittoria, nel punto in cui essa avrebbe at- tribuito all'appellante una scorretta interpretazione del principio di diritto se- condo cui il danno da diffamazione non è risarcibile in re ipsa, riguardo al quale il avrebbe dedotto il contrario. PT
5.2 Il secondo è teso a contrastare la pronuncia di difetto di allegazione del danno-conseguenza alla diffamazione, per il quale fine l'appellante riporta una rassegna analitica di giurisprudenza indicata nell'atto introduttivo del giudizio.
5.3 Con il terzo motivo, l'appellante ribadisce che dei fatti asseritamente alle- gati come danni risarcibili aveva fornito dettagliata prova nell'atto di citazio- ne di primo grado, anche qui riproducendo l'indice analitico delle allegate produzioni documentali.
Più in particolare, insiste sulla ammissibilità della prova del danno mo- PT rale da evento diffamatorio anche per via presuntiva.
5.4 Con il quarto contraddice il Giudice di prossimità in punto di interpreta- zione della giurisprudenza di legittimità richiamata nella sentenza impugnata.
5.5. Con il quinto ed ultimo motivo, l'appellante lamenta l'omesso utilizzo del criterio tabellare per la liquidazione del danno da parte del Tribunale, con par- ticolare riferimento alle Tabelle di Milano.
6. Costituitisi in giudizio, , e Controparte_1 Controparte_2
l' resistono all'appello, eccependone la infondatezza Controparte_3 per mera reiterazione delle ragioni già dedotte in primo grado, chiedendone pertanto l'integrale rigetto;
l' contesta anche la pro- Controparte_3 pria legittimazione passiva.
7. Con ordinanza del 11.06.2025 la causa è stata riservata in decisione.
8. La Corte ritiene dover preliminarmente pronunciare su due questioni di ca- rattere prioritario.
5 8.1 La prima, riguarda la eccezione di difetto di legittimazione passiva posta dall'editore del giornale on line ”. CP_5
Non risulta chiara la ragione esposta dalla parte appellata, sulla base della quale essa si dichiara estranea alla responsabilità solidale con le altre parti ap- pellate a causa dell'asserita mancanza di richiamo espresso agli artt. 11 e 12 della legge n. 48/1947 da parte della legge n. 62/2001.
La responsabilità civile dell'editore, in solido con l'autore e il direttore del giornale, per illecito da diffamazione è posta incontestabilmente dall'art. 11 della citata legge del 1947.
Ora, la richiamata legge n. 62 del 2001, sin dal suo articolo primo, comma 1, chiarisce che per “prodotto editoriale” si debba intendere il prodotto realizza- to su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, de- stinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografi- ci.
Dalla lettera della disposizione emerge chiaramente la volontà del Legislatore di estendere massimamente la qualifica di prodotto editoriale a qualunque supporto, che sia atto con ogni mezzo a diffondere informazioni al pubblico, includendovi anche il mezzo elettronico. La distinzione scriminante in favore delle pubblicazioni telematiche, pertanto, non può trovare accoglimento, do- vendosi interpretare la disposizione in misura estensiva ed adeguata all'evoluzione dello sviluppo tecnologico dei tempi (nel 2001 essendo ancora da venire il concetto di “telematico” in ulteriore specificazione di quello di
“elettronico”).
Diversamente opinando, si giungerebbe, del resto, alla conclusione paradossa- le di includere tra le condotte lesive quelle meno invasive, alla luce dei mezzi tecnici contemporanei, lasciando franche invece quelle di maggior impatto
6 sociale, che oggi senza alcun dubbio interessano il mondo telematico e digita- le attraverso le piattaforme dei social-network.
Pertanto, va respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva solidale, posta dall' , in qualità di editore della testata Controparte_3 on line ”. CP_5
8.2 In secondo luogo, è contestata, stavolta dal , l'esistenza stessa CP_1 dell'evento di danno determinato dalla condotta diffamatoria in danno dell'odierno appellante, , che invece il Tribunale ha ravvisato, pure non PT riscontrando la prova del danno.
E' bene tuttavia ripercorrere la vicenda, ad evidenti fini di chiarezza, riportan- do quanto in proposito evidenziato dal Tribunale, che ha sottolineato che
“l'articolo, firmato da , pubblicato il 17.2.2020 sulla te- CP stata giornalistica affronta problematiche concernenti la ge- CP_5 stione del AR IO e contiene un'aspra critica all'articolo precedente- mente pubblicato sul medesimo sito e firmato dall'attore. Soni presenti all'interno dell'articolo, frasi del seguente tenore: “Bisogna far sì che si ver- gogni… e che si vergognino anche coloro che, per qualche minuto di “esposi- zione mediatica”, si prestano a far da giullari e da reggimicrofono al padro- ne”; “Bisogna “stoppare” subito chi parla e scrive per sentito dire da migliaia di chilometri solo per “apparire” e credersi importante e credibile solo perché in possesso di una tessera dell'Ordine”; “rimango allibito dinanzi alla sciatte- ria giornalistica di chi scrive di cose che non conosce, falsando l'informazione, facendo della disinformazione, a beneficio di chi, forse, non avrà nemmeno la signorilità di ringraziare perché, per il padrone, tutto è dovu- to”. Nello stesso tempo plaudo a quei tifosi che scrivono sul blog e dimostra- no, per esempio di essere molto più giornalisti dello scrittore magiaro, Per_2 pur non avendo, forse, visto che non so chi sia, una tessera dell'Associazione”.
7 Prosegue il primo giudice: “Applicando al caso di specie le coordinate giuri- diche sopra delineate, è evidente che l'articolo a firma di CP
, redatto in risposta a quello pubblicato il giorno precedente, sulla
[...] medesima rubrica on line dall'attore che, scrivendo dall'Ungheria aveva inti- tolato il proprio articolo “Pensieri magiari, la nuova Rubrica di Andrea Rus- so” contiene una gratuita e immotivata aggressione alla sfera personale dell'attore. Le frasi utilizzate, integrano infatti un evidente e gratuito attacco all'integrità personale e professionale dell'attore, definito come giornalista sciatto, che scrive di cose che non conosce, fa disinformazione e si presta a fare da giullare e reggimicrofono al “padrone”, ovvero al Presidente della so- cietà AR IO.
Il Tribunale, quindi, conclude nel senso che è “accertata illiceità della condot- ta posta in essere dai convenuti, nelle rispettive qualità di autore dell'articolo, responsabile della rubrica e editore”, per poi rilevare la mancata prova del danno, questione che sarà qui trattata nel prosieguo.
8.3.Resta il fatto che l'illecito è stato ravvisato non solo nei confronti dell'autore dell'articolo ma anche nei confronti del il quale, pur CP_2 rilevando che l'articolo in questione era un po' forte, lo pubblicava ugualmen- te senza poi cancellarlo, quando l'attore gli ebbe a chiedere di procedere in tal senso, mentre il primo , insieme ai responsabili dell'editore , anzi- CP_3 ché scusarsi e/o rimediare alle conseguenze dannose, si lamentavano per l'attivazione della procedura di mediazione, presentando addirittura un espo- sto ai danni del , che però veniva significativamente archiviato PT dall'ordine dei giornalisti, che aveva invece, altrettanto significativamente, censurato il per l'articolo oggetto di causa. CP_1
9. Nel costituirsi in appello, il ribadisce l'insussistenza della lesione CP_1 morale lamentata, poiché il contenuto dell'articolo a sua firma rientrerebbe nel normale e legittimo esercizio del diritto di satira (quale espressione del più ampio diritto alla manifestazione del pensiero), che, nell'ambito della dialetti-
8 ca giornalistica a tema calcistico, assurgerebbe ad una vera e propria modali- tà di cronaca, perfezionata attraverso il paradosso, il sarcasmo, l'ironia, tal- ché l'appellativo di “ ” non potrà che essere annoverato CP_6 all'ambito gergale giornalistico, descrittivo d'un interlocutore che non sia ti- tolare od ospite fisso di una rubrica televisiva.
In buona sostanza, il sostiene l'insussistenza della lesione morale la- CP_1 mentata dal , ma trattasi di assunto che non può essere condiviso da PT questa Corte proprio prendendo a fondamento il principio di diritto, allegato dalla medesima parte, che impone di “tener conto del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall'agente, se pur aspri, forti e sferzanti non siano meramente gratuiti e im- motivatamente aggressivi dell'altrui reputazione, ma siano invece pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato ed al concetto da esprimere” (Cass. pen. N. 31729/23).
La pronuncia di legittimità richiamata, infatti, attiene al caso in cui le affer- mazioni, seppur aspre e sferzanti, sono state rivolte alla persona offesa nell'ambito di un rapporto di lavoro gerarchicamente organizzato e per rap- presentare, dal grado subalterno verso quello superiore, delle rimostranze ad esso funzionali, senza sfociare nella aggressività immotivata.
9.1. Orbene, nel caso di specie, dalla lettura dell'articolo giornalistico a firma del emergono le seguenti evidenze, che sono significative per quanto CP_1 va a dirsi a proposito della ricorrenza del danno fatto valere dall'appellante:
a) esso non è diretto a contestare direttamente le azioni della presidenza della squadra di calcio del AR, come vorrebbe sostenere la parte, ma ha come oggetto primario l'ambito della informazione giornalistica e non già la gestio- ne della squadra, come risulta chiaro sin dall'incipit dell'articolo in questione
(“La disinformazione è un fenomeno in crescita…”) e poi per tutto lo svolgi- mento a seguire: è dunque priva di pregio la contestazione del direttore
[...]
secondo cui avrebbe compiuto un inutile esercizio di attribu- CP_2 PT
9 zione indiretta alla sua persona delle critiche rivolte alla autocrazia della di- rigenza calcistica;
.
b) la espressione “Bisogna “stoppare” subito chi parla e scrive per sentito di- re da migliaia di chilometri” indica chiaramente sia il precipuo fine polemico a cui è teso l'articolo, sia il destinatario, consentendo di individuarlo con pre- cisione inequivoca, ancorché non nominalmente specificato, ossia mettendo in correlazione dialettica diretta il proprio articolo giornalistico con le osserva- zioni pubblicate dal appena il giorno prima nella sua rubrica on line PT
“Pensieri magiari, la nuova rubrica di ”, in cui l'autore, tra le AR altre cose, rende edotto il pubblico dei tifosi del fatto che egli scrivesse dall'Ungheria. Sul punto, pertanto, il Collegio ritiene sussistano tutti elementi concreti, ossia circostanze di fatto e di tempo, in una di correlazione oggettiva e soggettiva, attraverso cui individuare, innanzitutto, il destinatario della dif- famazione posta in essere a mezzo della stampa, se è vero, come è vero, che:
“In tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, non è necessario che il soggetto passivo sia precisamente e specificamente nomina- to, purché la sua individuazione avvenga in assenza di una esplicita indica- zione nominativa, attraverso tutti gli elementi della fattispecie concreta come ad esempio le circostanze narrate, oggettive e soggettive, in riferimenti per- sonali e temporali e simili.” ( Cass. sez. III, ord. n. 25420/2017);
c) le seguenti espressioni, infine, che non possono pertanto essere che riferite al , come: “Bisogna far sì … che si vergognino anche coloro che … si PT prestano a far da giullari e da reggimicrofono al padrone.”; ancora:
“…rimango allibito dinanzi alla sciatteria giornalistica di chi scrive di cose che non conosce, falsando l'informazione, facendo della disinformazione, a beneficio di chi, forse, non avrà nemmeno la signorilità di ringraziare perché, per il padrone, tutto è dovuto.”
Ora, questa Corte ha difficoltà ad intendere quali fossero le ragioni oggettive che il giornalista abbia voluto esprimere – mostrando ad esempio po- CP_1
10 sitivamente, ancorché dialetticamente, cosa non sia “sciatteria giornalistica”, oppure fornendo la versione autentica dell'informazione, da egli auspicata e, a suo dire, sconosciuta al collega giornalista – e rafforzate mediante le figure retoriche del paradosso o dell'ironia.
9.2. In verità, il Collegio, così come ha fatto il primo giudice (anche se poi è giunto a conclusioni errate in merito alla prova del danno), legge in queste righe soltanto una personale invettiva, e solo in questi termini espressa, resa con gli epiteti afferenti la sfera personale “giullare”, “reggimicrofono”, “pa- drone” (riferito al destinatario delle presunte piaggerie gratuite del , os- PT sia il presidente del AR IO ) e, per finire, sulla sfera professionale, con quello di sostanziale “giornalista sciatto”: con ciò è stato certamente e nettamente superato il limite del “colore” retorico, nonché quello imposto dal senso del decoro e del rispetto della dignità altrui, col superamento dei quali non si è più nell'alveo della ironia o del paradosso, ma piuttosto dell'offesa gratuita, costituita da precisi addebiti (nel caso, sostanzialmente di servili- smo), fine a se stessa e scientemente tesa a svilire il proprio interlocutore, ol- traggiandone l'onore e la reputazione personali e professionali.
Per tali ragioni, la Corte non può che confermare la sussistenza della condotta diffamatoria e l'evento di danno che ne è conseguito, siccome condivisibil- mente deciso su questo punto dal Tribunale.
9.3. Resta ora da accertare se a detto evento di danno siano conseguiti effetti lesivi risarcibili, questione a cui afferiscono il secondo ed il terzo motivo di appello, che meritato una trattazione congiunta stante la stretta connessione logica.
9.4. Il Giudice di prossimità ha correttamente richiamato i principi di diritto applicabili a ciò che qui adesso rileva, ossia al piano probatorio relativo alla risarcibilità del cd. danno-conseguenza.
Esso, infatti, ha premesso il consolidato principio secondo cui, in materia di risarcimento del danno non patrimoniale per lesione alla reputazione persona-
11 le, l'effetto risarcibile non è in re ipsa, ma piuttosto vincolato all'ordinario onere di allegazione e di prova gravante sul danneggiato.
9.5. Il Tribunale, tuttavia, non ha tenuto in debito conto la regola iuris appli- cabile in materia di valutazione della prova del danno non patrimoniale alla reputazione – che va classificato nell'ambito dell'art. 2059 c.c. – e cioè che essa può essere raggiunta anche per mezzo di presunzioni semplici e del noto- rio, come più volte chiarito dalla Corte di legittimità.
Posta, infatti, in astratto la risarcibilità del danno da lesione del diritto alla di- gnità della persona in quanto tale, in aderenza ad una lettura costituzional- mente orientata dell'art. 2059 c.c. (Cass. SS.UU. n. 26972/2008) – diritto la cui tutela trova appunto fondamento nell'art. 2 Cost. (Cass. sez. lav. n.
4815/19, a richiamo di Cass. n. 18174/14) – la Corte Suprema ha più volte in- dicato come le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell'esercizio del potere di- screzionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l'attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli ele- menti probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostra- re i fatti costitutivi della domanda (Cass. n. 4815/19).
9.6. Naturalmente, in un ambito in cui, per sua natura, non è agevole raggiun- gere una maturità oggettivamente verificabile della prova del danno- conseguenza come quello del danno non patrimoniale, al fine di contenere l'esercizio di detto potere discrezionale dentro un ragionevole orizzonte di uniformità di giudizio, nella sua funzione prettamente nomofilattica, dunque, la Corte di legittimità ha indicato quali parametri di riferimento debbano esse- re seguiti, se è vero, come è vero, che: “…la prova del danno non patrimonia- le da diffamazione a mezzo stampa può essere data con ricorso al notorio e tramite presunzioni (cfr. Cass. n. 24474/14 tra le altre), assumendo, a tal fine, come idonei parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza
12 dell'offesa e la posizione sociale della persona colpita, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale.” (Cass. sez.
III, ord. n. 13153/17). L'attore, come detto, mai ha parlato di danno in re ipsa ed ha anzi fornito una serie numerosa di elementi concreti per provare il pro- prio danno conseguenza. Del resto anche la giurisprudenza citata in prime cu- re (Cass. n. 25420/2017), se correttamente interpretata alla luce delle allega- zioni e delle produzioni attoree, nonché della valutazione della condotta dei convenuti oggi appellati, avrebbe dovuto portare all'accoglimento della do- manda laddove fa riferimento all'importanza, in siffatte fattispecie, della pro- va presuntiva “assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima”, oggetto di precise allegazioni e produzioni attoree
9.7. Orbene, a questa Corte non sfugge l'impegno di allegazione probatoria profuso dall'appellante , da cui ottenere sufficiente sostegno alle proprie PT istanze risarcitorie.
9.8. Sulla diffusione dello scritto.
Dalle produzioni in atti risulta che l'articolo diffamatorio di è stato CP_1 visualizzato, ossia letto, da non meno di 6.108 persone;
numero che deve in- tendersi per difetto, posto che esso risulta essere rimasto nel sito (Forzapesca- ra.com ) a disposizione di lettura.
Tanto varrebbe già a sufficienza per presumerne la significativa diffusione al pubblico, ma assumono ulteriore e rafforzante rilevanza i numerosi commenti dei lettori, tanti da riempire diverse pagine web, che dimostrano l'effettiva let- tura e risonanza mediatica ottenute, nonché lo svolgersi di un conseguenziale dibattito mediatico proprio sulle qualità del giornalista , così offensiva- PT mente messe in discussione dal ( Vd. all. n. 2 bis, in particolare. CP_1 commento di Manolo: “Solidarietà al giornalista , attaccato da AR un articolo vergognoso. Queste sono le cose che mi fanno passare la voglia di seguire il calcio. Si possono esprimere opinioni diverse senza offendere nes-
13 suno e questo non l'ha ancora capito”. E v. anche il commento di CP_1
1936: “Solidarietà al giornalista , attaccato per aver semplice- AR mente espresso la propria opinione. La si può condividere o meno ma la opi- nione rimane sacra. Per fortuna che il ventennio è passato.”).
9.9. Sulla rilevanza dell'offesa.
Occorre premettere, sul punto, che riguardo la gradazione della rilevanza, os- sia in che misura sia sufficiente a ciò che qui rileva, bisogna intendere che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità (In tal senso, Cass. SS.UU. n.
26972/2008 ).
Invero, quanto già avanti osservato in dettaglio sul contenuto dell'articolo, os- sia l'accusa esplicita di “giullare” asservito al “padrone” e di sciatteria profes- sionale, ritiene questa Corte sia esso ben collocabile oltre la normale soglia di tollerabilità.
10. Sulla posizione sociale della persona colpita.
Corre l'obbligo di chiarire preliminarmente che con “posizione sociale” deve intendersi il concetto di insieme di attribuzioni che una persona possiede in quanto inserita in un gruppo sociale. Esso è, pertanto, concetto di relazione, che implica necessariamente la dimensione comunicativa, intesa come tra- smissione vicendevole di informazioni, ed afferisce alla quantità di relazioni- comunicazioni che fanno capo all'individuo.
Nell'epoca corrente, è indubbio che tali considerazioni valgano sia in ordine alla dimensione sociale reale, sia a quella virtuale, così possiamo dire, ossia quella che si sviluppa attraverso sistemi di relazione e di comunicazioni che si svolgono attraverso la rete di interazione digitale (web) e in particolare i so- cial network.
Ora, dalle allegazioni di parte, non contestate in giudizio, emerge distintamen- te che l'appellante è un giornalista sportivo con particolare vocazione nell'ambito della tifoseria del AR IO, il quale svolge la sua attività di informazione su piattaforme digitali (“L'Opnionista.it” e “Abruzzo Oggi”);
14 cura un “blog” personale con 300.000 visualizzazioni;
ha preso parte a tra- smissioni televisive a carattere locale su Telemax e TVQ.
Da tanto, risulta chiaramente presumibile che avesse, all'epoca dei fatti PT oggetto di causa, una considerevole notorietà sociale, ossia quella “posizione sociale” come avanti definita e relativa al contesto sociale ed aggregativo del- la tifoseria locale di calcio, in seno al quale, in quanto anch'esso gruppo so- ciale, è ben meritevole di tutela il diritto a non essere sminuito professional- mente e gratuitamente offeso sul piano personale.
Ulteriore prova ne è che l'articolo dell'appellante, pubblicato il 16.02.2020 col titolo “Pensieri magiari, la nuova rubrica di ” ed a cui AR Pt_4
ha replicato in offensiva polemica, ha ottenuto ben 8467 visualizzazioni
[...] da parte dei lettori, ed anche questo non è stato contestato dalle controparti.
In conclusione, il Collegio ritiene utilmente provato il danno-conseguenza, concretato per l'effetto della condotta diffamatoria di nei confronti CP_1 dell'appellante sicché meritano accoglimento il secondo ed il terzo motivo di gravame.
10.1. Ritenuti assorbiti, per quanto sin qui deciso, i motivi primo e quarto dell'appello, non resta che analizzare i parametri di liquidazione, oggetto del quinto ed ultimo motivo di appello, che si ritiene meritevole di accoglimento.
10.2. L'appellante , infatti, coglie nel segno nell'indicare il parametro PT fornito dalle Tabelle di Milano come strumento utile per orientare la decisione liquidatoria del danno risarcibile, posto che quest'ultimo, qualificato come danno non patrimoniale da diffamazione per mezzo stampa, ai sensi dell'art. 2059 c.c., non può che trovare quantificazione sì per via equitativa, ma attra- verso l'ausilio di dette Tabelle, al fine di rendere omogenea e coerente l'applicazione del diritto in una materia in cui in concreto risulta essere com- plessa la definizione di criteri risarcitori generali uniformi validi per tutti i danneggiati a parità di lesioni.
15 Ora, la consolidata giurisprudenza in materia, come di recente compendiata da
Cass. sez. VI, ord. n. 12009/22, è univoca nell'indicare il seguente tracciato di valutazione: “…l'esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, purché a condizione che la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà, indicando il processo logico
e valutativo seguito, restando, poi, inteso che al fine di evitare che la relativa decisione si presenti come arbitraria e sottratta ad ogni controllo, occorre che il giudice indichi, anche solo sommariamente e nell'ambito dell'ampio po- tere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti, per determinare l'entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al quan- tum, senza però che egli sia tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata di un univoco e necessario rapporto di consequenzialità di ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata (Cass. civ. sez. III, 13/02/2020, n. 3691,
Cass. n. 5090 del 2016; cfr., tra le altre, Cass. n. 8213 del 2013 e Cass. n.
22885 del 2015).”.
10.3. In aderenza a tanto, questa Corte ritiene di adoperare i parametri adottati dal Tribunale di Milano, con le sue Tabelle aggiornate al 2024, alla voce spe- cifica “Criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa”, così come di se- guito espresso:
10.4. Degli elementi valutativi aggravanti.
a) La notorietà del diffamante, il giornalista sportivo ultraottantenne CP
, è senza dubbio non modesta nell'ambito sociale in cui la condotta si
[...]
è concretata, ossia quello relativo alla tifoseria calcistica del AR IO, nonché dell'intero Abruzzo, in considerazione anche del lungo corso attraver-
16 so cui la sua attività professionale si è svolta: tutto considerato, essa può ben essere definita di media portata.
b) E' da ritenersi significativa anche la portata dell'offesa, sia considerando il contenuto, di cui si è più ampiamente già detto avanti, sia in conseguenza del doppio piano che essa ha voluto colpire, ossia e quello personale ( il concetto di “giullare” e quello che può essere sintetizzato in “servilismo gratuito verso padrone” attengono innanzitutto al carattere personale di un uomo ) e quello professionale ( “giornalista sciatto” e teso alla falsa informazione;
10.5. Degli elementi valutativi attenuanti.
Di contro, si osserva:
a) la modesta portata dello spazio dell'articolo diffamatorio, nonché della ri- sonanza mediatica. Dagli atti, infatti, la Corte può mettere a confronto, a titolo orientativo ed esemplificativo, il numero delle visualizzazioni dell'articolo, pari a 6108, che è nettamente inferiore, e dunque modestamente invasivo, del numero delle visualizzazioni del “blog” curato dallo stesso , in numero PT di oltre 300.000, ritenendo questo ultimo dato come utilmente indicativo dello
“spazio” personale e professionale entro cui l'offeso svolge la sua personale esposizione mediatica e in relazione alla quale si può presumere l'entità dell'effetto lesivo.
Si aggiunga, infine, anche l'unicità dell'evento offensivo;
b) sull'ulteriore e finale criterio orientativo indicato dalle Tabelle milanesi, ossia quello del concreto detrimento di natura anche patrimoniale, che l'offeso possa avere avuto a conseguenza dell'esposizione all'oltraggio sul piano per- sonale e professionale, il Collegio non rileva alcuna allegazione di fatto né, tantomeno, alcuna offerta di suffragio probatorio.
10.6. Per quanto osservato, contemperati gli elementi che l'hanno caratteriz- zata e sin qui analiticamente accertati, la Corte ritiene poter contenere la dif- famazione oggetto di causa entro la fascia della modesta gravità, liquidando
17 per conseguenza il risarcimento domandato nella equa somma di euro
11.750,00.
Sul predetto importo, devalutato alla data dell'evento di danno (17/02/2020) e annualmente rivalutato, sono dovuti gli interessi legali sino alla pubblicazione della presente sentenza e, di seguito, fino al saldo.
11. La Corte, infine, non ritiene dover provvedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 c.p.c., stante l'assoluta genericità della richiesta dell'appellante, né ai termini dell'art. 96 c.p.c., in considerazione della insussistenza di responsa- bilità per malafede né per colpa grave nell'esercizio di difesa delle parti ap- pellanti.
12. In conclusione, l'appello merita accoglimento.
13. La riforma della sentenza impugnata impone il regolamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, le quali, in conseguenza dell'accoglimento dell'appello, seguono il principio di soccombenza e si li- quidano come in dispositivo secondo i parametri forensi, fascia media e fase trattazione-istruttoria al minimo per l'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 1199/2023 data dal Tribunale di
AR e pubblicata il 20.09.23, così decide:
1) Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna le par- ti appellate, in solido tra loro, a corrispondere all'appellante la somma di €
11.750,00, sul cui importo, devalutato alla data del danno (2020) e annual- mente rivalutato, sono dovuti gli interessi legali sino alla pubblicazione della presente sentenza e, di seguito, fino al saldo.
2) Condanna le parti appellate, in solido tra loro, a rifondere alla parte appel- lante le spese dell'intero giudizio, che si liquidano, quanto al primo grado, in
18 euro 5.077,00, oltre spese generali e accessori di legge e, quanto al presente grado, in euro 4.888,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 22/07/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Silvia Rita Fabrizio) (Francesco S. Filocamo)
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