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Sentenza 13 maggio 2024
Sentenza 13 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/05/2024, n. 18816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18816 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: SS LE nato a [...] il [...] SS RA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di POTENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRAO D'QU che ha concluso che ha concluso per ILinammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 18816 Anno 2024 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 20/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Potenza ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato NC SS e CH SS colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 582, 585 col. e co.2 n. 2 cod. pen. 2. Ricorrono entrambi gli imputati, per il tramite del medesimo difensore di fiducia e procuratore speciale, avvocato Monica Abagnara, la quale svolge un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 108 cod. proc. pen. Espone che, a seguito del decesso del precedente difensore di fiducia, i germani SS avevano nominato, il 24 giugno 2023, il nuovo difensore che, in prossimità dell'udienza fissata dinanzi alla Corte di appello per il 28 giugno 2023, con istanza del 26 giugno 2023, aveva chiesto termine a difesa, contestualmente formulando richiesta di copia degli atti alla cancelleria, che venivano consegnati con P.E.C. del 30 giugno, successivamente alla celebrazione dell'udienza. Si duole che la Corte di appello abbia rigettato l'istanza difensiva sul rilievo che era già spirato il termine per il deposito di conclusioni scritte, in spregio al diritto di difesa gravemente menomato da tale decisione, integrante una nullità da regime intermedio. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non è fondato. 1.Come si è premesso, l'udienza a trattazione scritta dinanzi alla Corte d'appello era prevista per il 28 giugno 2023. All'atto in cui venne formulata la richiesta di termine a difesa del nuovo difensore ( due giorni prima dell'udienza), era già spirato il termine per svolgere le diverse attività difensive: depositare le conclusioni scritte o richiedere la trattazione orale, secondo la declinazione temporale fissata dalla normativa emergenziale per il giudizio di appello. La sequenza procedimentale dell'udienza cartolare, infatti, non prevede lo svolgimento di alcuna attività delle parti nei due giorni antecedenti l'udienza né alla facoltà di cui all'art. 121 cod. proc. pen. corrisponde il diritto alla concessione del termine a difesa. 1.1. Può farsi riferimento - ai fini dello scrutinio dell'eccezione - all'orientamento affermatosi con riguardo al giudizio di legittimità, stante la comunanza di struttura del giudizio di appello cartolare con quello dinanzi alla Corte di cassazione, condividendo il rito cartolare di appello, introdotto con la normativa emergenziale ( e ora divenuto la regola a seguito dell'introduzione della riforma Cartabia), con il giudizio di legittimità, l'idea di fondo di conferire risalto agli scritti difensivi e, in primis, ovviamente, all'atto introduttivo del giudizio. Cosicchè, il Difensore, anche se nominato dopo la presentazione dell'impugnazione, può, al più, limitarsi all'illustrazione dei contenuti dell'atto scritto e all'eventuale approfondimento delle questioni di diritto (tutte o alcune) già illustrate, appunto, nell'impugnazione e negli atti (scritti) accessori. Più in particolare, Sez. 5 n. 2655 del 05/10/2021 (dep. 2022 ) Rv. 282647, ha affermato che "nel giudizio per cassazione, nel caso di revoca del precedente difensore e di nomina di uno nuovo verificatesi nell'immediatezza della celebrazione del processo, non è consentita la concessione di un termine a difesa poiché, in tale giudizio, l'intervento del difensore è meramente eventuale per i procedimenti che si celebrano in pubblica udienza ed è escluso per quelli in camera di consiglio in cui il contraddittorio, salvo che sia diversamente disposto, è meramente cartolare". 2 1.2. Il principio può estendersi anche al giudizio cartolare di appello, in cui la dialettica processuale è incentrata sul contenuto dell'atto introduttivo( conf. Sez. 1, n. 19784 de/ 10/04/2015 Rv. 263459). 1.3. D'altronde, le sezioni unite hanno affermato che il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 108, comma primo, cod. proc. pen., non possono dar luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna reale esigenza difensiva e l'effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell'imputato non abbia subìto alcuna lesione o menomazione (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011 Ud. (dep. 10/01/2012 ) Rv. 251497). 1.4. Ebbene, nella fattispecie in esame, i ricorrenti, a sostegno della deduzione della nullità, non hanno esplicitato la sussistenza di situazioni particolari, quali, ad esempio, la necessità di richiedere la rimessione in termini (Sez. 6, n. 41381 del 08/11/2011, Rv. 251067 ), o la di dedurre prove sopravvenute frustrate dal mancato accoglimento della richiesta di termine a difesa e, quindi, dalla necessità conseguente di differire l'udienza, che imponessero l'esercizio di facoltà esercitabili in ogni momento prima della decisione. 2. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Còsì deciso in Roma, addì 20 marzo 2024 Consigliere estensore resa Be onte r CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRAO D'QU che ha concluso che ha concluso per ILinammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 18816 Anno 2024 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 20/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Potenza ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato NC SS e CH SS colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 582, 585 col. e co.2 n. 2 cod. pen. 2. Ricorrono entrambi gli imputati, per il tramite del medesimo difensore di fiducia e procuratore speciale, avvocato Monica Abagnara, la quale svolge un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 108 cod. proc. pen. Espone che, a seguito del decesso del precedente difensore di fiducia, i germani SS avevano nominato, il 24 giugno 2023, il nuovo difensore che, in prossimità dell'udienza fissata dinanzi alla Corte di appello per il 28 giugno 2023, con istanza del 26 giugno 2023, aveva chiesto termine a difesa, contestualmente formulando richiesta di copia degli atti alla cancelleria, che venivano consegnati con P.E.C. del 30 giugno, successivamente alla celebrazione dell'udienza. Si duole che la Corte di appello abbia rigettato l'istanza difensiva sul rilievo che era già spirato il termine per il deposito di conclusioni scritte, in spregio al diritto di difesa gravemente menomato da tale decisione, integrante una nullità da regime intermedio. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non è fondato. 1.Come si è premesso, l'udienza a trattazione scritta dinanzi alla Corte d'appello era prevista per il 28 giugno 2023. All'atto in cui venne formulata la richiesta di termine a difesa del nuovo difensore ( due giorni prima dell'udienza), era già spirato il termine per svolgere le diverse attività difensive: depositare le conclusioni scritte o richiedere la trattazione orale, secondo la declinazione temporale fissata dalla normativa emergenziale per il giudizio di appello. La sequenza procedimentale dell'udienza cartolare, infatti, non prevede lo svolgimento di alcuna attività delle parti nei due giorni antecedenti l'udienza né alla facoltà di cui all'art. 121 cod. proc. pen. corrisponde il diritto alla concessione del termine a difesa. 1.1. Può farsi riferimento - ai fini dello scrutinio dell'eccezione - all'orientamento affermatosi con riguardo al giudizio di legittimità, stante la comunanza di struttura del giudizio di appello cartolare con quello dinanzi alla Corte di cassazione, condividendo il rito cartolare di appello, introdotto con la normativa emergenziale ( e ora divenuto la regola a seguito dell'introduzione della riforma Cartabia), con il giudizio di legittimità, l'idea di fondo di conferire risalto agli scritti difensivi e, in primis, ovviamente, all'atto introduttivo del giudizio. Cosicchè, il Difensore, anche se nominato dopo la presentazione dell'impugnazione, può, al più, limitarsi all'illustrazione dei contenuti dell'atto scritto e all'eventuale approfondimento delle questioni di diritto (tutte o alcune) già illustrate, appunto, nell'impugnazione e negli atti (scritti) accessori. Più in particolare, Sez. 5 n. 2655 del 05/10/2021 (dep. 2022 ) Rv. 282647, ha affermato che "nel giudizio per cassazione, nel caso di revoca del precedente difensore e di nomina di uno nuovo verificatesi nell'immediatezza della celebrazione del processo, non è consentita la concessione di un termine a difesa poiché, in tale giudizio, l'intervento del difensore è meramente eventuale per i procedimenti che si celebrano in pubblica udienza ed è escluso per quelli in camera di consiglio in cui il contraddittorio, salvo che sia diversamente disposto, è meramente cartolare". 2 1.2. Il principio può estendersi anche al giudizio cartolare di appello, in cui la dialettica processuale è incentrata sul contenuto dell'atto introduttivo( conf. Sez. 1, n. 19784 de/ 10/04/2015 Rv. 263459). 1.3. D'altronde, le sezioni unite hanno affermato che il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 108, comma primo, cod. proc. pen., non possono dar luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna reale esigenza difensiva e l'effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell'imputato non abbia subìto alcuna lesione o menomazione (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011 Ud. (dep. 10/01/2012 ) Rv. 251497). 1.4. Ebbene, nella fattispecie in esame, i ricorrenti, a sostegno della deduzione della nullità, non hanno esplicitato la sussistenza di situazioni particolari, quali, ad esempio, la necessità di richiedere la rimessione in termini (Sez. 6, n. 41381 del 08/11/2011, Rv. 251067 ), o la di dedurre prove sopravvenute frustrate dal mancato accoglimento della richiesta di termine a difesa e, quindi, dalla necessità conseguente di differire l'udienza, che imponessero l'esercizio di facoltà esercitabili in ogni momento prima della decisione. 2. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Còsì deciso in Roma, addì 20 marzo 2024 Consigliere estensore resa Be onte r CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE