Sentenza 21 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00708/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00713/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 713 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Gigliotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandro Avv. Migliaccio in Catanzaro, viale Isonzo 16/B;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, alla via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del Decreto del Prefetto della Provincia di Catanzaro, Area I bis. Prot n. -OMISSIS- del 04 febbraio 2020, notificato il 04 aprile 2020, con il quale è stata vietata al sig. -OMISSIS- la detenzione di armi e munizioni;
di ogni atto presupposto, conseguente e comunque connesso a quello impugnato e specificatamente del provvedimento del Questore della Provincia di Catanzaro Cat. -OMISSIS- prot. Nr -OMISSIS- notificato il 04 aprile 2020 con il quale è stata revocata al sig. -OMISSIS- la licenza di porto di fucile nr -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 il dott. CH Di MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente è insorto avverso il provvedimento con il quale il Prefetto della Provincia di Catanzaro, gli ha vietato la detenzione di armi e munizioni nonché avverso il provvedimento del Questore della Provincia di Catanzaro con il quale gli è stata revocata la licenza di porto di fucile nr -OMISSIS--OMISSIS-.
2. A sostegno del ricorso, ha dedotto i motivi così rubricati:
1) Violazione di legge: artt. 39 e 40 r.d. 773/1931; violazione art. 13 legge 241/90 ed art. 6 legge 152/1975; eccesso di potere per carenza di motivazione, in quanto i provvedimenti impugnati sarebbero privo di adeguata motivazione e come tali lesivi dei suoi interessi, poiché non terrebbero conto della specificità del caso concreto e del fatto che la vicenda penale che lo vede coinvolto risulterebbe essere contestuale ad una separazione coniugale conflittuale.
2) Violazione di legge ed eccesso di potere evidenziato dalla carenza di istruttoria, per errore sui presupposti, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e loro erronea valutazione, in quanto la motivazione degli atti farebbe leva esclusivamente sulla circostanza che il ricorrente è stato sottoposto a procedimento penale per maltrattamenti in famiglia a seguito della proposizione di querela nei suoi confronti da parte del coniuge, omettendo, tuttavia, qualsivoglia valutazione complessiva della personalità del ricorrente e della sua incidenza sul giudizio affidabilità e/o probabilità di abuso nell’uso delle armi.
3. L’amministrazione, ritualmente intimata, si è costituita in giudizio, sostenendo la infondatezza del ricorso.
4. All’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento, tenuta da remoto in data 20 marzo 2026, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. Tanto premesso, il ricorso non è meritevole di positivo apprezzamento per le ragioni appresso specificate.
6. Com’è noto, ai sensi del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (TULPS) il porto d'armi non costituisce oggetto di un diritto ma l’eccezione al generale divieto di portare armi potendo essere riconosciuto soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l'ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività.
Il giudizio sintetico-valutativo che compie l'autorità di pubblica sicurezza deve investire nel complesso la condotta di vita del soggetto interessato, con riguardo all'osservanza sia delle comuni regole di convivenza sociale che di quelle tradotte in precetti giuridici a salvaguardia dei valori fondamentali dell'ordinamento. Ciò in quanto la predetta disciplina è diretta a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, prevenendo il danno che possa derivare a terzi da un indebito uso e dall’inosservanza degli obblighi di custodia, nonché la commissione di reati che possano essere agevolati dall'utilizzo del mezzo di offesa.
Conseguentemente detto giudizio è connotato da ampia discrezionalità, sindacabile solo a fronte di vizi che afferiscano all'abnormità, alla palese contraddittorietà, all'irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà, o travisamento dei fatti.
Va rammentato come il nostro ordinamento sia ispirato a regole limitative della diffusione e possesso dei mezzi di offesa, tant’è che i provvedimenti che ne consentono la detenzione e l’utilizzo vengono ad assumere – su un piano di eccezionalità – connotazioni concessorie di una prerogativa che esula dall’ordinaria sfera soggettiva delle persone. Ciò determina che, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, assume carattere prevalente, nella scelta selettiva dell’amministrazione, quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all’incolumità delle persone, rispetto a quello del privato (T.A.R. Campania, sez. V sentenza 2 luglio 2021, n. 4549).
Pertanto il divieto di detenzione armi, in quanto atto con finalità di prevenzione di fatti lesivi della pubblica sicurezza, può essere sufficientemente sorretto da valutazioni della capacità di abuso fondate su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da meri elementi di fumus, dovendo l’interessato essere una persona esente da mende e al di sopra di ogni sospetto e/o indizio negativo e nei confronti della quale esiste l'assoluta sicurezza circa il corretto uso delle armi, in modo da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell'ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività (Cons. Stato, Sez. III, 24/04/2020, n. 2614).
Una così lata discrezionalità è attribuita all’Autorità di pubblica sicurezza non per finalità sanzionatorie e punitive, bensì per ragioni di prevenzione; sicché, ai fini della revoca dell’autorizzazione e del divieto di detenzione di armi e munizioni, non è necessario un obiettivo ed accertato abuso delle armi, ma è sufficiente che il soggetto non offra un completo affidamento in ordine al loro corretto e avveduto uso (cfr. T.A.R. Molise, n. 64/2021) e l’ampiezza della discrezionalità riconosciuta in questa materia all’Autorità di pubblica sicurezza ne consente il sindacato giurisdizionale solo sotto i profili dell’irragionevolezza e dell’illogicità manifesta (T.A.R. Campania, sez. V, sentenza 2 luglio 2021, n. 4549).
7. Ebbene, nella fattispecie in esame, ad avviso del Collegio, dal quadro fattuale ascrivibile al ricorrente per effetto degli elementi informativi acquisiti emerge una situazione oggettiva di conflittualità familiare caratterizzata da forti tensioni, a prescindere dalla rilevanza penale delle condotte denunciate, non deponente per la piena affidabilità del ricorrente nell’uso dell’arma, nonché della non palese irragionevolezza e della non illogicità della scelta compiuta dall’Amministrazione procedente.
8. Peraltro, irrilevante, ai fini della presente decisione, risulta l’intervenuta assoluzione in sede penale.
8.1. Al riguardo, va precisato che il giudice penale ha disposto l’assoluzione non già perché ha escluso la consumazione di atti offensivi per l'integrità e la dignità della coniuge del ricorrente, come verbalizzati dai Carabinieri intervenuti, ma perché ha ritenuto non dimostrabile l'elemento costitutivo della fattispecie di cui all'art. 572 c.p., ossia l'abitualità dei maltrattamenti.
Il provvedimento amministrativo impugnato, infatti, si fonda su presupposti e finalità che differiscono sostanzialmente dalla sanzione penale.
Ed infatti la valutazione ai fini amministrativi differisce da quella compiuta in sede penale ed ha finalità non punitiva, ma preventiva del rischio di abusi e del mero pericolo che la detenzione di armi da parte dei privati possa essere occasione di incauto uso (C.d.S., Sez. III, 6 dicembre 2019, n. 8360, 18 marzo 2019, n. 1790 e 24 agosto 2016, n. 3687).
Inoltre, nel caso di situazione familiare caratterizzata da tensioni e litigi, è ragionevole - e comunque insindacabile in sede di giurisdizione di legittimità – la scelta dell'Amministrazione di vietare la detenzione di armi e munizioni nei confronti di chi risulti coinvolto in simili tensioni familiari, al fine di prevenire che la situazione possa degenerare, e ciò anche in assenza dell’accertamento di condotte minacciose compiute con uso di armi (C.d.S., Sez. III, n. 1790/2019, 7 settembre 2018, n. 4260 e 5 luglio 2016, n. 2990).
II provvedimento ex art. 39 del TULPS ha cioè funzione preventiva e cautelare e prescinde dalla pronuncia di una sentenza di condanna, potendo essere adottato anche in relazione a condotte non costituenti reato, ma che possano essere rilevatrici del giudizio di inaffidabilità circa il buon uso delle armi (T.A.R. Campania, sentenza n. 6165/2019).
9. Nel caso di specie, pertanto, il discrezionale apprezzamento esercitato dalla competente Autorità non si è discostato dalle superiori coordinate ermeneutiche, essendo la motivazione addotta dall’Amministrazione, sulla base dei fatti risultanti dall’istruttoria svolta e comunque acquisiti agli atti (oltre che confermata, quanto alla loro oggettività), del tutto coerente e idonea a dare conto dei presupposti fondanti il provvedimento gravato tenuto conto degli interessi tutelati e della natura, come detto, latamente cautelare e preventiva, degli atti regolanti il controllo delle armi.
10. Alla stregua di quanto sopra, il ricorso deve essere respinto, siccome integralmente infondato.
11. In ragione della manifesta infondatezza del ricorso non può essere confermata l’ammissione al gratuito patrocinio, deliberata in data 5 maggio 2020, che va, pertanto, revocata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, a favore del Ministero resistente, che liquida in euro 1.500,00, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, nella misura di legge.
Revoca il gratuito patrocinio concesso a parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT UC, Presidente
Pierangelo Sorrentino, Consigliere
CH Di MA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CH Di MA | IT UC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.