Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 25/03/2026, n. 2509
TAR
Sentenza 11 novembre 2024
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CS
Parere definitivo 17 marzo 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 25 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Erronea interpretazione delle disposizioni sull'accesso al meccanismo dei certificati bianchi

    La Corte ritiene che la norma richieda che l'impianto non sia stato completato o non abbia iniziato a generare risparmi alla data di presentazione della proposta, e che la società non abbia fornito prove sufficienti per escludere la generazione di risparmi prima di tale data.

  • Rigettato
    Illegittimità dei calcoli illuminotecnici e dell'algoritmo di calcolo dei risparmi

    La Corte ritiene che i calcoli siano stati effettuati con fattori di manutenzione differenti e che siano stati inclusi impianti non conformi alla norma UNI EN 11248. Inoltre, l'algoritmo non ha permesso di depurare i risparmi non addizionali, in particolare il coefficiente di addizionalità normativa non è stato calcolato correttamente. La Corte sottolinea che il vizio relativo alla mancata dimostrazione della data di prima attivazione è sufficiente a rigettare il ricorso, indipendentemente dalla fondatezza delle altre censure.

  • Rigettato
    Violazione delle garanzie partecipative e omessa motivazione

    La Corte ritiene che l'amministrazione non debba confutare espressamente le osservazioni, ma solo valutarle. Inoltre, il SE ha indicato le carenze nel preavviso e nella richiesta di integrazione, rispettando il contraddittorio.

  • Rigettato
    Formazione del silenzio assenso

    La Corte afferma che il silenzio assenso si forma solo in presenza di una domanda completa e che, nel caso di specie, l'istanza era carente di documentazione essenziale. Inoltre, la condotta della società nel richiedere proroghe multiple ha contribuito al ritardo, impedendo la formazione del silenzio assenso.

  • Rigettato
    Applicabilità della modifica normativa introdotta dal D.L. n. 76/2020

    La Corte chiarisce che la novella normativa si applica ai provvedimenti di decadenza e non di rigetto, e che la società non ha mai formulato un'istanza di riesame. Pertanto, la modifica non è applicabile al caso di specie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 25/03/2026, n. 2509
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2509
    Data del deposito : 25 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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