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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/12/2025, n. 2343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2343 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5353/2015
TRIBUNALE DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, in persona del giudice, dott.ssa Carolina La Torre, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. – fissata per il
15/12/2025 – ha pronunciato in data 19/12/2025, previo esame delle note scritte depositate dalle parti, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 5353/2015 R.G. vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato a Messina in Via dei Mille n. 243, presso lo studio dell'Avv. Germanà
UR IG dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- Attore –
CONTRO
(c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro-tempore, elettivamente domiciliato a Messina in Via Cernaia, 3 presso lo studio dell'Avv. Denaro Giuseppe dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- Convenuto –
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 07/10/2015, Parte_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Messina il Controparte_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni tutti, patiti e patendi, sofferti in conseguenza del sinistro occorsogli in data 11/07/2014.
A sostegno della proposta domanda, l'odierno attore esponeva: - che in data 11/07/2014 alle ore 16:30 circa mentre scendeva le scale all'interno dello stabile del convenuto, a causa CP_1 del loro stato di degrado e della vetustà delle strisce antiscivolo, cadeva rovinosamente per terra;
- che l'attore era costretto a recarsi presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Piemonte di Messina ove pagina1 di 7 gli veniva diagnosticato: “Trauma della spalla con sublussazione acromion-claveare SX, trauma contusivo emitorace DX, anca DX e mano SX”; - che, a causa del persistente dolore si sottoponeva ad ulteriori accertamenti e, infine, a visita medico - legale, all'esito della quale, il Consulente Tecnico di Parte, Dott. redigeva apposita consulenza indicando, nelle conclusioni, che l'attore Persona_1 aveva riportato: “Trauma policontusivo multiplo con maggiore interessamento della spalla sinistra.
È residuata nonostante il trattamento con i caratteri della permanenza una sindrome clinica riassumibile in sindrome algica funzionale da esiti di sublussazione acromion claveare spalla SX”.
Ritenendo l'evento dannoso riconducibile a responsabilità esclusiva del il sig. CP_1 chiedeva che quest'ultimo venisse condannato “al rimborso delle spese sostenute Pt_1 dall'attore oltre al risarcimento del danno biologico sia per il periodo di inabilità assoluta e relativa sia per i postumi invalidanti, sia per il danno morale, danno patrimoniale e danno alla vita di relazione nella misura complessiva di € 25.000, ovvero quell'altra che sarà accertata in corso di causa entro lo scaglione di € 26.000 il tutto oltre interessi e rivalutazione.”
Si costituiva in giudizio il il quale chiamava preliminarmente in garanzia la CP_1
; nel merito contestava la fondatezza delle richieste Controparte_2 avversarie, sia sotto il profilo probatorio, sia con riferimento alla effettiva sussistenza dell'insidia, stante la abitualità dell'attore a percorrere le scale e, di conseguenza, chiedeva che il Tribunale volesse: “Nel merito ritenere e dichiarare la responsabilità esclusiva dell'attore
[...]
nell'accudimento del presunto evento lesivo e, conseguentemente, rigettare in toto le Parte_1 domande formulate dall'attore perché infondate in fatto ed inammissibili in diritto. Nella remota e denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree riconoscere e dichiarare la responsabilità del terzo chiamato causa e conseguentemente manlevare il da qualsivoglia CP_1 responsabilità nei confronti degli attori”.
All'udienza dell'11/10/2016 il convenuto dichiarava di rinunciare alla chiamata di terzo poiché lo stabile era senza copertura assicurativa al momento del sinistro.
All'udienza del 05/02/2019 e del 20/09/2019 venivano espletate le prove per testi e, con ordinanza emessa all'udienza del 20/09/2019, veniva disposta CTU.
La causa veniva quindi rinviata per la decisione.
°°°°°°°°°°°
Dovendosi preliminarmente inquadrare giuridicamente la fattispecie oggetto di giudizio, meglio si attaglia al caso di cui trattasi (atteso lo spazio limitato in cui si è verificato il sinistro) la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. relativa alla responsabilità da cose in custodia.
pagina2 di 7 Secondo l'indirizzo della giurisprudenza della Corte di legittimità ormai consolidatosi, a cui questo giudice intende dare seguito, in tema di danni da cose in custodia, la responsabilità, di natura oggettiva, si fonda sul mero rapporto di custodia, vale a dire sulla relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa e, pertanto, il profilo del comportamento del custode
è estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c.; in altri termini, il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito (cfr. al riguardo, ex multis Cass. Civ., sezioni unite, 20943/2022;
Cass. civ., n. 17625 del 5 settembre 2016, e Cass. civ. 9355 del 10.01.2017).
Da ciò derivano peculiari conseguenze in punto di onere probatorio gravante sulle parti: invero, allorquando il danno è causato da cose dotate di un intrinseco dinamismo, l'attore ha il solo onere di provare il nesso di causa tra la cosa ed il danno, mentre non è necessaria la dimostrazione della pericolosità della cosa;
quando, invece, il danno è causato da cose inerti e statiche (marciapiedi, scale, strade, pavimenti e simili), il danneggiato può provare il nesso di causa tra cosa e danno anche dimostrandone la pericolosità (cfr. Cass. Civ., n. 17625 del 5 settembre 2016); diversamente, spetta al convenuto la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale, e, cioè, un fattore esterno (che può consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità
e dell'eccezionalità (cfr., ancora, Cass. Civ. n. 17625 del 2016).
Applicando i predetti principi alla fattispecie de qua, ritiene questo Giudice che l'attore abbia dato prova dei fatti costitutivi della domanda formulata, dimostrando di essere caduto a causa del distacco della gommina antiscivolo ormai vetusta (e quindi a causa della cattiva manutenzione), come emerge dalle foto e dalle testimonianze rese in giudizio. In particolare, il teste , Testimone_1 all'udienza del 05/02/2019, dichiara: “A D.R. Ho visto il sig. he mentre scendeva la rampa Pt_1 di scale, giunto sul secondo o terzo scalino è caduto improvvisamente. Gli scalini sono circa 15. A
D.R. Sono sceso per prestare soccorso al che era rimasto a terra dolorante. L'attore è Pt_1 scivolato sulla schiena ed è slittato sulla parte posteriore per tutta la rampa di scale. A D.R. Ho visto che il è caduto dopo aver messo il piede sulla gommina presente sugli scalini che si è Pt_1 staccata non appena lui ci ha appoggiato il piede sopra. La gommina staccatasi è rimasta penzolante oltre lo scalino A D.R. Riconosco nelle fotografie allegate al fascicolo attoreo lo stato della scala al momento del sinistro anche se non riesco a individuare lo specifico scalino su cui è caduto l'attore in quanto gli scalini medesimi sono riprodotti solo da vicino. A D.R. La striscia di cui ho sopra riferito si è staccata dopo che il i ha messo il piede sopra. A D.R. L'attore stava scendendo Pt_1 la scala mettendo un piede dopo l'altro.”
pagina3 di 7 Le medesime circostanze, quanto alla presenza dell'insidia, sono confermate dal teste Tes_2
il quale, all'udienza del 20/09/2019, dichiarava: “A D.R. LA scala su cui è avvenuto il sinistro
[...] era composta da circa 10-15 scalini. Il sig. è caduto con la faccia verso l'alto e quindi Pt_1 presumo che stesse scendendo la suddetta scala. Il sig. ha iniziato a scivolare nei primi Pt_1 gradini in alto. Quando ha finito di scivolare era riverso alla fine della scala in basso. A D.R. Quando mi sono avvicinato ho visto che da uno scalino pendeva la striscetta antiscivolo e qualcuno, presente sui luoghi, ma ha riferito che l'attore sarebbe inciampato su una striscetta penzolante. Sui luoghi erano presenti altri due uomini di cui non conosco i nomi. Io non ho visto il sig. el momento Pt_1 in cui ha messo il piede sulla striscetta di cui mi hanno riferito. A D.R. Gli scalini sono quelli riprodotti nelle foto allegate al fascicolo attoreo che mi vengono esibite ma non sono in grado di riferire su quale scalino sia inciampato l'attore. La forma del scalino era arrotondata, semicircolare.
A D.R. Ho visto che da uno scalino penzolava una striscetta antiscivolo nera che però non risulta riprodotta in alcuna delle foto esibitemi. A D.R. Non ricordo se la scala fosse dotata di ringhiera passamano”.
Ugualmente provata risulta la sussistenza del nesso di causalità tra il fatto prospettato e le lesioni accertate, così come confermato dal consulente tecnico d'ufficio, Dott. nel cui Per_2 elaborato alla pag. 9 afferma;
“secondo quanto valutabile dagli atti, considerata la natura dell'evento traumatico e le lesioni conseguenti, si può affermare che la causa dei postumi riportati dal Ricorrente
è da attribuire all'incidente dell'11.07.2014.
Dimostrati, pertanto, il fatto ed il nesso eziologico con i danni, nonché l'intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, deve rilevarsi coma la società convenuta non abbia adeguatamente assolto l'onere sulla stessa incombente di provare che il sinistro sia avvenuto per “caso fortuito”, ossia a seguito di un fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso eziologico e a porsi come unica causa dell'evento, (il quale intervenga con un impulso autonomo e con i caratteri della imprevedibilità e inevitabilità, da intendersi nel senso più ampio, comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato). Nel corso del giudizio non sono emersi, infatti, elementi che consentano di ricondurre l'evento in oggetto al caso fortuito, né che l'infortunio sia ascrivibile a colpa dell'attore, in dipendenza di una sua condotta non prudente o di altri fattori allo stesso riconducibili.
La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. viene meno, come detto, solo se il custode dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (cfr. Cass. n. 6703/18).
pagina4 di 7 Sul punto nulla ha dimostrato il . Deve, inoltre, rilevarsi come il CP_1 CP_1 medesimo nulla abbia provato circa eventuali comportamenti negligenti tenuti dall'attore e non sussistono altri elementi per ritenere che l'attore abbia tenuto una condotta non conforme allo standard di diligenza richiesto dalla situazione in esame. Il fatto che la striscetta antiscivolo si sia staccata nel momento in cui l'attore vi ha messo il piede sopra, sebbene la discesa fosse “abituale”, consente di escludere che l'insidia potesse essere prevedibile, con la conseguenza che alcun concorso nella causazione dell'evento può imputarsi all'attore.
Acclarata, dunque, l'esclusiva responsabilità del convenuto in ordine alla verificazione dell'infortunio in esame, può procedersi alla quantificazione dei danni patiti dall'attore.
In proposito, si rileva che, secondo le conclusioni cui è pervenuto il Consulente Tecnico le lesioni subite dal anno provocato un periodo di invalidità temporanea biologica valutabile Pt_1 in giorni 15 al 100%, 30 al 50% e 40 al 25%. Il CTU ha inoltre accertato che la natura e l'entità degli esiti conseguenti all'evento traumatico hanno determinato a carico del Ricorrente postumi permanenti, quale espressione del danno biologico, valutabili nella misura del 4%.
Le conclusioni del CTU, analitiche e motivate possono essere recepite ai fini del decidere.
I danni come sopra vanno risarciti, quali componenti del complessivo danno non patrimoniale subiti dall'attore.
A tal proposito, deve evidenziarsi che la Suprema Corte (ex multis sentenza Sez. Unite n. 26972 dell'11.11.2008 Sezione 3 Civile, Sentenza del 9 dicembre 2010, n. 24864) ha chiarito che il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. Il danno biologico ha natura non patrimoniale e, dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, le varie voci di danno non patrimoniale elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, danno relativo alla capacità lavorativa generica ecc.) non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico, e sempre che il danneggiato abbia allegato e dimostrato che il danno biologico o morale presenti aspetti molteplici e riflessi ulteriori rispetto a quelli tipici. Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza, che deve essere allegato e provato.
Alla luce di quanto sopra, dunque, va esaminato il profilo della quantificazione del danno patito dall'attore.
Il criterio di liquidazione che questo Tribunale ritiene di adottare è quello di stabilire un importo per ciascun giorno di inabilità assoluta che il danneggiato abbia subito, importo che, in caso di inabilità parziale, verrà liquidato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta pagina5 di 7 per ciascun giorno;
appare opportuno determinare la misura di tale importo, stante la mancanza di riferimenti legislativi sul punto, assumendo come valore orientativo quello espresso dalle tabelle elaborate dall'Osservatorio civile di per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione CP_2 all'integrità psico-fisica.
Si evidenzia che le nuove tabelle, già nel 2021, contengono gli importi relativi al danno non patrimoniale, specificando la componente del danno alla salute e quella del danno morale. La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25164/2020) ha, invero, espressamente affermato la necessità di un'indicazione distinta dei due valori e, nel caso in cui ricorrano i presupposti per applicare la personalizzazione (ossia ricorrano circostanze eccezionali e specifiche), bisogna procedere all'aumento percentuale del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale.
Alla luce di quanto sopra e tenuto conto delle tabelle dell'Osservatorio della Giustizia civile di aggiornate al 2024, può essere riconosciuto l'importo di euro 115,00 per ciascun giorno di CP_2 invalidità temporanea assoluta, importo comprensivo della sofferenza soggettiva (come da tabelle).
Per il periodo da invalidità temporanea deve, quindi, essere liquidato danneggiato un risarcimento pari ad € 1.725,00 per giorni 15 al 100%, € 1.725,00 per giorni 30 al 50% ed € 1.150,00 per giorni 40 al 25%, per un totale complessivo di € 4.600,00
In ordine ai postumi permanenti stimati nella misura del 4%, secondo le tabelle elaborate dall'Osservatorio civile milanese e tenendo conto delle nuove modalità di liquidazione, l'importo spettante all'attore, che aveva 50 anni all'epoca dei fatti, è pari ad € 6.246,25 comprensivo dell'incremento (tabellarmente previsto) per sofferenza soggettiva (4.997,00 + 25%).
Il totale liquidabile a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale è dunque pari ad €
10.846,25.
Avuto riguardo al fatto che parte attrice non ha allegato e provato la sofferenza di alcun pregiudizio superiore alla media derivati al danneggiato dal così specificato danno biologico in relazione a tutte le attività ordinarie della esplicazione quotidiana della sua vita, in difetto di alcun particolare patimento maggiore rispetto a quanto ordinariamente dato riscontrarsi per il tipo di lesioni accertate, null'altro si ritiene di poter liquidare a titolo di danno non patrimoniale.
La cifra non deve essere rivalutata, essendo liquidata ai valori attuali, ma al fine di assicurare un integrale ristoro del creditore, evitando al tempo stesso l'ingiustificata duplicazione di voci di danno (Cass. Sez. Un. 17/2/95 n°1712 Cass. civ. 01/03/2007, n. 4791; Cass.18/02/2010 n. 3931) possono riconoscersi gli interessi al tasso legale sulla somma dovuta dapprima devalutata alla data del fatto e poi anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza e quindi gli interessi legali sulla cifra così determinata dalla pubblicazione della sentenza, a far data dalla quale il debito diviene di valuta, fino al soddisfo.
pagina6 di 7 Con riferimento alle spese mediche, non vi è prova in atti degli esborsi effettuati per le cure mediche. Per quanto riguarda le spese per il CTP, queste non risultano idoneamente provate poiché
l'attore ha allegato solo il preavviso di fattura, senza prova dell'effettivo esborso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in considerazione del valore della controversia
(calcolato in relazione al decisum), della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta, sulla base dei parametri approvati con il D.M. n. 55 del 10.03.2014, pubblicato in G.U. del 02.04.2014.
Le spese della C.T.U. medico-legale, come già liquidate, sono poste definitivamente a carico del convenuto soccombente.
P.Q.M.
Disattesa ogni altra domanda eccezione e difesa
Dichiara la responsabilità del per il verificarsi Controparte_1 dell'incidente oggetto di giudizio.
Condanna il in persona dell'amministratore pro Controparte_1 tempore, al risarcimento del danno non patrimoniale in favore dell'attore che liquida nella complessiva somma di € 10.846,25 oltre interessi al tasso legale sulla somma dovuta dapprima devalutata alla data del fatto e poi anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici
ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza, nonché interessi legali sulla cifra così determinata dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.
Condanna il in persona dell'amministratore pro Controparte_1 tempore, a rifondere all'attrice le spese di giudizio che liquida in € 264,00 per spese ed € 2.540,00 per compensi oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali nella misura di legge e oltre al rimborso delle spese corrisposte al CTU per l'espletamento della consulenza nella misura liquidata in atti.
Si comunichi.
Messina lì 19.12.2025
Il Giudice
(Dott.ssa Carolina La Torre)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Mariateresa Montesano Pelle, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
pagina7 di 7
TRIBUNALE DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, in persona del giudice, dott.ssa Carolina La Torre, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. – fissata per il
15/12/2025 – ha pronunciato in data 19/12/2025, previo esame delle note scritte depositate dalle parti, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 5353/2015 R.G. vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato a Messina in Via dei Mille n. 243, presso lo studio dell'Avv. Germanà
UR IG dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- Attore –
CONTRO
(c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro-tempore, elettivamente domiciliato a Messina in Via Cernaia, 3 presso lo studio dell'Avv. Denaro Giuseppe dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- Convenuto –
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 07/10/2015, Parte_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Messina il Controparte_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni tutti, patiti e patendi, sofferti in conseguenza del sinistro occorsogli in data 11/07/2014.
A sostegno della proposta domanda, l'odierno attore esponeva: - che in data 11/07/2014 alle ore 16:30 circa mentre scendeva le scale all'interno dello stabile del convenuto, a causa CP_1 del loro stato di degrado e della vetustà delle strisce antiscivolo, cadeva rovinosamente per terra;
- che l'attore era costretto a recarsi presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Piemonte di Messina ove pagina1 di 7 gli veniva diagnosticato: “Trauma della spalla con sublussazione acromion-claveare SX, trauma contusivo emitorace DX, anca DX e mano SX”; - che, a causa del persistente dolore si sottoponeva ad ulteriori accertamenti e, infine, a visita medico - legale, all'esito della quale, il Consulente Tecnico di Parte, Dott. redigeva apposita consulenza indicando, nelle conclusioni, che l'attore Persona_1 aveva riportato: “Trauma policontusivo multiplo con maggiore interessamento della spalla sinistra.
È residuata nonostante il trattamento con i caratteri della permanenza una sindrome clinica riassumibile in sindrome algica funzionale da esiti di sublussazione acromion claveare spalla SX”.
Ritenendo l'evento dannoso riconducibile a responsabilità esclusiva del il sig. CP_1 chiedeva che quest'ultimo venisse condannato “al rimborso delle spese sostenute Pt_1 dall'attore oltre al risarcimento del danno biologico sia per il periodo di inabilità assoluta e relativa sia per i postumi invalidanti, sia per il danno morale, danno patrimoniale e danno alla vita di relazione nella misura complessiva di € 25.000, ovvero quell'altra che sarà accertata in corso di causa entro lo scaglione di € 26.000 il tutto oltre interessi e rivalutazione.”
Si costituiva in giudizio il il quale chiamava preliminarmente in garanzia la CP_1
; nel merito contestava la fondatezza delle richieste Controparte_2 avversarie, sia sotto il profilo probatorio, sia con riferimento alla effettiva sussistenza dell'insidia, stante la abitualità dell'attore a percorrere le scale e, di conseguenza, chiedeva che il Tribunale volesse: “Nel merito ritenere e dichiarare la responsabilità esclusiva dell'attore
[...]
nell'accudimento del presunto evento lesivo e, conseguentemente, rigettare in toto le Parte_1 domande formulate dall'attore perché infondate in fatto ed inammissibili in diritto. Nella remota e denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree riconoscere e dichiarare la responsabilità del terzo chiamato causa e conseguentemente manlevare il da qualsivoglia CP_1 responsabilità nei confronti degli attori”.
All'udienza dell'11/10/2016 il convenuto dichiarava di rinunciare alla chiamata di terzo poiché lo stabile era senza copertura assicurativa al momento del sinistro.
All'udienza del 05/02/2019 e del 20/09/2019 venivano espletate le prove per testi e, con ordinanza emessa all'udienza del 20/09/2019, veniva disposta CTU.
La causa veniva quindi rinviata per la decisione.
°°°°°°°°°°°
Dovendosi preliminarmente inquadrare giuridicamente la fattispecie oggetto di giudizio, meglio si attaglia al caso di cui trattasi (atteso lo spazio limitato in cui si è verificato il sinistro) la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. relativa alla responsabilità da cose in custodia.
pagina2 di 7 Secondo l'indirizzo della giurisprudenza della Corte di legittimità ormai consolidatosi, a cui questo giudice intende dare seguito, in tema di danni da cose in custodia, la responsabilità, di natura oggettiva, si fonda sul mero rapporto di custodia, vale a dire sulla relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa e, pertanto, il profilo del comportamento del custode
è estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c.; in altri termini, il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito (cfr. al riguardo, ex multis Cass. Civ., sezioni unite, 20943/2022;
Cass. civ., n. 17625 del 5 settembre 2016, e Cass. civ. 9355 del 10.01.2017).
Da ciò derivano peculiari conseguenze in punto di onere probatorio gravante sulle parti: invero, allorquando il danno è causato da cose dotate di un intrinseco dinamismo, l'attore ha il solo onere di provare il nesso di causa tra la cosa ed il danno, mentre non è necessaria la dimostrazione della pericolosità della cosa;
quando, invece, il danno è causato da cose inerti e statiche (marciapiedi, scale, strade, pavimenti e simili), il danneggiato può provare il nesso di causa tra cosa e danno anche dimostrandone la pericolosità (cfr. Cass. Civ., n. 17625 del 5 settembre 2016); diversamente, spetta al convenuto la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale, e, cioè, un fattore esterno (che può consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità
e dell'eccezionalità (cfr., ancora, Cass. Civ. n. 17625 del 2016).
Applicando i predetti principi alla fattispecie de qua, ritiene questo Giudice che l'attore abbia dato prova dei fatti costitutivi della domanda formulata, dimostrando di essere caduto a causa del distacco della gommina antiscivolo ormai vetusta (e quindi a causa della cattiva manutenzione), come emerge dalle foto e dalle testimonianze rese in giudizio. In particolare, il teste , Testimone_1 all'udienza del 05/02/2019, dichiara: “A D.R. Ho visto il sig. he mentre scendeva la rampa Pt_1 di scale, giunto sul secondo o terzo scalino è caduto improvvisamente. Gli scalini sono circa 15. A
D.R. Sono sceso per prestare soccorso al che era rimasto a terra dolorante. L'attore è Pt_1 scivolato sulla schiena ed è slittato sulla parte posteriore per tutta la rampa di scale. A D.R. Ho visto che il è caduto dopo aver messo il piede sulla gommina presente sugli scalini che si è Pt_1 staccata non appena lui ci ha appoggiato il piede sopra. La gommina staccatasi è rimasta penzolante oltre lo scalino A D.R. Riconosco nelle fotografie allegate al fascicolo attoreo lo stato della scala al momento del sinistro anche se non riesco a individuare lo specifico scalino su cui è caduto l'attore in quanto gli scalini medesimi sono riprodotti solo da vicino. A D.R. La striscia di cui ho sopra riferito si è staccata dopo che il i ha messo il piede sopra. A D.R. L'attore stava scendendo Pt_1 la scala mettendo un piede dopo l'altro.”
pagina3 di 7 Le medesime circostanze, quanto alla presenza dell'insidia, sono confermate dal teste Tes_2
il quale, all'udienza del 20/09/2019, dichiarava: “A D.R. LA scala su cui è avvenuto il sinistro
[...] era composta da circa 10-15 scalini. Il sig. è caduto con la faccia verso l'alto e quindi Pt_1 presumo che stesse scendendo la suddetta scala. Il sig. ha iniziato a scivolare nei primi Pt_1 gradini in alto. Quando ha finito di scivolare era riverso alla fine della scala in basso. A D.R. Quando mi sono avvicinato ho visto che da uno scalino pendeva la striscetta antiscivolo e qualcuno, presente sui luoghi, ma ha riferito che l'attore sarebbe inciampato su una striscetta penzolante. Sui luoghi erano presenti altri due uomini di cui non conosco i nomi. Io non ho visto il sig. el momento Pt_1 in cui ha messo il piede sulla striscetta di cui mi hanno riferito. A D.R. Gli scalini sono quelli riprodotti nelle foto allegate al fascicolo attoreo che mi vengono esibite ma non sono in grado di riferire su quale scalino sia inciampato l'attore. La forma del scalino era arrotondata, semicircolare.
A D.R. Ho visto che da uno scalino penzolava una striscetta antiscivolo nera che però non risulta riprodotta in alcuna delle foto esibitemi. A D.R. Non ricordo se la scala fosse dotata di ringhiera passamano”.
Ugualmente provata risulta la sussistenza del nesso di causalità tra il fatto prospettato e le lesioni accertate, così come confermato dal consulente tecnico d'ufficio, Dott. nel cui Per_2 elaborato alla pag. 9 afferma;
“secondo quanto valutabile dagli atti, considerata la natura dell'evento traumatico e le lesioni conseguenti, si può affermare che la causa dei postumi riportati dal Ricorrente
è da attribuire all'incidente dell'11.07.2014.
Dimostrati, pertanto, il fatto ed il nesso eziologico con i danni, nonché l'intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, deve rilevarsi coma la società convenuta non abbia adeguatamente assolto l'onere sulla stessa incombente di provare che il sinistro sia avvenuto per “caso fortuito”, ossia a seguito di un fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso eziologico e a porsi come unica causa dell'evento, (il quale intervenga con un impulso autonomo e con i caratteri della imprevedibilità e inevitabilità, da intendersi nel senso più ampio, comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato). Nel corso del giudizio non sono emersi, infatti, elementi che consentano di ricondurre l'evento in oggetto al caso fortuito, né che l'infortunio sia ascrivibile a colpa dell'attore, in dipendenza di una sua condotta non prudente o di altri fattori allo stesso riconducibili.
La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. viene meno, come detto, solo se il custode dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (cfr. Cass. n. 6703/18).
pagina4 di 7 Sul punto nulla ha dimostrato il . Deve, inoltre, rilevarsi come il CP_1 CP_1 medesimo nulla abbia provato circa eventuali comportamenti negligenti tenuti dall'attore e non sussistono altri elementi per ritenere che l'attore abbia tenuto una condotta non conforme allo standard di diligenza richiesto dalla situazione in esame. Il fatto che la striscetta antiscivolo si sia staccata nel momento in cui l'attore vi ha messo il piede sopra, sebbene la discesa fosse “abituale”, consente di escludere che l'insidia potesse essere prevedibile, con la conseguenza che alcun concorso nella causazione dell'evento può imputarsi all'attore.
Acclarata, dunque, l'esclusiva responsabilità del convenuto in ordine alla verificazione dell'infortunio in esame, può procedersi alla quantificazione dei danni patiti dall'attore.
In proposito, si rileva che, secondo le conclusioni cui è pervenuto il Consulente Tecnico le lesioni subite dal anno provocato un periodo di invalidità temporanea biologica valutabile Pt_1 in giorni 15 al 100%, 30 al 50% e 40 al 25%. Il CTU ha inoltre accertato che la natura e l'entità degli esiti conseguenti all'evento traumatico hanno determinato a carico del Ricorrente postumi permanenti, quale espressione del danno biologico, valutabili nella misura del 4%.
Le conclusioni del CTU, analitiche e motivate possono essere recepite ai fini del decidere.
I danni come sopra vanno risarciti, quali componenti del complessivo danno non patrimoniale subiti dall'attore.
A tal proposito, deve evidenziarsi che la Suprema Corte (ex multis sentenza Sez. Unite n. 26972 dell'11.11.2008 Sezione 3 Civile, Sentenza del 9 dicembre 2010, n. 24864) ha chiarito che il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. Il danno biologico ha natura non patrimoniale e, dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, le varie voci di danno non patrimoniale elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, danno relativo alla capacità lavorativa generica ecc.) non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico, e sempre che il danneggiato abbia allegato e dimostrato che il danno biologico o morale presenti aspetti molteplici e riflessi ulteriori rispetto a quelli tipici. Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza, che deve essere allegato e provato.
Alla luce di quanto sopra, dunque, va esaminato il profilo della quantificazione del danno patito dall'attore.
Il criterio di liquidazione che questo Tribunale ritiene di adottare è quello di stabilire un importo per ciascun giorno di inabilità assoluta che il danneggiato abbia subito, importo che, in caso di inabilità parziale, verrà liquidato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta pagina5 di 7 per ciascun giorno;
appare opportuno determinare la misura di tale importo, stante la mancanza di riferimenti legislativi sul punto, assumendo come valore orientativo quello espresso dalle tabelle elaborate dall'Osservatorio civile di per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione CP_2 all'integrità psico-fisica.
Si evidenzia che le nuove tabelle, già nel 2021, contengono gli importi relativi al danno non patrimoniale, specificando la componente del danno alla salute e quella del danno morale. La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25164/2020) ha, invero, espressamente affermato la necessità di un'indicazione distinta dei due valori e, nel caso in cui ricorrano i presupposti per applicare la personalizzazione (ossia ricorrano circostanze eccezionali e specifiche), bisogna procedere all'aumento percentuale del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale.
Alla luce di quanto sopra e tenuto conto delle tabelle dell'Osservatorio della Giustizia civile di aggiornate al 2024, può essere riconosciuto l'importo di euro 115,00 per ciascun giorno di CP_2 invalidità temporanea assoluta, importo comprensivo della sofferenza soggettiva (come da tabelle).
Per il periodo da invalidità temporanea deve, quindi, essere liquidato danneggiato un risarcimento pari ad € 1.725,00 per giorni 15 al 100%, € 1.725,00 per giorni 30 al 50% ed € 1.150,00 per giorni 40 al 25%, per un totale complessivo di € 4.600,00
In ordine ai postumi permanenti stimati nella misura del 4%, secondo le tabelle elaborate dall'Osservatorio civile milanese e tenendo conto delle nuove modalità di liquidazione, l'importo spettante all'attore, che aveva 50 anni all'epoca dei fatti, è pari ad € 6.246,25 comprensivo dell'incremento (tabellarmente previsto) per sofferenza soggettiva (4.997,00 + 25%).
Il totale liquidabile a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale è dunque pari ad €
10.846,25.
Avuto riguardo al fatto che parte attrice non ha allegato e provato la sofferenza di alcun pregiudizio superiore alla media derivati al danneggiato dal così specificato danno biologico in relazione a tutte le attività ordinarie della esplicazione quotidiana della sua vita, in difetto di alcun particolare patimento maggiore rispetto a quanto ordinariamente dato riscontrarsi per il tipo di lesioni accertate, null'altro si ritiene di poter liquidare a titolo di danno non patrimoniale.
La cifra non deve essere rivalutata, essendo liquidata ai valori attuali, ma al fine di assicurare un integrale ristoro del creditore, evitando al tempo stesso l'ingiustificata duplicazione di voci di danno (Cass. Sez. Un. 17/2/95 n°1712 Cass. civ. 01/03/2007, n. 4791; Cass.18/02/2010 n. 3931) possono riconoscersi gli interessi al tasso legale sulla somma dovuta dapprima devalutata alla data del fatto e poi anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza e quindi gli interessi legali sulla cifra così determinata dalla pubblicazione della sentenza, a far data dalla quale il debito diviene di valuta, fino al soddisfo.
pagina6 di 7 Con riferimento alle spese mediche, non vi è prova in atti degli esborsi effettuati per le cure mediche. Per quanto riguarda le spese per il CTP, queste non risultano idoneamente provate poiché
l'attore ha allegato solo il preavviso di fattura, senza prova dell'effettivo esborso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in considerazione del valore della controversia
(calcolato in relazione al decisum), della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta, sulla base dei parametri approvati con il D.M. n. 55 del 10.03.2014, pubblicato in G.U. del 02.04.2014.
Le spese della C.T.U. medico-legale, come già liquidate, sono poste definitivamente a carico del convenuto soccombente.
P.Q.M.
Disattesa ogni altra domanda eccezione e difesa
Dichiara la responsabilità del per il verificarsi Controparte_1 dell'incidente oggetto di giudizio.
Condanna il in persona dell'amministratore pro Controparte_1 tempore, al risarcimento del danno non patrimoniale in favore dell'attore che liquida nella complessiva somma di € 10.846,25 oltre interessi al tasso legale sulla somma dovuta dapprima devalutata alla data del fatto e poi anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici
ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza, nonché interessi legali sulla cifra così determinata dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.
Condanna il in persona dell'amministratore pro Controparte_1 tempore, a rifondere all'attrice le spese di giudizio che liquida in € 264,00 per spese ed € 2.540,00 per compensi oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali nella misura di legge e oltre al rimborso delle spese corrisposte al CTU per l'espletamento della consulenza nella misura liquidata in atti.
Si comunichi.
Messina lì 19.12.2025
Il Giudice
(Dott.ssa Carolina La Torre)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Mariateresa Montesano Pelle, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
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