CA
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 4133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4133 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. NN Iacone Presidente
- dott.ssa ME BA Giudice rel.
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 2/12/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1632/2025 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dagli avvocati Ernesto Maria LL e
Parte_1
RA LL
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
Il Collegio, vista la rinuncia agli atti del giudizio di appello formulata dall'appellante con atto depositato telematicamente;
Pt_1 dato atto della contumacia dell'appellata Controparte_1 rilevato che la dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio, ammissibile anche nel giudizio di appello ai sensi degli articoli 359 e 306 c.p.c., - che in linea concettuale va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (cfr. ex plurimis Cass. n. 18255/2004, Cass. n. 8387/99, Cass. n.
2268/99), pur determinando la medesima conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado – richiede l'accettazione della controparte solo ove costituita, e comporta l'estinzione del giudizio
- dichiara estinto il giudizio;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, il 2/12/2025
L'estensore
ME BA
P.Q.M.
Il Presidente
NN Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. NN Iacone Presidente
- dott.ssa ME BA Giudice rel.
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 2/12/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1632/2025 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dagli avvocati Ernesto Maria LL e
Parte_1
RA LL
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
Il Collegio, vista la rinuncia agli atti del giudizio di appello formulata dall'appellante con atto depositato telematicamente;
Pt_1 dato atto della contumacia dell'appellata Controparte_1 rilevato che la dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio, ammissibile anche nel giudizio di appello ai sensi degli articoli 359 e 306 c.p.c., - che in linea concettuale va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (cfr. ex plurimis Cass. n. 18255/2004, Cass. n. 8387/99, Cass. n.
2268/99), pur determinando la medesima conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado – richiede l'accettazione della controparte solo ove costituita, e comporta l'estinzione del giudizio
- dichiara estinto il giudizio;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, il 2/12/2025
L'estensore
ME BA
P.Q.M.
Il Presidente
NN Iacone