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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/07/2025, n. 3116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3116 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 55/2025
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice RA AR, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 55 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA
, con l'avv. Ombretta Fapulli. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Mario Roberto Tarzia. CP_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. la parte attrice ha chiesto:
“In via principale: accertare l'infondatezza del credito portato dall'avviso di addebito numero
36820240017526539000 e, per l'effetto, annullare l'avviso impugnato per tutti gli importi ivi recati a titolo di contributi previdenziali e di sanzioni afferenti
In via Subordinata: dichiarare non dovuti gli importi relativi a contributi previdenziali per le annualità 2017 e
2018 in quanto inderogabilmente prescritti ex lege
In ogni caso: accertare l'insussistenza in capo al ricorrente del requisito – condotta di evasione - di cui all'art. 116 c. 8 lett. b) l. 388/2000 e, per l'effetto, annullare parzialmente l'avviso impugnato per la parte relativa alle sanzioni civili ex art. 116, c. 8 let. b) l. 388/2000 e agli interessi applicati, convalidando l'avviso unicamente per l'importo residuale”.
Costituitosi con memoria difensiva, l' ha sostenuto l'infondatezza delle pretese avversarie. CP_1
***
1. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall CP_1
Ed invero, il ricorso è stato depositato in data 30.12.2024 e risulta così rispettato il termine di 40 giorni per l'opposizione
*
1 2. Allo stesso modo, non può darsi seguito all'eccezione, semmpre sollevata dall' di CP_1
“INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO PER ASSENZA DELLA PRIMA NOTIFICA DEL
RICORSO ALL' . CP_1
Ed invero, come chiarito da tempo in giurispruidenza, “Nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notificazione di tali atti” (cfr. ex multis Cass. n. 12333/2016).
*
3. Venendo al merito, appaiono irrilevanti le deduzioni con cui la parte attrice ha riportato di aver svolto “una attività incentrata sulla ideazione, strategia, creatività, pianificazione di campagne pubblicitarie analisi e ricerche di mercato ritenuta da sempre e dal medesimo Ente esente dall'obbligo assicurativo in quanto detta attività non è propriamente attività artigianale e nemmeno attività libero professionale non protetta ovvero non coperta da cassa di previdenza in quanto non di consulenza in materia quindi con esonero anche dall'obbligo del versamento contributivo dei soggetti iscritti alla gestione separata dell' ai sensi della legge 335/1995” (cfr. pag. 2 del ricorso). CP_1
3.1. Infatti, come pure evidenziato dall' l'attività economica di causa rientra comunque nel settore CP_1 terziario ai sensi e per gli effetti della l. n. 88/1989 e quindi, come tale, fra quelle per le quali ricorre l'obbligo d'iscrizione nella gestione previdenziale dei commercianti ex art. 29 l. n. 160/1975 (alla luce delle modifiche apportate dall'art. 1, co. 203, l. n. 662/1996).
3.2. Del resto, quanto ai requisiti che devono ricorrere per l'iscrizione alla gestione commercianti, è ancora attuale quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.
3240/2010 nella quale è stato affermato che “detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa”.
*
4. Quanto poi all'eccezione attorea di prescrizione, la stessa è infondata.
4.1. Ed invero, in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, va ribadito l'orientamento espresso dalla Corte di legittimità (da ultimo Cass. n. 5312 del 2022 e la giurisprudenza ivi richiamata) secondo il quale la prescrizione dei contributi dovuti decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020).
L'obbligazione contributiva nasce, infatti, in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria.
2 In tal senso, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (cfr.
Cass. n. 29272/2022).
4.2. Pertanto, tenuto conto di tale dies a quo e del periodo di sospensione del decorso dei termini di prescrizione fissato dalla legislazione emergenziale (in forza dei d.l. nn. 18/2020, 34/2020, 104/2020,
125/2020, 183/2020, 41/2021, 73/2021), al momento della notifica delle diffide nel febbraio 2023 (cfr. all. nn. da 4 a 7 alla memoria non poteva dirsi intervenuta alcuna prescrizione. CP_1
*
5. È pure da respingere l'obiezione attorea circa le sanzioni a titolo di evasione ex art. 116, co. 8, lett. b),
l. n. 388/2000.
5.1. Sul punto, come è noto, il contrasto giurisprudenziale, dopo una rimessione al Primo Presidente perché ne investisse le Sezioni Unite, risoltasi con la restituzione alla Sezione lavoro visto il rilievo interno alla stessa della questione, è stato composto dalla sentenza della Corte di cassazione n. 28966 del 2011.
In questa pronuncia si è affermato che la fattispecie, meno grave, della omissione si configura «quando tutti gli adempimenti obbligatori risultano regolarmente effettuati, mancando solo il pagamento», mentre si configura l'evasione nel caso in cui, oltre al mancato pagamento dei contributi, non siano state effettuate nemmeno le dichiarazioni obbligatorie rivolte agli enti previdenziali.
La sentenza ha affrontato la questione della formulazione dell'art. 116 comma 8 della legge n. 388 del
2000, in relazione alla condotta dell'occultamento ed al rilievo da attribuire alla intenzione specifica di non versare i contributi o i premi ed ha stabilito che «il termine occultamento non indica necessariamente
l'assoluta mancanza di qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni, posto che anche soltanto attraverso la mancata (o incompleta o non conforme al vero) denuncia obbligatoria viene celata all'ente previdenziale (e, quindi, occultata) l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione e ciò, si badi, proprio attraverso l'adempimento funzionalmente diretto a consentire all'Istituto l'agevole conoscenza, mese per mese, del proprio credito contributivo».
Dunque, in ipotesi di registrazione dei rapporti e delle effettive retribuzioni soltanto nei libri obbligatori, ma non accompagnati dalla presentazione delle denunce obbligatorie agli enti previdenziali, questi ultimi non «potrebbero venire a conoscenza della situazione effettiva, atteso che tale conoscenza resterebbe, in difetto di una denuncia periodica veritiera, meramente eventuale, collegata cioè ad un altrettanto eventuale accertamento
(ovvero al raffronto tra i dati di cui alla denuncia obbligatoria e quelli ricavabili dai Cud consegnati ai lavoratori), e non farebbe quindi venir meno, in relazione alla denuncia infedele, l'occultamento dei rapporti o delle retribuzioni».
3 Quanto, poi, al requisito soggettivo previsto dall'art. 116, comma 8, lett. b), l. n. 388/2000, la sentenza in commento ha precisato che «stante il suddetto collegamento funzionale tra denunce mensili obbligatorie e pagamento dei contributi dovuti, l'omissione o l'infedeltà della denuncia è di per sé sintomatica (ove non meramente accidentale, episodica, strettamente marginale) della volontà di occultare i rapporti e le retribuzioni al fine di evitare, nella auspicata (beninteso dal datore di lavoro infedele) e non implausibile possibilità che la mancanza di successivi accertamenti
o riscontri (da attuarsi per lo più nell'ambito temporale dei termini prescrizionali) consentano de facto di sottrarsi all'adempimento contributivo ovvero di effettuare il pagamento della contribuzione in misura inferiore al dovuto».
In definitiva, “l'omessa o solo parziale presentazione delle dichiarazioni obbligatorie, accompagnata dal mancato versamento dei contributi, configura una presunzione semplice che può essere vinta dal datore di lavoro, su cui grava il relativo onere, non con la dimostrazione della corretta annotazione dei dati omessi sui libri di cui è obbligatoria la tenuta, ma fornendo la prova rigorosa di evidenze, soprattutto documentali, che attestino l'assenza di intento fraudolento e la sua buona fede. Ciò forma oggetto di concreto accertamento da parte dei giudici di merito, al fine di «accertare la sussistenza, ove dedotte, di circostanze fattuali atte a vincere la suddetta presunzione, con valutazione intangibile in sede di legittimità ove congruamente motivata»” (cfr. Cass. n. 29272/2022).
5.2. Orbene, nel caso in esame, la difesa attorea si è limitata a sostenere che “Poiché dall'anno 1999 all'anno 2024 l'Ente non ha mai avanzato alcuna richiesta rispetto a presunti obblighi contributivi, è necessario considerare che lecitamente il sig, ha ritenuto di non dover versare alcunché” (cfr. pag. 5 del ricorso). Pt_1
In questo modo, però, non ha assolto all'onere di fornire evidenze (men che meno documentali) che attestino l'assenza di intento fraudolento e la buona fede sì da vincere la presunzione semplice descritta dalla Corte di Cassazione nella sentenza citata.
5.3. Tanto deve bastare, allora, a respingere anche questa doglianza.
*
6. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- rigetta le domande della parte attrice;
- condanna la parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese processuali, che determina in complessivi euro 3.300,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2
d.m. n. 55/2014.
Milano, 02.07.2025
Il giudice
RA AR
4
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice RA AR, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 55 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA
, con l'avv. Ombretta Fapulli. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Mario Roberto Tarzia. CP_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. la parte attrice ha chiesto:
“In via principale: accertare l'infondatezza del credito portato dall'avviso di addebito numero
36820240017526539000 e, per l'effetto, annullare l'avviso impugnato per tutti gli importi ivi recati a titolo di contributi previdenziali e di sanzioni afferenti
In via Subordinata: dichiarare non dovuti gli importi relativi a contributi previdenziali per le annualità 2017 e
2018 in quanto inderogabilmente prescritti ex lege
In ogni caso: accertare l'insussistenza in capo al ricorrente del requisito – condotta di evasione - di cui all'art. 116 c. 8 lett. b) l. 388/2000 e, per l'effetto, annullare parzialmente l'avviso impugnato per la parte relativa alle sanzioni civili ex art. 116, c. 8 let. b) l. 388/2000 e agli interessi applicati, convalidando l'avviso unicamente per l'importo residuale”.
Costituitosi con memoria difensiva, l' ha sostenuto l'infondatezza delle pretese avversarie. CP_1
***
1. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall CP_1
Ed invero, il ricorso è stato depositato in data 30.12.2024 e risulta così rispettato il termine di 40 giorni per l'opposizione
*
1 2. Allo stesso modo, non può darsi seguito all'eccezione, semmpre sollevata dall' di CP_1
“INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO PER ASSENZA DELLA PRIMA NOTIFICA DEL
RICORSO ALL' . CP_1
Ed invero, come chiarito da tempo in giurispruidenza, “Nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notificazione di tali atti” (cfr. ex multis Cass. n. 12333/2016).
*
3. Venendo al merito, appaiono irrilevanti le deduzioni con cui la parte attrice ha riportato di aver svolto “una attività incentrata sulla ideazione, strategia, creatività, pianificazione di campagne pubblicitarie analisi e ricerche di mercato ritenuta da sempre e dal medesimo Ente esente dall'obbligo assicurativo in quanto detta attività non è propriamente attività artigianale e nemmeno attività libero professionale non protetta ovvero non coperta da cassa di previdenza in quanto non di consulenza in materia quindi con esonero anche dall'obbligo del versamento contributivo dei soggetti iscritti alla gestione separata dell' ai sensi della legge 335/1995” (cfr. pag. 2 del ricorso). CP_1
3.1. Infatti, come pure evidenziato dall' l'attività economica di causa rientra comunque nel settore CP_1 terziario ai sensi e per gli effetti della l. n. 88/1989 e quindi, come tale, fra quelle per le quali ricorre l'obbligo d'iscrizione nella gestione previdenziale dei commercianti ex art. 29 l. n. 160/1975 (alla luce delle modifiche apportate dall'art. 1, co. 203, l. n. 662/1996).
3.2. Del resto, quanto ai requisiti che devono ricorrere per l'iscrizione alla gestione commercianti, è ancora attuale quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.
3240/2010 nella quale è stato affermato che “detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa”.
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4. Quanto poi all'eccezione attorea di prescrizione, la stessa è infondata.
4.1. Ed invero, in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, va ribadito l'orientamento espresso dalla Corte di legittimità (da ultimo Cass. n. 5312 del 2022 e la giurisprudenza ivi richiamata) secondo il quale la prescrizione dei contributi dovuti decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020).
L'obbligazione contributiva nasce, infatti, in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria.
2 In tal senso, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (cfr.
Cass. n. 29272/2022).
4.2. Pertanto, tenuto conto di tale dies a quo e del periodo di sospensione del decorso dei termini di prescrizione fissato dalla legislazione emergenziale (in forza dei d.l. nn. 18/2020, 34/2020, 104/2020,
125/2020, 183/2020, 41/2021, 73/2021), al momento della notifica delle diffide nel febbraio 2023 (cfr. all. nn. da 4 a 7 alla memoria non poteva dirsi intervenuta alcuna prescrizione. CP_1
*
5. È pure da respingere l'obiezione attorea circa le sanzioni a titolo di evasione ex art. 116, co. 8, lett. b),
l. n. 388/2000.
5.1. Sul punto, come è noto, il contrasto giurisprudenziale, dopo una rimessione al Primo Presidente perché ne investisse le Sezioni Unite, risoltasi con la restituzione alla Sezione lavoro visto il rilievo interno alla stessa della questione, è stato composto dalla sentenza della Corte di cassazione n. 28966 del 2011.
In questa pronuncia si è affermato che la fattispecie, meno grave, della omissione si configura «quando tutti gli adempimenti obbligatori risultano regolarmente effettuati, mancando solo il pagamento», mentre si configura l'evasione nel caso in cui, oltre al mancato pagamento dei contributi, non siano state effettuate nemmeno le dichiarazioni obbligatorie rivolte agli enti previdenziali.
La sentenza ha affrontato la questione della formulazione dell'art. 116 comma 8 della legge n. 388 del
2000, in relazione alla condotta dell'occultamento ed al rilievo da attribuire alla intenzione specifica di non versare i contributi o i premi ed ha stabilito che «il termine occultamento non indica necessariamente
l'assoluta mancanza di qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni, posto che anche soltanto attraverso la mancata (o incompleta o non conforme al vero) denuncia obbligatoria viene celata all'ente previdenziale (e, quindi, occultata) l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione e ciò, si badi, proprio attraverso l'adempimento funzionalmente diretto a consentire all'Istituto l'agevole conoscenza, mese per mese, del proprio credito contributivo».
Dunque, in ipotesi di registrazione dei rapporti e delle effettive retribuzioni soltanto nei libri obbligatori, ma non accompagnati dalla presentazione delle denunce obbligatorie agli enti previdenziali, questi ultimi non «potrebbero venire a conoscenza della situazione effettiva, atteso che tale conoscenza resterebbe, in difetto di una denuncia periodica veritiera, meramente eventuale, collegata cioè ad un altrettanto eventuale accertamento
(ovvero al raffronto tra i dati di cui alla denuncia obbligatoria e quelli ricavabili dai Cud consegnati ai lavoratori), e non farebbe quindi venir meno, in relazione alla denuncia infedele, l'occultamento dei rapporti o delle retribuzioni».
3 Quanto, poi, al requisito soggettivo previsto dall'art. 116, comma 8, lett. b), l. n. 388/2000, la sentenza in commento ha precisato che «stante il suddetto collegamento funzionale tra denunce mensili obbligatorie e pagamento dei contributi dovuti, l'omissione o l'infedeltà della denuncia è di per sé sintomatica (ove non meramente accidentale, episodica, strettamente marginale) della volontà di occultare i rapporti e le retribuzioni al fine di evitare, nella auspicata (beninteso dal datore di lavoro infedele) e non implausibile possibilità che la mancanza di successivi accertamenti
o riscontri (da attuarsi per lo più nell'ambito temporale dei termini prescrizionali) consentano de facto di sottrarsi all'adempimento contributivo ovvero di effettuare il pagamento della contribuzione in misura inferiore al dovuto».
In definitiva, “l'omessa o solo parziale presentazione delle dichiarazioni obbligatorie, accompagnata dal mancato versamento dei contributi, configura una presunzione semplice che può essere vinta dal datore di lavoro, su cui grava il relativo onere, non con la dimostrazione della corretta annotazione dei dati omessi sui libri di cui è obbligatoria la tenuta, ma fornendo la prova rigorosa di evidenze, soprattutto documentali, che attestino l'assenza di intento fraudolento e la sua buona fede. Ciò forma oggetto di concreto accertamento da parte dei giudici di merito, al fine di «accertare la sussistenza, ove dedotte, di circostanze fattuali atte a vincere la suddetta presunzione, con valutazione intangibile in sede di legittimità ove congruamente motivata»” (cfr. Cass. n. 29272/2022).
5.2. Orbene, nel caso in esame, la difesa attorea si è limitata a sostenere che “Poiché dall'anno 1999 all'anno 2024 l'Ente non ha mai avanzato alcuna richiesta rispetto a presunti obblighi contributivi, è necessario considerare che lecitamente il sig, ha ritenuto di non dover versare alcunché” (cfr. pag. 5 del ricorso). Pt_1
In questo modo, però, non ha assolto all'onere di fornire evidenze (men che meno documentali) che attestino l'assenza di intento fraudolento e la buona fede sì da vincere la presunzione semplice descritta dalla Corte di Cassazione nella sentenza citata.
5.3. Tanto deve bastare, allora, a respingere anche questa doglianza.
*
6. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- rigetta le domande della parte attrice;
- condanna la parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese processuali, che determina in complessivi euro 3.300,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2
d.m. n. 55/2014.
Milano, 02.07.2025
Il giudice
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