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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/03/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 126/2025
Il Tribunale di Napoli Nord Prima Sezione Civile riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna President e
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 126 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 202 5, riservata in decisione il 18 febbraio 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, residente in [...]di Napoli (NA) alla C.F._1
via Marano-Quarto n.22 e , nata a Parte_2
Caserta il 21/2/1987, C.F.: residente in C.F._2
Marano di Napoli (NA) alla via Marano-Quarto n.22, entrambi elettivamente domiciliati in Mugnano di Napoli (NA) alla via
Napoli n.9, presso lo studio dell'Avv. Ottavio Migliaccio, che li rappresenta e difende giusta procura agli atti;
E
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore costituito ha chiesto pronunciarsi sentenza di separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 14 gennaio
2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio il
2/8/2012 in Caserta, dal quale sono nate due figlie, PE
(nata il [...]) e (nata il [...]) entrambe Per_2
minorenni, hanno chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso che di seguito si riportano :
a) i coniugi vivranno separatamente, con obbligo di reciproco rispetto;
Pag. 2 di 6 b) l'immobile costituente abitazione familiare, sito in Marano di
Napoli (Na) alla via Marano -Quarto n. 22, di proprietà di entrambi i coniugi, resterà assegnato al sig. ; Pt_1
c) viene convenuto l'affido condiviso delle figlie minori, le quali stabiliranno il loro domicilio privilegiato presso la madre, in San Prisco (CE), alla via Fra Luigi Monaco n. 14 (parco dei
Gerani);
d) il padre contribuirà al mantenimento delle figlie versando, alla madre, un assegno di mantenimento dell'importo di €
250,00 mensili per ciascuna figlia, entro il giorno 5 di ogni mese, da corrispondersi a mezzo bonifico alle seguenti coordinate IBAN:[...], riconducibili alla sig.ra Le spese straordinarie dei Parte_2
figli saranno ripartite al 50% tra entrambi i genitori, come da
Protocollo di intesa del Tribunale di Napoli Nord del
25.10.2019;
e) quanto al diritto di visita del padre viene convenuto il seguente calendario: il sig . , compatibilmente alle Pt_1
proprie esigenze lavorative, terrà con sé le figlie, almeno due giorni alla settimana (preferibilmente il martedì ed il giovedì), dalle ore 18:00 alle ore 8:00 del giorno seguente. Inoltre, il padre terrà con sé le figlie per un fine settimana ogni 14 giorni, dalle ore 14:00 del sabato, alle ore 21:00 della domenica. De tta disciplina del diritto di visita andrà contemperata con gli impegni scolastici, sportivi e sociali delle minori nonché con la volontà di queste ultime. Per quanto concerne le festività
Pag. 3 di 6 natalizie il sig. terrà con sé le figlie, alternativamente, Pt_1
dal 23 al 27 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 4 gennaio, prevedendo per l'anno in corso che i figli restino con il padre durante il secondo periodo. Medesimo criterio sarà adottato per le vacanze pasquali, di modo che ed possano PE Per_2
trascorrere, alternativamente, un anno la Pasqua con la madre e la pasquetta con il padre, prevedendo, per il primo anno che le minori trascorrano la Pasqua con i padre. In ordine, invece, alla vacanze estive, il sig. terrà con se le proprie figlie Pt_1
almeno 15 giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto delle esigenze lavo attive di entrambi. I genitori dovranno fornire, reciprocamente, l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli;
f) i coniugi rinunziano reciprocamente al mantenimento;
g) i coniugi si prestano, vicendevolmente, il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del proprio passaporto e si impegnano a comunicarsi, nell'interesse delle figlie, eventuali cambi di residenza.
Con note il depositate il 16 gennaio 2025 le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso.
La Giudice delegata, con provvedimento del 18/2/2025, preso atto del ricorso congiunto e delle note depositate dalle parti, ha
Pag. 4 di 6 rimesso la causa al Collegio per la decisione, previo parere del
PM.
Il PM ha apposto il Visto in data 20/2/2025.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di cui al ricorso .
Non essendo gli accordi in contrasto con norme imperative, gli stessi possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di Parte_1
(nato a [...] il [...]) e
[...] Parte_2
(nata a [...] il [...]) , alle condizioni come in
[...]
parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caserta
(Atto n.17, P. II, S. A. Reg. Atti di Matrimonio dell'anno
2012) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di
Pag. 5 di 6 cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 17/3/2025.
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 126/2025
Il Tribunale di Napoli Nord Prima Sezione Civile riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna President e
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 126 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 202 5, riservata in decisione il 18 febbraio 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, residente in [...]di Napoli (NA) alla C.F._1
via Marano-Quarto n.22 e , nata a Parte_2
Caserta il 21/2/1987, C.F.: residente in C.F._2
Marano di Napoli (NA) alla via Marano-Quarto n.22, entrambi elettivamente domiciliati in Mugnano di Napoli (NA) alla via
Napoli n.9, presso lo studio dell'Avv. Ottavio Migliaccio, che li rappresenta e difende giusta procura agli atti;
E
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore costituito ha chiesto pronunciarsi sentenza di separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 14 gennaio
2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio il
2/8/2012 in Caserta, dal quale sono nate due figlie, PE
(nata il [...]) e (nata il [...]) entrambe Per_2
minorenni, hanno chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso che di seguito si riportano :
a) i coniugi vivranno separatamente, con obbligo di reciproco rispetto;
Pag. 2 di 6 b) l'immobile costituente abitazione familiare, sito in Marano di
Napoli (Na) alla via Marano -Quarto n. 22, di proprietà di entrambi i coniugi, resterà assegnato al sig. ; Pt_1
c) viene convenuto l'affido condiviso delle figlie minori, le quali stabiliranno il loro domicilio privilegiato presso la madre, in San Prisco (CE), alla via Fra Luigi Monaco n. 14 (parco dei
Gerani);
d) il padre contribuirà al mantenimento delle figlie versando, alla madre, un assegno di mantenimento dell'importo di €
250,00 mensili per ciascuna figlia, entro il giorno 5 di ogni mese, da corrispondersi a mezzo bonifico alle seguenti coordinate IBAN:[...], riconducibili alla sig.ra Le spese straordinarie dei Parte_2
figli saranno ripartite al 50% tra entrambi i genitori, come da
Protocollo di intesa del Tribunale di Napoli Nord del
25.10.2019;
e) quanto al diritto di visita del padre viene convenuto il seguente calendario: il sig . , compatibilmente alle Pt_1
proprie esigenze lavorative, terrà con sé le figlie, almeno due giorni alla settimana (preferibilmente il martedì ed il giovedì), dalle ore 18:00 alle ore 8:00 del giorno seguente. Inoltre, il padre terrà con sé le figlie per un fine settimana ogni 14 giorni, dalle ore 14:00 del sabato, alle ore 21:00 della domenica. De tta disciplina del diritto di visita andrà contemperata con gli impegni scolastici, sportivi e sociali delle minori nonché con la volontà di queste ultime. Per quanto concerne le festività
Pag. 3 di 6 natalizie il sig. terrà con sé le figlie, alternativamente, Pt_1
dal 23 al 27 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 4 gennaio, prevedendo per l'anno in corso che i figli restino con il padre durante il secondo periodo. Medesimo criterio sarà adottato per le vacanze pasquali, di modo che ed possano PE Per_2
trascorrere, alternativamente, un anno la Pasqua con la madre e la pasquetta con il padre, prevedendo, per il primo anno che le minori trascorrano la Pasqua con i padre. In ordine, invece, alla vacanze estive, il sig. terrà con se le proprie figlie Pt_1
almeno 15 giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto delle esigenze lavo attive di entrambi. I genitori dovranno fornire, reciprocamente, l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli;
f) i coniugi rinunziano reciprocamente al mantenimento;
g) i coniugi si prestano, vicendevolmente, il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del proprio passaporto e si impegnano a comunicarsi, nell'interesse delle figlie, eventuali cambi di residenza.
Con note il depositate il 16 gennaio 2025 le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso.
La Giudice delegata, con provvedimento del 18/2/2025, preso atto del ricorso congiunto e delle note depositate dalle parti, ha
Pag. 4 di 6 rimesso la causa al Collegio per la decisione, previo parere del
PM.
Il PM ha apposto il Visto in data 20/2/2025.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di cui al ricorso .
Non essendo gli accordi in contrasto con norme imperative, gli stessi possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di Parte_1
(nato a [...] il [...]) e
[...] Parte_2
(nata a [...] il [...]) , alle condizioni come in
[...]
parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caserta
(Atto n.17, P. II, S. A. Reg. Atti di Matrimonio dell'anno
2012) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di
Pag. 5 di 6 cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 17/3/2025.
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
Pag. 6 di 6