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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 02/02/2026, n. 1456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1456 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1456/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente e Relatore
CASABURO ANTONIETTA, Giudice
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2139/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 103/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: Si riporta
Resistente: Si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. impugna il silenzio rifiuto opposto dalla Amministrazione finanziaria alla istanza di rimborso dell'IVA per l'importo di € 54.242,00 corrispondente alle eccedenze di credito compensate nell'ambito della procedura di liquidazione dell'IVA di Gruppo 2005 e versata in alternativa alla presentazione della garanzia di cui all'art. 73, comma 3 del Dpr n. 633/1972 .
La società lamenta l'illegittimità dell'operato della Agenzia delle Entrate sostenendo il proprio diritto al rimborso in quanto credito scaturito dalla compensazione dell'IVA a debito della controllata Società_1
S.r.l., con la propria IVA a credito e versata a solo titolo cautelativo in alternativa alla fidejussione prevista dalla legge per l'operazione effettuata.
L'Agenzia delle Entrate si costituisce in giudizio e ribadisce il diniego al rimborso motivandolo sulla mancata prestazione della garanzia fidejussoria da parte della richiedente che comporta l'obbligo di versamento dell'imposta.
In particolare l'Ufficio sottolinea come la prestazione della garanzia non assolva alla funzione meramente cautelare dell'esistenza del credito, ma rappresenti un presupposto costitutivo ai fini della effettiva operatività della medesima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni della società ricorrente appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Occorre premettere innanzitutto come oggetto del rimborso sia un credito del quale non è in discussione l'effettività e l'esistenza.
Ulteriore premessa riguarda il fatto che l'Ufficio non risulta abbia mai sostenuto né dimostrato l'inesistenza del credito, limitandosi a rilevare la mancata prestazione della garanzia quale elemento ostativo al perfezionamento della compensazione infragruppo.
Sul punto il Collegio ritiene di condividere i motivi di ricorso in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio che attribuisce alla prestazione della garanzia fidejussoria carattere costitutivo, il versamento dell'importo corrispondente alle eccedenze di credito compensate effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ex art. 6, comma 3, del DM 13 dicembre 1979 va inteso come alternativo alla garanzia fidejussoria soprattutto in quei casi nei quali per qualsiasi motivo la garanzia non sia stata offerta.
Del resto ciò che conta effettivamente è l'aspetto sostanziale della operazione e le sue ricadute in termini di tutela per l'Erario nel periodo in cui il credito poteva essere oggetto di accertamento.
Al contrario, come correttamente eccepito da parte ricorrente, “attribuire al versamento natura impositiva definitiva equivarrebbe a trasformare una previsione regolamentare in una fonte di obbligazione tributaria autonoma, in violazione dei principi di legalità e di riserva di legge in materia tributaria”. Ciò anche in considerazione del fatto che l'art. 6, comma 3, del DM 13 dicembre 1979, si limita a prevedere che in caso di mancata prestazione delle garanzie l'importo corrispondente alle eccedenze di credito compensate deve essere versato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, come correttamente effettuato dalla società ricorrente che, proprio per tale motivo, una volta decorsi i termini ed essendo venuta meno la funzione di garanzia dei crediti IVA compensati, ha chiesto legittimamente il rimborso del credito IVA.
Per i motivi esposti il ricorso va accolto.
Spese compensate in ragione della particolarità e complessità della questione dedotta in giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 13.01.2026
Il Presidente estensore
AN EN
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente e Relatore
CASABURO ANTONIETTA, Giudice
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2139/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 103/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: Si riporta
Resistente: Si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. impugna il silenzio rifiuto opposto dalla Amministrazione finanziaria alla istanza di rimborso dell'IVA per l'importo di € 54.242,00 corrispondente alle eccedenze di credito compensate nell'ambito della procedura di liquidazione dell'IVA di Gruppo 2005 e versata in alternativa alla presentazione della garanzia di cui all'art. 73, comma 3 del Dpr n. 633/1972 .
La società lamenta l'illegittimità dell'operato della Agenzia delle Entrate sostenendo il proprio diritto al rimborso in quanto credito scaturito dalla compensazione dell'IVA a debito della controllata Società_1
S.r.l., con la propria IVA a credito e versata a solo titolo cautelativo in alternativa alla fidejussione prevista dalla legge per l'operazione effettuata.
L'Agenzia delle Entrate si costituisce in giudizio e ribadisce il diniego al rimborso motivandolo sulla mancata prestazione della garanzia fidejussoria da parte della richiedente che comporta l'obbligo di versamento dell'imposta.
In particolare l'Ufficio sottolinea come la prestazione della garanzia non assolva alla funzione meramente cautelare dell'esistenza del credito, ma rappresenti un presupposto costitutivo ai fini della effettiva operatività della medesima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni della società ricorrente appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Occorre premettere innanzitutto come oggetto del rimborso sia un credito del quale non è in discussione l'effettività e l'esistenza.
Ulteriore premessa riguarda il fatto che l'Ufficio non risulta abbia mai sostenuto né dimostrato l'inesistenza del credito, limitandosi a rilevare la mancata prestazione della garanzia quale elemento ostativo al perfezionamento della compensazione infragruppo.
Sul punto il Collegio ritiene di condividere i motivi di ricorso in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio che attribuisce alla prestazione della garanzia fidejussoria carattere costitutivo, il versamento dell'importo corrispondente alle eccedenze di credito compensate effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ex art. 6, comma 3, del DM 13 dicembre 1979 va inteso come alternativo alla garanzia fidejussoria soprattutto in quei casi nei quali per qualsiasi motivo la garanzia non sia stata offerta.
Del resto ciò che conta effettivamente è l'aspetto sostanziale della operazione e le sue ricadute in termini di tutela per l'Erario nel periodo in cui il credito poteva essere oggetto di accertamento.
Al contrario, come correttamente eccepito da parte ricorrente, “attribuire al versamento natura impositiva definitiva equivarrebbe a trasformare una previsione regolamentare in una fonte di obbligazione tributaria autonoma, in violazione dei principi di legalità e di riserva di legge in materia tributaria”. Ciò anche in considerazione del fatto che l'art. 6, comma 3, del DM 13 dicembre 1979, si limita a prevedere che in caso di mancata prestazione delle garanzie l'importo corrispondente alle eccedenze di credito compensate deve essere versato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, come correttamente effettuato dalla società ricorrente che, proprio per tale motivo, una volta decorsi i termini ed essendo venuta meno la funzione di garanzia dei crediti IVA compensati, ha chiesto legittimamente il rimborso del credito IVA.
Per i motivi esposti il ricorso va accolto.
Spese compensate in ragione della particolarità e complessità della questione dedotta in giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 13.01.2026
Il Presidente estensore
AN EN