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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/04/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 17 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2508/2023 R.G. e vertente tra
, cod. fisc. , nato il [...] a Parte_1 CodiceFiscale_1
Messina ed ivi elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Luciana Intilisano
e Paolo Intilisano, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Roma, cod. fisc. elettivamente domiciliato a Messina P.IVA_1
presso gli uffici dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michela Foti e Maria
Cammaroto del ruolo professionale resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento assegno d'invalidità civile Legge 118/'71
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa.
Con ricorso depositato in data 10/05/2023, conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_2 proponendo opposizione avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento recante n.r.g. 4127/2021, ex art. 445 bis c.p.c., che aveva ritenuto che le sue infermità non fossero tali da determinare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile.
Pertanto nell'odierno giudizio il ricorrente chiedeva il riconoscimento dell'invalidità nella misura del 74%, eventualmente avvalendosi di Ctu medico-legale, con la condanna dell' CP_2
alla corresponsione dei corrispettivi emolumenti.
Si costituiva nel presente giudizio l' deducendo l'inammissibilità della domanda di CP_2
condanna al pagamento della prestazione e chiedendo il rigetto del ricorso.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, esperita Ctu medico-legale e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esame dei presupposti per il diritto.
Si osserva che, dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio della fase sommaria, parte ricorrente agiva in questa sede contestando tali risultanze peritali, deducendo che le patologie di cui soffre integrerebbero il requisito sanitario necessario per la concessione del beneficio richiesto.
Evidenziava la parte che il ctu aveva omesso ogni valutazione in ordine alla sindrome depressiva endoreattiva, alla deviazione destro convessa del tratto dorsale prossimale e lombare distale, come allegati e documentati in atti.
Inoltre la difesa di rappresentava la mancata indicazione delle valutazioni tabellari. Pt_1
Giova a tal fine premettere che, ai sensi dell'art. 13 della Legge 118/1971: “Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74%, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' un assegno mensile”. CP_2
Lo studio del caso clinico è stato affrontato nel giudizio di Atp dalla consulente nominata dal giudice, dott. che, dopo aver sottoposto a visita il ricorrente ed esaminato la Persona_1
documentazione medica in atti, ha concluso come il complesso morboso da cui il predetto risulta affetto, caratterizzato da “distrofia bollosa polmonare, non ancora qualificata, per possibile deficit di alfa 1 antitripsina. Spirometria evidenzia sindrome ostruttiva di grado moderato”. Il consulente medico osservava: “Il test di broncoreversibilità è significativo e pertanto, consente di porre diagnosi di ASMA bronchiale, in soggetto ex fumatore di 40 sigarette al dì, per 15 anni”, ritenendo che le patologie suddette integrassero una condizione invalidante nella misura del 67% a far data dalla domanda amministrativa e pertanto non riconosceva i requisiti sanitari necessari per la concessione della provvidenza assistenziale richiesta.
Instaurato il giudizio di opposizione, si riteneva necessario il rinnovo della consulenza medico-legale.
Il dott. – Ctu nominato nel presente giudizio – ha esaminato la documentazione Persona_2 prodotta, accertando che il paziente è portatore di “ASMA BRONCHIALE CON ENFISEMA
BOLLOSO DEGLI APICI POLMONARI, SINDROME DEPRESSIVA REATTIVA DI LIEVE
ENTITÀ, LIEVE DEVIAZIONE SCOLIOTICA DORSOLOMBARE DEL RACHIDE”.
Osserva il consulente come “Delle patologie in diagnosi, NON TUTTE assumono un ruolo di primaria rilevanza nel concretizzare il complesso invalidante riscontrato nel ricorrente”, ritenendo che alcun rilievo dirimente può attribuirsi alla componente emotivo – comportamentale, che risulta di tipo lieve.
Quanto alla patologia a carico dell'apparato lombare: l'obiettività clinica durante la visita peritale non mette in evidenza limitazioni funzionale del rachide di alcun tipo e dunque non va considerata in atto invalidante.
Il dott. ha pertanto potuto confermare il grado di invalidità permanente Persona_2
riconosciuto dinanzi alla Commissione medica, la relazione trovando riscontro anche nelle conclusioni della precedente relazione tecnica della fase sommaria, accertando uno stato d'invalidità nella misura del 68%.
3. Decisione e spese.
In conclusione, non possiede i requisiti medico-legali per permettere Parte_1
l'attribuzione dell'assegno mensile d'invalidità ed il ricorso è da ritenersi rigettato, alla luce degli esiti della consulenza medico-legale, le cui risultanze devono essere confermate, apparendo essa corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici. Nulla sulle spese stante la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese processuali ex art. 152 disp.att.c.p.c..
Le spese della relazione peritale sono poste a carico dell' in ragione della suddetta CP_2
esenzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dal ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese giudiziali, stante la dichiarazione di esonero;
- pone a carico dell' le spese di consulenza, che si liquidano in euro 290,00 in favore del CP_2 dott. . Persona_2
Messina, 18 aprile 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando